REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -
Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -
Dott. AIELLI Lucia - est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.S. nato a (OMISSIS);
A.R. nato a (OMISSIS);
P.M. nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 4/3/2016;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marinelli Felicetta che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
Uditi i difensori avv. Caterina Calia per A.R., avv. Pasquale Ramazzotti per P.M. e Stefano Del Corte per A.S. e P.M.;
I quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 4/3/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo del 23/2/2011 che, ritenuta la continuazione con altra sentenza del 11/10/2006 divenuta irrevocabile il 29/6/2009, aveva condannato A.S., A.R. e P.M. in ordine ai reati di rapina aggravata, ha rideterminato la pena inflitta ad A.S. in anni cinque di reclusione per effetto dell'intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo N) ed ha confermato nel resto la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti.
2. Avverso detta sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione:
2.1 A.S. il quale deduce il vizio di violazione di legge per l'omessa pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in relazione al capo M) (art. 648 c.p.).
2.2. con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (at. 606 c.p.p., lett. b) ed e)): la Corte d'appello pur confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'art. 110 c.p., ha rimodulato la formula del concorso di persone nel reato, attribuendo al ricorrente il ruolo di concorrente materiale (e non di concorrente morale come ritenuto dal primo giudice), in ragione di ciò avrebbe dovuto rivalutare, anche, la condotta di porto e cessione delle armi contestata al capo N), incompatibile con quella di detenzione contestata in via concorrente;
2.3. inoltre, con riguardo al reato di cessione e porto dell'arma utilizzata per la consumazione della rapina, la Corte non avrebbe indicato gli elementi di fatto dai quali desumere che il ricorrente avesse la materiale disponibilità della stessa;
2.4. in ultimo, deduce il vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge: la Corte d'appello avrebbe recepito la ricostruzione operata dal giudice di primo grado circa il concorso di A.S. alla consumazione della rapina in esame, ritenendo erroneamente che egli avesse la disponibilità dell'arma con quale fu commessa la rapina del 7/10/2004 essendo accertata la disponibilità, in capo all' A. della medesima arma, in occasione della precedente rapina e non essendo plausibile che egli l'avesse ceduta a terzi. Si tratterebbe, ad avviso della difesa, di una mera congettura; infatti, poichè la rapina fu commessa da un pluralità di persone, non tutte identificate, l'arma poteva provenire da terzi ovvero da uno dei soggetti non identificati e dunque il ricorrente, non detenendola, non poteva avere posto in essere alcun contributo all'esecuzione della rapina del (OMISSIS).
3. A.R. censura la sentenza della Corte d'appello deducendo il vizio di violazione di legge (art.606 lett. b) c.p.p.), in relazione all'art. 110 c.p., art. 192 c.p.p., comma 3, art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., si duole, in particolare, dell'affermazione di penale responsabilità perchè fondata su un generico collegamento tra le varie rapine e non su prove individualizzanti.
La Corte, d'appello, invertendo il metodo di valutazione delle prove avrebbe dapprima preso in considerazione gli elementi fondanti la responsabilità dei ricorrenti in ordine alle rapine del (OMISSIS) e del (OMISSIS), riconducibili con certezza agli imputati in quanto oggetto di sentenza irrevocabile (sent. n. 717/06 del Tribunale di Arezzo del 10/10/2006) e poi ne avrebbe fatto argomento per ritenere provata la responsabilità di A.R.. Secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbe dovuto, invece, dapprima verificare autonomi elementi di raccordo tra gli imputati e la rapina in esame e poi utilizzare, a conforto, la sentenza divenuta irrevocabile.
Aggiunge la difesa che la Corte d'appello, avrebbe erroneamente utilizzato quale elemento dimostrativo della presenza del ricorrente nei luoghi della rapina in prossimità della sua esecuzione, una telefonata intercorsa tra L.F.P. e A.S. ovvero con il fratello minore di A.R., ipotizzando che detta telefonata fosse avvenuta per contattare proprio A.R., all'epoca latitante.
4. P.M. censura la sentenza d'appello deducendo il vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di assunzione di prova (perizia balistica) ritenuta decisiva, non potendosi utilizzare a sostegno della identità dell'arma utilizzata nelle tre rapine, i risultati della perizia svolta in sede di giudizio abbreviato e della consulenza tecnica del P.M., utilizzata in sede dibattimentale posto che pur pervenendo alla stessa conclusione, il perito (del giudizio abbreviato) ed il consulente del P.M. (nel giudizio ordinario), si erano espressi in termini non conformi quanto alla valutazione della prova, nè, ad avviso della difesa, sarebbe corretto ritenere acquisito il dato della identità dei bossoli e dunque dell'identità dell'arma utilizzata nelle tre rapine, per il solo fatto che la difesa non oppose una valutazione diversa, ma solo questioni di metodo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta recidiva.
La Corte d'appello ritenendo implicitamente sussistente la contestata recidiva pur in assenza di motivazione sul punto del giudice di primo grado, ha escluso che il reato di cui al capo M) contestato al P., fosse prescritto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso di P.M. è parzialmente fondato con riguardo alla omessa declaratoria di estinzione del reato di ricettazione di cui al capo M) ed è inammissibile nel resto al pari dei ricorsi di A.S. e A.R..
1.1. Partendo proprio dal ricorso di P. va precisato che non si ravvisano nella sentenza impugnata errori nel giudizio valutativo delle prove, in particolare con riferimento alla preliminare pregnanza probatoria accordata alla sentenza relativa alle (altre) due rapine del (OMISSIS) e (OMISSIS), poste in essere dagli odierni ricorrenti con modalità analoghe a quelle rilevate nel corso della rapina del (OMISSIS), avendo i giudici di merito ben evidenziato che si era trattato, anche in quest'ultimo caso, di una rapina consistita nell'assalto armato al furgone portavalori della Securpol, mentre si trovava a viaggiare in territorio di Arezzo verso l'Emilia Romagna, da parte di soggetti indossanti tute militari e che decisivo era il dato dell'identità dell'arma utilizzata nelle prime due rapine ed in quella del 7/10/2009, come rilevato dal C.T. del P.M. B., al quale non era stata opposta dalla difese alcuna diversa valutazione dei dati balistici a nulla rilevando che per le prime due rapine il perito Ba., sentito nell'ambito del diverso procedimento definito con il giudizio abbreviato, avesse valorizzato le tracce di estrazione (e non di percussione) dei bossoli, poichè tale apparente difformità non era tale da inficiare le conclusioni dei due tecnici, giunti, attraverso percorsi diversi, tra loro non configgenti, ad un medesimo risultato cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado). Infatti, per il primo giudizio, il perito Ba., si legge in sentenza, aveva valorizzato il solo dato delle tracce di estrazione,essendo queste di significato univoco e sufficiente a ritenere l'identità delle armi, non spingendosi alla valutazione delle tracce di percussione, che erano state autonomamente valorizzate dal C.T. B. il quale concordava con Ba. quanto all'identità delle armi utilizzate per le prime due rapine, sulla base delle tracce di estrazione e puntualizzava, quanto alla terza rapina, che egli era pervenuto al giudizio di equiprovenienza dei bossoli, osservando le tracce di percussione che Ba. non aveva osservato e rispetto alle quali nessun giudizio di inutilizzabilità era stato espresso. Le due conclusioni non appaiono, ad avviso del Collegio, in contrasto tra loro e idonee ad incrinare il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito posto che, come sottolineato dalla Corte d'appello, il perito Ba. non aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle tracce di percussione e nessuna delle parti ne aveva chiesto la citazione in giudizio per essere sentito sul punto; inoltre il C.T. B. aveva effettuato una valutazione nuova ed autonoma circa l'identità delle armi rispetto alla quale la difesa non sollevò obiezioni di merito, limitandosi ad evidenziare la diversità di metodo che, come detto, non cela alcuna discrasia, nè la Corte di appello ha ritenuto necessario, alla luce di tale quadro probatorio, dover procedere alla rinnovazione istruttoria mediante perizia, atteso che entrambi i tecnici concordavano sull'identità delle armi con giudizi tra loro non configgenti.
Da quanto precede discende l'infondatezza del motivo di ricorso avanzato dal P. sul punto, non ravvisandosi carenza motivazione o illogicità manifesta in ordine alla valutazione del materiale probatorio, posto che al dato dell'identità dell'arma, la Corte ha aggiunto, per supportare il giudizio di responsabilità del P., anche gli esiti della perquisizione eseguita presso la sua abitazione e nell'autovettura all'indomani della rapina (il (OMISSIS)), ove furono rinvenuti una serie di oggetti e capi di abbigliamento tutti riferibili alla rapina del (OMISSIS).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
P.M., cui è stata contestata, ma non applicata dal giudice di primo grado, la recidiva specifica, ha eccepito la intervenuta maturazione del termine di prescrizione in relazione al delitto di ricettazione di cui al capo M) ed in effetti, essendo il ricorso non manifestamente infondato, il reato consumato alla data del (OMISSIS), risulta prescritto alla data del 7/10/2014, prima della sentenza di secondo grado.
2. Quanto alla posizione di A.R. il giudice d'appello ha sottolineato i motivi di collegamento tra le prime due rapine e la terza, in particolare quello della equiprovenienza dei bossoli che dimostravano la partecipazione (anche) di A.R. all'assalto armato ed ha ribadito l'efficacia dimostrativa di ben due contatti telefonici tra L.F.P., appartenente ad una famiglia che, in passato, aveva prestato supporto logistico ad un latitante della famiglia A., e A.S., la sera prima della rapina e con il fratello minore del ricorrente, all'epoca latitante, qualche giorno dopo la rapina, dati che avvaloravano la conclusione circa presenza, nei giorni prossimi alla rapina di A.R. presso il L. il quale risiedeva proprio nella zona in cui si era consumata la rapina in esame.
3. Quanto infine ad A.S., non si ravvisa alcuna illogicità, tantomeno manifesta, nell'aver ritenuto il ricorrente concorrente nel delitto di rapina (a titolo di concorso materiale) e responsabile del delitto di detenzione e porto di illegale di armi (capi I) ed N), trattasi di reati distinti suscettibili di concorso tra loro. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato, a norma dell'art. 628 c.p., comma 1, n. 1, anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente.
(rv. 268177; Sez. 2, 8999/2014, rv. 2632299; Sez. 1, n. 2903/1976, rv. 135357).
3.1. In merito poi all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso materiale nella rapina del (OMISSIS), la Corte d'appello ha operato una ricostruzione logica circa la partecipazione effettiva del ricorrente alla rapina del (OMISSIS), siccome fondata sull'identità dell'arma utilizzata nelle precedenti rapine, pacificamente in possesso dell'imputato, oltre che dei dati dei tabulati telefonici e del materiale rinvenuto presso la sua abitazione (binocolo e scontrino attestante l'acquisto dello stesso il (OMISSIS)), si tratta di una motivazione coerente con i dati processuali che il ricorrente mostra di non condividere introducendo elementi di dubbio di natura ipotetica, quanto alla possibilità che l'arma pacificamente detenuta dall' A. ed utilizzata per le precedenti rapine, fosse stata ceduta a terzi.
Va detto infatti che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto formalmente dalla L. n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533 c.p.p., costituisce l'espressione di una regola di giudizio cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi - in buona parte già desumibile dal disposto dell'art. 530 c.p.p., commi 2 e 3 - e che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507). Va però considerato che il dubbio addotto dall'imputato deve essere "ragionevole"; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma - come appunto accaduto nel caso di specie - e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, poichè un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole" (Sez. 4, n. 48320/2009, Rv. 245879). In altri termini, il ricorrente il quale deducendo il vizio motivazionale della decisione di appello, intenda prospettare l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, deve fondare le sue argomentazioni su elementi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e non meramente ipotetici (Sez. 5, 18999/2014, Rv. 260409).
3.2. Quanto poi alla natura del concorso (materiale e non morale come ipotizzato dal primo giudice), non si ravvisa alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto che nella contestazione originaria veniva ipotizzata una forma di partecipazione materiale a carico di A.S. ed il giudice di secondo grado ha ben spiegato le ragioni per cui si dovesse ritenere il ricorrente responsabile, appunto, a titolo di concorso materiale.
Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte, ormai da oltre un decennio (cfr. sent. n. 45276/2003, Rv.226101) - dopo aver ricordato che, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) - hanno aggiunto che l'atipicità della condotta criminosa concorsuale non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. E la Corte territoriale - nel valutare il dato dell'identità dell'arma (oltre che, come detto, i tabulati telefonici e gli esiti della perquisizione), ha ritenuto sussistere il concorso materiale non ravvisandosi alcun vizio di motivazione rispetto al diversamente apprezzato concorso morale di cui alla sentenza di primo grado, poichè la contraddittorietà di motivazione che inficia in maniera insanabile una sentenza, in quanto non consente di conoscere l'effettivo ragionamento del giudice, è quella interna ad uno stesso unico provvedimento, mentre quella che è reperibile fra sentenza diverse è fisiologica rispetto alla diversità dei gradi nell'impugnazione. (Sez. 1, 10233/1987, Rv. 179467).
3.3. In ultimo, con riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo M) per prescrizione, deve rilevarsi l'errore in cui è incorsa la Corte d'appello nel dispositivo trascritto in calce alla motivazione, (ove è indicato il capo N) come anche in motivazione), rispetto a quello letto in udienza ove si legge che il reato dichiarato estinto per prescrizione è quello indicato al capo M), posto che nel contrasto tra la motivazione e il dispositivo prevale quest'ultimo (Sez. 6, n. 7980/2017, Rv. 269375; Sez. 2, n. 15986/2016, Rv. 2666717).
Per quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di P.M. limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo M), perchè estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa e rideterminazione della pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa.
Il ricorso di P.M. va dichiarato inammissibile nel resto.
Sono dichiarati inammissibili i ricorsi di A.S. ed A.R. che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo in calce alla sentenza di appello sostituendo la lett. N) con la lett. M) con riferimento ad A.S..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.M. limitatamente alla ricettazione contestata al capo M) perchè il reato è estinto per prescrizione e per l'effetto elimina la relativa pena pari ad anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa rideterminando la pena finale in continuazione in anni cinque di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di P.M..
Dichiara inammissibili i ricorsi di A.S. e A.R. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo in calce alla sentenza di appello sostituendo la lett. N) con la lett. M) con riferimento ad A.S..
Conclusione
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018
