REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -
Dott. CIRIELLO Antonella - Consigliere -
Dott. MACRI’ Ubalda - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
sig. M.C., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 10.6.2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 10.6.2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Napoli Nord in data 26.4.2016, ex art. 321 c.p.p., a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza di Napoli relativo all'omesso versamento di IVA realizzato dal sig. M.C., nella sua qualità di legale rappresentante della D.M. Security S.r.l., società erogante servizi di portierato e vigilanza privata armata, con sede in Qualiano, negli anni 2014 e 2015, relativamente all'imposta a debito maturata nei periodi di imposta 2013 e 2014, per un importo complessivo di Euro 1.406.312,00. Nell'ordinanza i Giudici hanno preliminarmente evidenziato che il ricorrente aveva circoscritto l'impugnazione del provvedimento ablativo ai suoi beni personali, che la D.M. Security S.r.l. era stata inizialmente amministrata dal M., poi, a decorrere dall'1.3.2013 era stata amministrata da un consiglio d'amministrazione, nell'ambito del quale il M. era un semplice consigliere, ma in data 31.5.2014 gli era stata attribuita la delega al compimento degli atti di gestione ordinari e straordinari ed in particolare pieni poteri a compiere tutte le funzioni di titolare della licenza prefettizia in nome e per conto della società mentre dalla visura storica il M. risultava amministratore delegato e legale rappresentante della società. Hanno concluso quindi nel senso che il M. era il legittimo destinatario del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rispetto al profitto che l'evasore conseguiva al momento della consumazione del reato, perchè era stato l'amministratore delegato della D.M. Security S.r.l. negli anni 2014 e 2015 in cui era stato omesso il versamento dell'IVA nei termini indicati nell'imputazione provvisoria relativamente ai periodi d'imposta 2013 e 2014. Il Tribunale ha poi respinto gli argomenti della Difesa secondo cui era stato il P.G. a porre in essere gli atti di gestione ed a stipulare i contratti con gli istituti bancari, giacchè erano stati riferiti fatti anteriori a quelli in contestazione, e comunque l'eventuale svolgimento di attività gestorie da parte del P. non valeva ad escludere la responsabilità del M. dal maggio 2014, al cospetto di un'ampia delega di poteri gestori ed in assenza di documenti da cui poter desumere in maniera certa la titolarità dell'obbligo di pagamento dell'IVA in capo al P.. In definitiva, secondo il Tribunale sammaritano, il M., nei cui confronti per giunta era stata emessa in data 24.4.2015 una richiesta di decreto penale di condanna da parte della Procura di Napoli Nord per i medesimi fatti di cui all'imputazione provvisoria con riguardo al periodo d'imposta 2010 per un importo di Euro 62.655,00, aveva sempre svolto il ruolo di amministratore se non di diritto, di fatto, ma in ogni caso non poteva non essere chiamato a rispondere per omesso impedimento dell'evento.
2. Il ricorrente impugna per violazione degli art. 606 c.p.p., lett. b), c), e lett. e), artt. 121, 178 e 324 c.p.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, art. 322 ter c.p.p. lamentando che la motivazione era contraddittoria e carente sul ruolo di gestore di esso M., perchè non aveva considerato che nel 2012 aveva acquisito le quote di un'altra società di vigilanza in Milano, per la qual cosa non poteva seguire gli affari in Napoli, che tutte le attività amministrative, ivi compresa la stipula dei contratti, erano sempre espletate dal P.G., che nel 2014 aveva ricevuto una delega, come amministratore, ma solo per l'esercizio delle funzioni di titolare di licenza con rappresentanza, che non era titolare delle quote della società, che a partire dall'1.3.2013 certamente non aveva avuto compiti amministrativi, che non era mai stato rappresentante fiscale, che era illogica la motivazione dell'ordinanza laddove riteneva la responsabilità di esso ricorrente per omessa vigilanza, tanto più che non era stato indagato l'elemento soggettivo.
Con memoria depositata il 31.10.2016 il ricorrente svolge ulteriori approfondite riflessioni sulla differenza dell'amministratore di diritto da quello di fatto e sulla circostanza che questi non possa rispondere del reato tributario se ad esso estraneo.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
Le contestazioni del ricorrente hanno ad oggetto solo il fumus commissi delicti e mirano, in punta di fatto, a negare il suo ruolo di amministratore e, in punto di diritto, a negare che l'amministratore, con delega all'espletamento delle attività connesse alla titolarità della licenza, o addirittura l'amministratore di fatto possano essere chiamati a rispondere del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10ter. Richiama la giurisprudenza formatasi per le società di persone.
Ritiene la Corte che, ai fini del fumus commissi delicti, la motivazione del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere sia ampia, dettagliata e condivisibile. Il M. è stato inizialmente amministratore unico della società, poi componente del consiglio d'amministrazione nell'ambito del quale svolge il ruolo più importante perchè ha i requisiti per la titolarità della licenza, senza la quale la società non potrebbe operare, e comunque ha ampi poteri gestori ordinari e straordinari sin dal 31.5.2014. Non rileva, invece, per l'imputazione del reato che non sia rappresentante fiscale della società; d'altra parte la rappresentanza negoziale, anche a fini fiscali, in capo al presidente del consiglio d'amministrazione, non esclude quella sostanziale per l'omesso versamento dell'imposta in capo all'amministratore delegato o all'amministratore di fatto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016
