CASSAZIONE: Sez. 3, Sentenza n. 46630 del 16_10_2007 Violazione del regolamento del Questore contenente disposizioni relative all'organizzazione del servizio di vigilanza

Martedì, 16 Ottobre 2007 14:03

SICUREZZA PUBBLICA - ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA - Reato previsto dagli artt. 6 R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 e 17 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Violazione del regolamento del Questore contenente disposizioni relative all'organizzazione del servizio di vigilanza demandato alle guardie particolari giurate - Fattispecie.

Integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 6 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 e 17 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la violazione del regolamento del Questore contenente norme di organizzazione del servizio di vigilanza demandato alle guardie particolari giurate (nella specie, divieto di applicare una guardia giurata contemporaneamente alla sala operativa ed al servizio esterno di pronto intervento), in quanto tali norme sono cogenti ed obbligatorie per coloro (dirigenti del servizio e singole guardie giurate) che svolgono il servizio di vigilanza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 16/10/2007
Dott. TARDINO Vincendo Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2408
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1378/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AZZARETTO Vincenzo, nato il 23/03/1943;
Avverso la Sentenza Tribunale di Trapani, emessa il 28/04/05;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa il 28/04/05, dichiarava Azzaretto Vincenzo colpevole del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 relazione al R.D.L. n. 1925 del 1935, art. 6 e lo
condannava alla pena di Euro 100,00 di ammenda.
L'interessato proponeva Appello - qualificato ricorso per Cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, - deducendo censure varie. In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione, come contestatagli, sia perché l'imputato, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Istituto di vigilanza privata "La Vigilanza", aveva sempre garantito il contemporaneo espletamento del servizio di centrale operativa e di pronto intervento; sia perché l'eventuale violazione del Regolamento del Questore comportava l'applicazione della sola sanzione amministrativa. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva la propria assoluzione perché il fatto non sussiste..
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/10/07, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Trapani, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare il giudice del merito ha accertato che Azzaretto Vincenzo, quale rappresentante legale dell'Istituto di Vigilanza Privata "La Vigilanza" nei giorni 1 e 3 Ottobre 2003, aveva organizzato in modo inadeguato il servizio di vigilanza, posto che la guardia giurata Lipari Gaspare, benché addetta alla sala operativa con turno 14,00 - 16,00, era stato destinato contemporaneamente anche al servizio di pronto intervento, effettuando in concreto complessivamente tre uscite, a seguito di segnalazione di allarme in altrettanti esercizi pubblici della città.
Trattasi di condotte in contrasto con le disposizioni del regolamento dei servizi di vigilanza approvato dal Questore di Trapani in data 28/12/2000, con riferimento alle modalità di esecuzione del servizio di centrale operativa (capo 6).
Detto regolamento, invero, non consentiva che una guardia giurata potesse essere impegnata come addetto alla sala operativa e contestualmente essere destinata a svolgere il servizio esterno di pronto intervento.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, della contravvenzione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 in relazione al R.D.L. n. 1925 del 1935, art. 6.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto.
Sono infondate le doglianze attinenti alla ricostruzione dei fatti come recepita nella decisione impugnata, poiché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Dette censure, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art.606 c.p.p.. L'ulteriore assunto difensivo - secondo cui la violazione del Regolamento del Questore di Trapani approvato il 28/12/2000, non costituiva illecito penale, bensì esclusivamente un illecito amministrativo - è errato in diritto.
La contravvenzione contestata all'imputato attiene alla previsione legislativa di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, art. 6 e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17. Il citato R.D.L. n. 1952 del 1935 riguarda la disciplina del servizio delle Guardie particolari giurate.
Orbene, detto testo legislativo prevede ex artt. 2-5 che il Questore della Provincia, ove si svolge il Servizio delle Guardie particolari giurate, possa dettare norme generali e particolari per il regolare ed efficace funzionamento del servizio de quo;
norme che sono cogenti ed obbligatorie per coloro (dirigenti del servizio e singole guardie giurate che svolgono il servizio di vigilanza demandato alle guardie particolari giurate. Il citato R.D.L. n. 1952 del 1935, art. 6, statuisce, altresì, che le infrazioni al decreto sono punite a termine del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17, che prevede come disciplina di chiusura la
pena dell'arresto fino a tre mesi o quella dell'ammenda sino ad Euro 206,00.
Orbene - poiché il Regolamento del Questore di Trapani in data 28/12/2000, conteneva norme attinenti all'organizzazione del servizio di vigilanza demandato alle guardie particolari giurate, con divieto di applicare una guardia giurata contemporaneamente alla sala operativa ed al servizio esterno di pronto intervento consegue che la violazione di detto Regolamento concretizzava la fattispecie criminosa di cui al R.D.L. n. 1952 del 1935, art. 6, punita nei termini di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17, comma 1, ultima parte.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Azzaretto Vincenzo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007