Corte d'Appello Napoli, Sez. lavoro, Sent., 17/06/2025, n. 2323. "Guardia particolare Giurata" ed inquadramento contrattuale nel V livello del CCNL

Sabato, 26 Luglio 2025 21:21

"Guardia particolare Giurata" ed inquadramento contrattuale nel V livello del CCNL - Vigilanza Privata, con successivo scatto automatico al IV livello contrattuale ...

Instauratosi il contraddittorio, la S.S. s.r.l., deducendo in via preliminare che l'art. 141 CCNL - Vigilanza Privata del 2013 non menzionava il lavoro straordinario tra le voci da computare ai fini del TFR escludendolo espressamente, oltre a non richiamare la voce "copertura economica" prevista dall'art.109 del CCNL, concluse per l'infondatezza del ricorso e quindi per il suo rigetto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

Dott.Vincenza Totaro - Presidente

Dott. Raffaella Genovese - Consigliere relatore

Dott.Rosa Del Prete - Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 12.06.2025 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.3140/2023 r. g. sez. lav., vertente

TRA

B.V., rappresentato e difeso dall'Avv.Raffaele Menichini con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Benito Aleni sito in Corso Vittorio Emanuele n.115 - Napoli

Appellante

E

S.S. s.r.l., in persona del leg. rappr. p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oreste Cardillo e Maria Grazia Vasaturo, e con essi elettivamente domiciliata in via Carducci n.29 - Napoli

Appellata

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 04.03.2022 dinanzi al Tribunale di Napoli - sez. Lavoro e Previdenza - l'appellante in epigrafe convenne in giudizio la S.S. s.r.l. esponendo di aver lavorato dal 16.07.2002 alle dipendenze della S.S.S. s.r.l. - incorporata poi per fusione dalla S.S. s.r.l. in data 11.07.2012 - fino al 23.11.2019, con la qualifica di "Guardia particolare Giurata" ed inquadramento contrattuale nel V livello del CCNL - Vigilanza Privata, con successivo scatto automatico al IV livello contrattuale.

Dedusse di aver svolto lavoro straordinario retribuito in maniera continuativa per l'intera durata del rapporto di lavoro, ma di aver percepito un TFR di importo inferiore a quello spettantegli, in quanto la società - in violazione dell'art.2120 c.c. e dell'art.141 del CCNL di settore - non aveva computato le indennità e gli straordinari corrisposti in maniera non occasionale, escludendo altresì il "compenso economico ex art. 109 CCNL" dalla retribuzione ordinaria.

Chiese, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare che il TFR dovuto al sig. B.V., ricalcolato in base a tutte le voci della retribuzione e alle ore di straordinario regolarmente retribuite e continuativamente svolte dal 16 luglio 2002 al 23 novembre 2019, è pari ad Euro 33.692,43; 2) condannare per l'effetto la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 10.278,84 per la differenza tra quanto corrisposto e quanto in realtà dovuto al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto, così come analiticamente calcolato nei conteggi allegati al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, ovvero, in caso di contestazione, alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa anche mediante CTU, che si chiede sin d'ora, e che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 3) condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'avvocato antistatario".

Instauratosi il contraddittorio, la S.S. s.r.l., deducendo in via preliminare che l'art. 141 CCNL - Vigilanza Privata del 2013 non menzionava il lavoro straordinario tra le voci da computare ai fini del TFR escludendolo espressamente, oltre a non richiamare la voce "copertura economica" prevista dall'art.109 del CCNL, concluse per l'infondatezza del ricorso e quindi per il suo rigetto.

Con sentenza n.2594/2023, resa all'udienza del 18.04.2023 e pubblicata in data 03.07.2023, il primo giudice pronunciò il seguente dispositivo: "1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al computo nel TFR della voce contrattuale "copertura economica prevista dall'art.109 del CCNL Vigilanza 2013" e condanna la società a corrispondere al ricorrente l'importo, a tal titolo maturato, di Euro 66,70 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo; 2) rigetta per il resto il ricorso; 3) compensa le spese tra le parti; 4) fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza".

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 18.12.2023, ha proposto tempestivo appello il soccombente, chiedendo l'accoglimento integrale della domanda avanzata in primo grado con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si è costituita l'appellata con memoria depositata il 23.10.2024, insistendo per il rigetto del proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.

All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.

Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato, per le motivazioni che seguono e che si presentano conformi all'orientamento già espresso da questa Corte in analoghi giudizi - aventi come parti la S.S. s.r.l. ed altri lavoratori assistiti dal medesimo difensore dell'odierno appellante - i quali si richiamano per la persuasività delle argomentazioni svolte alle seguenti pronunce della Corte: sentenze n. 3945/2023, est. P.; n. 1043/2024, est. C.; n.1994/2024, est. Del Prete; n.2865/2024 est. A.; n.700/2025, est. D.B.; n.1409/2025 dott. G..

In via preliminare si deve indefettibilmente rilevare la formazione del giudicato interno in merito al riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla indennità di "copertura economica prevista dall'art.109 del CCNL Vigilanza 2013" liquidata dal primo giudice nella misura di Euro 66,70, oltre accessori, trattandosi di una questione che ha formato oggetto di dibattito in primo grado e la relativa pronunzia non è stata ritualmente riproposta né contestata dalla parte interessata in sede di gravame (Cass. n. n.8104/2021; n.34424/2021; n.19155/2014; 6754/2003).

Ciò detto, con l'odierno gravame l'appellante deduce l'erronea interpretazione da parte del giudice di prime cure dell'art.2120 c.c. nonché dell'art.141 del CCNL di categoria, chiedendo il ricalcolo del trattamento di fine rapporto con inclusione dei compensi percepiti a titolo di straordinario fisso e continuativo.

Sul punto la Corte condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice.

Com'è noto, la norma dell'art. 2120 c.c. pur prevedendo che il trattamento di fine rapporto debba essere computato con riferimento a una retribuzione omnicomprensiva, dà espressa facoltà alle parti collettive di prevedere una diversa base di computo del TFR.

Nel caso di specie, è pacifico che il contratto collettivo applicabile al rapporto ha escluso il compenso per il lavoro straordinario dalla base di computo del TFR.

Sostiene, tuttavia, la difesa dell'appellante che la previsione collettiva non attenga all'ipotesi in cui il lavoro straordinario venga prestato con caratteri di fissità e continuatività tali da rendere il relativo compenso equiparabile alla retribuzione ordinaria. Tale censura non può essere condivisa.

Quanto alla previsione del contratto collettivo non vi è dubbio che le parti abbiano inteso escludere le maggiorazioni per il lavoro straordinario dalla base di computo del TFR.

L'art. 129 del CCNL vigente all'epoca dell'assunzione del lavoratore espressamente includeva nella base di computo del TFR lo stipendio o salario unico nazionale, l'indennità di contingenza, gli eventuali terzi elementi di cui all'articolo 96, gli eventuali scatti di anzianità, la tredicesima e la quattordicesima, gli eventuali superminimi o ad assegni ad personam e la quota integrativa territoriale precisando che si aveva riguardo alle voci che esclusivamente componevano il TFR.

Il contratto collettivo successivamente sottoscritto, quello del 2013, all'art. 141, ha ulteriormente precisato che rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'articolo 82 non sono in ogni caso computabili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'uso della espressione "in ogni caso" risulta ad avviso di questa Corte dirimente al fine di ricomprendere nella esclusione anche il lavoro straordinario prestato con particolari caratteristiche di fissità e continuità, poiché indice inequivocabile della volontà delle parti collettive di accomunare tutte le modalità di ampliamento dell'orario di lavoro.

Del resto, se la volontà delle parti fosse stata nel senso di escludere solo la retribuzione per lavoro straordinario non fisso e continuativo, la disposizione collettiva non avrebbe senso alcuno, posto che tale regola è già indicata dall'art. 2120 c.c..

Ne consegue che il fine dell'art. 141 CCNL cit. è proprio quello di escludere voci fisse e continuative, poiché quelle che non assumono tale carattere sono già escluse in forza dell'art. 2120 c.c..

È appena, poi, il caso di precisare che la Suprema Corte ha da lungo tempo affermato (cfr. Cass. Sez. lav. n. 6661 del 5 aprile 2004, seguita da molte altre conformi) che in tema di lavoro straordinario, la circostanza che esso sia prestato in maniera fissa e continuativa non è sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, salvo che, alla stregua di una corretta indagine di fatto riservata al giudice di merito, non risulti una specifica volontà delle parti intesa ad ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo, nonché a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere effettuata con riferimento ad essa.

Nel caso di specie, tuttavia, nulla è stato dedotto dall'appellante in ordine ad una siffatta volontà posto che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. neppure sono state descritte le modalità di prestazione dell'attività né viene fatto accenno ad accordi intercorsi e diretti ad inglobare nell'orario ordinario il prolungamento di orario.

Pertanto, alla luce delle riferite argomentazioni, la censura sollevata dall'appellante deve essere respinta e la gravata sentenza deve essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;

- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in Euro 2.766,00, oltre oneri accessori di legge;

- da atto della sussistenza per l'appellante principale e quello incidentale dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L. n. 228 del 2012.

Conclusione
Così deciso in Napoli, il 12 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.

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