REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere
Dott. LEONE Margherita Maria - Rel. Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 37012 - 2019 proposto da:
ITALPOL GROUP Spa , FRASER 1968 Srl già ITALPOL R.E. Srl in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato MARCO QUAGLIARO;
- ricorrenti -
contro
A.A. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOMENIZZA n. 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELINO LUISE, rappresentata e difesa dagli avvocati FLAVIO MATTIUZZO, BARBARA FEDRI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 123/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 01/08/2019 R.G.N. 52/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Trieste aveva rigettato l'appello proposto da Italpol Group Spa ed Italpol R.E. Srl avverso la decisione con cui il tribunale di Udine aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con A.A. (diversamente dal contratto di agenzia formalmente stipulato) per due distinti periodi: il primo come guardia giurata dall'ottobre 1994 all'estate 1998 e poi dall'agosto 1999 come agente addetta alle vendite, con mansioni di quadro. La corte territoriale aveva confermato la condanna al pagamento delle differenze retributive riconosciute dal tribunale a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), anche ritenendo che non vi fosse un vizio di extrapetizione nella decisione del primo giudice allorchè, pur a fronte di una iniziale domanda di accantonamento del TFR, era poi subentrata la cessazione del rapporto di lavoro ed era quindi da ritenersi legittima la condanna al pagamento del detto trattamento, piuttosto che il suo accantonamento.
La corte riteneva altresì infondata la pretesa di compensazione delle somme dovute con quelle già versate alla lavoratrice in ragione del patto di non concorrenza originariamente stipulato tra le parti, valutando che le somme versate a tale originaria finalità, venuta meno con il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, erano parte della retribuzione evidentemente pattuita tra le parti e non poteva essere opposta in compensazione a diverso titolo retributivo spettante.
Avverso detta decisione proponevano ricorso le due società (Fraser 1968 succeduta a Italpol RE Srl), cui resisteva con controricorso la lavoratrice.
Entrambe le parti depositavano successiva memoria.
Motivi della decisione
1) - Con il primo motivo è dedotto l'error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. , in combinato con gli artt. artt 112,414,420 c.p.c. , per aver la corte di merito, ritenuto infondato il motivo con il quale le società ricorrenti si erano dolute della condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto, pur a seguito della richiesta avvenuta solo nelle note autorizzate.
Le società ricorrenti deducono, richiamando quanto già rappresentato in sede di giudizio di merito, che la corte territoriale non abbia considerato l'evidente extrapetizione o, quantomeno, ultrapetizione, relativa alla condanna al pagamento in questione, non richiesta nell'originario ricorso introduttivo del giudizio e solo domandata in sede di note difensive, in assenza di una ipotesi di emendatio libelli.
Deve preliminarmente osservarsi che nelle more del giudizio il rapporto di lavoro tra le parti era cessato e che, pertanto, la domanda di condanna al pagamento del TFR era intervenuta a seguito di tale evento. Occorre anche sottolineare che la domanda di accantonamento del TFR e la domanda di pagamento dello stesso non differiscono quanto a bene della vita richiesto ma soltanto con riguardo al comando giudiziale invocato, strettamente collegato al rapporto di lavoro ed alla evoluzione temporale dello stesso.
Rispetto a tali premesse, la domanda di pagamento non puo' dunque qualificarsi quale "mutatio libelli" che si configura quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo Deve invece ritenersi sussistente una semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Cass.n. 17457/2009; Cass.n. 1585/2015).
Nel caso in esame deve dunque valutarsi che la richiesta di pagamento, intervenuta, come già rilevato, per la cessazione del rapporto di lavoro verificatasi nelle more del processo, costituisce un semplice adeguamento della domanda al mutamento degli eventi lavorativi, compatibile con l'inserimento nelle memorie conclusive del giudizio, essendo queste ultime un momento processuale coerente con la sequenza di cui all'art. 420 c.p.c. e dunque utile a rappresentare al giudice la necessità di adeguare il dictum giudiziale ad un evento (cessazione del rapporto di lavoro) che produce automaticamente il diritto al trattamento in questione.
Il motivo di censura deve essere disatteso.
2) - Con secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 2099 c.c. , art. 36 Cost. , artt. 1417,2732 2735 c.c. e 420 c.p.c. . per aver, la corte di merito, ritenuto che quanto erogato alla A.A. a titolo di patto di non concorrenza, non fosse da considerare in compensazione rispetto alle somme spettanti per il TFR. Le ricorrenti deducono che, con il venir meno del patto di non concorrenza, compatibile solo con il rapporto di agenzia originariamente stipulato, fossero illegittime le somme erogate a tale titolo, quindi utili da porre in compensazione con quanto richiesto a titolo di TFR.
Il motivo non può essere accolto. La corte territoriale ha valutato le predette somme come corrisposte quali quote delle provvigioni e solo formalmente imputate quali corrispettivo per la non concorrenza. Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità. Il motivo è dunque inammissibile.
Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.400,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Conclusione
Cosi deciso in Roma il 13 marzo 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2024.
