... Non possono peraltro sottacersi le gravi conseguenze che i provvedimenti impugnati sono idonei a produrre in termini di privazioni del sostentamento economico per il ricorrente e per la sua famiglia, dal momento che lo stipendio da guardia giurata rappresenta l'unica fonte di reddito del nucleo familiare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8306 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cingari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto di revoca a guardia particolare giurata e del porto di pistola emesso dalla Questura di Roma in data -OMISSIS-, ma con compensazione delle spese di lite.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Svolgimento del processo
1. L'odierno appellante censura la sentenza nel Tar, che ha accolto il suo ricorso avverso la revoca disposta dalla Questura di Roma della sua nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale, nella sola parte in cui afferma che "sussistono, in ragione della peculiarità della questione di fatto sottoposte al vaglio del Collegio e dei motivi dell'annullamento, giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti" ritenendo che tale statuizione avvilisce "il diritto alla refusione delle spese legali anticipate. L'art. 92 c.p.c. sancisce che l'organo giudicante possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, qualora le ritiene eccessive o superflue, oppure quando vi è soccombenza reciproca, o quando la questione trattata è assolutamente nuova, o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure infine nel caso di conciliazione della causa. Nessuna di tali ipotesi è riscontrabile nel caso di specie, la questione portata all'attenzione del collegio giudicante anche in virtù dell'esoso numero di sentenze emesse in materia, non giustifica la compensazione totale delle spese di lite, che si appalesa ingiusta e lesiva dei diritti del Sig. -OMISSIS-, e rappresenta solo un parziale riconoscimento delle proprie ragioni. Basti pensare che il ricorrente dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di revoca a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale da parte della Pubblica Amministrazione, ha dovuto impugnare il decreto di revoca per tentare di salvaguardare il posto di lavoro, ed ovviamente ha dovuto anticipare le spese di lite, in un momento di grave difficoltà economica conseguente all'immediata sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Esborsi esosi ed imprevisti, per un nucleo familiare monoreddito, ad oggi al -OMISSIS- non è stato rimborsato dalla P.A. neanche il contributo unificato versato, nonostante siano decorsi 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza de quo. A fondamento della condanna alle spese di lite vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, la parte vittoriosa non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subisce un danno economico per il solo fatto di avere agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto, che nel caso specifico, atteneva alla salvaguardia ed alla tutela del lavoro. La deroga alla regola della soccombenza, deve essere accompagnata dalle gravi ed eccezionali ragioni, desunte dalla peculiarità del caso concreto, e la motivazione deve essere esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.".
In conclusione, il ricorrente chiede di condannare il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA, CPA come per legge.
2. Le Amministrazioni appellate si sono costituite con atto di stile,
3. All'udienza del 23 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. L'appello è fondato.
5. Il Tar, nell'accogliere il ricorso, ha affermato di ritenere che "i provvedimenti impugnati violino il principio di proporzionalità sub specie di necessarietà/adeguatezza della misura erogata. In particolare, l'amministrazione non pare aver adeguatamente considerato l'interesse del destinatario del provvedimento e le pesanti ricadute in termini di privazione dei mezzi di sostentamento, per il ricorrente e per la sua famiglia, derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ed infatti, pur integrando la condotta contestata al ricorrente una violazione delle previsioni di legge in tema di tenuta delle armi e di comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza, astrattamente idonea a determinare l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del beneficiario delle autorizzazioni, è evidente la sproporzione tra il mezzo utilizzato e lo scopo perseguito, non potendo conseguire, ad una violazione isolata che non ha dato luogo a concrete situazioni di danno o di pericolo per la sicurezza pubblica o l'incolumità individuale, la definitiva privazione delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate molti anni prima e costantemente rinnovate dall'amministrazione. In sostanza, pure a fronte del carattere del tutto occasionale della violazione contestata, l'amministrazione ha ritenuto di dover emanare un provvedimento direttamente ablatorio delle autorizzazioni, annichilendo l'interesse del destinatario del provvedimento alla continuazione nello svolgimento della propria attività lavorativa. Non possono peraltro sottacersi le gravi conseguenze che i provvedimenti impugnati sono idonei a produrre in termini di privazioni del sostentamento economico per il ricorrente e per la sua famiglia, dal momento che lo stipendio da guardia giurata rappresenta l'unica fonte di reddito del nucleo familiare. Deve pertanto ritenersi che l'amministrazione non abbia fatto buon uso del potere discrezionale fornitole in materia dal legislatore, non avendo svolto un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione implicante il minor sacrificio possibile e che non ecceda quanto è opportuno e necessario al fine del conseguimento dello scopo prefissato".
L'esame degli atti conferma quanto statuito dal giudice di prime cure che, invece, con riferimento alle spese ha disposto la compensazione, in ragione della peculiarità della questione di fatto sottoposta al vaglio di quel Collegio e dei motivi dell'annullamento.
6. Com'è noto, la disciplina della pronuncia sulle spese del giudizio nel processo amministrativo è dettata dall'art. 26, primo comma, cod. proc. amm., nei termini seguenti: "Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2".
Il rinvio (con l'aggiunta del parametro del rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità) alla disciplina del processo civile implica che il giudice ex art. 91 c.p.c. è vincolato alla condanna alla spese della parte soccombente, proprio perché la statuizione sulle spese "è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)" (Corte Cost., sentenza n. 77/2108).
7. In tale ottica, la statuizione del TAR sulle spese non può essere confermata, poiché non ha indicato, le ipotesi cui l'art. 92, secondo comma, c.p.c., subordina quale eccezione alla regola, la possibilità di disporre la compensazione, vale a dire: la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né ha rilevato l'ulteriore ipotesi introdotta dalla richiamata sentenza additiva della Corte costituzionale (n. 77/2018), vale a dire la sussistenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", che secondo la stessa sentenza devono essere "analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità" e devono risultare dalla motivazione della pronuncia di compensazione delle spese; tanto più rilevante quando il potere di compensare, nella ricostruzione della Corte costituzionale, si legittima in funzione di ipotesi comunque eccezionali (dal che discende la sindacabilità, per la violazione di tale parametro, della motivazione che non abbia tenuto conto delle peculiarità del caso).
Nella sentenza impugnata non solo la motivazione si è risolta in un'espressione di mero stile, quale è il rinvio alle peculiarità della vicenda esaminata, ma, ad avviso del Collegio, la statuizione sulle spese contrasta con quello che lo stesso giudice di primo grado afferma, sempre nella sentenza, con riferimento alle conseguenze derivate al ricorrente dal provvedimento dell'Amministrazione (vds. quanto qui riportato in fatto).
8. L'appello pertanto va accolto e, in riforma parziale della sentenza gravata, la controparte deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate, avuto riguardo alla natura della causa e alle attività difensive svolte, in complessivi euro duemila/00, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA, CPA, come per legge.
9. Le spese del presente grado, liquidate con i medesimi parametri, vanno pure poste a carico del medesimo Dicastero, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8306/2023 come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione nei confronti del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro duemila/00, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA, CPA, come per legge.
Condanna altresì il Ministero dell'Interno alla rifusione all'appellante delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro duemila/00, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA, CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
