REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente
Dott. Roberto Vignati - Consigliere rel.
Dott. Andrea Trentin - Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 564 del Ruolo Generale Lavorodell'anno 2022 - avverso la sentenza n. 1214/2021 in data 29 aprile 2021 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Maria Grazia Florio - posta in decisione il 24 gennaio 2023, previa riunione ad essa della causa n. 595 del Ruolo Generale del Lavoro dell'anno 2022
rispettivamente promosse da
I.S.F. S.r.l. Unipersonale, con sede legale in M., in persona del Consigliere delegato, Dott. A.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Fortunat e Miriana Ranieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Milano;
Appellante
contro
C.D.C., M.R., L.T. e S.Z., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Daniele Bergonzi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano;
Appellati
A.T.M. S.p.A, con sede in M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenica Lillo e Chiara Grespi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano;
Appellata
e da
A.T.M. S.p.A., con sede in M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenica Lillo e Chiara Grespi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano presso il loro studio;
Appellante
contro
C.D.C., M.R., L.T. e S.Z., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Daniele Bergonzi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano;
Appellati
I.S.F. S.r.l. Unipersonale, con sede legale in M., in persona del Consigliere delegato, Dott. A.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Fortunat e Miriana Ranieri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano.
Appellata
OGGETTO: Retribuzione e capacità di soddisfare il parametro ex art. 36 della Costituzione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza n. 1214/2021 in data 29 aprile 2021, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C.D.C., M.R., L.T. e S.Z. contro I.S.F. SRL e contro l'A.T.M.-A. SPA -chiedendo, quali dipendenti di I., che la retribuzione mensile loro corrisposta fosse determinata conformemente all'articolo 36 della Costituzione anche avendo riguardo al trattamento salariale previsto da altri CCNL e postulando quindi l'accertamento del loro diritto ad una retribuzione mensile lorda non inferiore a Euro 1.218,00, oltre all'accertamento del diritto a ottenere la maggiorazione retributiva per lavoro notturno nonché il diritto a percepire per ogni giorno di ferie n. 11,17 ore di retribuzione di cui 8 ore incrementate con la maggiorazione retributiva per lavoro notturno- ha dichiarato il diritto dei lavoratori ricorrenti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro alle dipendenze di I.S.F. SRL, ad ottenere una retribuzione mensile ordinaria lorda pari a Euro 1.218,00, oltre agli scatti di anzianità, per 13 mensilità.
Per l'effetto, il Tribunale ha condannato I. SRL e A. SPA, in solido tra loro, a corrispondere agli attori le seguenti somme: a S.Z. la somma lorda di Euro 693,97; a L.T. la somma lorda di Euro 12.801,32; a C.D.C. la somma lorda di Euro 13.970,39, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché alla corrispondente integrazione del TFR.
Respingendo per il resto il ricorso, il primo Giudice ha infine compensato nella misura di un mezzo le spese di lite con la condanna delle due Aziende a rifondere l'altra metà.
Gli attori avevano dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze di I.S.F. SpA fino al 01/10/2018 e di essere stati adibiti presso A. SPA nell'ambito dell'appalto -di 24 mesi decorrente a tutti gli effetti dal settembre 2015- orientato allo svolgimento di mansioni di custodia e sorveglianza presso le diverse sedi della committente A. in M., con inquadramento, da ultimo, nel livello D della Sezione Servizi Fiduciari CCNL per i dipendenti da istituti ed imprese di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari.
Gli attori avevano quindi spiegato di avere prestato attività lavorativa esclusivamente nel turno di notte dalle ore 19,40 alle ore 6,50, senza pausa, per sei giorni lavorativi consecutivi seguiti da due giorni di riposo, svolgendo i seguenti compiti : controllo (anche tramite i monitor presenti in guardiola) e autorizzazione degli accessi presso la sede A. loro assegnata; registrazione di entrata e uscita di mezzi e persone mediante compilazione dell'apposito registro; annotazione delle presenze del personale delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e pulizia; ritiro dei certificati di malattia loro consegnati dal personale A.; ritiro degli oggetti smarriti presso la sede; consegna della posta interna al personale A..
In merito alla domanda di adeguamento retributivo in modo tale da renderlo rispettoso del canone di cui all'art. 36 della Costituzione, il Tribunale ha osservato che "che la retribuzione corrisposta ai ricorrenti, al netto degli oneri fiscali, si colloca all'evidenza al di sotto della soglia di povertà, laddove al contrario quella del livello D1 C.C.N.L.Portieri risulta rispettosa della previsione della previsione dell'articolo 36 Cost…… La relativa domanda è meritevole di accoglimento, dovendosi quindi riconoscere che i ricorrenti hanno maturato le seguenti differenze retributive: per S.Z. la somma lorda di Euro 693,97; per L.T. la somma lorda di Euro 12.801,32; per C.D.C. la somma lorda di Euro 13.970,39. Rispetto a tali differenze retributive, va accertata la solidarietà della committente convenuta A. SPA, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003..".
Il primo Giudice ha condiviso l'orientamento già espresso dal suo Ufficio con la sentenza n. 2112/2020 che si basava sul criterio metodologico per cui: "al fine di poter effettuare un effettivo esame delle doglianze dei ricorrenti, occorre preliminarmente raffrontare i contratti collettivi invocati dagli attori".
Nella causa in cognizione era stato quindi preso in esame, al fine di operare un raffronto con altre fonti collettive, il CCNL più affine a quello applicato da I. che prevedeva per i lavoratori di livello D1 (lo stesso nel quale erano inquadrati i dipendenti A.) una retribuzione mensile ordinaria lorda di Euro 1.218,21 erogata per 13 mensilità.
Secondo il rapporto ISTAT sulla povertà 2018 prodotto in atti, il limite della povertà assoluta per una persona fra i 18 e i 59 anni residente in un'area metropolitana del nord Italia, corrispondeva a una capacità di spesa (e quindi a una retribuzione netta) di Euro 834,66, elevata a Euro 1.600,00 mensili nel caso di moglie e due figli a carico in età compresa fra 4 e 10 anni.
Quanto all'ulteriore doglianza mossa in giudizio da A. SPA -che al fine di sottrarsi all'obbligo di responsabilità solidale, nella sua memoria aveva invocato l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 letto in combinato disposto con gli artt. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e 9 comma 1, L. n. 99 del 2013- il Tribunale di Milano ha ritenuto che ad A. non potesse essere riconosciuta la natura di pubblicaamministrazione poiché non era dirimente il fatto che quest'ultima applicava il codice degli appalti pubblici così come, d'altro canto, il fatto di occuparsi di un servizio pubblico come quello dei trasporti.
Per contro, la Società operava in regime di libera concorrenza, era costituita in forma di società di capitali orientata a perseguire fini di profitto e, d'altro canto, non risultava una partecipazione azionaria dominante da parte del Comune di Milano tale da poterla influenzare nelle scelte strategiche aziendali, di modo che l'Azienda A. non poteva sottrarsi all'obbligo di corrispondere solidalmente con I., le somme chieste dai lavoratori ricorrenti.
Per quanto riguardava il riconoscimento di una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno, la domanda doveva invece essere respinta poiché l'articolo 13 D.Lgs. n. 66 del 2003 demandava alla contrattazione collettiva la definizione dei trattamenti economici nei confronti dei lavoratori notturni, trattamenti espressamente qualificati come indennitari e, perciò, non necessariamente legati a maggiorazioni; del resto, il CCNL applicato ai prestatori non prevedeva la voce da essi invocata.
Anche a tale riguardo doveva valere il precedente del Tribunale per cui "la fonte del diritto sarebbe rinvenibile nell'articolo 2108 c.c., a mente del quale il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
Deve innanzitutto osservarsi che non è condivisibile l'interpretazione di parte ricorrente della norma in commento anche alla luce della giurisprudenza richiamata in ricorso.
Il lavoro compreso in regolari turni periodici, difatti, pacificamente è quello che prevede una alternanza di turni di lavoro diurni e notturni.
Ciò tuttavia non significa che il lavoro non ricompreso in tale definizione rientri nella previsione in commento, atteso che appare evidente che la norma intenda prevedere una remunerazione specifica non per il lavoro notturno in sé considerato ma semmai per quello prestato in maniera saltuaria.
Ciò dovendosi poi considerare che lo stesso articolo 13 D.Lgs. n. 66 del 2003 demanda alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione dei trattamenti economici nei confronti dei lavoratori notturni, definiti espressamente indennitari e quindi non necessariamente legati ad una maggiorazione.
Il CCNL legittimamente non prevede la remunerazione invocata e la domanda deve quindi essere respinta.".
In ulteriore analisi, circa il fatto che illegittimamente I. non aveva corrisposto ai ricorrenti, in caso di ferie, una retribuzione pari a 11,17 ore di retribuzione, a fronte di un orario di lavoro di 11 ore e 10 minuti per ogni giornata lavorativa, il primo Giudice ha stabilito che "è documentale, infatti, (cfr. buste paga) che I.S.F. SPA calcoli il numero di ore di ferie godute del dipendente avendo riguardo al parametro ordinario previsto dalla contrattazione collettiva di 40 ore lavorative ordinarie. Come pure evidenziato in ricorso, è pacifico che la società non abbia computato 11,17 ore di ferie per ogni giornata goduta a titolo di ferie, ma piuttosto otto ore, dunque con una prospettiva migliorativa".
Infine, con riferimento alla posizione della R., come osservato da I., era documentale che la lavoratrice non risultava avere sforato il limite massimo di 48 ore di lavoro ogni 7 giorni nella media riferita ad un periodo di 12 mesi ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 10 del CCNL e del D.Lgs. n. 66 del 2003, inoltre, il danno da lei accusato non poteva essere apprezzato in re ipsa, a fronte della carenza di allegazioni sulle conseguenze che, in ipotesi, ne sarebbero derivate a carico della ricorrente.
La I.S.F. S.r.l. ha impugnato la sentenza di cui ha chiesto la riforma come da conclusioni sopra riprodotte.
Primariamente, l'Azienda critica l'omissione di pronuncia sulla sua eccezione in merito alla violazione degli artt. 39 e 41 Cost., dato che il Tribunale, di fatto aveva dimostrato di avere sacrificato le libere scelte del sindacato che aveva siglato il Contratto applicato dall'Azienda al personale privilegiando, conseguentemente, contro la libertà dell'impresa, una fonte collettiva al posto di quella adottata dalla Società che egualmente costituiva il frutto di una negoziazione condotta ad opera di un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa.
Sotto questo profilo, l'appellante ripropone il rilievo della inammissibilità/improponibilità delle domande avversarie poiché in contrasto coi precetti costituzionali da lei posti in luce e richiamati; la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 671/2021, pronunciatasi su di una fattispecie analoga, aveva rilevato come "secondo la costante giurisprudenza, la presunzione di rispondenza ai parametri costituzionali del trattamento economico previsto dai contratti collettivi - e il CCNL Servizi Fiduciari è pacificamente sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative - trova fondamento nella concreta vicinanza alla materia delle associazioni stipulanti e, quindi, nella loro capacità di interpretare le esigenze reali, secondo le contingenze del settore, potendo così stimare con adeguata garanzia di tutela e di bilanciamento, gli interessi in gioco (v. sul punto Cass. n. 132/2002, in termini, anche Cass., nn. 7752/2003, 5139/05, 19467/2007, 23889/2008). Ne risulta valorizzato il principio dell'autonomia sindacale (39,co.4 Cost.) alla quale, nell'attuale quadro normativo, la contrattazione collettiva è demandata e che riconosce nelle associazioni sindacali i soggetti deputati a valutare le contrapposte esigenze e a realizzare i più adeguati assetti degli interessi collettivi…".
Sempre nell'ambito di questa prima censura, la parte denuncia pure essere stato trascurato il suo rilievo sul limite che presidia il vaglio della sufficienza retributiva ai sensi dell'art. 36 Cost. poiché il Tribunale avrebbe dovuto solamente valutare la retribuzione base del lavoratore e non estendere indebitamente la sua analisi a voci retributive come le maggiorazioni per lavoro supplementare, feriale diurno, domenicale festivo diurno e notturno e/o straordinario domenicale festivo diurno e notturno e/o festività e/o gli scatti di anzianità e/o elementi di garanzia retributiva e/o quattordicesima mensilità o ad altre voci di retribuzione indiretta come le ferie e il TFR.
Sul punto l'Azienda si rifà quindi alla giurisprudenza di legittimità, per la quale "In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità" (Cass. n. 944 del 20 gennaio 2021, n. 944; Cass. n. 6878 del 3 maggio 2002; Cass. n. 20452 del 2 agosto 2018).
Il secondo motivo di appello investe l'omessa considerazione del settore produttivo di appartenenza della Società I. e del contesto sindacale da cui il CCNL servizi fiduciari era derivato.
Il primo Giudice non aveva correttamente stimato la sufficienza della retribuzione dovuta al lavoratore poiché avrebbe dovuto utilizzare la disciplina collettiva del diverso settore come semplice parametro di raffronto e solo quale criterio orientativo nonché limitatamente alla retribuzione base, senza riguardo agli altri istituti contrattuali dato che, con la Sentenza n. 944/2021, la Suprema Corte aveva stabilito che "in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità.".
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro degli appellati era già presidiato da un Contratto Collettivo, pertinente al settore dell'attività di vigilanza privata perseguita da I., che escludeva la possibilità di una verifica ai sensi dell'art. 36 Cost., pena la preferenza accordata a un sindacato autore di una diversa fonte, sostituendosi così alle parti sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il Contratto preso a modello per la comparazione (CCNL Proprietari di Fabbricati) non era stato poi siglato per la vigilanza privata, né da organizzazioni operanti in quel settore, non essendo pertanto consona la selezione e del Sindacato e della fonte collettiva.
Poiché la "Sezione Servizi Fiduciari" costituiva lo snodo terminale del Contratto Vigilanza, le OO.SS. avevano fissato la retribuzione degli operatori fiduciari armonizzandola coi livelli retributivi delle Guardie particolari giurate, tenendo conto delle relative particolarità e del fatto che non si poteva corrispondere agli operatori fiduciari, sprovvisti di autorizzazioni di polizia, una retribuzione pari o più elevata di quella delle guardie giurate dotate di un ruolo professionale e di compiti più elevati.
Era peraltro incongruo che la retribuzione del 4 livello del CCNL Vigilanza privata (pari a Euro 1.258,88 lordi mensili) fosse inferiore a quella di un operatore fiduciario di livello D.
Per altro verso, il Tribunale non avrebbe considerato che I. era iscritta all'Unione Nazionale Istituti di Vigilanza che aveva siglato (tra l'altro, tra i firmatari dello stesso si ricordano Filcams- CGIL, la Fisascat Cisl, la UGL, la ASSIV, la L.S., la F. e S.C., l'A.G.C.) il CCNL applicato agli odierni appellati.
Per questo, da parte di I., non si ritiene possibile l'imposizione all'Azienda di un CCNL e di un trattamento retributivo diverso.
Copiosa giurisprudenza sul punto è concorde, infatti, nello stabilire che: "ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative" (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014 e C. Cost., 11 marzo 2015, n. 51) e così anche laCassazione la quale a sua volta, si è sempre pronunciata nei medesimi termini "nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza…" (Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2003, n. 7752; cfr. in senso conforme, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 25/03/2019, n. 8299).
L'appellante contesta quindi il raffronto tra il CCNL Proprietari di Fabbricati da un lato e quello della Vigilanza Servizi fiduciari applicato, dall'altro lato.
E si eccepisce in maniera esemplificativa che, a norma dell'art. 32 del CCNL Multiservizi, per i lavoratori di 2 livello, indicato dalla controparte a fini comparativi, l'orario settimanale ordinario è fissato nella misura di 45 ore, con straordinari che partono dalla 46^ ora; al contrario, il CCNL Servizi Fiduciari contempla un orario di lavoro di 40 ore settimanali, con straordinari dalla 41^ ora. Inoltre, il periodo di comporto previsto dal CCNL Servizi Fiduciari è di gran lunga più vantaggioso del CCNL Multiservizi dato che l'art. 125 prevede il diritto alla conservazione del posto fino a 240 giorni di malattia riferibili a più episodi morbosi nel corso di un anno solare e fino a 300 giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibili allo stesso episodio morboso, nell'arco di un anno solare.
Col terzo motivo, I. lamenta il mancato assolvimento dell'onere della prova rispetto alla violazione della garanzia fissata dall'art. 36 Cost. e si duole di un'erronea valutazione delle mansioni effettivamente svolte dagli appellati tenuto conto, al proposito, della giurisprudenza di merito che ha stabilito che "la presunzione di adeguatezza del trattamento economico stabilito da un CCNL stipulato da oo.ss. maggiormente rappresentative ha tuttavia, come più volte chiarito dalla S.C., carattere relativo e può pertanto essere superata da adeguata prova contraria, incombente in capo a colui che deduca l'inadeguatezza, ex art. 36 Cost., di tale trattamento sia sotto il profilo della proporzionalità rispetto alle mansioni svolte che della sufficienza a garantire un'esistenza libera e dignitosa" (Corte di Appello di Torino, sentenza n. 679/2021).
I. non ritiene inoltre condivisibile il raffronto delle retribuzioni dei diversi CCNL per come operato dai lavoratori dato che, secondo la Corte di Cassazione, in tema di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. "deve farsi riferimento soltanto ai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, con esclusione pertanto degli istituti retributivi che trovano la loro fonte esclusiva nell'autonomia contrattuale delle parti quali, ad esempio, gli scatti di anzianità, i compensi aggiuntivi, la quattordicesima mensilità e così via" (v. fra le tante Cass., n. 15148/2008, n. 21274/2010, n. 27138/2013 e da ultimo Cass. n. 944/2021).
I lavoratori, anziché soffermarsi sul solo dato della retribuzione tabellare, avrebbero dovuto dedurre in maniera circostanziata e specifica e con capitolazioni testimoniali appropriate che la loro retribuzione, non era adeguata "rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto" come sancito dall'art. 36 Cost..
Il quarto motivo di appello verte più direttamente sulla retribuzione percepita dagli odierni appellati anche al cospetto della soglia di povertà fissata da ISTAT.
L'Azienda contesta il criterio del paragone della retribuzione tabellare di un CCNL con la misura ISTAT senza tenere conto della situazione familiare specifica di ciascuno dei dipendenti.
Il "paniere" non può considerarsi un vero e proprio parametro per verificare, in senso assoluto, l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost per via dell'estrema variabilità del valore soglia in funzione di fattori estrinseci al rapporto di lavoro (che muta in base ai componenti nucleo familiare e luogo di residenza). La funzione del paniere non è quella di individuare il minimo della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., ma quella di fornire un'indicazione dei beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia (Corte di Appello di Torino, sentenza n. 679/2021).
Il tasso soglia di povertà ISTAT presuppone inoltre l'assenza di altri introiti: non si potrebbe ragionevolmente considerare povera una famiglia solo sulla base della retribuzione percepita da uno solo dei suoi componenti, dato che occorrerebbe considerare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'intero nucleo familiare per come ricavabile dal certificato ISEE.
Gli antagonisti avrebbero perciò dovuto dare conto del loro reddito tramite la certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), che si rifà al reddito complessivo del nucleo famigliare, della casa di abitazione (tipologia, importo eventuale del mutuo, canone eventuale di affitto annuale), del patrimonio mobiliare e immobiliare e della somma dei redditi del nucleo familiare: il raffronto con la soglia di povertà assoluta, dunque, non può prescindere da tali ulteriori dati, come invece ha fatto il primo Giudice.
Per giunta, gli stipendi netti di tutti i lavoratori appellati sono ben al di sopra della busta paga tabellare lorda propria del loro livello di appartenenza.
Circa la questione del cambio di appalto evidenziata limitatamente alla posizione del C., si specifica che il suo rapporto alle dipendenze della precedente datrice di lavoro (Sicuritalia Servizi Integrati, attualmente in liquidazione) era già cessato al momento del cambio di appalto con I., come dimostrato dai documenti di assunzione sottoscritti dal lavoratore e prodotti in primo grado.
Posto che il C., al momento del cambio di appalto, non era dipendente della società ex datrice di lavoro Sicuritalia Servizi Integrati essendo stato riassunto ex novo da I. e posto che il lavoratore non ha mai impugnato neppure il licenziamento irrogatogli dall'ex datrice di lavoro, ogni questione circa la retribuzione goduta alle dipendenze del precedente appaltatore non ha ragion d'essere.
L'appellante ribadisce quindi la piena legittimità degli artt. 23 e 24 del CCNL Servizi Fiduciari alla luce della giurisprudenza e insiste sulla conformità all'art. 36 Costituzione della retribuzione prevista dal CCNL applicato ai lavoratori : riporta pronunce di merito tra cui quella della Corte di Appello di Milano che, con la pronuncia n. 206/2022 riferita a un caso identico a quello in esame, ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato il datore di lavoro a corrispondere a 8 operatori fiduciari un trattamento retributivo corrispondente al livello D1 del CCNL Portieri e C., condannandoli alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Nello stesso senso si erano poste la Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1222/2021, la Corte di Appello di Venezia, con le sentenze rese il 15 aprile 2021 nn. 38/2021; 39/2021; 40/2021; 41/2021 e 42/2021, la Corte di Appello di Torino con le Sentenze n. 679/2021 pubbl. il 11/01/2022 e n. 671/2021 pubbl. il 15/02/2022.
In via subordinata, la Società reitera l'eccezione di prescrizione.
Le differenze retributive riconosciute ai lavoratori soggiacerebbero al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per i 5 anni antecedenti la data di notifica del ricorso, avvenuta a mezzo pec il 2 ottobre 2020 e per questo risulterebbero prescritti tutti i crediti vantati per il periodo antecedente al 2 ottobre 2015.
Gli appellati C., R., T., Z. si sono costituiti chiedendo la conferma della sentenza impugnata, in particolare, della decisione di fondo sull'applicazione dell'art. 36 della Costituzione, in concreto sviluppata con l'applicazione del CCNL Portieri, per i lavoratori inquadrati nel livello D1 in quanto parametro ritenuto più congruo per la corrispondenza analogica tra le attività svolte dagli odierni appellati con quelle espletate dai portieri.
A sostegno della loro tesi richiamano Corte di appello di Milano
- sentenza n. 98/22 del 31/05/2022 (Pres. Vitali, Rel. C.): con cui la Corte ha confermato la statuizione di inadeguatezza ex art. 36 Cost. della retribuzione espressa dalla sentenza di primo grado a cui la sentenza impugnata nel presente giudizio fa espresso richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
- sentenza n. 580/22 - r.g. 104/22 (Pres. P., Rel. C.): con riferimento alla retribuzione percepita, sulla base del medesimo CCNL applicato agli appellati;
- sentenza n. 695/21 del 09.08.2021 (Pres. Vignati, Rel. B.): resa nella causa promossa da un collega degli appellati, anch'egli addetto all'appalto A. e adibito alle medesime mansioni, con riferimento alla retribuzione percepita in applicazione dello stesso CCNL;
- sentenza n. 1885/17 del 28.12.2017 (Pres. Rel. Vitali): resa nella causa promossa da un lavoratore retribuito sulla base dello stesso CCNL applicato agli appellati.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere proporzionata ex art. 36 Cost. una retribuzione inferiore a quella individuata dal primo Giudice, gli appellati chiedono la condanna di I., in solido con A., alla corresponsione della differenza fra la predetta retribuzione e quella loro riconosciuta da I. in applicazione della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata.
In subordine si chiede accertare il diritto di C. al riconoscimento da parte di IVR dell'anzianità di servizio dallo stesso maturata in Sicuritalia e relative conseguenze.
In ulteriore ipotesi, si chiede l'accoglimento della prospettazione subordinata già formulata in primo grado dall'appellato C., qui reiterata, secondo la quale nell'assumere il C., I. era tenuta, ex art. 5 della Sezione Servizi Fiduciari a riconoscergli l'anzianità di servizio (con conseguente inquadramento fin dall'inizio del rapporto nel livello D della Sezione) e gli scatti di anzianità maturati alle dipendenze di SICURITALIA, precedente appaltatrice del servizio concesso da A., al quale C. era addetto da più di sei mesi.
Si contrasta poi nuovamente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'avversaria, rifacendosi all'orientamento assunto in proposito dalla Corte di Cassazione (n. 26246/22).
È in ultimo reputata corretta la parte della sentenza sull'accertamento della responsabilità solidale di A. ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, facendo riferimento a Cass. n. 10731 del 24.05.2016 Cass. 8955/2017; Cass. 10777/2017; Cass. 19339/2018; Cass. 444/2019 (ancorché richiamata da A.); Cass. 6333/2019; Cass. 24375/2019 e all'orientamento espresso dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 98/22, relativa alla "causa gemella" della presente, e prima ancora con sentenza del 16.10.2018.
Alla controversia sinora esposta è stata riunita la causa promossa in grado di appello tra A. appellante da un lato e i lavoratori C., R., T. e Z. nonché I. dall'altro lato in veste di appellati.
Viene in risalto l'appello proposto dall'A.T.M. - A. SPA che chiede, in via principale, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata accertata l'inadeguatezza della retribuzione percepita dai lavoratori alla luce dell'art. 36 Cost. ritenendo inoltre applicabile la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 a carico della committente A., quale Ente qualificato come Organismo di Diritto Pubblico.
Il primo motivo di gravame investe l'applicazione dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, in particolare, A. contesta la decisione di non ritenere A. una pubblica amministrazione trattandosi invece un soggetto che non si poteva sottrarre all'obbligo di solidarietà previsto dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276 del 2003.
Soffermandosi sulla ratio dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, A. osserva che in qualità di Organismo di Diritto Pubblico e soggetta all'applicazione del Codice degli appalti pubblici, l'Azienda sostiene la sua equiparazione alle Pubbliche Amministrazione e, pertanto, esentata ai sensi dell'art.1 co. 2 D.Lgs. n. 165 del 2001.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 29, 2 comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non è invocabile nei confronti del Committente (anche se soggetto privatistico partecipato dalla pubblica amministrazione come A. per l'appunto) tenuto a seguire le procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'assegnazione dell'appalto in quanto organismo di diritto pubblico esercente un servizio di interesse pubblico riferibile allo Stato o alla Pubblica Amministrazione (Cass. civ. Sez. lavoro Ord. del 13 aprile 2018 n. 9228; Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. del 17 aprile 2018 n. 9412. Conforme anche Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
Le società tenute ad applicare il c.d. Codice degli Appalti non hanno la stessa libertà di scelta del soggetto cui conferire l'appalto che possiedono i soggetti privati, incontrando piuttosto stringenti vincoli anche in relazione al contenuto negoziale: sarebbe, pertanto, eccessivo addossare al committente vincolato al Codice degli Appalti le gravose responsabilità derivanti da una responsabilità solidale che proprio nella scelta della controparte contrattuale e dei contenuti negoziali trova la sua ragion d'essere.
A sostegno di tale tesi l'appellante richiama la sentenza del Tribunale di Roma n. 1139/2014 del 25/11/2014, che, sulla scorta della pronuncia della Suprema Corte n. 15432 del 7 luglio 2014, ha statuito che molte società di capitali partecipate dallo Stato ai sensi dell'art. 2449 c.c. (fra cui quella presa in considerazione dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma) costituivano "Organismi di Diritto Pubblico", in presenza dell'esercizio di un pubblico servizio di interesse generale e lo Stato si riservi prerogative sulle nomine degli amministratori, dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza (secondo le regole statutarie ed in proporzione alla partecipazione detenuta al capitale sociale).
In tale classificazione rientra anche A., come in realtà documentalmente provato nella memoria di primo grado a proposito del controllo al 100% dal Comune di Milano che può a sua volta nominare amministratori e sindaci in maniera proporzionale alle proprie partecipazioni nonché sostituire e revocare gli stessi.
Nell'ottica di una violazione dell'art. 115 c.p.c., A. aggiunge che il Tribunale di Milano, nello stabilire l'applicabilità ad A. del regime di solidarietà tra committente e appaltatore previsto dalla Legge Biagi, si limita a richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 10777 del 2017, ma non affronta in concreto la questione sull'applicabilità dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 agli Organismi di Diritto Pubblico sostenendo semplicemente che A. non abbia provato di essere partecipata interamente dal Comune di Milano e di subire un'influenza dominante da parte del Comune di Milano.
A tal proposito si invoca l'art. 115 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009 il quale stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Premesso quanto affermato in riferimento all'art. 115 c.p.c., appare, in primo luogo, evidente che la circostanza che A. rappresenti un'azienda partecipata al 100% dal Comune di Milano e che i suoi membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci siano scelti dal socio unico, comportando, quindi, un'influenza dominate sulle scelte aziendali non sia mai stata contestata da controparte.
Infatti, né nell'atto di citazione degli odierni appellanti, né durante la discussione della causa, come si evince dai verbali di udienza, è mai stato contestato tale fatto, né è stata contestata la qualità di Organismo di diritto pubblico propria di A. e dichiarata nel primo scritto difensivo della Società.
La mancanza di tale contestazione da parte di controparte, pertanto, deve essere ricondotta alla notorietà del controllo di fatto e diritto esercitato da parte del Comune di Milano nei confronti di A. e della sua qualità di Organismo di diritto pubblico.
Col secondo motivo di appello viene criticata la misura della retribuzione stimata sotto il livello della soglia di povertà.
Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui vengono accolte le doglianze di parte relative al fatto che la retribuzione riconosciuta dal CCNL applicato agli odierni appellati si poneva al di sotto del limite di povertà individuato dal rapporto ISTAT del 2018 e, per tale motivo, è stata ritenuta incompatibile con l'art. 36 della Costituzione.
Sul tema dell'applicabilità del CCNL siccome firmato dalle OO.SS. più rappresentative, l'appellante non comprende come il livello retributivo dei lavoratori appellati possa essere stato stimato in violazione del precetto ex art. 36 Cost., poiché quel livello era stato soppesato e fissato in seno a un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per un'intera categoria di lavoratori sottoposti allo stesso inquadramento.
Secondo la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, "la retribuzione concordata nei CCNL sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative" individua proprio il livello retributivo adeguatamente parametrato ai principi di proporzionalità e sufficienza presidiati dall'art. 36 cost." (Cass. n. 17583/2014; Cass. n. 7752/2003).
L'appellante censura pure l'equiparazione dell'attività svolta dagli odierni appellati con quella espletata dai portieri, poiché non si considerano le peculiarità dei diversi settori disciplinati dalle rispettive fonti collettive di livello nazionale.
A proposito dell'incidenza dei parametri ISTAT sullo stato di povertà ai fini del vaglio ex art. 36 Cost., l'Azienda contesta la soluzione del Tribunale di porre a base della sua valutazione gli indici desunti dal rapporto ISTAT 2018 sulla povertà del 2018.
Anche secondo questa parte appellante, la soglia di povertà non costituisce un parametro idoneo ai fini dell'art. 36 tanto più se non si considera l'entità della retribuzione in concreto percepita dal lavoratore.
I lavoratori in primo grado non avevano poi dimostrato come i loro trattamenti non fossero sufficienti né idonei condure una vita dignitosa in relazione alle zone in cui essi vivevano, tenuto conto del nucleo familiare e dei complessivi proventi percepiti.
Richiamando il D.Lgs. n. 50 del 2016 c.d. "Codice degli Appalti", A. ne ricorda l'art. 23 comma 16 (secondo il quale "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali") per notare che la legge fissava l'obbligo per i committenti pubblici di verificare che il valore economico dell'appalto sia "adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".
Da qui il ruolo del D.M. 21 marzo 2016 che, nel fissare il valore del costo orario per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza privata e Servizi Fiduciari, ha operato quale presupposto utile al riscontro dell'adeguatezza della retribuzione riconosciuta ai lavoratori dello specifico settore e nota che il Tribunale di Milano aveva ritenuto che l'adeguatezza del trattamento salariale risultasse indirettamente da detta fonte ministeriale.
Nell'ambito del ragionamento sull'adeguatezza della retribuzione erogata dalla datrice di lavoro, si fa riferimento a quella erogata al T., inquadrato nel livello D del contratto in oggetto, notando che il suo effettivo ammontare di Euro 950 finiva per concretare annualmente il valore stimato in sede ministeriale.
Costituendosi, I. si rimette integralmente ai rilievi critici già formulati nell'altro processo, chiedendo la riunione delle impugnazioni separatamente proposte avverso la medesima sentenza.
Gli appellati C., R., T., Z. chiedono anche in questa sede la conferma della sentenza impugnata per le ragioni già esposte.
All'udienza del 24 gennaio 2023, la Corte ha disposto la riunione del procedimento n. 595/2022 RGL al procedimento n. 564/2022 RGL e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
La sentenza merita conferma disattendendo le censure formulate sia da I. che da A..
Rispetto ai primi tre motivi di gravame articolati da I. si osserva che la questione della violazione degli artt. 39 e 41 della Costituzione, che nell'ottica dell'appellante deriverebbe dall'approccio metodologico seguito dal Tribunale rifacendosi a delle fonti collettive stimate in grado di apprestare sul piano economico-salariale soluzioni economiche adeguate a una vicenda che vedeva comunque nel CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari applicato dall'Azienda al suo personale un caposaldo imprescindibile, è stata posta da tale Impresa appellante -ma pure da A. per la parte di gravame dedicata alla stessa questione- in maniera inappropriata e fuorviante essendo evidente che il problema non è certo quello di una sorta di 'autoritaria’ imposizione giudiziale, mediante traslazione del Contratto, circa l'adozione di una disciplina collettiva 'esterna’ e conformemente risolto, ma propriamente quello di esercitare un sindacato in merito al valore della retribuzione in sé alla luce dell'art. 36 e alla sua capacità di soddisfare la portata in termini di diritto soggettivo irrinunciabile.
Un sindacato incentrato perciò sul carattere proporzionato del trattamento retributivo erogato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e sulla sua sufficienza al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (indipendentemente, s'intende, da altre fonti reddituali) , ovverosia un esame tendente ad accertare la corrispondenza della retribuzione al parametro costituzionale di cui all'art. 36. Il che è stato ammissibilmente e legittimamente risolto -in questo, come in altri casi- dal Tribunale senza prevaricazioni di sorta, bensì ragionando solo ed esclusivamente in punto di valori economici atti a soddisfare le basilari esigenze di vita del prestatore e ciò per il tramite di un riscontro puramente relazionale del contenuto e dei risultati raggiunti da altri Contratti collettivi privilegiabili, tenuto conto che nella specie non è strettamente in gioco -come le critiche dell'appellante lasciano intendere-un puro e semplice raffronto tra fonti ma, detto in termini essenziali, un paragone tra quantità di salario risultanti applicando l'una o l'altra (o le altre) fonti collettive all'essenziale scopo di verificare, grazie appunto a una metodica comparativa, l'adeguatezza del trattamento erogato al lavoratore rispetto al contenuto (immediatamente) precettivo della norma costituzionale.
Suona altrettanto erronea ed eccentrica, per lo stesso ordine di ragioni esposte nel punto che precede, ogni altra considerazione compiuta da I. a proposito della piena e inattaccabile legittimazione della Società ad applicare una fonte collettiva frutto dell'attività negoziale condotta da OO.SS. maggiormente rappresentative, esclusivamente propria del settore corrispondente alle attività perseguite dall'Azienda e, del resto, perfettamente appropriata ai livelli di inquadramento del personale di cui si tratta, senza che fosse possibile tollerare l'influenza diretta o indiretta di dettami contrattuali collettivi esterni e/o riferiti a settori del tutto distinti : giova anche a questo proposito ribadire che nella specie non è stata affatto accolta una disciplina collettiva facendone prevalere in maniera anomala la portata regolatrice bensì individuata, grazie a un metodo comparativo ammissibile, una misura idonea a soddisfare il parametro costituzionale cogente e vincolante.
Sono infondate anche le censure articolate da A. nei passi della sua difesa orientati (i) a ritenere inapplicabile nei confronti di questo tipo di azienda, siccome classificabile nel novero delle P.A., la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 : sulla questione si è già soffermata, disattendendola in radice, la sentenza n. 98/2022 di questa Corte che, rifacendosi alla soluzione indicata dalla Corte di Cassazione, ha considerato che "In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie T. s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelleprocedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti" ( cfr. Cass n. 10777/2017 e n. 24375/19)"; (ii) a contrastare la difesa dei lavoratori in merito all'inadeguatezza della loro retribuzione alla luce del parametro di cui all'art. 36 Cost., tenuto conto che la quasi totalità degli argomenti esposti da questa appellata per negare lo sforamento verso il basso della soglia di povertà, fa leva sulle medesime, infondate ragioni addotte da I..
Tenuto quindi conto delle ragioni di appello complessivamente svolte dalle parti in causa nei confronti della sentenza, l'unico campo di indagine che rimane aperto in questa fase del giudizio è rappresentato dal riscontro in concreto dell'applicazione del precetto costituzionale dell'art. 36.
Anche a questo proposito, che attiene al nucleo della controversia, la pronuncia impugnata merita piena conferma, avuto particolare riguardo al metro quantificativo del salario per come desunto dal CCNL Proprietari di Fabbricati parti dedicate ai Portieri e C., un metro di paragone da cui è emerso, come spiegato nella sentenza appellata, un valore economico delle retribuzioni pagate da I. ai suoi dipendenti in costanza dell'appalto con A., tale da porsi al di sotto della soglia di povertà identificata dall'ISTAT.
Va dato conto come la sentenza n. 98/2022 di questa Corte che ora si richiama, in adesione del suo contenuto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., fosse proprio riferita agli stessi odierni appellati relativamente però al periodo di lavoro da essi prestato presso la Ditta G. prima di passare alle dipendenze di I. e relativamente all'esecuzione dell'appalto A. per cui è causa.
In tale giudizio è stata accolta, nei confronti delle due aziende -G. che applicava il CCNL Servizi Fiduciari e A.- la tesi sull'insufficienza della retribuzione seguita anche dal primo Giudice della presente controversia.
Gli appelli proposti da G. e A. erano stati reputati infondati ricordando, prima di tutto, il tenore letterale e finalistico dell'art. 36 della Costituzione per il quale "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Di conseguenza, si era osservato che "ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali" (tra le altre, Cass. 01/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546)".
Ne era stato quindi ricavato che la retribuzione riconosciuta dalla Società appaltatrice ai suoi dipendenti, per come ricavata dal CCNL Vigilanza Sez. Servizi Fiduciari che era stato negoziato da associazioni pacificamente rappresentative, non per questo era legittimo specie sotto il profilo costituzionale "ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore".
Anche in tale vicenda il vaglio dell'adeguatezza contributiva rispetto al parametro di cui all'art. 36 della Costituzione era stato correttamente compiuto dal Tribunale, procedendo ad un confronto tra il CCNL applicato e le altre fonti collettive invocate dai lavoratori.
Andava in particolare accolto il criterio posto dalla Suprema Corte di Cassazione per cui "nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pure soltanto in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento di adeguatezza di una determinata retribuzione, non possa farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti): l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall'art. 36 Cost., "esterno" rispetto al contratto (Cass. 16 maggio 2006, n. 11437; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889; Cass. 4 luglio 2018, n. 17421); pure il giudice potendo, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale (Cass. 20 gennaio 2021, n. 944) (cfr Cass n. 3866/2021)."
Come nella fattispecie analizzata con la sentenza n. 98/2022 di questa Corte distrettuale, anche nell'ambito della presente causa, si tratta infatti di lavoratori che "svolgono mansioni di portierato e di addetti alla guardiania presso le sedi di A., lavorano nel turno di notte (19:40-6:50), senza pausa, per quattro notti consecutive e due notti di riposo, con un turno di lavoro giornaliero di 11 ore e 10 minuti, ed inquadramento nel livello D (cui appartengono: "i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci; …7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili"), con una retribuzione tabellare lorda di Euro 930,00, integrata di Euro 20,00 quale anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, pari a un netto di Euro 863,00, per 13 mensilità (artt. 23 e 24 CCNL)."
Nel caso esaminato, ne sortiva una retribuzione affatto proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e non sufficiente a garantire ai prestatori e alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa. Si trattava anche lì di una inadeguatezza oggettiva "se solo si considera che l'impegno lavorativo non solo è defatigante (11 ore e 10 minuti consecutivi di notte -dalle 19:40 alle 6:50) ma è tale da rendere impossibile lo svolgimento di altre attività lavorative.
Inoltre, la relativa retribuzione, che nemmeno raggiunge la somma netta di Euro 1.000,00, non è idonea a consentire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non deve risolversi in un mero diritto alla sopravvivenza.
Detta inidoneità emerge in maniera oggettiva se solo si considera che la retribuzione per un'attività lavorativa full time deve consentire al lavoratore ed alla sua famiglia di abitare in una casa dignitosa -si pensi ai costi degli affitti o agli importi di eventuali mutui-, di provvedere alle spese connesse all'abitazione -luce, gas acqua, riscaldamenti, rifiuti urbani-, di provvedere al necessario in termini di cibo e di abbigliamento, di provvedere alle spese di studio dei figli, di consentire il godimento anche di momenti di svago e di vacanza -necessari per un benessere anche psicologico".
La sproporzione e l'insufficienza della retribuzione emergeva, e nella presente fattispecie emerge, come è stato notato, "anche dal confronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo curato di G. (Multiservizi, Commercio, Portieri), sottoscritti da OOSS parimenti rappresentative nel settore e contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dai lavoratori qui appellati, che, a parità di anzianità, mansioni analoghe e tempo pieno, garantiscano per un'attività lavorativa diurna una retribuzione significativamente superiore a quella in concreto erogata agli appellati.
Nel caso in esame la sproporzione è ancora più evidente se si considera che la retribuzione percepita dagli appellati, che lavorano esclusivamente in turni di notte, non è comprensiva di una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno ordinario data l'assenza di una specifica norma contrattuale.
In proposito è oggettivo il maggior disagio che caratterizza la prestazione lavorativa sempre di notte (che è normalmente destinata al riposo) e che costringe il lavoratore a rinviare il riposo alle ore diurne, che vengono così sottratte ad altre attività della vita quotidiana."
Per giunta, anche nel caso in cognizione è appropriato il richiamo della sentenza n. 695/2021 di questa Corte laddove era stato rilevato che "Nel procedere al confronto tra trattamenti retributivi contemplati dai menzionati CCNL (dei quali non è contestata né l'astratta riferibilità ai medesimi settori contemplati dal CCNL SERVIZI FIDUCIARI, né la provenienza da associazioni parimenti rappresentative), questa Corte reputa che, diversamente da quanto invocato dall'appellante, non sia necessario fare riferimento alla retribuzione oraria o considerare il differente divisore orario contemplato dai singoli CCNL.
Al contrario, è sufficiente osservare che pacificamente, nel periodo oggetto di causa, l'appellato è stato impiegato a tempo pieno presso G., senza ragionevole ed esigibile possibilità, pertanto, di integrare il proprio reddito svolgendo altre attività lavorative.
Nel raffrontare quindi la retribuzione percepita da (…) presso G. in forza del CCNL servizi fiduciari con quella prevista da altri CCNL per attività omogenee svolte da lavoratori di pari anzianità è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe, per il quale - come per (…)- sia riscontrabile una situazione in cui le energie lavorative vengono poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro".
E, sempre con la già richiamata recente sentenza n. 98/2022 si era stigmatizzato che erroneamente la Ditta appaltatrice sosteneva, risolvendo così pure il tema della fonte più appropriata per cogliere una misura della retribuzione in linea con l'art. 36 Cost. "che la retribuzione odierna (Euro 950 lorda per 173 ore) determina un valore orario di Euro 5,49superiore ai 5,38 garantiti dal CCNL Portieri, livello A1, perché mette a confronto dati non omogenei.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, per un equo raffronto tra le retribuzioni, va preso in considerazione il CCNL Portieri per una maggiore affinità di attività, e nell'ambito dello stesso la categoria (...) che ricomprende lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali e che utilizzano anche i monitor, a differenza del livello A che riguarda la vigilanza di stabili adibiti prevalentemente ad uso abitativo e non anche di stabili a prevalente utilizzo commerciale come per il livello D, e soprattutto che tra i profili prevede solo i portieri e non anche gli addetti alla vigilanza non armata cui in sostanza sono addetti gli odierni appellati.
Inoltre, le mansioni degli appellati, per come descritte nel ricorso di primo grado e non contestate, evidenziano un'attività articolata che esclude di per sé la discontinuità e soprattutto dà conto di un controllo continuativo dei vari accessi di A. anche a mezzo del controllo dei monitor di sorveglianza.
La retribuzione mensile lorda di Euro 950, pari a un netto di Euro 863,00, corrisposta agli odierni appellati, per lo svolgimento full time di attività di guardiano notturno di deposito di mezzi costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i "valori retributivi di mercato" di cui CCNL Portieri per attività analoghe risultano sensibilmente superiori.
Tra l'altro, si evidenzia che la retribuzione presa a riferimento dal primo giudice è la più bassa fra quelle previste dai CCNL indicati dai lavoratori.
La retribuzione corrisposta non solo non è proporzionata, motivo che già di per sé giustifica la declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL servizi fiduciari, ma, si ribadisce, è anche insufficiente perché garantisce appena la sopravvivenza ad una famiglia mononucleare ed è al di sotto della soglia di povertà in caso di famiglia composta da più persone.
Ed infatti, secondo il rapporto ISTAT sulla povertà 2018, il limite della povertà assoluta per una persona fra 18 e 59 anni residente in un'area metropolitana del nord Italia è quello corrispondente a una capacità di spesa (e quindi a una retribuzione netta) di Euro 834,66, che aumenta ad oltre Euro 1.600,00 mensili nel caso di moglie e due figli a carico in età compresa fra 4 e 10 anni.
Conseguentemente, come già condivisibilmente affermato da questa Corte con la sentenza n. 695/2021 citata, "La retribuzione assicurata dal CCNL servizi fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D, come è l'appellato, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà; circostanza, questa, che- in uno con il ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato - vale ulteriormente a fondare la declaratoria di nullità della clausola dell'art. 23 CCNL.
Tale verifica, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è preclusa dalla circostanza che l'avvicendamento nell'appalto di cui si discute tra I. e G. sia stato formalizzato con verbale in sede protetta ex art. 411 c.p.c., posto che il diritto a percepire, per la futura attività lavorativa, una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è diritto rinunciabile, e ciò a maggior ragione ove il verbale ex art. 411 c.p.c. nemmeno sia sottoscritto dall'interessato.
Né giova a G. il richiamo alle norme degli artt. 23 e 30 del codice degli appalti nella versione ratione temporis vigente, essendo queste ultime disposizioni normative destinate ad operare su un piano diverso (ad esempio, quello della individuazione delle condizioni di gara, o delle garanzie dell'appaltatore verso il committente: cfr. ad esempio T.A.R. Firenze, sez. II, 28/01/2021, n.120) rispetto al solo che è qui rilevante:quello della verifica, limitatamente al singolo rapporto individuale di lavoro oggetto di causa, della rispondenza ai parametri dell'art. 36 Cost. della retribuzione dovuta al lavoratore dal datore di lavoro. Né, infine, è fondato, ad avviso del Collegio, il rilievo per cui l'operazione condotta dal primo giudice si tradurrebbe nella violazione della libertà sindacale, garantita dall'art. 39 Cost.
Al avviso del Collegio, una volta verificato che, come sopra visto, le previsioni dell'art. 23 del CCNL Servizi fiduciari non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dall'art. 36 Cost, e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 CCNL per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., l'autorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dall'individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36, in luogo di quella prevista.
L'operazione "sostitutiva", inevitabilmente discrezionale, dell'autorità giudiziaria è tuttavia limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del CCNL individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro.
A tali limitati fini, ad avviso del Collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso CCNL, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche - diversamente da quello Servizi Fiduciari- i requisiti dettati dall'art. 36 Cost".
A tale limitato fine, è corretto il riferimento effettuato dal Tribunale alla retribuzione prevista dal CCNL Portieri livello D1 - quale mero parametro esterno di determinazione della retribuzione- sia pure con il correttivo della necessità di considerare solo gli elementi integranti il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. 13.5.2002 n. 6878, Cass. 17.1.2004 n. 668, Cass. 14.1.2021 n. 546), e considerando l'anzianità di servizio del dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, posto che "la giusta retribuzione deve essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza" (cfr, Cass. nn. 18584/2008 e 17399/2011)."
Accogliendo pienamente l'orientamento che risulta dai precedenti sinora citati, gli appelli promossi dalle due Società vanno dunque respinti come da dispositivo in cui le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste a carico delle Aziende appellanti nella misura ivi liquidata in applicazione dei criteri posti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 nonché dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto del valore della controversia desunto del suo grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio e del numero dei soggetti risultati vittoriosi.
Sussistono infine nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico delle due Società appellanti.
P.Q.M.
Respinge gli appelli nei confronti della sentenza n. 1214/2021 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
Condanna le Società appellanti in solido a rifondere a C.D.C., M.R., L.T. e S.Z. le spese del presente grado liquidate in complessivi Euro 6.840,00 oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico delle Società appellanti.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 24 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2023.
