REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Serena Sommariva, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1970/2014 R.G. promossa da:
An. Co. (C.F. -OMISSIS-), con il patrocinio dell'avv. Matteo Maria Zevola e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, Corso di Porta Vittoria, 50,
-ricorrente-
contro
F.V. S.R.L. (C.F. -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, Fo. Na., con sede in -OMISSIS-, con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Morettini ed Ezio Guerinoni e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Cosseria, 2,
-resistente-
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente processo, An. Co. ha convenuto innanzi al Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, la F.V. S.r.l. esponendo quanto segue:
- di essere da tempo attivo nel ramo delle investigazioni private, della vigilanza e della sicurezza;
- di aver collaborato con la F.V. S.r.l. a far tempo dal 2.5.2012 in veste di direttore commerciale in regime di partita iva e con inquadramento formale quale procacciatore d'affari;
- di aver sottoscritto un patto di non concorrenza recante a suo carico l'impegno, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a "non prestare opera quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma (subordinato o autonomo, agente, amministratore o socio) occasionalmente e saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto, presso o a favore di persone, imprese o enti, che svolgono attività identiche o similari a quelle" della F.V. S.r.l.;
- che, a fronte di tale impegno, la F.V. S.r.l. si era obbligata a corrispondergli un'indennità di Euro 24.000,00, da liquidarsi al momento della risoluzione del rapporto di lavoro;
- che, con lettera del 31.1.2013, la F.V. S.r.l. gli aveva comunicato la cessazione del rapporto di collaborazione, con conseguente maturazione da parte sua del diritto al pagamento dell'indennità pattuita;
- che, nonostante le reiterate richieste, la convenuta aveva disatteso l'obbligazione di pagamento in oggetto;
- che, inoltre, nei fatti, il rapporto di lavoro intercorso con la F.V. S.r.l. si era concretizzato in un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto le mansioni di "direttore commerciale", come dimostrato dal tesserino identificativo aziendale che gli era stato rilasciato, recante l'indicazione di tale qualifica;
- che, infatti, all'interno della sede aziendale, egli disponeva di una postazione di lavoro e aveva il potere di stipulare contratti in nome e per conto della Società, di definire capitolati operativi, di concordare l'affidamento di servizi di vigilanza in subappalto, di elaborare preventivi e d'impartire direttive al personale operativo in ordine alle attività di vigilanza e controllo da effettuare durante i turni di servizio;
- che per lo svolgimento delle sue mansioni la F.V. gli aveva fornito un telefono cellulare e un computer portatile e gli aveva accordato la possibilità di utilizzare veicoli aziendali;
- che per l'attività svolta gli era stato corrisposto un fisso mensile di Euro 1.200,00 a titolo di consulenza, oltre ad una quota variabile a titolo di provvigioni;
- che tutto ciò era incompatibile con l'incarico di semplice procacciatore d'affari, incarico al quale è estraneo il potere di trattare e di concludere contratti in nome e per conto dell'azienda;
- che neppure poteva essere qualificato come agente di commercio, non possedendo né i requisiti formali, né quelli sostanziali necessari per lo svolgimento di tale attività;
- che ricorrevano, invece, i presupposti per il suo inquadramento quale direttore commerciale ai sensi dell'art. 1 del CCNL Commercio, con conseguente suo diritto alla percezione delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del trattamento economico previsto dal predetto CCNL agli artt. 5, 6 e 9 in relazione agli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, per l'ammontare di complessivi Euro 24.942,02, oltre ad Euro 2.948,86 a titolo di T.F.R..
Ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo di condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 24.000,00 a titolo d'indennità per l'obbligo di non concorrenza; di accertare che tra le parti si era svolto dal 2.5.2012 al 7.2.2013 un rapporto di lavoro di tipo subordinato avente per oggetto lo svolgimento da parte sua di mansioni di direttore commerciale ai sensi del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi; di condannare, conseguentemente, la convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 24.942,02 a titolo di differenze retributive e della somma di Euro 2.948,86 a titolo di T.F.R., importi tutti da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo effettivo; di condannare la convenuta alla rifusione delle spese processuali da distrarre in favore dei difensori antistatari.
La Società convenuta si è tempestivamente costituita con memoria difensiva depositata in data 1.12.2014, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato telematicamente, là dove tale modalità di deposito era all'epoca prevista dall'art. 16 bis comma 1 del D.L. n. 179 del 2012 in via facoltativa solamente per gli atti e i documenti depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, vale a dire per gli atti endoprocessuali; nel merito ha contestato la fondatezza della domande avanzate dal ricorrente e, eccepita la violazione da parte del ricorrente del patto di non concorrenza, ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannarlo al pagamento in suo favore della penale pattuita nella misura del triplo dell'intero corrispettivo, vale a dire nell'importo di Euro 72.000,00.
E', innanzi tutto, da respingere l'eccezione d'inammissibilità del ricorso.
E, infatti, se è pur vero che all'epoca del suo deposito la trasmissione degli atti per via telematica era espressamente prevista dall'art. 16bis, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012 conv. con modificazioni in L. n. 221 del 2012, solamente per gli atti e i documenti delle parti già costituite e, quindi, per gli atti endoprocessuali, la lettura sistematica e razionale delle disposizioni sul processo telematico porta a ritenere che il deposito telematico degli atti introduttivi, anche se inizialmente non contemplato in modo esplicito (salvo il caso del ricorso per decreto ingiuntivo per il quale tale modalità di deposito a far tempo dal 30.6.2014 è stata prevista come obbligatoria dal quarto comma della citata disposizione) fosse, comunque, valido, potendo considerarsi -al più- meramente irregolare.
Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, le domande proposte dal ricorrente sono da respingere, in quanto infondate, mentre, nei limiti di seguito precisati, la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta è meritevole di accoglimento.
A questa conclusione deve pervenirsi, innanzi tutto, quanto alle domande di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e di pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL dirigenti terziario.
Per quanto qui di rilievo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato (per quest'ultimo il fondamentale requisito della subordinazione configurandosi come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione) non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi altresì conto, sul piano della interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1362 c.c., e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi. Tuttavia, quando sia proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto" (Cass., sez. lav., 25666/2007), sicché, in generale, "il riferimento al "nomen iuris" dato dalle parti al negozio, risulta di maggiore utilità, rispetto alle altre, in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse. La valutazione del documento negoziale, tanto più rilevante quanto più labili appaiono i confini tra le figure contrattuali astrattamente configurabili, non può, dunque, non assumere una incidenza decisoria anche allorquando tra dette figure vi sia quella del rapporto di lavoro subordinato." (Cass. sez. lav. 9264/2007).
Fermo che la qualificazione del rapporto operata dalle parti non ha un rilievo assorbente, potendo essere viziata da errore o simulata e che, pertanto, si deve avere riguardo, in ogni caso, alle concrete caratteristiche e modalità della prestazione alla luce del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto, è parimenti indiscusso che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo e che, pertanto, nei casi in cui il rapporto si sia estrinsecato in termini compatibili sia con l'autonomia che con la subordinazione (ipotesi ricorrente là dove si tratti di prestazioni intellettuali altamente qualificate, connotate da ampi margini di autonomia e discrezionalità, quali quelle dirigenziali), l'inquadramento giuridico dato dalle parti al rapporto -ove sia frutto di libera e concorde decisione e non risulti smentito dal comportamento dalle stesse tenuto nel tempo- assume valore chiarificatore della volontà negoziale alle stesse comune e non può, pertanto, essere superato se non in presenza di univoci dati fattuali contrastanti con quelli formali.
Ciò premesso, avuto riguardo alla fattispecie per cui è causa, va innanzi tutto osservato che le prestazioni di Direttore Commerciale, come descritte dal ricorrente nell'atto introduttivo, proprio perché connotate da ampi margini di autonomia e discrezionalità, risultano compatibili sia con un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, in cui il vincolo di subordinazione si manifesta necessariamente in forma attenuata (vd. Cass. n. 7517/2012), che con un rapporto di collaborazione professionale autonoma.
Nel caso esaminato le parti, nel contratto sottoscritto in data 2.5.2012, hanno espressamente qualificato il rapporto di collaborazione quale rapporto di tipo autonomo, facendo riferimento, sebbene impropriamente, alla figura del procacciatore d'affari.
Di fatto, con la predetta scrittura al ricorrente è stato conferito l'incarico di promuovere, per conto della F.V. S.r.l., la vendita di servizi di vigilanza privata, con potere esteso alla stipulazione dei contratti in rappresentanza della Società preponente; ciò a fronte della corresponsione di una parte di compenso fisso, pari ad Euro 1.200,00 mensili, e di una parte di compenso variabile di tipo provvigionale. E' del pari pacifico che il ricorrente, in forza di detto incarico, ha assunto il ruolo di direttore commerciale e, in tale qualità, ha condotto trattative e sottoscritto contratti in rappresentanza della Società convenuta, impartendo, nel contempo, disposizioni al personale della centrale operativa in ordine all'esecuzione dei servizi.
Tali circostanze, tuttavia, se da un lato confermano l'ampia autonomia operativa e decisionale del ricorrente, dall'altro non forniscono alcuna dimostrazione dell'esistenza dei requisiti del rapporto di lavoro subordinato.
La percezione da parte del prestatore di lavoro di una parte di compenso fisso, il suo inserimento nell'organizzazione aziendale altrui quale responsabile di un settore della stessa, con messa a disposizione di una postazione di lavoro e di un'auto aziendale, nonché, in comodato d'uso, di un cellulare e di un tablet non sono di per sé decisivi ai fini della qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato, trattandosi di indici secondari, da soli inidonei a dimostrare l'esistenza del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, elemento che tipizza la subordinazione e del quale, nel presente processo, non è stato fornito alcun riscontro, non essendo rinvenibile, nel corpo del ricorso, nessuna specifica allegazione sul punto.
Nel contesto esaminato, alla qualificazione del rapporto quale collaborazione professionale autonoma operata dalle parti per tutta la sua durata (pur con il ricorso all'improprio nomen iuris del procacciamento di affari) deve, dunque, attribuirsi un valore decisivo, non essendo emerso e non essendo stato neppure allegato alcun elemento di fatto contrastante.
Né risulta dimostrato che tale inquadramento sia stato frutto dell'unilaterale imposizione della resistente; fermo che il ricorrente nulla ha allegato al riguardo, l'ampia esperienza dallo stesso maturata nel settore e i più ampi rapporti dallo stesso intrattenuti nel tempo con i Fi. (socio unico e amministratore unico della Società convenuta era, all'epoca, Da. Fi., figlio del signor Gi. Fi.) convincono del fatto che, al contrario, si sia trattato di una decisione condivisa, assunta all'esito di una trattativa negoziale condotta su basi paritarie.
Parimenti da respingere è l'ulteriore domanda avanzata dal ricorrente con riferimento al corrispettivo del patto di non concorrenza post contrattuale.
Con il predetto patto il ricorrente si è impegnato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad astenersi dal prestare opera quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma (parasubordinato o autonomo, agente, amministratore o socio) occasionalmente e saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto, presso o a favore di persone, imprese o enti, che svolgono attività identiche o similari a quelle della F.V. S.r.l., oltre che dall'intraprenderle o comunque svolgerle in proprio o per interposta persona o, ancora, per conto terzi.
La Società resistente, per paralizzare l'avversaria pretesa di pagamento del corrispettivo, ha eccepito l'inadempimento del ricorrente a tali impegni, dimostrando per via documentale che, successivamente alla risoluzione del rapporto con la F.V. S.r.l., il ricorrente ha acquisito una partecipazione del 5% nella M. Investigazioni, il cui socio di maggioranza ed AU risulta essere il signor Gi. Fi. (che, come si è detto, è il padre del precedente socio unico e AU della F.V. S.r.l.).
Sentito come testimone, il signor Gi. Fi. ha dichiarato che il figlio aveva promesso al Co. di devolvergli una parte del corrispettivo della cessione delle quote sociali della F.V. e che, non avendo mantenuto tale impegno, per chiudere la questione, gli era stata ceduta una partecipazione del 5% della M. Investigazioni S.r.l..
L'acquisizione di una quota, pur minoritaria, di partecipazione in una società concorrente (tale è pacificamente la M. Investigazioni), integra di per sé la violazione dell'obbligo di non concorrenza assunto dal ricorrente, concretizzando l'esercizio in via mediata dell'attività di concorrenza, svolta in questo caso per il tramite di soggetto interposto, vale a dire della Società M. Investigazioni.
Quanto dichiarato dal Fi. in merito al fatto che il Co. non avrebbe mai svolto alcuna attività per la M. Investigazioni è, pertanto, irrilevante, dovendosi ritenere che la violazione del divieto sussista a prescindere da tale circostanza e derivi dall'esercizio indiretto della medesima attività commerciale quale socio di capitale della predetta Società.
Tale circostanza, peraltro, risulta smentita da quanto riferito da Sa. Na., responsabile servizi della F.V.; il teste (della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare) ha dichiarato, infatti, di aver appreso dallo stesso Da. Fi. che il Co. collaborava con la M. Investigazioni S.r.l. ("Dopo che il ricorrente ha smesso di lavorare presso la F.V. non ho più avuto alcun contatto con lui. Una volta ho incontrato il signor Da. Fi. il quale mi ha riferito che il signor Co. collaborava con la M. Investigazioni. Mi disse che lavoravano insieme.").
Del fatto che la partecipazione del Co. alla M. Investigazioni S.r.l. fosse prodromica all'assunzione da parte dello stesso di un ruolo attivo nella società, omologo a quello già assegnatogli nella precedente esperienza nella F.V. S.r.l. si trae indiretta conferma anche dalla deposizione di Fr. Ra., anch'egli originariamente socio della M. Investigazioni, con una partecipazione del 40% (ceduta dopo pochi mesi a Gi. Fi.): "Da quello che mi ricordo al Co. era stato dato un 5% del capitale in quanto avrebbe dovuto avere un ruolo operativo nella Società. ... al Co. avrebbe dovuto essere attribuito un ruolo di procacciamento della clientela e di coordinamento".
Alla luce degli elementi di prova acquisiti deve, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia violato il patto di non concorrenza stipulato con la F.V. S.r.l. e non abbia perciò diritto al pagamento dell'indennizzo di Euro 24.000,00, previsto quale corrispettivo per l'assunzione di detto vincolo.
E', invece, da accogliere la domanda riconvenzionale della Società resistente.
Con la citata scrittura relativa al patto di non concorrenza le parti hanno pattuito una penale a carico del ricorrente per il caso d'inadempienza anche parziale delle obbligazioni assunte, prevedendo la facoltà della Società di esigere il pagamento di una somma pari al triplo dell'intero corrispettivo convenuto per la sua osservanza, vale a dire dell'importo di Euro 72.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno.
Fermo che, come previsto dall'art. 1382, comma 2, c.c., la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non essendo emersa prova di alcuna concreta interferenza tra l'attività commerciale della M. Investigazioni S.r.l. e quella della F.V. S.r.l. e tenuto conto, nel contempo, del breve periodo di collaborazione del Co. con la convenuta e della contenuta entità dei corrispettivi mensili dalla stessa percepiti nel corso del rapporto, l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo e debba essere equitativamente ridotto d'ufficio, ai sensi dell'art. 1384 c.c., all'importo di Euro 12.000,00 (pari alla metà del corrispettivo del patto di non concorrenza e a dieci mensilità del compenso fisso pattuito per l'esecuzione del rapporto).
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente della somma predetta ed alla rifusione delle spese processuali, liquidate, quanto ai compensi, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 tenuto conto del valore complessivo della causa come risultante dalle domande avanzate dal ricorrente (e non accolte) e dalla domanda riconvenzionale della resistente, nei limiti in cui ha trovato accoglimento.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara l'inadempimento del ricorrente al patto di non concorrenza e conseguentemente lo condanna al pagamento in favore della F.V. S.r.l. della somma di Euro 12.000,00 a titolo di penale;
3. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali, liquidate nella somma di Euro 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014 e del CPA;
4. fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Conclusione
Così deciso in Monza, il 13 ottobre 2015.
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2015.
