REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ciardi - Presidente
Dott. Carlo Chiriaco - Consigliere rel.
Dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 24/03/2023, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro grado di appello iscritta al n. 3218 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
V.G. (c.f. (...)) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. POLIMANTI DIEGO e dall'Avv. MENCARINI CATERINA 00146 ROMA, con domicilio eletto C/O AVV. DIEGO POLIMANTI in VIA A. EINSTEIN 34 - ROMA
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
E
I.V.U. SPA ( c.f. (...)), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MARAZZA MARCO, con domicilio eletto in VIA DELLE TRE MADONNE, 8 - ROMA
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
S.S. SRL (c.f. (...)), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. SALVATORI PAOLO, con domicilio eletto in VIA F.DENZA, 16 - ROMA
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3960/2021, pubblicata in data 26/04/2021
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, S.L., ha rigettato integralmente il ricorso presentato in data 27 dicembre 2019 da V.G. avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad essere assunto alle dipendenze S.S. Srl o, in alternativa, alle dipendenze dell'I.V.U. Spa, e la richiesta di pronuncia, ai sensi dell'art. 2932 c.c., costitutiva degli gli effetti del contratto di lavoro non stipulato con il ricorrente, con attribuzione al medesimo del trattamento economico e normativo in godimento al momento del cambio di appalto; il tutto oltre al risarcimento - con condanna eventualmente in solido delle convenute ed anche in caso di rigetto della domanda principale - del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente per l'illegittima cessazione del rapporto di lavoro, e ciò dal 30.06.2019, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, e sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, assumendo come parametro di riferimento il trattamento retributivo globale di fatto percepito dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto lavorativo, pari ad Euro 2.335,61 mensili, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della decisione il Tribunale ha evidenziato in fatto che il lavoratore aveva lamentato la mancata assunzione alle dipendenze della seconda all'esito della procedura di cambio appalto presso il cantiere Inps Direzione Generale, nel quale la convenuta era subentrata alla precedente aggiudicataria I. S.p.A., della quale lo stesso era stato dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato ed inquadramento, da ultimo, al IV livello del CCNL Vigilanza Privata; in via alternativa, aveva dedotto altresì l'illegittimità del comportamento del datore di lavoro, che non aveva revocato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli e disposto il proprio riassorbimento tra il personale da adibire a diverso appalto.
Infatti, secondo il ricorrente, la S.S. s.r.l., nonostante l'impegno assunto il 28/02/2019 innanzi all'EBITEV di procedere alla assunzione di n. 92 guardie particolari giurate impiegate da I. S.p.A. sull'appalto, aveva omesso di adempiere all'obbligazione assunta e non aveva proceduto alla sua assunzione dall'1/7/2019, adducendo pretestuose motivazioni, sebbene fosse assegnato - anche se non in via esclusiva - all'appalto Inps Direzione Generale e inserito nell'elenco delle n. 92 unità di personale con inquadramento come guardia professionale giurata che dovevano transitare alle dipendenze della nuova appaltatrice, aggiornato con nota del 13/6/2019 ( come da all. n. 7 della produzione di primo grado S.S.).
Ciò posto il Tribunale, richiamata la normativa contrattuale di settore e le clausole di collegamento contenute nel Capitolato Tecnico di gara pubblicato dall'Inps, ha fatto propria la considerazione che, diversamente che in altri settori, il CCNL Vigilanza Privata avesse introdotto, nell'ipotesi di cambio appalto, un obbligo di assunzione del personale già stabilmente impiegato nell'appalto, "sicché, ove il servizio sia mantenuto alle stesse condizioni di quello precedente e non vi sia formale contestazione sulla consistenza numerica dei lavoratori indicati per il passaggio, l'impresa subentrante è certamente obbligata ad assumere il personale stabilmente impiegato sull'appalto, già dipendente dell'impresa uscente".
Sennonché, nella vicenda in esame, il Tribunale ha ritenuto che non potesse essere rimesso unicamente all'impresa uscente la possibilità di indicare, con propria determinazione, il personale stabilmente o anche prevalentemente occupato nell'appalto, senza facoltà per l'impresa subentrante di verifica e controllo dei dati forniti e in definitiva di sindacare il criterio di calcolo della prevalenza.
Sotto tale aspetto, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso parametro di valutazione della prevalenza di applicazione sull'appalto - sia che si segua il criterio cd "comparativo" basato sul numero di ore di lavoro prestato nell'appalto sia che si osservi il criterio "assoluto" dell'impiego del lavoratore in almeno il 50% delle giornate effettivamente lavorate, nel semestre antecedente la cessione - dovrebbe essere interpretato secondo i canoni della correttezza e buona fede, evitando che l'impresa uscente adotti un metodo di calcolo a lei più favorevole imponendone il recepimento all'impresa subentrante, senza consentirle neppure verifiche sui dati di impiego dei lavoratori.
Del resto, le stesse le stesse organizzazioni sindacali nel caso di specie avevano riconosciuto il diritto di verifica della S.S. dei dati trasmessi da I. S.p.A., sollecitando un pronto riscontro e l'assunzione delle GPG "una volta che sia accertato il diritto al passaggio di appalto".
Sempre al riguardo, il Tribunale ha osservato che la S.S. s.r.l., pur essendosi impegnata innanzi all'Ente Bilaterale EBITEV ad assumere le n. 92 GPG indicate come prevalentemente applicate sull'appalto, fosse pienamente legittimata a domandare all'appaltatrice uscente I. S.p.A. documentazione comprovante la ritenuta prevalente applicazione sull'appalto di taluni lavoratori nominativamente elencati, specificamente coloro i quali in fase di colloquio, avevano manifestato dubbi relativamente al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 del C.C.N.L. applicato, necessari per poter essere inseriti nella procedura di cambio appalto, mentre altri avevano espressamente dichiarato di non possederne.
"Analizzando i tabulati prodotti in giudizio su ordine dal Tribunale dalla I. S.p.A. si apprende che nel periodo gennaio-giugno 2019 il ricorrente è stato impiegato sull'appalto Inps Direzione Generale per complessive 30 giornate, su un totale di 130 giorni di effettivo lavoro, a fronte di 156 giornate lavorabili nel semestre (26 giorni x 6 mesi = 156 giornate lavorabili nel semestre).
Dei giorni di lavoro effettivamente resi nel semestre, egli ne ha, pertanto, prestati solo il 23,08% presso l'appalto Inps, essendo stato, piuttosto, impiegato in via prevalente sull'appalto ICE (con il 48,46% delle presenze); mentre, ove si calcoli il dato assoluto dell'impiego sull'appalto Inps in relazione alle giornate lavorative rese nel semestre sull'appalto, rispetto a quelle astrattamente lavorabili, la percentuale scende addirittura al 19,23% (e quella presso ICE scende al 40,38%)".
Peraltro, secondo il primo giudice, anche volendo privilegiare il criterio "comparativo" nel senso di ritenere il lavoratore prevalentemente applicato sull'appalto presso il quale è comandato a svolgere la prevalenza del proprio orario di lavoro, nel semestre di riferimento, era in ogni caso risultato che il ricorrente non vantasse comunque il requisito della prevalente adibizione sull'appalto Inps, avendo registrato il 23,08% di presenze sull'appalto Inps, a fronte del 48,46% sull'appalto ICE, non avendo, per tale ragione, diritto alla assunzione alle dipendenze della S.S. (a nulla rilevando l'obiezione della difesa del lavoratore circa il mancato computo delle ulteriori giornate di lavoro prestate per l'appalto Inps, in sostituzione, trattandosi di un'affermazione priva di adeguato riscontro neppure alla luce del testimoniale assunto).
Invero " … anche volendo aderire alla tesi di parte ricorrente - che si ribadisce, in ogni caso, non provata in giudizio - i 30 giorni di presenza sull'appalto Inps risultanti nel tabulato prodotto dall'I.V.U. potrebbero, al più, essere maggiorati fino a 42,86 giorni; mentre i 63 giorni di adibizione all'appalto ICE, detratti i 30 computati interamente, sarebbero ridotti a 50,14 giorni di presenza nel semestre.
Ciò dimostra che, anche aderendo alla tesi in ricorso, computate pro quota le asserite sostituzioni - pur non risultanti, contrariamente al regolamento, nel tabulato trasmesso alla Questura - il ricorrente risulterebbe comunque essere stato prevalentemente adibito, nel semestre gennaio-giugno 2019, all'appalto ICE, ove avrebbe registrato 50,14 giorni di presenza, a fronte di 42,86 giorni di presenza sull'appalto Inps".
Tali risultanze, sfavorevoli al lavoratore, escludevano inoltre che la condotta della S.S., durante le trattative per la stipula del contratto di assunzione dell'odierno ricorrente, non fosse informata al canone generale di buona fede.
"Sulla scorta di tali considerazioni, deve, pertanto, in primo luogo giudicarsi legittima la richiesta di approfondimento istruttorio avanzata il 21/6/2019 da S.S., inviata anche alle organizzazioni sindacali e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, in quanto limitata a quei soli lavoratori che, evidentemente contro il proprio stesso interesse, in sede di colloquio conoscitivo si erano rifiutati di dichiarare, autocertificandolo, di essere in effetti stabilmente applicati sull'appalto.
Nonostante l'intervento, con propria nota del 25/6/2019, delle organizzazioni sindacali, che sollecitavano le parti alla verifica della effettività del diritto di tutti i lavoratori interessati al cambio appalto, si registrava l'inadempimento di I. S.p.A., la quale in data 27/6/2019 si limitava a trasmettere la documentazione richiesta limitatamente a 8 GPG, delle quali n. 3, risultate in possesso del requisito oggettivo, effettivamente assunte, seppure ormai con qualche giorno di ritardo rispetto alla decorrenza dell'appalto (il 3 e il 5/07/2019)".
Alla stregua di tali argomentazioni, il tribunale ha giudicato dunque infondata la domanda, anche risarcitoria, avanzata nei confronti della S.S. s.r.l..
2. - Quanto alla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro spiegata ne confronti dell'I. s.p.a., quest'ultima aveva comunicato al proprio dipendente G.V. la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dall'1/4/2019 per cambio appalto con lettera protocollo n. (...) del 15/3/2019, a motivo della perdita dell'appalto presso l'Inps Direzione Generale, ove lo stesso era assegnato con prevalenza.
Infatti, in ragione del contenzioso amministrativo in corso, con successiva lettera del 28/3/2019 gli effetti del licenziamento venivano differiti "al momento in cui avverrà l'effettivo cambio di appalto con subentro dell'impresa aggiudicataria", fatta salva la facoltà per I. S.p.A. di revocare il licenziamento "nell'ipotesi in cui dovesse risultare nuovamente aggiudicataria del servizio di vigilanza".
Orbene, quanto agli effetti dell'intimato licenziamento, il Tribunale ha ritenuto gli stessi definitivamente prodotti essendo il lavoratore incorso nella decadenza per la sua impugnazione ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 604 del 1966., rimanendo assorbita ogni ulteriore diversa domanda - anche risarcitoria - legata alla supposta legittima interruzione del rapporto di lavoro
3. - Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello il V. con atto depositato in data 26 ottobre 2021 affidato a cinque motivi.
Ricostituito il contraddittorio, resiste al gravame la S.S. s.r.l. con propria memoria depositata in data 30 settembre 2022 nonché l'I.V.U. s.p.a. con comparsa di costituzione del 27 settembre 2022 contenente appello incidentale, ritualmente notificato, con il quale si chiede di accertare il difetto di legittimazione passiva di I. S.p.a., nonché l'insussistenza dell'inadempimento dedotto per essere stato il V. adibito in via prevalente all'appalto INPS Direzione Generale con conseguente riforma dei relativi capi della sentenza impugnata.
Quindi, all'odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo che segue.
4. - Con il primo articolato motivo l'appellante principale deduce la violazione degli artt. 1362, co. 1 c.c., 1363, c.c., 1362, co. 2, c.c., 1374, c.c., 1366 c.c., per aver il giudice di prime cure erroneamente interpretato, sotto plurimi profili, l'art. 25 del Ccnl Vigilanza Privata, il quale, nel disciplinare la procedura di cambio appalto che impone che l'impresa uscente comunichi "l'elenco dei nominativi, i livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione", vuole chiaramente intendere che a passare alle dipendenze dell'impresa subentrante nel cambio di appalto sia proprio il personale con maggiore anzianità sull'appalto e, quindi, generalmente, i dipendenti maggiormente "onerosi", e questo in piena conformità allo spirito che anima la norma, poiché in tal modo si tutelerebbero i lavoratori "più anziani", cioè coloro che, per età anagrafica o per il costo del lavoro che rappresentano, in caso di licenziamento avrebbero maggiori difficoltà ad essere ricollocati nel mercato del lavoro; e in questo ambito non può riconoscersi all'impresa subentrante, così come ha fatto la sentenza impugnata, il diritto/potere di sindacare tale requisito al di fuori della procedura di cambio, in violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, laddove proprio per evitare comportamenti opportunistici la predeterminazione della consistenza del numero dei dipendenti per il passaggio di appalto deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi cioè il monte ore dell'appalto e il coefficiente da assumere come riferimento per l'effettuazione del relativo calcolo (art. 26 Ccnl).
Peraltro, un'interpretazione sistematica delle clausole sociali previste dalla contrattazione collettiva e segnatamente quelle che dispongono dei casi tassativi di deroga all'obbligo di assunzione del personale già impiegato nell'appalto avrebbe dovuto indurre il primo giudice a considerare non consentito, al di fuori della procedura di contestazione del personale da assumere, qualsivoglia sindacato da parte del datore di lavoro subentrante riguardo alla sussistenza del requisito della prevalente adibizione all'appalto.
A tale conclusione del resto si perviene anche attraverso l'esame del comportamento complessivo delle parti espresso per mezzo delle organizzazioni sindacali che, in occasione dell'incontro avvenuto dinanzi all'ispettorato del lavoro in data 11 luglio 2019, avevano sollecitato il rispetto da parte di entrambe le aziende della normativa vigente che prevede in caso di cambio appalto, la piena e totale occupazione dei lavoratori aventi diritto al passaggio stesso.
Sicché la vicenda dell'esubero di 18 Guardie Particolari Giurate, tra i quali l'odierno appellante, si poneva in aperto contrasto con lo stesso accordo raggiunto dalle parti in sede Ebitev del 28 febbraio 2019.
Sotto tale aspetto, secondo la difesa appellante, l'integrazione del contenuto del contrattazione collettiva, posta in essere dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, non sarebbe ammissibile, anzitutto, perché interviene su un aspetto del regolamento negoziale oggetto di specifica regolamentazione da parte delle parti sociali (l'interprete non può intervenire se non a fronte di una lacuna da colmare); poi, perché l'assetto di interessi a cui danno luogo le previsioni contrattuali, per quanto esposto, è coerente con la ratio della normativa (tutela dell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro), e dà altresì luogo ad un'equa distribuzione di oneri, vantaggi, e rischi, realizzando un corretto bilanciamento degli interessi delle parti (che invece l'integrazione del giudicante stravolge fortemente a svantaggio del lavoratore, soggetto che dovrebbe essere tutelato prioritariamente e comunque a svantaggio del superiore interesse alla certezza del diritto).
In tale ottica, un'interpretazione delle clausole secondo il canone della buona fede sarebbe nella specie subvalente rispetto agli altri criteri se non addirittura superflua.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione per avere considerato rilevante, ai fini che ne occupa, la circostanza che, alla determinazione di non assumere una parte delle GPG, la società subentrante fosse legittimamente pervenuta sulla base di un colloquio conoscitivo che al contrario risultava estraneo e ultroneo rispetto alla procedura predisposta dalla contrattazione collettiva, tanto più che le presunte dichiarazioni rese dai dipendenti convocati dalla società subentrante non furono trasfuse in un verbale di colloquio sottoscritto dal dipendente (testi P. e C.).
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia l'omessa o falsa applicazione della normativa collettiva, segnatamente i commi 5, terzo paragrafo, 6 e 9 dell'art. 27 della disciplina contrattuale sulla procedura di cambio appalto, che prevedono espressamente per i lavoratori coinvolti nel cambio di appalto, in caso di inadempimento della impresa uscente, il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2932 del codice civile ai fini della ricostituzione di un rapporto di lavoro e per il risarcimento dei danni subiti in forza delle altre norme codicistiche in materia di inadempimento contrattuale.
Con tale mezzo l'appellante si duole dell'omessa considerazione che, una volta accertato che la S.S. s.r.l. avesse esercitato un proprio legittimo diritto di non assumere il ricorrente di prime cure, in tal caso avrebbe dovuto affermarsi la piena responsabilità della società uscente con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro non già in forza delle norme in materia di licenziamento bensì di quelle specifiche dettate dal CCNL di settore e segnatamente dell'art. 27, co. 9, che espressamente pone rimedio all'inadempimento delle imprese coinvolte nel cambio di appalto con la possibilità per i lavoratori di avvalersi della tutela posta dall'art. 2932 c.c., che si, pone, quindi, come strumento alternativo a quello dell'impugnativa del licenziamento e che, a differenza di quest'ultimo, non presuppone l'accertamento dell'illegittimità o dell'ingiustificatezza del licenziamento comminato, bensì il mero inadempimento degli obblighi della contrattazione collettiva.
Peraltro, un comportamento secondo correttezza e buona fede avrebbe imposto all'I. s.p.a. di revocare ovvero sospendere gli effetti del licenziamento in relazione all'esito delle verifiche da parte dell'impresa subentrante.
Inoltre, con il quarto motivo l'appellante si duole dell'errato esame delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo relative all'indicazione specifica del grave pregiudizio subito dal lavoratore avente ripercussioni a causa dell'inadempimento della datrice incidente sul piano professionale, in ragione della predita di chance, ed anche nella sfera non patrimoniale, valutazione del tutto omessa dal giudice di prime cure.
Infine, con l'ultimo motivo si censura la sentenza anche in punto di regolamentazione delle spese integralmente poste a carico del ricorrente, tenuto conto che la particolarità della vicenda avrebbe dovuto indurre il Tribunale quantomeno ad una compensazione delle spese di lite.
5. - La Corte deve accogliere l'appello principale del lavoratore ritenendo fondato il primo motivo di gravame con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di doglianza.
5.1. - E’ opportuno innanzi tutto tenere conto delle seguenti circostanze di fatto siccome acclarate nel giudizio di primo grado.
E’ pacifico che il ricorrente, assunto società I.V.U. Spa dal 02.01.2012 come "guardia giurata", con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, ed inquadramento, da ultimo, al IV livello del CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e S.F., cessava il proprio rapporto di lavoro con decorrenza 30.06.2019 in conseguenza del licenziamento intimatogli con lettera del 15.03.2019 (Prot. n. (...)/Gen.), la cui efficacia era stata tuttavia differita da parte datoriale con la successiva lettera del 28.03.2019 (Prot. n. (...).), "a causa della cessazione dei servizi di vigilanza presso Inps Direzione Generale", ove lo stesso era stato assegnato "con prevalenza, con conseguente soppressione dei relativi posti di lavoro, a seguito del cambio di appalto e dell'assegnazione dei predetti servizi alla S.S. S.r.l. ...".
E’ in atti la circostanza che l'I.V.U. si era resa aggiudicataria dell'appalto di servizi di vigilanza presso la Direzione generale dell'Inps con scadenza 31 marzo 2019 e subentro nel medesimo da parte della società aggiudicataria S.S. S.r.l., giusta d.d. Inps n. SR30-561/2018 del 13 novembre 2018 (doc. 1 della produzione di primo grado S.S. s.r.l.)
Tuttavia, in ragione di un contenzioso insorto tra l'I. s.p.a. e la stazione appaltante INPS, gli effetti del cambio appalto venivano differiti con decorrenza al 30 giugno 2019, in attesa di conoscere l'esito della giudizio amministrativo riguardante l'annullamento dell'atto di aggiudicazione dell'appalto in questione, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 3672/2019 del 31 maggio 2019 ( di conferma della sentenza di rigetto resa dal Tar Lazio).
5.2. - Risulta ancora ex actis che a seguito di aggiudicazione dell'appalto alla S.S. s.r.l., la I. s.p.a. in qualità di impresa uscente, con lettera prot. (...) in data 5 dicembre 2018, comunicava alla società subentrante e alle OO.SS. l'avvio della procedura per il mantenimento dei livelli occupazionali per cambio appalto, prevista dalla contrattazione collettiva agli artt. 24 e ss. del CCNL e art. 4.5. del Contratto integrativo "Vigilanza Privata" (doc. 2 mem. dif. primo grado I. s.p.a.).
La suddetta procedura si concludeva in data 28.02.2019, con la stipula presso l'EBITEV - l'Ente bilaterale di categoria - di un accordo n. prot. (...), in virtù del quale la S.S. s.r.l. - quale impresa subentrante - si obbligava ad assumere 92 delle guardie giurate già dipendenti della società uscente impiegate nell'appalto Inps Direzione Generale (doc. 4 della produzione di I grado I. s.p.a.).
In data 3 giugno 2019, la S.S. s.r.l. inoltrava ulteriore richiesta alla società uscente di conferma degli elenchi di lavoratori già trasmessi da quest'ultima in data 12 dicembre 2019, e a cui la stessa dava riscontro con Pec del 13 giugno 2019.
Seguiva comunicazione del 21 giugno 2019 con cui la S.S. s.r.l. informava l'appaltante Inps di avere completato le procedure propedeutiche all'assunzione del personale già dipendente delle imprese uscenti all'esito delle quali era emersa un'incongruenza di dati relativi a 18 GPG che risultavano non avere i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa contrattuale per il passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante e per i quali la stessa aveva richiesto all'I. s.p.a. i necessari chiarimenti riguardanti l'impiego dei suddetti lavoratori negli ultimi sei mesi nell'appalto in oggetto in termini di giorni, orari di lavoro e siti ai quali essi erano stati impiegati (doc. n. 8 della produzione di I grado I. s.p.a.).
5.3. - La sentenza ha dato poi conto della circostanza che, a fronte della mancata assunzione dei suddetti lavoratori, le organizzazioni sindacali sollecitarono le parti alla verifica della effettività del diritto di tutti i lavoratori interessati al cambio appalto, riservandosi l'attivazione di ogni strumento di tutela degli interessi relativi alle suddette posizioni lavorative (ut supra).
6. - Orbene, tanto acclarato, la Corte ritiene fondata la censura con cui l'appellante principale pone esattamente la questione relativa alla corretta interpretazione della normativa contrattuale che è alla base del diritto all'assunzione del lavoratore in caso di subentro di una nuova impresa nel medesimo servizio oggetto di appalto.
6.1. - Invero, la fattispecie in esame, come del resto è stato affermato anche nella sentenza impugnata, è disciplinata dalla contrattazione collettiva attraverso le c.d. clausole sociali a cui rinvia il Capitolato tecnico di gara pubblicato dall'Inps (doc. 6 della produzione di I grado di parte ricorrente), il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50 del 2016, espressamente ha previsto che: "Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia coerente con l'organizzazione di impresa dell'Aggiudicatario".
6.2. - Ebbene, proprio alla stregua dei principi formatisi nel diritto interno e in quello dell'Unione europea (art. 50 D.Lgs. n. 50 del 2016 cit.), si impone di dare una interpretazione della disciplina contrattuale relativa alla materia in oggetto secondo il criterio letterale e della complessiva lettura delle clausole che risulti l'unica conforme e compatibile con la sua ratio, enunciata nell'art. 24 del CCNL Vigilanza Privata, applicabile ratione temporis, che è proprio quella di garantire la salvaguardia occupazionale del personale addetto "ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate", attraverso una "disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli".
A seguire, l'art. 25 prevede che: "In ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115 TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'Istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla Questura/e della/e provincia/e presso le quali il servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo:
1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione. Per i lavoratori a tempo determinato andrà specificata anche la data di scadenza del contratto.
2) il codice fiscale dei lavoratori interessati;
3) il monte ore di servizio previste dall'appalto;
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le segreterie territoriali delle OO.SS. delle federazioni nazionali firmatarie del presente contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per l'esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed eventuali questioni ad essi relative. L'Istituto di vigilanza cessante darà seguito alla richiesta d'incontro entro il termine di 7 giorni dalla stessa e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento dei servizi".
Il successivo art. 26 stabilisce che "per determinare l'effettiva consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell'appalto e/o servizio, il numero degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane"
Quanto alle modalità di attuazione della procedura, il successivo art. 27 prevede che : "1. L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con i criteri di cui all'articolo 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'articolo 68.
2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L., ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente C.C.N.L. e gli stessi, salvo quanto disposto al 4 comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.
4. Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal C.C.N.L., fermo restando che per iltrattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.
5. L'Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'articolo 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. n. 223 del 1991. L'Istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente C.C.N.L., con l'Istituto cessante, le OO.SS. Territoriali, ed i lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio. (…).
6. Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui a precedente art. 26 esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente.
7. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al punto 6 comma 2 del presente articolo da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
8. Qualora l'Istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come previsto dal presente C.C.N.L..
9. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di Vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari, nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del C.C.N.L., sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione. Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex articolo 2932 codice civile".
A ciò aggiungasi, per quanto qui di interesse, che le stesse parti con separate note a verbale hanno inteso ribadire che, "integrando la disciplina di cui al presente articolo il presupposto richiesto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori e stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del C.C.N.L., le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate in ragione dei cambi di appalto, sia per la loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di legge, sono in ogni casoescluse dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 24 della L. n. 223 del luglio 1991, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi"; e che, inoltre, "…hanno inteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d'appalto e/o riaffidamento dei servizi di vigilanza resi a favore del terzo anche quando detti servizi siano affidati, con qualsiasi modalità, agli istituti di vigilanza privata per il tramite di società di intermediazione. A tal fine le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale, l'inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici e privati, anche quando detti servizi siano affidati e o commissionati con qualsiasi modalità da società di intermediazione, di clausole che prevedano l'applicazione della disciplina suddetta mediante il coinvolgimento delle parti istituzionali competenti per quanto di loro spettanza (Ministero, Prefetture e D.T.L.) acché nei bandi di gara venga ribadito che il mancato rispetto delle procedure previste in materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà considerato mancata applicazione del C.C.N.L. stesso, con le relative conseguenze anche in ordine al rilascio delle certificazioni dell'EBINVIP".
6.3. - Orbene, alla luce delle chiare disposizioni contrattuali che precedono, risulta incontroversa - e di ciò ne dà atto anche la sentenza impugnata - la volontà delle parti di porre un obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante ("assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova" dei lavoratori "nella misura determinata con i criteri di cui all'articolo 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'articolo 68"), definito in tutti i suoi elementi (il comma 3 disciplina il trattamento economico e normativo ed il successivo comma 4 individua il meccanismo regolativo della anzianità lavorativa pregressa) e non sottoposto ad alcuna condizione o integrazione di carattere negoziale.
La esplicita esclusione del periodo di prova evidenzia il collegamento professionale dei lavoratori con l'appalto, alle cui vicende circolatorie è legata la finalità, propria delle c.d. clausole sociali, di garantire continuità occupazionale (v. così Cass. n. 36724 del 2021, in motivazione).
Del resto, quando la Corte di legittimità ha dovuto affrontare questioni analoghe ( in applicazione di diversi contratti collettivi relativi ad altri settori produttivi), ha costantemente affermato che l'obbligo di assunzione, come definito dalla norme contrattuali, preesiste all'incontro tra l'impresa subentrante e le organizzazioni sindacali, incontro il quale ha solo una funzione di agevolare l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa, atteso che l'obbligo di assunzione è già definito in tutti i suoi elementi dalla normativa collettiva e non richiede ulteriori integrazioni di carattere negoziale (v. Cass. 20192 del 2011; cfr pure Cass. 15684/2016); né tale obbligo risulta subordinato alla preventiva consegna della comunicazione inerente le quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi, ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cessante, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva del diritto all'assunzione (in tal senso Cass. n. 28246 del 2018 in motivazione sul c.c.n.l. Multiservizi; Cass. n. 36724 del 2021 in motivazione sul c.c.n.l. Igiene ambientale).
6.4. - Come detto, la sentenza gravata ha aderito a tali principi ritenendo che, nella fattispecie in esame, sussista un obbligo di assunzione del personale già stabilmente impiegato nell'appalto, "derogabile solo in caso di riduzione del servizio appaltato, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, o di formale contestazione, tramite apposita procedura, della congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, per la sola quota eccedente le unità non in contestazione, ipotesi anch'essa qui non verificata"; e tuttavia non sembra avere tratto le debite conseguenze.
6.5. - Per vero, il Tribunale ha omesso di considerare che, a seguito dell'avvio della procedura di cambio appalto in data 5 dicembre 2018 da parte dell'I. s.p.a. ( che ne aveva interesse), accompagnata dalle indicazioni previste dall'art. 25 CCNL (vale a dire l'elenco dei nominativi - con i relativi codici fiscali - livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione, nonché il monte ore di servizio previste dall'appalto), l'impresa uscente e quella subentrante, in data 28 febbraio 2019 si incontrarono dinanzi alla Commissione paritetica "Cambi appalti" presso Ebitev ( Ente bilaterale Territoriale Vigilanza Privata) raggiungendo un accordo che comportava l'assunzione da parte della S.S. s.r.l., con decorrenza dall'effettivo subentro nell'appalto di n. 108 GPG, aventi diritto ai sensi degli artt. 24 e ss. del CCNL, e dell'art. 4.5. del CIT di categoria, presenti negli elenchi già ricevuti dall'azienda uscente, così suddiviso: " N. 2 GPG provenienti dall'Istituto A. - N. 14 GPG provenienti dall'Istituto Ital..- N, . 92 GPG provenienti dall'I.U. s.p.a…Gli istituti uscenti danno atto che le GPG non assorbite verranno ricollocate in altri servizi…"
A conferma dell'accordo, la Commissione Cambi appalti dinanzi alla quale si era svolta la procedura in quella stessa sede diede atto "…della regolarità nell'apertura della procedura e del monte ore annuo sul servizio di vigilanza armata dichiarato dalla R. pari a n 266.299/annuo, stimando in 116 GPG nei servizi aventi diritto all'assunzione ai sensi dell'art. 24 e ss. del CCNL e dell'art. 4.5. del CIT di categoria…" ( rimanendo esclusa dalla procedura di cambio appalto quei servizi di Vigilanza armata svolti presso gli immobili Inps in quota alla R.G. e subappaltati a U. s.p.a., estranei quindi alla vicenda de qua).
6.6. - Dunque, in base a tale accordo, risulta incontrovertibile che l'impresa subentrante, non avendo sollevato alcuna contestazione in ordine alla congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, a’ termini e con le forme previste dai commi 5, 6 e 7 del su citato art. 27, assunse pienamente l'obbligo di assumere per lo svolgimento del servizio di vigilanza nell'appalto Inps Direzione Generale 92 unità lavorative sulla base del medesimo elenco ( nel quale era pacificamente incluso il nominativo dell'odierno appellante) trasmesso dall'I. s.p.a. ed oggetto di confronto tra le parti.
Invero, poiché nella specie non si verteva in un'ipotesi di modifica delle condizioni contrattuali riguardanti l'appalto di servizi ceduto, ai sensi del comma 2 del citato art. 27, ma trovando applicazione la previsione di cui al comma 5, in collegamento con il successivo comma 6, l'impresa subentrante avrebbe dovuto muovere nell'ambito della procedura di cambio appalto ogni sorta di contestazione riguardo alla congruità del numero dei lavoratori o all'insufficienza delle informazioni previste dall'art. 26 CCNL, il che non si è verificata nella specie, di fatto obbligandosi all'assunzione delle GPG impiegato nel medesimo appalto cessato.
6.7. - A ben vedere, le argomentazioni svolte dal Tribunale riguardo alla possibilità di sindacare i criteri di individuazione del personale "prevalentemente applicato" sull'appalto (onde evitare qualsiasi strumentalizzazione del fenomeno successorio in favore dell'impresa uscente, con conseguente compressione del principio di negoziabilità della procedura e del "canone primario della buona fede"), seppure orientate all'esigenza che il mantenimento dei livelli occupazionali non arrechi un irragionevole ed ingiustificato maggior onere all'impresa subentrante, tuttavia non si confrontano con il puntuale e dettagliato sistema di garanzie predisposto dalla contrattazione collettiva, che impone di considerare siffatte esigenze nel quadro di una dettagliata disciplina di azioni e contestazioni, rimesse sì all'iniziativa dell'impresa uscente ma pur sempre nell'ambito della procedura specificamente ivi prevista, conclusa la quale non è più consentito alla stessa intervenire in deroga all'obbligo assunto in via negoziale.
6.8. - Né può ragionevolmente sostenersi che l'attività istruttoria posta in essere dalla S.S. s.r.l., ad accordo già concluso, che l'aveva indotta ad escludere dal novero dei lavoratori indicati nell'accordo medesimo coloro che avevano dichiarato di non essere stati adibiti nell'ultimo semestre in via prevalente nei servizi di vigilanza oggetto di cambio appalto, sia condizione necessaria ed indefettibile ai fini del passaggio diretto nell'appalto ceduto, in quanto, come sopra detto con le parole del Giudice di legittimità, l'acquisizione di informazioni integrative, ulteriori e assunte successivamente alla produzione della documentazione versata dalla società uscente ed oggetto di confronto negoziale, non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione.
6.9. - Ciò senza ulteriormente considerare, in via assolutamente dirimente rispetto alle questioni poste dalla stessa sentenza impugnata riguardante i criteri da assumere ai fini della valutazione di prevalenza di applicazione di un lavoratore su un appalto, che l'acquisizione di ulteriori informazioni in ordine all'impiego nell'appalto Inps dei lavoratori compresi nel su richiamato elenco nominativo, limitato al periodo da gennaio a giugno del 2019, perde di assoluta rilevanza ove si consideri che la stessa normativa contrattuale espressamente prevede che l'impresa uscente all'avvio della procedura di cambio appalto comunichi "…l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva oprevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesiprecedenti a quello della comunicazione…"; sicché ogni indagine sul possesso di tale requisito soggettivo avrebbe dovuto riguardare semmai il periodo di anzianità di servizio del lavoratore in quel medesimo appalto e in ogni caso da almeno sei mesi dalla comunicazione di apertura della procedura ( 5 dicembre 2018).
Al contrario, nessuna contestazione, neanche in sede di negoziazione, è stata formulata sul punto dalla società subentrante.
6.10. - Sotto tale profilo, peraltro, giova aggiungere che non può esservi dubbio sulla vincolatività dell'elenco dei lavoratori trasmesso dall'I. s.p.a., come di quello inviato in data 13 giugno 2019, corrispondente a 92 unità lavorative ( rispetto alle 100 unità indicate con la comunicazione di apertura della procedura) come stabilito dall'accordo del 28 febbraio 2019, in quanto trattasi di una riduzione quantitativa di GPG rientranti comunque nel novero degli aventi diritto ai sensi dell'art. 24 CCNL ( tra i quali, giova ripetere, l'odierno appellante), risultando irrilevante, per quanto qui interessa, la sorte di eventuali lavoratori pretermessi, i quali, in ogni caso, per espressa previsione negoziale, manterrebbero il rapporto di lavoro con l'Istituto uscente con ricollocazione in altri servizi ( v. accordo Ebitev del 28 febbraio 2019).
7. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, va riconosciuto il diritto dell'appellante principale all'assunzione presso l'appellata S.S. s.r.l. e per l'effetto va dato luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro tra le parti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto medesimo ( art. 27 CCNL ) e con attribuzione del medesimo trattamento economico e normativo in godimento al momento di cessazione dell'appalto con l'Impresa uscente.
Al lavoratore spetta altresì il risarcimento del danno patrimoniale causatogli per effetto della mancata assunzione, che va necessariamente parametrato alle retribuzioni, secondo l'ultima retribuzione globale di fatto indicata in atti, non percepite fino al momento dell'effettiva ammissione in servizio da parte della S.S. s.r.l..
Nulla invece spetta a titolo di ulteriori danni, in difetto di idonee allegazioni e prove fornite, al riguardo, da parte lavoratrice.
In tali termini, pertanto, deve, essere riformata la sentenza impugnata.
8. - Vanno disattese le ulteriori richieste, ivi comprese quelle riproposte con gli altri motivi di appello - che sono così assorbiti dall'accoglimento della originaria domanda attorea spiegata in via principale - riguardanti il mancato accoglimento della subordinata richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva, in via alternativa, o solidale della I. s.p.a., come pure è all'evidenza assorbito l'appello incidentale proposto da quest'ultima.
9. - Quanto alle spese del doppio grado, esse vanno regolate, quanto ai rapporti tra l'appellante principale e la S.S. s.r.l. secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e s.m., e - quanto al presente grado - con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). Quanto ai rapporti con la I. s.p.a., appellata e appellante incidentale, attesi l'esito della controversia e la difficoltà interpretativa delle questioni esaminate (anche alla luce dei principi posti dalla nota sentenza della Corte cost. 77/2018), esse vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di V.G. all'assunzione alle dipendenze di S.S. s.r.l. e, per l'effetto, dichiara costituito il rapporto di lavoro tra le parti con attribuzione del medesimo trattamento economico e normativo in godimento al momento di cessazione dell'appalto con l'Impresa uscente. Condanna altresì S.S. s.r.l. al risarcimento del danno in favore dell'appellante principale commisurato alle retribuzioni spettantigli in ragione del suindicato trattamento economico contrattuale, dalla data di cambio appalto (1 luglio 2019) sino alla presente decisione, oltre interessi e rivalutazione in misura di legge.
b) Condanna S.S. al pagamento, in favore dell'appellante principale delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado in Euro 6.000,00 e quanto al presente grado in Euro 5.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e c.pa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
c) Dichiara assorbito l'appello incidentate proposto da I.V.U. S.p.a. e integralmente compensate tra le parti delle spese del doppio grado.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023.
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2023.
