REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Susanna MANTOVANI - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO - Consigliere
Dott.ssa Laura BERTOLI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ai sensi dell'art.1 comma 58 L. 28 giugno 2012, n. 92 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2485/22, est. Dott.ssa Paola Ghinoy, discusso all'udienza collegiale del 25/1/23 e promosso
DA
A. s.p.a. (P. Iva (...)), in persona del suo procuratore speciale, Avv. M.V., giusta procura notaio A.R., Rep. (...) - Raccolta n. (...), in data (...), con sede in M., F. B. n. 61, elettivamente domiciliata in Milano, Via Podgora n. 11, presso lo studio dell'Avv. Andrea Paoletti, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato nella prima fase del giudizio R.G.N. 537/2022
RECLAMANTE
CONTRO
D.S.R. (c.f. (...)), residente in C. M., alla Via S. n. 15, 20093 (M.), rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Gennaro Colangelo e dall'Avv. Elisa Boreatti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Via Montepulciano 13, 20124 (MI), giusta procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado
RECLAMATO
E CONTRO
CONSIGLIO DI DISCIPLINA A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in M., M. R. 89 domiciliato presso A. s.p.a. in M., F. B. n. 61, 20121
RECLAMATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 2485/22 rigettava, condannando la soccombente alle spese di lite (3.500,00, oltre accessori di legge), l'opposizione proposta da A. s.p.a. avverso l'ordinanza emessa dal medesimo Ufficio il 2/4/22, con la quale, a conclusione della fase sommaria del giudizio ex art. 1, comma 51 della L. n. 92 del 2012, era stato accolto il ricorso proposto da D.S.R. - in forza alla predetta società con la qualifica di Operatore di Esercizio, parametro 175 e mansioni di guardiania e portierato e destituito dal servizio con Provv. del 5 luglio 1921, previa contestazione di addebiti con comunicazione del 7/1/21 "a) in data 26 giugno 2009 veniva tratto in arresto e successivamente imputato per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 73, commi 1 e 1-bis D.P.R. n. 309 del 1990 perché vendeva imprecisati quantitativi di stupefacente di tipo cocaina per il corrispettivo di Euro 300,00 e perché deteneva 16 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Per questi fatti riportava una condanna pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta irrevocabile nel 2009; b) con sentenza emessa nel 2019 dal Tribunale di Sorveglianza di Cuneo, divenuta irrevocabile, riportava una condanna a mesi 4 di reclusione e Euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p.; c) …risulta inoltre imputato nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 34424/2019 per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 640 c.p. per fatti commessi dal 2014 al 2017", essendo "… i fatti contestati, sia singolarmente sia nel loro complesso, ciascuno di tale rilevanza e gravità da ledere il vincolo fiduciario e/o comunque riconducibili alle fattispecie disciplinari di cui all'art. 45 del Regolamento Allegato A) al R.D. n. 148 del 1931…" - con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento de quo ed applicazione della tutela prevista dall'art. 18,5^ comma della L. n. 300 del 1970 (indennità risarcitoria commisurata a 16 mensilità sulla base del tallone retributivo di Euro 2.272,46).
Il giudice a quo richiamava integralmente il contenuto dell'ordinanza del 2/4/22, ove erano state innanzi tutto disattese le eccezioni formali sollevate da D.S.R. concernenti, da un lato, l'asserita rinuncia e/o decadenza di A. s.p.a. dall'esercizio del potere disciplinare e l'asserita violazione dell'art. 54 R.D. n. 148 del 1931 in considerazione del lasso di tempo di 7 mesi che era intercorso tra la data di adozione della contestazione disciplinare (del 07/1/21) e la comunicazione del provvedimento di destituzione dal servizio (del 05/07/21), in quanto "alla data del 7 aprile 2021 (doc. 5 prod. ric e 29 prod. conv.) la procedura disciplinare si è esaurita con la conferma di opinamento della destituzione dal servizio del ricorrente. Nel corso di questi tre mesi hanno trovato spazio e sono stati esauriti tutti i passaggi dell'articolata procedura disciplinare prevista dall'art. 53, all. A), R.D. n. 148 del 1931.
Solo successivamente il ricorrente ha deciso di aprire l'ulteriore fase prevista dall'ultimo comma dell'art. 53, all. A), R.D. n. 148 del 1931, ricorrendo al Consiglio di Disciplina con atto in data 15 aprile 2021 (doc. 29 e 30) prod. conv. e così azionando il relativo procedimento che ha avuto fine il 30 luglio 2021.
Non vi sono state quindi significative soluzioni di continuità nella procedura, di per sé complessa, che potessero lasciar ritenere un ripensamento datoriale in ordine al seguito della contestazione disciplinare.
e concernenti dall'altro, l'eccepita mancanza della relazione prevista dall'art. 53, all. A) del R.D. n. 148 del 1931, poiché "tale relazione è stata redatta ed è prodotta sub doc. (...) prod. convenuta. ….." ed inoltre " La normativa prevede …. che al lavoratore sia concesso di prendere visione unicamente degli allegati alla relazione ex art. 53, allorquando detta relazione abbia concluso per l'accertamento di mancanze passibili della destituzione e nel caso in cui il lavoratore abbia deciso di ricorrere al Consiglio di Disciplina. Ciò che è stato fatto, avendo A. consentito alla richiesta del ricorrente di prendere visione degli allegati alla relazione e fissando l'incontro del 19 maggio 2021 al quale si sono presentati i due legali del sig. D.S., avv. Colangelo e avv. M., i quali, come risulta dal relativo verbale, hanno confermato "di aver avuto modo di visionare gli allegati alla relazione disciplinare usufruendo di tutto il tempo che hanno reputato necessario" (doc.35 prod. conv.). ".
Passando al merito, il giudice di prime cure osservava che le argomentazioni svolte dall'opponente (incompleto scrutinio giudiziale e alto grado di fiducia riposto nel personale addetto alla guardiania/portierato) non erano idonee a modificare la decisione assunta in sede sommaria, a mente della quale, richiamata la giurisprudenza di legittimità sia sul sindacato da svolgere in concreto sulla entità e gravità dell'addebito, sia sulla rilevanza delle condotte illecite extralavorative, aveva escluso, pur nella sussistenza del fatto contestato, che lo stesso integrasse la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo.
Nello specifico, il Tribunale di Milano con riferimento alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Monza del 27/6/09, divenuta irrevocabile il 2/10/09, avente efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (cfr. Cass. n. 2876/22), affermava che "non risulta indifferente ai fini che ne occupano il tempo intercorso dalla sentenza. Una condotta esauritasi del 2009, che non è stata seguita da condotte dello stesso genere che possano manifestare una pervicacia nello specifico intento criminoso o una perdurante inclinazione al delitto, non può consentire una prognosi negativa sul futuro adempimento e mantenere di per sé rilievo disciplinare senza limiti temporali.
A tale proposito, si richiama l'uc. dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, a mente del quale "Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione", per significare come il legislatore abbia voluto valorizzare l'attività lavorativa come strumento di rieducazione ed evitare che errori del passato possano determinare conseguenze irreversibili nel rapporto di lavoro senza che vi siano elementi che consentono di attualizzare il giudizio negativo ivi espresso.".
Con riferimento, invece, al procedimento penale n. PM 2019/34424, per il reato di truffa di cui agli artt. 640, 110, 81 c.p. per fatti commessi dall'1/1/14 al 26/6/17, osservava che non poteva essere valutato, "considerato che esso risulta in corso, senza che sia intervenuta sentenza definitiva. Né possono essere utilmente invocati eventuali accertamenti compiuti nel corso dello stesso in relazione alle condotte tenute dal ricorrente, che non sono stati specificamente richiamati né prodotti ."
Con riferimento, infine, alla sentenza n. 327/19 emessa dal Tribunale di Cuneo e divenuta irrevocabile il 27/7/19, affermava che "non risulta tuttavia che i fatti abbiano avuto clamore o risonanza mediatica, con conseguente compromissione dell'immagine di A.
Né tali condotte possono incidere significativamente sul rapporto di lavoro con riguardo alla posizione ricoperta dal ricorrente in azienda.
Il sig. D.S. all'epoca dei fatti di causa era addetto a mansioni di guardiania / portierato, e quindi "incaricato del presidio dei corpi di guardia presenti all'ingresso delle diverse località aziendali".
La mansione prevede le attività di:
"- verifica delle autorizzazioni all'accesso di veicoli e persone, aziendali e non, in ingresso/ uscita dalle sedi, attraverso la registrazione dei dati su apposita modulistica o tramite sistema informatizzato;
- gestione delle registrazioni relative alle chiavi in dotazione alla località;
- verifica dell'integrità del patrimonio aziendale mobile ed immobile, in alcune località." (doc. 11 conv)". Deve anche aversi riguardo all'attività di conducente di linea, propria della figura professionale di Operatore di Esercizio dallo stesso rivestita.
Si tratta di attività che non comportano significativo contatto con il pubblico, né maneggio di denaro, ed in definitiva che non hanno attinenza e che non possono favorire la realizzazione di condotte del tipo di quelle accertate in sede penale, né possono risentire delle stesse."
A. s.p.a. ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 2485/22 del Tribunale di Milano per carente e/o contraddittoria motivazione, per violazione di legge e per omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione, affidandosi a plurime censure, già proposte in sede di opposizione.
Con il primo motivo (pag. 10 e seg.) impugna il capo n. 7 della sentenza là dove il giudice a quo ha affermato che la violazione dei principi di buona fede e correttezza - su cui si fonda la lettera di contestazione, in aggiunta all'art. 45 allegato A) del R.D. n. 148 del 1931 - non muta l'indagine da compiere, da circoscriversi alle ricadute sul rapporto di lavoro delle riportate condanne penali per fatti extralavorativi.
Deduce che, lungi dall'essere considerata una mera "circostanza", l'inosservanza degli artt. 1175 e 1375 c.c. costituisce un aspetto nodale che incide (o meglio avrebbe dovuto incidere) sul sindacato del giudice di prime cure, trattandosi di addebiti autonomi e non accessori in connessione alla violazione del citato art. 45 R.D. n. 148 del 1931: "ci si chiede come si possa omettere qualsivoglia valutazione su tali fondamentali aspetti al fine di verificare l'impatto e/o le ricadute su un rapporto di lavoro di fatti extralavorativi (nella fattispecie condanne penali irrevocabili e i relativi reati) e come si possa prescindere del tutto datale valutazione nell'indagine in merito alla fondatezza dell'addebito disciplinare che ha condotto al licenziamento.
E ciò a maggior ragione ove (come nel caso di specie) la grave violazione dei già menzionati obblighi sia stata espressamente oggetto di specifica contestazione disciplinare.
Ha poi errato il Tribunale una seconda volta, nel merito, giacché come appena detto ha immotivatamente escluso a priori dalla propria indagine sulla fondatezza dell'addebito una parte importante dell'addebito stesso."
Lamenta poi l'esame da parte del Tribunale di Milano del solo paragrafo 2 del ricorso in opposizione e non dei successivi 2bis, 2ter e 2quater, con cui erano stati impugnati i capi rispettivamente 7,8 e 9-10 della ordinanza del 2/4/22 relativi ai reati commessi dal D.S. (detenzione illecita e spaccio di stupefacenti, nonché tentata truffa).
Con il secondo motivo (pag. 17 e seg.) impugna il capo n. 8 della sentenza là dove il giudice a quo, nell'esaminare l'aspetto dell'elemento fiduciario connesso alle mansioni assegnate al reclamato, ha affermato, da un lato, che le condotte realizzate da questo ultimo hanno riguardato ambienti e modalità del tutto estranei all'attività allo stesso demandata; e dall'altro lato, che il negare il reimpiego ai lavoratori per condanne risalenti in attività eterogene equivale a impedire a questi ultimi la possibilità di espletare qualsiasi prestazione.
Osserva che nel caso concreto si discute, appunto, di fatti/condotte extralavorative per cui è di tutta evidenza che gli stessi e/o le stesse siano stati commessi in ambienti estranei a quello di lavoro e con modalità estranee all'attività lavorativa e che "esiste un amplissimo ventaglio di condotte che nulla hanno a che vedere con l'attività lavorativa svolta in azienda dal lavoratore, ma che impattano in modo molto pesante sul rapporto di lavoro, come ad esempio è il caso della detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti (reati per i quali peraltro il sig. D.S. ha riportato la prima delle sue condanne penali), per cui "l'attività lavorativa e le mansioni svolte dal sig. D.S. ben potevano consentire allo stesso di reiterare le condotte già censurate per ben due volte dal Giudice Penale."
Evidenzia, al riguardo, di avere in sede di opposizione allegato puntuali circostanze e prodotto ulteriore documentazione (da 55 a 59) - allegazioni e produzioni non contestate ex adverso - dalle quali "si sarebbero potute ricavare informazioni molto utili per comprendere quali fossero le condizioni di lavoro e le modalità di svolgimento delle mansioni assegnate al sig. D.S., nonché l'alto grado fiduciario riposto da A. in esso (così come in qualsiasi addetto alla guardiania e al portierato).", dato che il predetto, tra l'altro, era in contatto con il pubblico, dovendo controllare le autorizzazioni agli accessi di veicoli e di persone, aziendali e non, in ingresso e in uscita; aveva la gestione di tutte le chiavi dei locali aziendali "in dotazione alla località", il che significa anche di tutti gli uffici; gli era infine pure demandata la verifica sul patrimonio aziendale "mobile e immobile": "ci si chiede dunque cosa potrebbe impedire ad un lavoratore svolgente mansioni di addetto alla guardiania e al portierato in un'azienda delle dimensioni di A. (come appunto lo era il sig. D.S.), - di detenere illecitamente sostanze stupefacenti e/o di consegnarle e/o di riceverle, stante l'altissimo contatto con terzi soggetti?
- di tentare truffe di qualsiasi genere e/o di qualsivoglia natura, avendo la disponibilità delle chiavi dei locali aziendali e di badge aziendali, nonché la disponibilità dei documenti e dei nominativi delle decine e decine di persone che ogni giorno hanno accesso ai depositi aziendali?".
Osserva, inoltre, di non avere assolutamente sostenuto la "tesi" che le viene addebitata dal giudice di prime cure, avendo richiamato, anzi, la vicenda di un collega del D.S., segnatamente il sig. A.C., rimasto in servizio nonostante le condanne riportate, proprio per dimostrare che "nella valutazione ai fini disciplinari delle condotte extralavorative degli stessi e, contrariamente a quanto affermato in sentenza, ha invece ben presente sia il "principio di recupero sociale" sia il "valore riabilitativo del lavoro" che sono stati richiamati…..
A. infatti non è giunta alla decisione di destituire dal servizio il sig. D.S. facendo meccanica applicazione del disposto di cui all'art. 45, all. A), R.D. n. 148 del 1931 che prevede la destituzione quale sanzione per coloro che hanno riportato condanne penali, ma ha attribuito importanza fondamentale alla gravità delle condotte extralavorative del sig. D.S., valutandole alla luce dei sopra richiamati precetti codicistici e contestando specificamente anche tale aspetto…..
E’ dunque evidente che per quanto riguarda questo capo della sentenza ci troviamo di fronte ad un grave travisamento degli elementi probatori, giacchè il Tribunale è giunto a rendere una motivazione all'esito di un ragionamento che
- da un lato, ha trascurato e omesso di considerare importanti elementi probatori documentali agli atti e allegazioni non contestate da controparte;
- dall'altro lato, ha utilizzato informazioni del tutto inesistenti, ricavate non si comprende da quale allegazione e/o da quale elemento probatorio".
Con il terzo motivo (pag. 37 e seg.) si duole del fatto che il Tribunale di Milano abbia del tutto ignorato la natura dell'attività svolta da A. s.p.a., azienda interamente partecipata dal Comune di Milano ed esercente un importante servizio pubblico locale.
Richiama sentenze di legittimità (cfr. Cass. n. 776/15; Cass. n. 3136/15) in forza delle quali condotte extralavorative considerate non particolarmente gravi nell'ambito di imprese operanti in ambito privatistico possono, di contro, compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario nell'ipotesi in cui l'attività aziendale consista in un servizio pubblico alla luce dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Infine, con il quarto motivo (pag. 41 e seg.) denuncia l'omessa pronuncia in merito all'errore materiale contenuto nel PQM della ordinanza nella parte in cui è stata indicata come data del provvedimento di destituzione il 28/7/21 e non il 5/7/21 (doc. n. 41).
D.S.R. resiste in giudizio per la conferma della sentenza impugnata, replicando alle doglianze avversarie, cui replica puntualmente. Precisa che il procedimento penale a suo carico si è concluso con un proscioglimento.
Si è proceduto in contumacia del Consiglio di Disciplina A. s.p.a.
All'udienza del 25/1/23, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
La decisione del Tribunale di Milano sulle asserite violazioni procedurali denunciate da D.S.R. non è stata censurata da questo ultimo, con conseguente formazione di giudicato sul punto.
La questione controversia devoluta alla Corte territoriale attiene dunque unicamente alla proporzionalità della destituzione inflitta al citato dipendente con Provv. del 5 luglio 1921 (e non del 28/7/21, come erroneamente riportato per un mero refuso nel PQM dell'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria).
Come messo in rilievo anche dal giudice di prime cure (punto n. 11 della ordinanza confermata all'esito dell'opposizione), i fatti contestati sono sussistenti, quanto meno quelli accertati con efficacia di giudicato in sede penale con la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Monza del 27/6/09, divenuta irrevocabile il 2/10/09 (illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) e con la sentenza n. 327/19 del Tribunale di Cuneo, divenuta irrevocabile il 27/7/19 (tentata truffa) e perciò senza attribuire alcuna rilevanza al procedimento penale all'epoca pendente innanzi al Tribunale di Milano, in cui il D.S. era imputato per il reato di truffa per fatti commessi dall'1/1/14 al 26/6/17 (procedimento che, in base a quanto riferito, ma non documentato dal predetto in questa sede si è concluso con il suo proscioglimento).
Ciò premesso, il reclamo è fondato.
D.S.R. dall'1/11/18 è stato adibito alle mansioni di guardiania e portierato (docc. 9 e 10 reclamante).
A. s.p.a. richiama al riguardo la definizione contenuta nel verbale di accordo aziendale del 20/10/21 (doc. n. 55) ovvero colui che è incaricato del presidio dei corpi di guardia presenti all'ingresso delle diverse località aziendali anche del Gruppo e che ha il compito di verificare le autorizzazioni all'accesso di veicoli e persone, aziendali e non, in ingresso / uscita dalle sedi, attraverso la registrazione dei dati su apposita modulistica o tramite sistema informatizzato; che ha la gestione delle registrazioni relative alle chiavi in dotazione alla località; e che in alcune località verifica l'integrità del patrimonio aziendale mobile ed immobile.
Ha prodotto inoltre (doc. 56-59) la procedura gestionale aziendale direzionale A. per "Attività di Guardiania e Portierato" PGD SEC AGP 04 del 5.8.2020; la procedura gestionale aziendale direzionale A. per "Attività Servizi Fiduciari" PGD SEC AGP 04 del 11.3.2022 e gli allegati a detta procedura gestionale aziendale; le istruzione lavoro per la gestione pass sosta e le istruzione lavoro per la gestione attività di portineria interna dei depositi metro.
D.S.R. ha contestato l'assunto avversario, ma oltre a svolgere una critica del tutto generica, è stato accertato fin dalla fase sommaria con efficacia incontrovertibile che questo ultimo fosse "incaricato del presidio dei corpi di guardia presenti all'ingresso delle diverse località aziendali".
La mansione prevede le attività di:
"- verifica delle autorizzazioni all'accesso di veicoli e persone, aziendali e non, in ingresso / uscita dalle sedi, attraverso la registrazione dei dati su apposita modulistica o tramite sistema informatizzato;
- gestione delle registrazioni relative alle chiavi in dotazione alla località;
- verifica dell'integrità del patrimonio aziendale mobile ed immobile, in alcune località." (doc. 11 conv)". Deve anche aversi riguardo all'attività di conducente di linea, propria della figura professionale di Operatore di Esercizio dallo stesso rivestita" (così ordinanza del 2/4/22).
Ebbene, dato che questi erano i compiti demandati al reclamato, l'affermazione del Tribunale di Milano secondo cui le condotte extralavorative sopra rappresentate poste in essere da D.S.R. non possono avere alcuna incidenza sul vincolo fiduciario non è, ad avviso del Collegio, condivisibile, in quanto, anche a voler ridimensionare la prospettazione datoriale, egli svolgeva la sua prestazione a contatto con il pubblico, aveva il dovere di custodire beni e/o controllare locali aziendali e poteva essere impiegato nuovamente nella guida dei mezzi di trasporto.
Pur riconoscendo che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti è risalente nel tempo (2009), dirimente, ai fini del sindacato da compiere, è la successiva condanna per tentata truffa riportata nel 2019 per fatti recenti (2017), poiché questa successiva condotta, tra l'altro realizzata molti anni dopo la commissione del primo reato, denota una tendenza del D.S. ad agire contra legem e comunque una inclinazione dello stesso a non rispettare le norme dell'etica e del vivere civile.
Va in proposito ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui "in tema di licenziamento per giusta causa, l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro (nella specie, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti), è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti" (così Cass. n. 12994/18);
"In tema di licenziamento per giusta causa, l'uso e la detenzione, anche a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti non sono consoni, in base agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, allo svolgimento di una prestazione lavorativa implicante contatto con gli utenti da parte del dipendente. (F. in cui la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un operatore della mobilità addetto alla verifica del pagamento del parcheggio per le vetture in sosta il quale aveva definito il procedimento penale con una sentenza di patteggiamento)." (così Cass. n. 5897/20);
"La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva reputato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore - condannato, sia pure con sentenza non passata in giudicato, per produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti -, sul rilievo che tale contegno, presupponendo l'inevitabile contatto con ambienti criminali, pregiudicasse l'immagine dell'azienda, aggiudicataria di pubblici appalti)." (così Cass. n. 28368/21).
Nella fattispecie concreta deve essere altresì tenuta presente - come correttamente sottolineato dalla reclamante - la natura pubblica del servizio locale offerto da A. s.p.a. e dunque vanno considerati i canoni di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., che non possono non riflettersi sui doveri del personale in forza ad un ente pubblico o a partecipazione pubblica ("La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiale del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva ove siano presenti caratteri di gravità, da apprezzarsi diversamente in relazione alla natura privatistica o pubblicistica dell'attività svolta" , così Cass. n. 776/15; conf. Cass. n. 2168/13), personale che è tenuto perciò ad assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza, pure nella propria condotta extralavorativa.
Alla luce, pertanto, dei principi di diritto sopra enunciati e della qualifica rivestita da D.S.R., la sanzione espulsiva inflitta a questo ultimo risulta proporzionata agli addebiti contestati, anche alla luce della specifica disciplina in materia, che punisce con la destituzione, tra l'altro, "6 chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorche' non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima;
7 chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici".
Per queste considerazioni, assorbita ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 2485/22 del Tribunale di Milano, deve essere rigettato il ricorso proposto da D.S.R..
In applicazione del principio per cui "il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del D.M. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del D.M. n. 140 del 2012" (così Cass. n. 2748/16; conf. Cass. n. 17577/18), le spese processuali del doppio grado vengono quantificate ai sensi dei DM ratione temporis vigenti in base al valore della controversia, all'assenza di istruttoria e con la riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti.
Nulla per le spese del doppio grado nel rapporto processuale con la parte reclamata rimasta contumace.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2485/22 del Tribunale di Milano, rigetta il ricorso proposto da D.S.R..
Condanna D.S.R. alle spese del primo grado, che si liquidano in Euro 3.500,00 e del secondo grado, che si liquidano in Euro 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Nulla per le spese del doppio grado per quanto attiene alla parte contumace.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 30 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2023.
