Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sent., 02/02/2022, n. 10216 avevano ritirato cautelativamente l'arma, il porto d'armi ed il decreto di nomina a guardia particolare giurata

Mercoledì, 02 Febbraio 2022 09:05

che le avevano ritirato cautelativamente l'arma, il porto d'armi ed il decreto di nomina a guardia particolare giurata, l'azienda prendeva atto ... che "il licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento di mansioni di guardia giurata 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

3^ Sez. Lavoro(1^ grado)- Viale Giulio Cesare,54

Il Giudice designato , Dott. Mariaelena FALATO nella causa

TRA

- M.C. elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, 145 presso gli Avv.ti SANTORO FABIO e AMATI SILVIA che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti

(...)

(...)

-parte ricorrente -

E

- R.U.S. elettivamente domiciliata in VIA SISTINA 42 00187 ROMA presso l'Avv.to GALOPPI GIOVANNI che la rappresenta e difende come da mandato in atti

(...)

-parte resistente-

In data 03/12/2021 ha pronunciato la seguente sentenza:

Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato C.M. ha adito il Tribunale del lavoro di Roma per sentir dichiarare la illegittimità/inefficacia del licenziamento intimatogli in data 24.4.2020 e, per l'effetto, sentir condannare parte resistente - ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 23 del 2015 - alla propria reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento del risarcimento del danno subìto pari ad una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento ( di Euro 2815,36) a far data dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione; in via subordinata, il ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la illegittimità del licenziamento irrogatogli con conseguente condanna di parte resistente alla propria riammissione in servizio e pagamento del risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora (11 maggio 2020) alla data di ripristino del rapporto di lavoro.

In via subordinata parte ricorrente ha chiesto condannarsi parte resistente, ai sensi dell'articolo tre comma 2 D.Lgs. n. 23 del 2015, alla propria reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (nella misura di Euro 2815,36) dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra; in via ulteriormente gradata, condannarsi parte resistente al pagamento della indennità di cui all'articolo tre comma 1 D.Lgs. n. 23 del 2015.

A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:

- Che è stato assunto dalla società resistente in data 8 luglio 2015 (con contratto a tempo determinato convertito in contratto a tempo indeterminato in data 31 marzo 2016), con qualifica di guardia particolare giurata ed inquadramento nel quinto (poi quarto ) livello contratto collettivo di settore ed orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;

- che con lettera del 24 aprile 2020 è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo in quanto non più in possesso dell'arma, del porto d'armi e del decreto di nomina a guardia particolare giurata ad opera della legione carabinieri Lazio stazione di Passo Corese;

- che precedentemente, e precisamente dal 29 ottobre 2019, la convenuta lo aveva sospeso dal servizio dalla retribuzione ai sensi dell'articolo 122 contratto collettivo;

- che in data 19 febbraio 2020 ha notificato al proprio datore di lavoro la richiesta di archiviazione del PM relativa al procedimento penale aperto a suo carico nonché l'avvenuto impugnazione del decreto del 14 ottobre 2019 con cui la Prefettura di Rieti gli aveva vietato la detenzione di armi;

- che, in punto di diritto, l'atto di recesso in questione va qualificato quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo effettuato con l'intento di aggirare il divieto posto dall'articolo 46 primo comma del D.L. n. 18 del 2020 convertito con modificazioni nella L. n. 20 del 2020 a norma del quale dal 17 marzo 2020 e per i cinque mesi successivi "il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo tre L. n. 604 del 1966";

- che, infatti, i fatti inerenti la persona del lavoratore i quali provochino, tuttavia, un' impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa rientrano nella nozione di giustificato motivo oggettivo;

- che significative in tal senso è che la società pur avendolo licenziato per giustificato motivo soggettivo, non ha espletato la procedura obbligatoria di cui all'articolo 7 L. n. 300 del 1970.

Ritualmente costituitasi in giudizio , la società resistente ha a sua volta contestato il fondamento della domanda e ne ha chiesto il rigetto.

In corso di giudizio parte ricorrente ha depositato documentazione attestante la validità del proprio decreto di nomina a guardia particolare giurata, della propria licenza di porto d'armi, del libretto di licenza; ha inoltre depositato il provvedimento di archiviazione del tribunale di Rieti e del provvedimento della prefettura di Rieti relativo all'istanza di revoca del divieto di porto d'armi con relativo verbale di restituzione dei titoli.

Autorizzate le parti al deposito di note difensive e disposta la trattazione scritta della causa ex art. 221/4^ c L. n. 70 del 2020 e successive proroghe , in data 3/12/2021 il Giudice ha deciso la come da separato dispositivo depositato telematicamente in pari data.

Motivi della decisione
La domanda va accolta.

Si premette, in fatto, che con lettera del 24 aprile 2020 (confronta documento cinque fascicolo ricorrente) parte convenuta ha comunicato al ricorrente il "licenziamento per giustificato motivo soggettivo" con provvedimento del seguente tenore: "..a seguito della sua comunicazione del 18/9/2019 e del verbale inviatoci, redatto in data 12/9/2019 dalla legione carabinieri Lazio stazione di Passo Corese, con il quale ella informava l'azienda che le avevano ritirato cautelativamente l'arma, il porto d'armi ed il decreto di nomina a guardia particolare giurata, l'azienda prendeva atto che lei non disponeva più dei requisiti essenziali per lo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata e la poneva in sospensione dal servizio e dalla retribuzione a far data dal 19.11.2019, ai sensi dell'articolo 120 del contratto collettivo. Tutto ciò premesso rileviamo che a tutt'oggi la signoria vostra non è tornata in possesso dei titoli di guardia particolare giurata. Pertanto poiché è decorso il periodo di numero 180 giorni a norma dell'articolo 120 contratto collettivo, lei è licenziato per giustificato motivo soggettivo con decorrenza immediata dalla ricezione della presente".

La dizione letterale del provvedimento di recesso dunque qualifica quest'ultimo come licenziamento per giustificato motivo soggettivo".

Sostiene tuttavia parte ricorrente che l'atto di recesso operato della società vada correttamente qualificato come un "licenziamento per giustificato motivo oggettivo " posto che ogni evento che riguarda la persona del lavoratore e - al contempo - incida sulla organizzazione aziendale va considerato quale fatto determinante un' impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa incompatibile con la prosecuzione del rapporto rientrante, pertanto, nella nozione di giustificato motivo oggettivo ex articolo tre L. n. 604 del 1966.

Pare opportuno sottolineare, in fatto, come in corso di giudizio siano comunque venute meno le motivazioni poste a base del provvedimento tant'è che, in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 29 ottobre 2021, la stessa parte resistente ha ammesso che "a seguito dell'udienza tenutasi in data 18/6/2021 e ai fatti in tal sede emersi ovvero preso atto della riconsegna al signor C. dei titoli di polizia per effettuare le mansioni di guardia particolare giurata, la R.U.S. Srl si è resa subito disponibile alla riassunzione del lavoratore con riconoscimento al medesimo dell'anzianità di servizio e alle medesime condizioni economiche con esclusione del periodo di prova". Inoltre, in sede di udienza del 18/6/2021, la società -proprio alla luce di quanto sopra ha "preso atto con il deposito effettuato dalla difesa del lavoratore della riconsegna dei titoli di polizia per effettuare le mansioni di guardia particolare giurata e si rende disponibile alla riassunzione del lavoratore da subito con riconoscimento dell'anzianità di servizio alle medesime condizioni economiche e senza periodo di prova" (confronta verbale di udienza)

Parte ricorrente ha ritenuto tuttavia di non poter aderire alla proposta formulata dalla resistente posto che l'azienda, pur dichiarandosi pronta a reintegrare il ricorrente in servizio, non si è dichiarata disponibile a riconoscergli le retribuzioni decorrenti dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegra.

Ne deriva che occorre comunque verificare quale sia la natura giuridica del provvedimento di recesso oggetto di giudizio, accertare se lo stesso sia o meno illegittimo e, in caso affermativo, sotto quale profilo e infine-sulla base di quanto ritenuto-individuare le sanzioni applicabili nel caso di specie.

Ritiene in proposito il giudicante che possa agevolmente concludersi che il provvedimento di recesso del 24/4/2020 benché denominato licenziamento per giustificato motivo soggettivo sia in realtà un licenziamento per giustificato motivo oggettivo riconducibile all'articolo tre della L. n. 604 del 1966 . Peraltro la stessa parte resistente, in sede di comparsa, ha sostenuto che "la giurisprudenza prevalente ritiene che il ritiro del porto d'armi, determinante l'impossibilità sopravvenuta per causa di ordine pubblico della prestazione, sia essa totale e definitiva, oppure... parziale e temporanea... può senz'altro costituire un giustificato motivo oggettivo di licenziamento... in quanto condizione indefettibile per lo svolgimento dell'attività lavorativa" (confronta pagina nove secondo capoverso della memoria di costituzione in atti). Coerentemente, a pagina 11 della comparsa, si legge che "del tutto irrilevante è l'utilizzo nella comunicazione del datore di lavoro della dizione di giustificato motivo soggettivo anziché di giustificato motivo oggettivo trattandosi evidentemente di errore materiale concernente la mera qualificazione nominalistica della fattispecie da parte di soggetto non tecnico che intendeva evidentemente procedere al licenziamento a causa del venir meno dei requisiti indefettibilmente necessari per l'esercizio della professione di guardia particolare giurata".

In proposito effettivamente da tempo la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'impossibilità sopravvenuta alla mansione imponga comunque al datore la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare lo stesso in attività diverse (confronta per tutte cassazione numero 13649 del 19 nonché sentenza numero 20104 del 2019 ).

In particolare, la sentenza numero 20104 del 2019, citata, ha chiarito con ampiezza di argomentazioni e richiami giurisprudenziali che "il licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento di mansioni di guardia giurata va ricondotto all'ipotesi del giustificato motivo oggettivo proprio perché non si può escludere l'impiego del dipendente in mansioni diverse... talvolta evocando sia l'ipotesi della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta sia del recesso per giustificato motivo oggettivo... "(Confronta anche cassazione numero 24016 del 2017, numero 12072 del 2015).

In sostanza la sentenza di cassazione numero 20104 del 2019 ha affermato il seguente principio di diritto: "la sopravvenuta mancanza dei titoli abilitanti alle mansioni di guardia particolare giurata configura, ai sensi dell'articolo 120 del contratto collettivo dipendenti di istituti e imprese di vigilanza 2013/2015, una ipotesi di impossibilità relativa della prestazione che richiede, ex articolo 1464 del codice civile, la manifestazione da parte del datore di lavoro di mancanza dell'interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro e sia pertanto da configurarsi quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiedente il preventiva esperimento del procedimento di conciliazione ai sensi dell'articolo sette della L. n. 604 del 1966, come novellato dall'articolo uno comma 40 della L. n. 92 del 2012"

Aderendo pertanto alla tesi secondo cui si è qui in presenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo , la prima eccezione che si pone all'attenzione del Giudice è quella relativa alla violazione o meno, da parte dell'azienda, della norma imperativa contenuta nel D.L. n. 18 del 2020.

Ed infatti l'articolo 46 primo comma D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, stabilisce che dal 17 marzo 2020 e per i cinque mesi successivi "il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo tre della L. 15 luglio 1966, n. 604 ".

Resta a vedere se, come sostenuto da parte resistente, il blocco dei licenziamenti citato vada riferito testualmente ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure debba/ possa estendersi anche ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che non scaturiscono da un motivo economico e cioè da ragioni inerenti all'attività produttiva all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Di diverso avviso è, evidentemente, parte ricorrente.

L'assunto di parte ricorrente è corretto.

Si richiama, al riguardo, la nota numero 298 del 24 giugno 2020 (confronta documento 13 fascicolo ricorrente ) con cui l'ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della sospensione della procedura di licenziamento di cui al citato articolo 46. In tale sede l'ispettorato ha ritenuto che anche l'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo originato dalla sopravvenuta inidoneità del lavoratore alla mansione rientra a pieno titolo nell'alveo applicativo dell'articolo 3 della L. n. 604 del 1966.

Aderente a tale tesi è la sentenza del 7.1.2021 del Tribunale di Ravenna in cui si è per l'appunto ritenuto che nel divieto di licenziamento debba rientrare anche l'ipotesi della sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. Si tratta di convincimento basato, secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza, su un generale e complessivo dovere di protezione, derivante dalla condizione epidemiologica, che non può non estendersi a tutte le altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire. Conseguentemente, anche per il licenziamento per inidoneità permanente alla mansione specifica la valutazione circa le sorti del rapporto di lavoro del soggetto interessato deve essere posticipata all'esito del superamento della crisi, al momento, cioè, in cui potrà esservi una attuale e concreta scelta, da parte del datore di lavoro, in punto di organizzazione e riorganizzazione aziendale e, quindi, anche in merito alla possibilità di diversamente collocare il lavoratore.

In conclusione, può ritenersi che l'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, così come estensivamente inteso, rientra nell' alveo applicativo dell'articolo 46 D.L. n. 18 del 2020 norma alla quale - stante la natura eccezionale della emergenza che ne è alla base e che ne costituisce la ratio - dovrebbe/potrebbe conferirsi natura di norma imperativa . Con la conseguenza che la violazione di tale norma si riverbera in una causa di nullità del licenziamento perché "riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge" di cui all'articolo uno del D.L. n. 23 del 2015 applicabile ratione temporis.

Infatti il citato articolo 1 così dispone:

1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

A sua volta il seguente art. 2 prevede che:

2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della L. 12 marzo 1999, n. 68.".

E dunque aderendo alla tesi che l'inidoneità sopravvenuta del lavoratore alla mansione configura un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ritenendo che lo stesso rientri nel blocco dei licenziamenti ex art. 46 D.L. n. 18 del 2020 e , infine, attribuendo natura imperativa a tale, ultima, norma non può che concludersi per la nullità del licenziamento comminato al ricorrente.

Il licenziamento in questione è tuttavia illegittimo anche qualora lo si volesse considerare quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo posto che nel caso di specie è pacifico che la resistente abbia totalmente omesso la procedura imposta dall'articolo 7 numero 300 del 70: assenza di qualsiasi contestazione disciplinare. Al riguardo è utile sottolineare come la Cassazione - ad oggi - sia ferma al seguente principio di diritto : "in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento e non solo l'inosservanza delle norme che la disciplinano con conseguente applicazione della tutela reintegra storia di cui al comma quattro dell'articolo 18 L. n. 300 del 1970 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, richiamata da comma sei del predetto articolo per il caso di difetto di giustificazione del procedimento espressivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito" (così testualmente Cass. n. 4879 del 2020 ma già azione numero 25745 del 2016 nonché corte di appello Milano numero 1494 del 2019).

Tale tesi in sostanza equipara la mancata contestazione del fatto alla totale insussistenza dello stesso con conseguente applicazione dell'articolo 3 comma 2 decreto 23 del 2015 ove l'insussistenza in questione viene testualmente ed esplicitamente ricondotta al "fatto contestato".

La equiparazione della mancata contestazione del fatto alla totale insussistenza dello stesso comporta inevitabilmente una biforcazione delle sanzioni applicabili al licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali ; ed infatti l'articolo 4 D.L. n. 23 del 2015 , che ha ad oggetto proprio il licenziamento intimato con vizi formali e procedurali, prevede quanto segue:

"Art. 4. Vizi formali e procedurali 1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della L. n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto"..

Ai sensi del citato articolo 4 D.L. n. 23 del 2015, dunque , il licenziamento illegittimo per vizi formali dovrebbe portare alla dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro laddove la tesi fatta propria dalla cassazione in tema di insussistenza del fatto contestato a seguito della mancata contestazione disciplinare attrae tale , sola, ipotesi nell ' alveo applicativo dell'articolo tre il cui testo è il seguente:

"Art. 3. Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva......".

In conclusione, quale che sia l'interpretazione fornita a provvedimento di recesso del 24/4/2020 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato in violazione di una norma imperativa legge e dunque nullo oppure licenziamento per giustificato motivo soggettivo comminato senza preventiva contestazione disciplinare la sanzione applicabile è comunque quella della reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché del versamento di un'indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 2815,36 ) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre versamento dei relativi contributi assistenziali previdenziali.

Spese liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza..

P.Q.M.

Dispositivo

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del licenziamento del 24.4.2020. Per l'effetto, condanna parte resistente alla reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria , commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di fine rapporto , dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio pari a Euro 3900,00, di cui Euro 3670,00 per onorari, da distrarsi

Conclusione
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2022.

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