Tribunale Cuneo, Sez. lavoro, Sent., 12/04/2022, n. 37

Martedì, 12 Aprile 2022 06:15

Commercio Confcommercio o, comunque, nel III livellosuperiore a quello di inquadramento, e chiede la condanna delle convenute a pagarle le differenze ... al II livello richiesto in via principale, ovvero in complessivi € 21.618,78, in relazione al III livello richiesto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 110/2020 R.G. Lav. promossa da:

E.B. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. BERTONI CORRADO e dell'avv. MANFREDI ALBERTO per procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Cuneo, Via Roma 14, presso i difensori.

RICORRENTE

contro

G. SRL (C.F. (...)),

S. SRL (C.F. (...)),

entrambe con il patrocinio dell'avv. GUASCO MARCO e dell'avv. PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA per procura alle liti in atti, elettivamente domiciliate in Torino, C.so Siccardi 11 bis, presso i difensori

CONVENUTI

I.H. SRL (C.F. (...)), quale incorporante di S. S.r.l., con il patrocinio dell'avv. PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA e dell'avv. GUASCO MARCO per procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Torino C.so Siccardi 11 bis, presso i difensori

INTERVENUTO

oggetto: retribuzione

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La ricorrente, B.E., ha evocato in giudizio la S. Srl e la G. Srl, deducendo di essere stata dipendente della prima dal 15/11/2004 e, successivamente, dal 2/10/2017 al 10/12/2018, a seguito di trasferimento del ramo di azienda, della seconda, presso il Supermercato Leclerc Conad di Savigliano.

La ricorrente veniva assunta, con inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio Confcommercio e qualifica di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita. Presso il suddetto Supermercato, la B. afferma di aver svolto sino a giugno 2006 mansioni di addetta alla vendita e successivamente di boxista addetta al box informazioni e coordinatrice del reparto casse. Per quanto riguarda l'attività di addetta al box e coordinatrice casse, la ricorrente asserisce di aver svolto varie mansioni, ed in particolare quelle di addetta e responsabile apertura e chiusura fiscale delle casse, a seconda dei turni di lavoro, con il compito di controllare che il fondo cassa di ogni cassiera fosse esatto; addetta alla redazione delle fatture per i clienti che le richiedevano e dei buoni di reso o rimborsi in denaro nel caso di lamentele o resi dei clienti; responsabile del fondo cassa del box informazioni e del fondo cassa da utilizzarsi per il cambio monete delle casse.

La ricorrente deduce inoltre di avere avuto il compito , durante i propri turni, di risolvere i problemi delle cassiere e dei clienti; di gestire e coordinare le cassiere della barriera provvedendo, in caso di malattia e di assenza, a trovare soluzioni alternative anche modificando gli orari delle altre cassiere; di aver prestato anche attività lavorativa direttamente alle casse con una media di un turno ogni due settimane.

Afferma, inoltre, di avere provveduto ad istruire e formare le nuove cassiere. Sostiene infine che in caso di assenza della sig B., che fungeva da responsabile, era tenuta ad organizzare gli orari dell'intero reparto casse.

Alla luce di dette circostanze la ricorrente deduce di avere svolto mansioni inquadrabili nel II livello della classificazione dei lavoratori prevista dal CCNL Commercio Confcommercio o, comunque, nel III livello, superiore a quello di inquadramento, e chiede la condanna delle convenute a pagarle le differenze retributive, come da conteggio sindacale allegato al ricorso, conseguenti alle superiori mansioni svolte, quantificate in complessivi € 48.920,91, in relazione al II livello richiesto in via principale, ovvero in complessivi € 21.618,78, in relazione al III livello richiesto in via di subordine.

Si sono costituite le convenute, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti per differenze retributive azionate dalla ricorrente, rilevando come la B. avesse con diffida del 26.2.2019 rivendicato l'inquadramento nel III livello mentre nessuna richiesta era stata avanzata, prima della instaurazione del presente giudizio, in relazione alla richiesta di inquadramento nel II livello, di tal che, essendo il ricorso stato notificato in data 4/3/2020, i crediti per differenze retributive derivanti dall'inquadramento nel II livello anteriori al 4/3/2015 sarebbero prescritti.

Nel merito, parte convenuta contesta la domande attoree deducendone l'infondatezza: sostenendo la correttezza dell'inquadramento della ricorrente e la conformità delle mansioni svolte (mansioni di cassiera addetta al box informazioni da giugno del 2008) al IV livello a lei assegnato.

Le convenute concludono pertanto chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Esperito senza esito tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'escussione di testimoni.

Con comparsa in data 24/11/2020 è intervenuta in giudizio la I.H. Srl, quale società incorporante la S. Srl, richiamando le difese, istanze e conclusioni rassegnate dalla incorporata.

Indi, all' udienza del 8/2/2022 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura e deposito del dispositivo.

La domanda relativa alle mansioni superiori appare fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

Giova in primo luogo ricordare che, sulla scorta di orientamento risalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico da seguire nella determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato è costituito dalle distinte fasi dell'accertamento delle concrete mansioni esercitate dal lavoratore, dell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, quale momento di maggior rilievo, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati a seguito della seconda (ex pluribus, Cass. 30.10.2008 n. 26234; Cass. 31.12.2009 n. 28284; Cass. 27.10.2010 n. 20272; Cass. 28.4.2015 n. 8589); tuttavia detto procedimento c.d. trifasico non richiede necessariamente di attenersi alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. 27.9.2016 n. 18943).

Per quanto di interesse, appartengono al IV livello del CCNL applicato (riconosciuto alla ricorrente) "i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:

2) cassiere comune;

32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione".

La declaratoria riferita al II livello (rivendicato dalla ricorrente) del CCNL applicato nella specie, ne evidenza i tratti differenziali che si riferiscono a "…lavoratori di concetto i quali svolgono compiti autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo", e prevede la specifica figura del "2. cassiere principale che sovraintende a più casse" nonché " 44. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione".

Per provare la compatibilità di suddetto livello con la propria posizione nell'organizzazione aziendale, la ricorrente deduce di avere svolto una serie di mansioni e attività che ne giustificherebbero il riconoscimento.

In primo luogo afferma di essere stata addetta al box informazioni e di essersi occupata della redazione delle fatture per i clienti, dei buoni reso e dei rimborsi in denaro alla clientela, circostanze tutte ammesse dalle stesse convenute in quanto rientranti pacificamente nel mansionario della boxista e comunque confermate dalle risultanze istruttorie..

Assume anche di aver svolto le funzioni di addetta e responsabile apertura e chiusura delle casse, con il compito in occasione della chiusura di controllare che il fondo cassa delle cassiere fosse esatto, e di essere stata la responsabile, oltre che del fondo cassa del box, del fondo cassa per il cambio monete delle casse della barriera.

Le risultanze istruttorie hanno confermato tale assunto atteso che tutti i testi, anche quelli indicati da parte convenuta, hanno riferito che la B. compiva tali operazioni: in particolare, il teste P.G., collega della ricorrente nel 2015/2016, ha dichiarato "…L.B. era la referente del box informazioni. Si occupava della gestione delle casse, dei cambi di monete, dei resi e dei cambi di merce. Quando c'erano variazioni di prezzo delle merci era lei che si occupava del cambio prezzo. Confermo che entrava prima dell'orario di apertura per seguire che le cassiere si posizionassero nelle casse e distribuiva loro il fondo cassa . Più volte è successo che alla sera fosse leireferente del box e che quindi facesse la chiusura controllando il fondo cassa e firmando la distinta e riponendo il denaro nel caveau."; la teste P.A., che ha lavorato presso il Supermercato dal 2004 al 2009 prima come cassiera e poi come addetta al box, ha confermato che "… La ricorrente si occupava dell'apertura e chiusura casse, dell'accoglienza dei clienti al box, del tesseramento, pagamento libri, ricariche telefoniche e merce relativa alla telefonia e televisori. Si occupava anche delle fatture, buoni reso e rimborsi e finanziamenti del reparto Hi Fi. … Confermo che la ricorrente in quanto addetta al box era responsabile del fondo cassa e accedeva al caveau accompagnata dalla guardia giurata. Le ragazze al mattino andavano ciascuna a recuperare il proprio fondo cassa che si trovava nel pre-caveau con il proprio e badge e la propria chiave; la ricorrente in quanto boxista aveva la chiave e il codice segreto del caveau per prendere il fondo cassa box informazioni di 1500 euro che serviva a fare il cambi per le casse durante l'attività; se non bastava doveva chiamare la guardia per recarsi di nuovo nel caveau per ripristinarlo. Questo tipo di attività di fondo cassa lo facevano solo le addette al box. Alla sera ogni addetta alla cassa chiudeva la propria cassa e telefonicamente comunicava all'addetta al box il totale che lei controllava sul computer centrale; se non era a posto la cassiera veniva al box ed insieme ricontavamo il cassettino. Alla fine si lanciava la chiusura fiscale. Raccolti tutti gli scontrini, si contava la cassa del box e poi con la guardia la boxista si recava nel caveau dove lasciava la fotocopia relativa alla cassa se c'erano stati problemi in modo che fosse controllata il mattino seguente dalla moglie del titolare e poi lasciava il cambio nel caveau e posava nel pre-coveau il cassettino box. Chiuso tutto, le chiavi venivano consegnate alla guardia. ADR Le chiavi del caveau le avevano solo le tre ragazze che erano addette al box. Era la guardia che al mattino dava la chiave alla boxista di turno.". Anche la teste B.F., indicata dalle convenute, attuale capo reparto casse presso il Supermercato, ha confermato che la B. quale addetta al box svolgeva le operazioni di apertura casse e quelle di chiusura casse, precisando in relazione a queste ultime: "Le cassiere, per ciascuna cassa, digitano dalla cassa la chiusura e preparano il fondo cassa e il denaro riscosso che va versato in cassaforte e l'addetta al box dalla sua postazione verifica l'esattezza dei conteggi, poi la cassiera se è tutto a posto prende il cassetto e lo ripone nel pre-caveau a cui le cassiere accedono tramite il badge personale; lì lo mettono in una cassetta di sicurezza, di cui ciascuna ha la propria chiave. I fondi cassa delle cassiere restano nel pre-caveau mentre il denaro del ricavato che va versato nella cassaforte del caveau viene versato direttamente dalle casse attraverso un sistema di "posta pneumatica" che dalla cassa spedisce i bussolotti che contengono il denaro direttamente nella cassaforte del caveau. …. L'addetta al box poteva accedere solo al pre-caveau. Al mattino l'addetta albox prendeva le chiavi de pre- caveau, apriva la porta del pre-caveau e con la chiave di sicurezza sbloccava la porta del caveau ma senza accedervi. Tale operazione normalmente veniva fatta dall'addetta da sola, senza la presenza della guardia giurata, perché l'addetta doveva solo prendere il bustone e i bussolotti vuoti e il cassetto del fondo cassa della cassa box di 200 euro. Le cassiere della barriera accedevano al pre caveau con il loro badge e aprivano la cassetta del pre-caveau con la loro chiave e prendevano il loro fondo casa. Nel frattempo, la persona addetta al caveau, ed in particolare S.T. o M.C. o C.B. o la T., accedeva con la combinazione al caveau e prendeva dalla cassaforte i bussolotti di denaro, li contava e si metteva nella cassa continua, il tutto sempre senza uscire dal caveau. Tale operazione non veniva fatta con l'assistenza della guardia giurata, che aveva il solo compito di aprire le porte al mattino e disinstallare l'allarme e poi si collocava nel punto vendita. Le altre guardie portavalori che si occupavano di portare il denaro in banca accedevano dall'esterno attraverso un accesso diverso. La persona all'interno del caveau inoltre preparava tre bustoni, due da 1600 e uno da 1000 euro, che venivano collocati in uno dei cassetti della cassettiera e serviva per i cambi monete delle casse; l'addetta al box aveva la chiave di questa cassettiera contenente il denaro e quando ce ne era bisogno dava questa chiave alla guardia giurata perché prendesse questa cassetta e gliela portasse. ADR Alla sera alla chiusura ogni cassiera riportava il cassetto con il fondo cassa di 200 euro nel pre-caveau, accedendo col proprio badge e aprendo la cassettiera con la propria chiave. Nessuno altro accedeva al caveau accompagnato dalla guardia giurata.ADR Nel corso degli accessi dell'addetta al box e delle cassiere non era necessaria la presenza della guardai giurata….".

Ebbene, a prescindere da qualche imprecisione relativa all'accesso da parte della ricorrente al caveau o soltanto al pre caveau, non dirimenti ai fini che interessano, ciò che è emerso con chiarezza dalle prove e dalle stesse allegazioni delle convenute è che la B. in qualità di boxista, nei propri turni, svolgeva tutta una serie di mansioni diverse ed ulteriori alle operazioni di cassa, relative alla apertura e chiusura fiscale e contabile di tutte le casse della barriera, con funzione di coordinamento e controllo sull'attività delle cassiere: in particolare al mattino si occupava di aprire la porta del pre caveau e di sbloccare quella del caveau, oltre che di raccogliere gli scontrini di chiusura fiscale del giorno precedente emessi dalle casse, di stampare dal sistema gli incassi del giorno precedente, di indicare le eventuali differenze cassa su file Excel; durante il turno, aveva accesso ai bustoni di denaro che servivano per il cambio di monete delle casse della barriera; alla chiusura, conteggiava il fondo cassa utilizzato per i cambi denaro, controllava la chiusura di cassa delle cassiere della barriera, visualizzando dalla propria postazione le chiusure effettuate dalle cassiere e segnalando alle stesse eventuali anomalie per il riconteggio, e procedeva alla chiusura fiscale delle casse.

La B. assume poi di aver avuto lo compito di coordinare le altre cassiere della barriera, di risolvere le problematiche che potevano sorgere in relazione alle stesse, anche in caso di assenze provvedendo alle sostituzioni anche mediante la modifica degli orari di lavoro delle altre, nonché, di aver provveduto ad organizzare i turni e gli orari di lavoro delle cassiere, in assenza della responsabile sig B..

Anche tali circostanze hanno trovato conferma nelle risultanze istruttorie: in particolare la teste P. - che è parsa quella maggiormente attendibile in quanto estranea ai fatti e non più alle dipendenze di parte convenuta - ha riferito che la ricorrente "Si occupava anche di risolvere i problemi delle cassiere come ad esempio se mancavano soldi in cassa, o anche in caso di assenza temporanea o imprevedibile della cassiere si occupava di aprire la cassa in barriera con il cassettino per sopperire alla mancanza. …" e che la stessa "…Aveva anche il compito di coordinare le cassiere, si occupava anche di fare i turni delle cassiere e di coprire i turni di quelle assenti. Poteva anche riorganizzare l'orario delle cassiere per coprire i turni in caso di assenza. In tal caso avvertiva telefonicamente le varie cassiere chiamandole a casa per constatare la loro disponibilità ed era lei a riorganizzare il turno.".

Secondo quanto riferito dalla teste, quindi, la B., quale boxista, così come le altre addette al box, svolgeva una funzione di coordinamento dell'attività delle altre cassiere addette alla barriera: erano pertanto le addette al box che si occupavano non solo di sopperire alle assenze temporanee delle cassiere me anche di predisporne i turni settimanali sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore o, successivamente, della responsabile del reparto, di riorganizzare gli orari in caso di assenze contattando le cassiere per saggiarne la disponibilità a coprire i turni rimasti scoperti.

Assume infine la B. di aver provveduto a istruire il personale nuovo ed in particolare le nuove cassiere: anche tale circostanza è emersa dall'istruttoria svolta, essendo stata confermata da tutti i testi escussi (v. deposizione P., M., B., P.), a nulla rilevando che la formazione si traducesse in sostanza in un affiancamento, certamente sufficiente a istruire il personale neo assunto sulle operazioni di cassa che avrebbe dovuto svolgere, e che tale attività fosse effettuata anche da altre dipendenti,

Alla luce di dette risultanze istruttorie, deve quindi escludersi che la ricorrente abbia svolto, così come richiesto dalla declaratoria relativa al IV livello, alla stessa assegnato, compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari ed in particolare mansioni di cassiera comune.

D'altra parte, rispetto a questa conclusione valgono anche le stesse ammissioni di parte convenuta, la quale riportando il mansionario dell'addetta al box informazioni ammette l'attribuzione alla B. e lo svolgimento da parte della stessa di tutta una serie di mansioni che andavano oltre quelle specifiche della cassiera comune e che pertanto non si inquadrano nel IV livello assegnato alla lavoratrice, che pertanto non appare conforme alle mansioni da questa svolte.

Per contro, considerata la declaratoria relativa al II livello, risulta che i requisiti richiesti da tale qualifica siano assolutamente consoni rispetto a quelli posseduti dalla ricorrente: quanto alle attività basti notare che nel livello II si richiede lo svolgimento di una semplice autonomia operativa, che è risultata provata e non è specificamente contestata da parte convenuta, e/o funzioni di coordinamento e controllo che, come visto, sono sufficientemente emerse dall'istruttoria sopra riassunta.

Pur rimanendo nell'ambito delle mansioni di cassiera, è evidente la differenza tra la cassiera comune che si limita a svolgere operazioni di vendita e complementari, e la cassiera principale che sovraintende a più casse che, nell'ambito delle istruzioni sul contenuto dell'attività da svolgere, gode di autonomia ancorché esclusivamente operativa e non decisionale, funge da coordinamento dell'attività delle altre cassiere e svolge attività di controllo sull'operato di queste ultime.

Alla luce delle esposte considerazioni e delle emergenze evidenziate, spettano pertanto alla ricorrente le differenze retributive dovute per le mansioni superiori svolte inquadrabili, per quanto osservato, nel II livello CCNL, e pertanto - secondo la quantificazione effettuata nel conteggio sindacale allegato e non specificamente contestato dalle parti - pari ad € 43.884,46 lordi, di cui € 3349,90 per incidenza sul TFR, per il periodo di attività lavorativa svolta alle dipendenze di S. Srl, e pari ad € 5036,45 lordi, di cui € 347,34 a titolo di incidenza sul TFR, per il periodo da ottobre 2017 a dicembre 2018, alle dipendenze di G. Srl, subentrata nella gestione del Supermercato a seguito di trasferimento del ramo di azienda.

Quanto alla responsabilità delle convenute, va osservato come la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 c.c. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali (Cass. 12771/2012). Nella specie, è pacifico che le società proprietarie dell'azienda esercente l'attività di Supermercato ad insegna Leclerc di Savigliano, tra cui S. Srl, dal 2/10/2017 hanno affittato a G. Srl il punto vendita in precedenza gestito direttamente, di tal che, a norma dell'art. 2112 c.c., i dipendenti già in forze della cedente, tra cui l'odierna ricorrente, sono transitati alle dipendenze della cessionaria con conseguente assunzione di responsabilità solidale da parte della cedente e della cessionaria per i crediti dei lavoratori al momento del trasferimento.

In forza di tale vincolo di solidarietà passiva, G. Srl è pertanto tenuta in solido con la cessionaria S. Srl al pagamento delle differenze retributive per inquadramento superiore, maturate dalla B. nel periodo di attività lavorativa svolta alle dipendenze di quest'ultima società.

Quanto alla eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, essa appare infondata e va respinta: in adesione allo specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. D.L.; Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. C.) deve ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla L. n. 92 del 2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di "stabilità" che la Corte Costituzionale ( sent. n. 174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.

Sui crediti di lavoro, calcolati come da conteggi in atti, vanno applicati rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito della sentenza del 23.10.2000, n. 459, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma 36 L. n. 724 del 1994. Gli interessi devono inoltre calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema (Cass., Sez. Un., 29.1.2001, n. 38).

Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e si liquidano dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- Dichiara tenute e condanna le convenute S. Srl e G. srl, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma capitale di € 43.884,46, nonché la sola G. D. S.r.l. al pagamento in favore della ricorrente della ulteriore complessiva somma capitale di € 5.036,45, il tutto a titolo di differenze retributive alla stessa spettanti a seguito del riconoscimento della medesima quale dipendente inquadrata nel II livello del CCNL Commercio Confcommercio, per il periodo dedotto in causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;

- Condanna le convenute in solido a rifondere a favore della ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 4700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;

- Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Conclusione
Così deciso in Cuneo il 8 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2022.

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