Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sent., 28/11/2018, n. 5251. Ai fini dei termini processuali, i giorni festivi sono soltanto quelli previsti come tali dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, tra i quali non rientra la festività del santo patrono

Mercoledì, 28 Novembre 2018 07:39

Ai fini dei termini processuali, i giorni festivi sono soltanto quelli previsti come tali dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, tra i quali non rientra la festività del santo patrono, fatta eccezione dei Santi Pietro e Paolo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Milano sez. III Civile sentenza

Presidente - Deho' - Relatore - Ferrero

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo "L.A. s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 31063/15 emesso il 6 ottobre 2015 e notificato il 10 dicembre 2015 per la somma di Euro 11.503,60, oltre interessi legali, in accoglimento del ricorso proposto da T.E. s.r.l., che assumeva vantare il credito quale corrispettivo residuo vantato per vendita di merce , in forza di fattura n.(...) prodotto unitamente all'ordine di consegna.

L'opponente ha preliminarmente eccepito l'inefficacia del decreto opposto in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla pronuncia e nel merito ha eccepito la presenza di vizi nella merce acquistata, assumendo di vantare un diritto al risarcimento dei danni subiti, e contestando altresì l'erronea liquidazione delle spese del provvedimento monitorio.

Instauratosi il contraddittorio con comparsa di risposta la creditrice opposta ha contestato la fondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.

Quindi, autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, la causa, respinte le richieste istruttorie delle parti, è stata posta in decisione sulle conclusioni come precisate, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avendovi le parti rinunciato".

Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 13923 pubblicata in data 12.12.2016 con il seguente dispositivo: "Respinge la opposizione al decreto ingiuntivo n 31063/15 che per l'effetto conferma e che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. dichiara definitivamente esecutivo Condanna L.A. srl a rimborsare a T.E. srl le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.835,00 per compenso , oltre i.v.a. -se dovuta, c.p.a. e 15,00 % per spese generali"

Avverso He sentenza proponeva appello L.A. SRL con citazione notificata il 7.2.2017 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva T.E. SRL contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza.

Alla prima udienza del 13.6.2017 la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.6.2018 in cui, espletato l'incombente, tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Preliminarmente si rileva che parte appellante non ha depositato né in forma cartacea né in forma telematica i propri scritti conclusionali, pur essendo presente nel fascicolo d'ufficio il fascicolo di parte per non essere stato mai ritirato.

Parte appellata ha invece tempestivamente depositato telematicamente gli scritti conclusionali, ma ha ridepositato fascicolo di parte oltre il termine di scadenza della comparsa conclusionale, e quindi tardivamente. In un recentissimo arresto della Suprema Corte, a parziale modifica del precedente orientamento seguito dalla Corte, si è affermato che "La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli arti 165 e 166 c.p.c." Cassazione Ordinanza 6.12.2017 n. 29309".

Nel caso in esame la sentenza dà atto, nella motivazione, del tenore di due documenti prodotti da parte appellata in primo grado, sui quali si è decisa la causa, mentre per le ulteriori circostanze documentali la stessa parte appellante ne dà atto nei propri scritti, e, conseguentemente, il tardivo deposito del fascicolo di parte appellata non ha alcuna influenza ai fini della decisione della causa. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti. L automazione Srl ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:

1. erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta l'eccezione d'inefficacia del decreto opposto per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni dall'emissione;

2. erroneità della sentenza nella parte in cui non accoglie le difese nel merito in ordine alla sussistenza dei vizi

3. erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato come dovuto l'importo ingiunto, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente

Il primo motivo è fondato.

Giova richiamare testualmente le motivazioni con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione tempestivamente proposta in primo grado. Scrive il giudice di prime cure:

"Ciò posto la preliminare eccezione di inefficacia del decreto opposto, che sarebbe stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla emissione, non è fondata.

Infatti il decreto è stato emesso il 6 ottobre 2015, e la creditrice opposta ha tentato una prima notifica in data 26 ottobre presso la sede legale di (omissis...), e poi presso quella operativa di (omissis...), notifiche entrambe non andate a buon fine, e successivamente consegnato all'Ufficiale giudiziario il 9 dicembre 2015 per la notifica effettuata il 10 dicembre 2015, andata a buon fine. Poiché sia il giorno 7 dicembre 2015, giorno della festività di San Ambrogio tutti gli Uffici UNEP competenti per la Corte di Appello di Milano restano chiusi, come il successivo giorno festivo dell' 8 dicembre 2015, la notifica risulta essere stata tempestivamente effettuata, avendo la creditrice opposta portato il decreto all'Ufficiale giudiziario nel termine perentorio assegnatole dall'art. 644 c.p.c.. A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'ino all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.( Cass. 10216/06)"

Osserva la Corte che il Tribunale ha errato nel ritenere 'festivo' il 7 dicembre, giorno del santo patrono di Milano, o meglio ha errato nel ritenere che la chiusura degli uffici UNEP in tale data legittimasse lo spostamento del termine, posto che l'elenco delle festività è determinato in base alla legge numero 260 1949 e successive modificazioni e la ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non è considerata nell'elenco delle festività (Cassazione n. 12533/98). La Suprema Corte, ha inoltre affermato, nella medesima sentenza appena citata, che " come affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 80 del 1967) il privato ha l'onere di conoscere per una diligente cura dei propri interessi" gli orari degli uffici in tale ricorrenza, che quindi "non incide sul diritto di difesa".

Osserva la Corte che la circostanza, pacifica, che l'UNEP fosse chiuso il 7 dicembre è notoria in quanto pubblicizzata adeguatamente sui siti del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, di talché gli avvocati pino posti nella condizione di tempestiva conoscenza di conoscibilità della chiusura dell'ufficio, ai fini dei loro adempimenti e scadenze.

Solo la ricorrenza dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, scadente il 29 giugno, è considerata "festività" in base alla L. 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi Pietro e Paolo nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili ( Cassazione n. 5895/2015).

Il decreto ingiuntivo è stato quindi portato per la notifica oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla sua emissione, ed è pertanto divenuto inefficace.

La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nella parte in cui ha accertato l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da L.A. s.r.l. ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, che deve invece essere revocato, precisandosi quindi che non sono dovute le spese della fase monitoria.

Il secondo motivo d'appello è, invece, è infondato.

Come rilevato dal giudice di prime cure, "Nel merito devesi osservare che la società opponente con mail del 20 agosto 2014 e 2 ottobre 2014 ha riconosciuto la propria esposizione debitoria, comunicando che " sarà nostra premura effettuare un versamento a vostro favore quanto prima " ( mail del 2 ottobre 2014, documento n. 3 parte opposta). Pertanto deve intendersi superata, proprio per effetto di detto riconoscimento, ogni questione tra le parti afferente la contestazione di vizi, e di cui alle mail precedenti del 8, 10 luglio 2013 e del 18 settembre 2013".

Tale statuizione, ad avviso della Corte, merita conferma, poiché conforme alle risultanze documentali in atti. Infatti le contestazioni dei vizi asseritamente presenti nella fornitura, sono del luglio e del settembre 2013, ossia antecedenti all'e-mail con cui l'odierna appellante riconosce la sussistenza di un debito nei confronti dell'odierna parte appellata che non può che avere ad oggetto il pagamento a saldo della fornitura in oggetto, dal momento che la stessa parte appellante non ha dedotto che sussistessero altre posizioni debitorie cui poteva fare riferimento il riconoscimento del debito contenuto nell'e-mail prodotte dall'appellata al doc. 3. Si condivide l'affermazione del tribunale secondo la quale il riconoscimento della sussistenza di un posizione debitoria, riferita per quanto sopra detto, alla fornitura in oggetto, porta a ritenere superata ogni questione inerente presunti vizi. T.E. S.r.l. ha provato il proprio diritto mediante produzione della fattura unitamente all'ordine di consegna.

L.A. s.r.l. va condannata al pagamento della somma di Euro 11.503,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di residuo debito per la fornitura di cui alla fattura n.(...) prodotto unitamente all'ordine di consegna.

L'esito della lite vede la soccombenza prevalente di L.A. s.r.l. in relazione alla domanda di pagamento; sussistono quindi i presupposti per la compensazione delle spese processuali di entrambi gradi nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico di L.A. s.r.l., che viene quindi condannata ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore della controparte, liquidate per il presente grado come in dispositivo già nella riconosciuta misura sulla base del vigente D.M. n. 55 del 2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado. Si precisa che per il primo grado viene riconosciuta la frazione di quanto già liquidato dal tribunale e non oggetto di impugnativa in ordine all'ammontare del compenso.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da L.A. SRL contro T.E. SRL avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 13923 pubblicata in data 12.12.2016, così provvede:

1. in parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.31063/15 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 ottobre 2015;

2. condanna L.A. srl al pagamento in favore di T.E. Srl della somma di Euro 11.503,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3. compensa fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi nella misura di un terzo e condanna l'appellante alla refusione dei residui due terzi delle spese processuali del giudizio in favore della controparte liquidate, già nella riconosciuta frazione:

-per il primo grado in Euro 3223,33 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge

-per il secondo grado in Euro 720,00 per fase di studio, Euro 584,60 per fase introduttiva ed Euro 1213,33 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge-

Conclusione
Così deciso in Milano, il 28 novembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2018.

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