REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente
Dott. LUPO Fernando - Consigliere
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ITALPOL INCHIESTE SPECIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 211 INT 12, presso lo studio, i dell'avvocato EMANUELE RICCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SERRA VITALIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SANSONI, difeso dall'avvocato MASSIMO MARETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2,196/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/12/01 - R.G.N. 6527/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/04 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato RICCI;
udito l'Avvocato SANSONI per delega MARETTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza 16 ottobre-10 dicembre 2001, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello proposto dalla s.r.l. ITALPOL Inchieste Speciali avverso la decisione del locale Tribunale del 23 maggio 2000, che aveva dichiarato la conversione del contratto di formazione e lavoro stipulato con Vitaliano Serra in contratto di lavoro a tempo indeterminato, condannando la società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, dalla interruzione del rapporto fino alla data della sentenza, nonchè alla riammissione in servizio del lavoratore licenziato.
I giudici di appello osservavano che, secondo il progetto a suo tempo approvato, l'orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali doveva essere suddiviso: per metà in lavoro effettivo e per l'altra metà in formazione, pratica e teorica.
In realtà era emerso, dalla decisione del primo giudice, che la società aveva gravemente mancato sotto il profilo della formazione, avendo fornito, in tutto, solo tre giornate di formazione teorica. La formazione pratica era poi consistita nell'affiancamento di altro dipendente con mansioni di vigilanza e non era stata tale da consentire una corretta formazione del giovane, che avrebbe dovuto svolgere mansioni di guardia giurata.
La prova per testi articolata dalla società convenuta non era stata - correttamente - ammessa dal primo giudice, per la genericità ed insufficienza delle circostanze dedotte in relazione alle finalità della indagine. Mancava, infatti, nei capitoli di prova testimoniale quel complesso di elementi precisi e circostanziati dai quali potere, eventualmente, desumere il contenuto dell'insegnamento tecnico- pratico impartito.
La decisione del primo giudice, che proprio per questa ragione non aveva ammessa la prova testimoniale dedotta, doveva pertanto essere confermata.
I giudici di appello richiamavano poi la giurisprudenza di questa Corte in ordine alle conseguenze di inadempimento degli obblighi di formazione derivanti dal contratto di formazione e lavoro, da parte del datore di lavoro.
Avverso tale decisione l'ITALPOL ha proposto ricorso per Cassazione sonetto da quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste il Serra con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, terzo e nono comma, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863.
In particolare, la società richiama la interpretazione giurisprudenziale più recente di questa Corte, in ordine alla inosservanza degli obblighi di formazione.
La funzione principale del contratto di formazione e lavoro, secondo quanto posto in evidenza anche dalla Corte Costituzionale, è quella di aiutare il giovane ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Del tutto evidente, pertanto, è l'errore della sentenza impugnata che ha ritenuto elemento centrale dello schema contrattuale la finalità formativa, con la conseguente conversione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato in mancanza di prove concrete di formazione pratica e teorica impartita al Serra (contraddittoriamente negando l'ingresso alle prove testimoniali articolate dalla società convenuta sin dal primo grado). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di dibattito tra le parti (art. 360 n. 5 codice di procedura civile).
I giudici di appello non avevano ritenuto di tener conto di quanto disposto da un contratto collettivo (non applicabile direttamente al caso di specie, in quanto sottoscritto in epoca successiva ai fatti di causa) secondo il quale per le guardie giurate, assunte con contratto di formazione con uscita nel livello finale tra il 4^ ed il 3^ livello, la istruzione tecnico-pratica avrebbe dovuto svolgersi direttamente nelle mansioni di lavoro, sotto la guida di altri dipendenti, in modo da consentire il raggiungimento di una certa professionalità. La formazione teorica, sempre secondo questo contratto, doveva consistere invece in una serie di lezioni teoriche riguardanti l'area giuridica, organizzativa e tecnologica della impresa e dei servizi prestati dai nuovi assunti.
L'allegato Zero all'art. 30 del CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata del 21 dicembre 1995 forniva elementi sufficienti a confutare la arbitraria svalutazione compiuta dal giudici di appello verso la istruzione sul posto di lavoro ("on the job").
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia sotto altro profilo omessa ed insufficiente motivazione circa lo stesso punto della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile.
I giudici di appello avevano omesso di considerare che le disposizioni di legge successivamente approvate (decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, art. 16 comma 2) prevedevano tre fasce di assunzioni con contratto di formazione e lavoro: quelle dirette alla acquisizione di professionalità intermedie ed elevate e quelle dirette semplicemente ad agevolare l'inserimento professionale - per le quali erano previste solo 20 ore di formazione teorica di base, mentre la formazione pratica può aversi attraverso lo svolgimento di un lavoro che consenta di adeguare le capacità professionali del soggetto - I tre motivi, da esaminare congiuntamente tra di loro, sono evidentemente infondati.
Del tutto fuor di luogo appare il richiamo a disposizioni di legge o di contratto non ancora in vigore all'epoca dei fatti.
Dalle stesse, infatti, ad avviso del Collegio, non è possibile trarre alcun elemento, neppure indiretto, ai fini della interpretazione da dare alle disposizioni di legge e di contratto applicabili "ratione temporis".
Del resto, l'art. 16 del decreto-legge del 1994, al comma 14, prevede espressamente che "le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1^, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto". Nel caso del Serra, il contratto di formazione e lavoro, della durata di ventiquattro mesi, ebbe inizio dal 30 aprile 1992.
Le disposizioni di legge da applicare al caso di specie sono pertanto quelle di cui alla legge n. 863 del 1984 e 407 del 1990, oltre che il contratto collettivo vigente all'epoca dei fatti (1992/1994).
Secondo i principi generali, il lavoratore - in caso di mancata o carente formazione - potrebbe agire alternativamente recedendo dal contratto per giusta causa ovvero richiedere l'adempimento in forma specifica del contratto, oltre al risarcimento del danno (art. 1453 codice civile).
Tuttavia, i principi generali non sono applicabili in questa ipotesi di inadempimento del datore di lavoro, poichè sul punto vi è l'espressa deroga legislativa, contenuta nell'art. 3 comma 9 della legge n. 863 del 1984, secondo la quale: "In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del relativo rapporto". La formazione costituisce, per esplicito riconoscimento del legislatore, una vera e propria obbligazione del datore di lavoro, la cui inosservanza o inesatta osservanza determina - come unica sanzione - la trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato e senza vincoli di formazione.
Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza della Cassazione con orientamento da ritenere oramai consolidato. E' vero, tuttavia, che - come sottolinea la ricorrente società - un orientamento più recente, rinvenibile in alcune decisioni della stessa Corte, sembra attribuire minore importanza al momento formativo, ritenendo sufficiente che il lavoratore, all'inizio ma al limite anche al termine del periodo di formazione, riceva una qualche formazione, anche se difforme e di contenuto minore rispetto a quanto previsto originariamente nel progetto e nel contratto.
La disposizione di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 863 fa riferimento alla "inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro".
Data la formulazione quanto mai generica, utilizzata dal legislatore, si tratta di definire prima di ogni altra cosa - quali siano gli obblighi la cui inosservanza determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, e senza vincoli formativi, sin dall'inizio.
Tenuto conto della ragione ispiratrice della legge, appare evidente che devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 9^, tutti gli adempimenti del datore di lavoro che non riguardano strettamente gli obblighi di formazione.
Tanto per fare un esempio, rientrano in questa categoria l'obbligo (pure discendente dal contratto di formazione e lavoro) di corrispondere puntualmente la retribuzione e quello di versare i contributi, seppure nella misura più ridotta prevista dalle disposizioni in vigore. Ma l'inosservanza di alcuno di tali obblighi non comporta, evidentemente, conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Ancora, ad avviso del Collegio, si devono escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 3 comma 9 tutti quegli obblighi di natura legale e convenzionale riconducibili ad atti o comportamenti semplicemente formali.
Ad esempio, la mancata notificazione del contratto all'Ispettorato del lavoro, stabilita dal vecchio testo dell'art. 3 comma 3^ della legge, non poteva dar origine alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.
In altre parole, la - grave - sanzione della trasformazione, per giunta sin dall'inizio del rapporto, a tempo indeterminato non può che conseguire ad un - parimenti inadempimento di natura sostanziale degli obblighi formativi posti a carico del datore di lavoro.
Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, con orientamento da ritenere oramai consolidato-Questa interpretazione, del resto, è ora confortata anche dal tenore letterale dell'art. 8 comma 8^, della legge n. 407 del 1990, che - sia pure ai fini limitati della revoca dei benefici contributivi - da una formulazione leggermente diversa da quella risultante ad una prima lettura dell'art. 3 comma 9^ della legge n. 863 del 1984 "inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore" (in luogo di "inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro").
La nuova formulazione legislativa, pur riguardando solo l'aspetto delle agevolazioni contributive, sembra chiarire ancor meglio che gli unici inadempimenti rilevanti - almeno ai fini che qui interessano- sono quelli che riguardano strettamente gli obblighi di formazione posti a carico del datore di lavoro nel corso del rapporto. Devono, pertanto, ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 3 comma 9^ della legge n. 863, tutti quei fatti relativi al momento genetico del rapporto, che possono comportare la nullità o annullabilità del contratto di formazione ed, in molti casi, la conversione sin dall'origine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, o in qualche caso, a termine, ma senza vincoli formativi.
Tra gli obblighi di natura sostanziale la cui inosservanza fa scattare la sanzione legale della trasformazione in contratto a tempo indeterminato senza vincoli formativi, va indicata la mancata formazione in tutte le attività previste nel progetto e nel contratto, da consegnare entrambi al lavoratore, all'atto dell'assunzione: art. 8 comma 7 della legge n. 407 del 1990.
La rigidità della norma può essere temperata solo con un esame attento della gravità dell'inadempimento, che potrà essere svolto all'interno dell'accertamento giudiziario, da parte del giudice di merito.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione è ferma nel ritenere che la funzione formativa è compresa nella causa del contratto di formazione e lavoro (Cass. 23 novembre 1990,11310, 4 gennaio 1995 n. 66,13 aprile 1995 n. 4227, 21 febbraio 1996 n. 1345, 15 aprile 1997 n. 3211, 28 gennaio 1998 n. 887, 11 aprile 2000 n. 4632), ed ha precisato che l'attività formativa è modulabile in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione secondo una valutazione che è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, se congruamente motivata (Cass. 19 giugno 1998 n. 6139, 23 gennaio 2003 n. 1006).
In linea generale, è stato osservato che una divergenza, anche di non lieve entità, fra obblighi previsti dal contratto di formazione e lavoro e concreto svolgimento del rapporto non realizza inadempimento sanzionabile con la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, ove detto svolgimento avvenga con modalità tali da non compromettere - secondo la valutazione del giudice di merito incensurabile in cassazione se congruamente motivata - la funzione del suddetto contratto (Cass. 21 aprile 1993 n. 4669, 12 marzo 1996 n. 2009, 5 luglio 1997 n. 6069,12 agosto 1996 n. 7477, 11 febbraio 1998 n. 1426, 1^ agosto 1998 n. 7554,29 ottobre 1998 n. 10824, 19 agosto 2000 n. 11003, 30 agosto 2000 n. 11412, 13 gennaio 2003 n. 320, 17 maggio 2003 n. 7737, 7 giugno 2003 n. 9158).
L'obbligo di formazione pratica deve essere attuato in maniera sistematica ed organica, in modo da assicurare al lavoratore l'acquisizione di un bagaglio tecnico ed il raggiungimento di un livello professionale che gli consentano un più agevole inserimento nel mondo produttivo e non può certo esaurirsi nel mero svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato profilo professionale (Cass. 13 aprile 2002 n. 5363).
Del tutto logico, pertanto, è che l'insegnamento teorico e pratico sia impartito nel corso e soprattutto all'inizio del rapporto e non al termine di esso (Cass. 10 aprile 2000 n. 4524; cfr. però Cass. 1^ agosto 1998 n. 7554). L'attività formativa, infatti, pur essendo variamente modulabile in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, deve ragionevolmente essere adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo del contratto, secondo una valutazione che è rimessa al giudice del merito (Cass. 23 gennaio 2003 n. 1006).
Un orientamento meno recente, decisamente minoritario tra le decisioni di questa Corte, tende invece ad attribuire minore rilevanza al momento formativo del contratto, ritenendo sufficiente che il lavoratore in qualche modo, non solo all'inizio o nel corso, ma anche al termine del rapporto, riceva una qualche formazione, anche se difforme in tutto o in parte rispetto a quanto previsto originariamente nel contratto e nel progetto (Cass. 2413 del 1994, 1745 del 1995, 2009 del 12 marzo 1996, 7554 del 1^ agosto 1998, 1907 del 9 febbraio 2001).
Si tratta, in realtà, di un contrasto più apparente che reale, poichè entrambi gli indirizzi concordano nel ritenere che un inadempimento grave (secondo la valutazione incensurabile dei giudici di merito) determina la conversione del contratto di formazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Secondo questa seconda linea interpretativa, tuttavia, finalità principale se non unica del contratto di formazione e lavoro, sarebbe quella di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, piuttosto che quello di formarli al lavoro, sicchè l'importanza dell'eventuale inadempimento agli obblighi formativi dovrebbe essere riguardata in questa diversa prospettiva e potrebbe assumere rilevanza, ai fini della conversione, solo se particolarmente grave e tale da compromettere, comunque, la funzione del contratto di formazione.
La società ricorrente, rilevato il contrasto tra i due diversi indirizzi giurisprudenziali di questa Corte, ha chiesto la rimessione della causa alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto.
La richiesta non può essere accolta. Al di là delle diverse impostazioni di fondo, entrambi gli indirizzi, infatti, nel caso di inadempimenti degli obblighi di formazione, che abbiano avuto concreta rilevanza e gravità, concludono per la conversione del contratto a tempo indeterminato (Cass. 30 agosto 2000 n. 11412 a proposito di una decisione di appello che aveva ritenuto inadempimento essenziale la totale omissione della formazione giuridica per la quale il contratto collettivo 1991/1994 per i dipendenti delle aziende di vigilanza prevedeva dieci ore su un totale di quaranta nel corso del biennio; Cass. 13 aprile 2002 n. 5363 in un caso di attività formativa carente e inadeguata, con riferimento al contratto collettivo delle aziende di credito; Cass. 18 ottobre 2003 n. 15635 in una ipotesi in cui la società datrice di lavoro aveva stravolto il progetto di formazione e soppresso il previsto corso di formazione teorica, limitando gli insegnamenti all'affiancamento dei giovani da parte di personale più esperto che offriva spiegazioni e consigli, su richiesta).
In altre parole, l'elemento della formazione non può mai essere svalutato fino a perdere di ogni peso e significato e l'accertamento del giudice di merito è in ogni caso finalizzato a valutare l'importanza dell'inadempimento.
Naturalmente - come già sottolineato - l'inadempimento deve non solo riguardare specificamente gli obblighi formativi, ma deve essere anche di una certa gravità, secondo le specifiche circostanze soggettive ed oggettive proprie del rapporto dedotto in causa.
La sentenza impugnata ha sottolineato che anche la giurisprudenza segnalata dalla società ricorrente conclude per la illegittimità del contratto nei casi in cui la formazione sia praticamente inesistente e tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. Questo è appunto quanto si è verificato nel caso del Serra, secondo l'accertamento compiuto dai giudici di merito.
Con riferimento al caso di specie, i giudici di appello hanno preliminarmente rilevato che il contratto collettivo applicabile al caso di specie prevedeva che la metà dell'orario di lavoro doveva riguardare il lavoro effettivo, mentre l'altra metà avrebbe dovuto essere impegnato in formazione sia teorica che pratica.
Le risultanze istruttorie avevano confermato che la formazione teorica era consistita in soli tre giorni di formazione (nonostante il Serra dovesse essere impegnato in mansioni di guardia giurata che prevedono l'uso delle armi e la cognizione di nozioni rilevanti per lo svolgimento di tale incarico), mentre la formazione pratica si era ridotta ad un semplice affiancamento di altro personale, peraltro non continua, ed in tutto simile a quella vigilanza che era prestata sugli altri dipendenti già in servizio.
Tale circostanza, cioè l'avvenuta formazione sul campo mediante affiancamento (tra l'altro contestata dal Serra), ha osservato la Corte d'Appello, avrebbe potuto al limite costituire solo un aspetto della attività formativa ma non mai esaurirla completamente.
Per questo motivi i giudici di appello hanno concluso che, considerato anche la modestia del tempo dedicato all'approfondimento teorico, l'inadempimento era stato tale da compromettere gravemente la funzione stessa del contratto di formazione.
La sentenza impugnata ha tenuto conto della particolarità delle mansioni affidate al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, riconoscendo che le stesse dovevano essere scolte nell'ambito di un settore che richiede cognizioni specifiche. I giudici di appello non hanno ritenuto sufficienti i tre giorni di formazione teorica, impartiti, tra l'altro, in prossimità della scadenza del contratto di due anni.
Si tratta di un accertamento che sfugge a qualsiasi censura in sede di legittimità.
La richiesta di trasmissione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte, ribadita anche all'udienza odierna, in sede di discussione, deve essere pertanto rigettata.
Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 244 e 421 del codice di procedura civile, ricordando che i giudici di appello, ribadendo la decisione del primo giudice, non avevano ammesso la prova per testi in considerazione della sua genericità ed insufficienza rispetto alle finalità della indagine.
La società ribadisce la contraddittorietà della decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha negato l'ingresso alla prova testimoniale articolata sin dalla memoria di costituzione in primo grado, pur escludendo che vi fossero prove in ordine alla formazione impartita in tutto l'arco del rapporto.
Anche quest'ultimo motivo si appalesa infondato.
Con motivazione adeguata e sufficiente i giudici di appello hanno spiegato che le circostanze di prova dedotte dalla società erano del tutto generiche e non avrebbero potuto portare, se confermate, a ritenere adempiuto l'onere probatorio a carico della società attuale ricorrente. I capitoli di prova formulati nella memoria di costituzione, secondo l'accertamento compiuto dai giudici di merito, non vertevano su circostanze di fatto sufficientemente dettagliate e non consentivano di individuare chiaramente le effettive modalità di addestramento operativo "sul campo".
Sotto altro profilo, non è certo potere del giudice quello di sostituire o supplire la parte in ordine a carenze probatorie, ma - solo nei casi in cui ciò sia rilevante - quello di intervenire d'ufficio per colmare eventuali lacune (Cass. 9 marzo 2001 n. 3516).
La società ITALPOL si era limitata, nel caso di specie, a dedurre l'erroneità della decisione adottata dal Tribunale e ribadita dalla Corte d'Appello, senza indicare, tuttavia, gli elementi decisivi che avrebbero confermato la fondatezza della tesi sostenuta dalla società.
La ricorrente osserva che "tempo, luogo e modalità dell'evento da provarsi erano chiaramente indicati nei dedotti capitoli, il tempo essendo costituito da tutta la durata contrattuale, il luogo (peraltro, nella specie, non di rilevante importanza, contando soltanto che il "locus loci" fosse una postazione di attività della datrice di lavoro) era costituito da ben indicati insediamenti lavorativi della ITALPOL presso importanti clienti e le modalità dei fatti erano l'aiuto al formando nell'apprendere nuove tecniche e regole". In sostanza, i giudici di appello hanno ritenuto che la vigilanza di un superiore, tra l'altro neppure continuativa, non potesse assolvere agli obblighi di formazione assunti con il contratto, poichè le prestazioni richieste al Serra erano in tutto omogenee rispetto a quelle richieste a lavoratori già qualificati professionalmente, secondo le stesse indicazioni desumibili dai capitoli di prova articolati dalla società appellante.
Inconferente appare pertanto il richiamo della società ricorrente all'esercizio del potere officioso del giudice, attribuito dall'art. 421 codice procedura civile.
L'esercizio dei poteri istruttori di ufficio in grado di appello presuppone, infatti, la ricorrenza di alcune circostanze non riscontrabili nel caso di specie: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa officiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze istruttorie.
Del tutto legittima, pertanto, era stata la decisione dei giudici di primo e secondo grado i quali avevano disatteso la reiterata richiesta di ammissione di prova testimoniale, non risultando le circostanze capitolate idonee alla dimostrazione richiesta (ed anzi offrendo le stesse indizio di segno contrario).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 18,00 oltre ad euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2004
