Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 22/12/2016) 23/01/2017, n. 3104 di furto ai danni dell'Istituto di Vigilanza Battistolli di (OMISSIS), aggravato dall'aver commesso il fatto con uso di mezzo fraudolento, con armi

Lunedì, 23 Gennaio 2017 15:54

di furto ai danni dell'Istituto di Vigilanza Battistolli di (OMISSIS), aggravato dall'aver commesso il fatto con uso di mezzo fraudolento, con armi ... commettere il furto ai danni dell'Istituto di Vigilanza Battistolli di (OMISSIS), e che il delitto, in funzione del quale già vi erano stati incontri 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -

Dott. GALLO Domenico - Consigliere -

Dott. IMPERIALI Luciano - rel. Consigliere -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1029/2016 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 18/07/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IMPERIALI Luciano;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. ZACCO Franca, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18/7/2016 il Tribunale del riesame di Milano riformava solo parzialmente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi il 17/6/2016 nei confronti di P.A. ed altri in relazione ad un tentativo di furto ai danni dell'Istituto di Vigilanza Battistolli di (OMISSIS), aggravato dall'aver commesso il fatto con uso di mezzo fraudolento, con armi, in più persone riunite e travisate, e con l'abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti al pubblica funzione di appartenente alla Polizia Giudiziaria del coindagato D.A.A.A. (capo A), all'illecita detenzione di un'arma comune da sparo, clandestina e di cinquanta cartucce (capo B), alla ricettazione di tale arma (Capo C) ed alla ricettazione di targhe di autoveicoli provento di furto (capo D). Il Tribunale annullava l'ordinanza limitatamente ai capi B) e C), confermandola, invece, quanto ai reati di cui ai capi A) e D).

2. Avverso la pronunzia del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per Cassazione il P., a mezzo del suo difensore, ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata deducendo la violazione di norme penali e processuali ed il difetto di motivazione per avere tale ordinanza ritenuto il ricorrente raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentativo di furto ascrittogli per il sol fatto di essere stato lo stesso rinvenuto, unitamente agli altri coindagati, nella villa dei fratelli D.F. il (OMISSIS), pur non avendo nulla riferito di specifico il D.A. in ordine al ruolo ed alla funzione attribuita al ricorrente nell'azione criminosa programmata, e pur essendo stati rinvenute le targhe di provenienza illecita nel box del D.A. e non nell'abitazione dei fratelli D.F., sicchè ad avviso del ricorrente dovrebbero ritenersi prive di riscontro le dichiarazioni del D.A. in ordine al delitto di ricettazione di cui al capo D).
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 c.p.p..

Giova, infatti, ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale: secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. (Sez. 1 n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566).

Tanto precisato, con riferimento al caso di specie deve rilevarsi che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando come i gravi indizi della colpevolezza del ricorrente in ordine ai delitti di cui capi A) e D) non si fondino soltanto sulle dichiarazioni del coindagato D.A., che ha riferito del programma criminoso che le persone arrestate il (OMISSIS) si accingevano a commettere, peraltro raccontando anche che tutte le persone rinvenute dalla P.G. nell'abitazione dei D.F. erano giunte sul posto sin dal giorno precedente, per commettere il furto ai danni dell'Istituto di Vigilanza Battistolli di (OMISSIS), e che il delitto, in funzione del quale già vi erano stati incontri preparatori ai quali egli non aveva partecipato, era, però, "saltato" perchè la persona che avrebbe dovuto aiutare i correi all'ingresso nell'istituto di credito si era data ammalata. A dire del D.A., inoltre, egli non conosceva gli altri presenti nell'abitazione dei D.F., ad eccezione dell' A., e tutti, comunque, erano giunti sin dal giorno precedente e si erano incontrati in una riunione alla quale avevano partecipato tutte le persone rinvenute poi dalla polizia; in tale riunione si era anche discusso dei compiti di ciascuno, ma di ciò egli era stato tenuto all'oscuro, perchè in quel momento egli era stato condotto al piano di sopra da D.F.V..

Il Tribunale del riesame, oltre a dar conto delle dichiarazioni del D.A., ha ben evidenziato come costituiscano adeguato riscontro a queste non solo il rinvenimento del P. nell'abitazione dei D.F., ma anche le spontanee ammissioni del ricorrente di aver accompagnato il coindagato A.S. ad (OMISSIS) per ritirare le maschere necessarie a commettere il furto aggravato ai danni del sopraindicato Istituto di Vigilanza, fornendo così un contributo causale alla realizzazione del reato contestato, senza che sia stata offerta una spiegazione alternativa alla presenza del P. nell'abitazione dei coindagati, all'interno della quale l'ordinanza impugnata riferisce essere stati trovati gli strumenti necessari per il furto e fuori della quale erano invece i veicoli necessari a raggiungere il luogo del delitto, ed in particolare il furgone sul quale dovevano essere applicate le targhe contraffatte necessarie a camuffare il veicolo da furgone portavalori dell'istituto da derubare.

Si tratta di argomentazioni prive di illogicità evidenti, che rendono adeguatamente conto delle ragioni giuridicamente significative del provvedimento e sono, pertanto, insindacabili nel merito da questa Corte.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.

Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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