Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 25/11/2021) 19/05/2022, n. 19606 Appare pacifico, infatti, che, i malviventi avevano bloccato la guardia giurata 1.S. all'interno del proprio gabbiotto, minacciandola con una pistola.

Giovedì, 19 Maggio 2022 06:24

c.p., (perchè, mentre si trovava in servizio di vigilanza in qualità di guardia giurata presso un istituto bancario, ed ... Appare pacifico, infatti, che, i malviventi avevano bloccato la guardia giurata 1.S. all'interno del proprio gabbiotto, minacciandola con una pistola.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1.S., nato a (OMISSIS);

SECURPOL S.R.L.;

avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ESPOSITO ALDO;

sentito il PG Dott.ssa FODARONI M. G., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

Sono presenti l'avv. ANTONINO LASTORIA del foro di ROMA e l'avv. GIANLUCA MACCHIONI del foro di ROMA in difesa delle parti civili che concludono, chiedendo il rigetto dei ricorsi e che depositano conclusioni e nota spese;

Sono presenti l'avv. PLACANICA CESARE del foro di ROMA in difesa del responsabile civile SECURPOL S.R.L. e l'avv. GUARNIERI LUIGI del foro di ROMA in difesa di 1.S., che chiedono l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Roma ha confermato la sentenza della Corte di assise di Roma del 25 novembre 2019, con cui 1.S. era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, coi benefici della sospensione condizionale e della non menzione, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili in solido col responsabile civile, e al pagamento di una provvisionale in relazione al reato di cui all'art. 589 c.p., (perchè, mentre si trovava in servizio di vigilanza in qualità di guardia giurata presso un istituto bancario, ed all'esito della consumazione della rapina della quale erano autori 2.G. unitamente a due complici - uno dei quali identificato in 3.S. - esplodeva più colpi con la pistola in dotazione almeno uno dei quali attingeva l' 2., procurandone così il decesso in ragione della acuta insufficienza cardiocircolatoria conseguente alle lesioni riportate dagli organi interni).

1.1. La Corte di assise di primo grado dichiarava il 1. responsabile del delitto di cui all'art. 589 c.p., così riqualificato il delitto originariamente contestato, ritenendo l'eccesso colpgo di legittima difesa.

In ordine alla ricostruzione dei fatti, in (OMISSIS), avveniva una rapina presso l'agenzia n. 23 del M.P.S. sita in Ostia. 3.S. entrava in banca e agevolmente si impossessava del denaro, riponendolo in una busta, mentre i due complici (uno ignoto e l'altro identificato nell' 2., la vittima) bloccavano con cunei di legno la guardia giurata 1.S. all'interno del proprio gabbiotto, minacciandolo con una pistola. Compiuta la rapina in meno di un minuto, i tre si dirigevano verso lo scooter posteggiato di fronte alla banca, intrattenendovisi brevemente. Poco dopo, il 1., liberatosi dal gabbiotto, si recava sul marciapiede antistante la banca, puntando la pistola verso i tre rapinatori; nei secondi successivi iniziava a sparare ed i suoi colpi impattavano contro il muro del palazzo di fronte alla banca e sulle carrozzerie di tre autovetture parcheggiate.

Negli stessi istanti, i rapinatori si abbassavano e iniziavano a correre spalle alla banca, ma uno di loro, l' 2. si fermava ed in posizione eretta tendeva il braccio destro leggermente verso il basso. Il 1. e i consulenti tecnici identificavano tale gesto come quello tipico di "scarrellamento". Secondo il giudicante, tuttavia, il rinvenimento vicino al corpo dell' 2. di una cartuccia cal. 7,65 espulsa dalla sua arma contrastava con tale ipotesi ricostruttiva. Infatti, la cartuccia e la vittima si trovavano distanti m. 40 circa dal luogo in cui le immagini riprendevano la persona offesa con un braccio teso verso il basso. Quindi, il caricamento dell'arma o il tentativo di sbloccarla perchè inceppata poteva essere avvenuto solo in un luogo prossimo a quello del ferimento del rapinatore, punto lontano decine di metri dal 1.. Inoltre, a causa della distanza, non sembrava verosimile che l'imputato avesse potuto notare il gesto dello scarrellamento, ma anche ipotizzando che fosse avvenuto e fosse stato percepito, in assenza di un pericolo reale e di una necessità di difesa attiva, una condotta conservativa tesa al commodus discessus sarebbe stata più congrua ed adeguata.

Allontanatosi a passo svelto in seguito ai colpi esplosi dall'imputato, l' 2. era attinto da almeno un colpo di pistola e rimaneva ferito a terra fino all'arrivo dei soccorsi. Il giudicante riteneva integrato l'eccesso colposo di legittima difesa e che il 1. avesse colposamente ipotizzato l'esistenza di una situazione di concreto pericolo di vita per la propria persona legittimante l'uso della propria pistola contro uomini i quali invece erano sicuramente in fuga. Pertanto, la Corte di assise di primo grado riteneva assente il requisito della proporzionalità tra pericolo temuto e la reazione difensiva, richiesto per l'integrazione della legittima difesa ex art. 52 c.p..

1.2. La Corte di assise di appello ha condiviso l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, rilevando che l'imputato, in quanto mera guardia giurata non investita della funzione di polizia giudiziaria, non aveva il dovere di inseguire o arrestare la fuga dei rapinatori, ma limitarsi ab origine a chiamare le forze dell'ordine.

Come emerso dalle videoriprese, inizialmente l'imputato e la vittima si trovavano ad una distanza di m. 5 circa; l' 2. puntava un braccio verso il 1. e questi esplodeva tre colpi che andavano ad impattare su tre autovetture parcheggiate e sul muro del palazzo antistante alla banca ad un'altezza di m. 3 circa. Il presunto scar-rellamento e il ferimento dell' 2. avvenivano in una seconda fase, fuori dalla visuale delle telecamere, sulla carreggiata opposta della strada, a distanza di m. 40 circa dall'imputato. Come ammesso anche dal consulente tecnico della difesa, non si poteva affermare che l' 2. impugnasse una pistola e non si poteva notare che lo stesso aveva provato a sparare due volte senza successo contro il 1..

Persino se il 1. avesse potuto riconoscere quel gesto nonostante la significativa distanza, comunque non erano rinvenibili i requisiti necessari per l'integrazione della legittima difesa reale o putativa. Difettavano la proporzionalità tra reazione difensiva e aggressione ingiusta e la necessarietà della reazione, in quanto il 1. avrebbe potuto desistere dall'azione tesa a fermare i rapinatori, ormai in fuga, rientrando nella banca. La considerevole distanza dalla vittima avrebbe potuto indurre il 1. ad una reazione difensiva più calibrata: la vittima non stava puntando l'imputato, bensì stava solo compiendo un gesto prodromico al puntamento. Non era stato provato dalle immagini (di scarsa qualità) delle videoriprese che l' 2. nel primo istante aveva tentato due volte di sparare contro il 1.. La precipitazione lo induceva a reagire in modo non proporzionato al pericolo oggettivo, ormai minimo, per la sua incolumità, e ad eccedere colposamente i limiti della legittima difesa.

La Corte di assise di appello ha ritenuto parimenti infondata la richiesta di riconoscere la legittima difesa ai sensi dell'art. 55 c.p., comma 2, introdotto dalla L. n. 36 del 2019, secondo cui non è punibile il soggetto che, nei casi di cui l'art. 52 c.p., commi 1, 3 e 4, ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, agendo nelle condizioni di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Il 1., nel recarsi sul marciapiede fuori la banca e nel non desistere dall'azione tesa a fermare i rapinatori, ricercava e contribuiva alla nascita della situazione di pericolo causa del suo stato di grave turbamento. Inoltre, poichè l' 2. si trovava a scarrellare l'arma a m. 40 circa dall'imputato non rappresentava un pericolo in atto idoneo a cagionare il grave turbamento di cui all'art. 55 c.p., comma 2, bensì un mero pericolo potenziale e futuro.

2. Il 1., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 530 c.p.p., n. 3 e art. 52 c.p..

Si deduce che la pronunzia di condanna si è basata erroneamente sulla presunta mancanza dello scarrellamento dell'arma da parte della vittima e sulla mancanza di proporzionalità della reazione dell'imputato.

Era fuorviante basarsi su questo dato per dedurre la mancanza di proporzionalità, dovendosi rilevare in senso contrario che la reale distanza era di circa m. 24/25, stante lo spostamento della guardia sul marciapiede antistante alla banca. L' 2., prima di raggiungere il marciapiede, si era improvvisamente fermato, accovacciato su sè stesso, girato di scatto in direzione della guardia, per poi contemporaneamente effettuare il gesto tecnico dello scartellamento dell'arma, compiuto necessariamente con le due mani. Il 1. notava questo tipico gesto grazie alla quasi frontalità, libera da ostacoli, dei due uomini. Notato che il rapinatore si stava rialzando e ponendo in posizione di tiro, se il 1. avesse atteso per reagire, sarebbe stato ucciso. Nessuno poteva garantirgli che l' 2. non gli avrebbe sparato durante il percorso di m. 5/6 che lo dividevano dall'ingresso della banca. Era la terza volta nello spazio di alcuni minuti che l' 2. aveva minacciosamente attentato, con l'arma in pugno, alla vita della guardia, determinandone un profondo turbamento emotivo.

Appena il 1. giungeva all'esterno gridava di chiamare la polizia, mentre ingiungeva a loro tre di stare fermi con le mani alzate; l' 2. lo vedeva e lo sentiva, comandava ai suoi complici di allontanarsi e poi puntava subito la pistola contro di lui, stando col corpo eretto e con entrambe le braccia sollevate. Cioè, si metteva, in posizione di puntamento, per distinguerla da quella dello scarrellamento avvenuto solo pochi secondi dopo e che esclusivamente per questo motivo di limitata differenza temporale, l'organo giudicante tendeva a ritenere un gesto autonomo e sganciato da tutta la precedente catena criminosa e vessatoria subita dal 1., pressochè in continuità, col conseguente acuirsi del suo stress. Tale parte di minaccia esterna in danno della guardia si evinceva dall'ingrandimento fotografico di un frame estratto dalla telecamera della farmacia vicina e che indica l'orario delle ore 9.20,37, momento in cui l' 2. fronteggiava la guardia.

2.2. Violazione degli artt. 52 e 59 c.p. e vizio di motivazione.

Si osserva che il Giudice a quo non ha effettuato una disamina adeguata degli elementi che avevano potuto indurre il 1. a sentirsi gravemente minacciato. La notevole distanza reciproca non depotenziava la vis intimidatoria patita dalla guardia alla vista dello scartellamento dell'arma. La presenza della cartuccia in terra dopo lo scarrellamento dimostrava che il 1. aveva sempre detto la verità sul comportamento dell' 2.. La Corte di secondo grado non ha verificato se il 1. fosse stato convinto di trovarsi in condizione di grave pericolo di vita; non ha considerato lo stato di elevato stress psicologico e di profondo turbamento del 1. per il trattamento vessatorio, già da lui patito fino a quel momento, ad opera dello stesso rapinatore armato, che si accingeva ad un'ulteriore avversativa nei suoi confronti.

3. La Securpol Group s.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in qualità di responsabile civile, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello, proponendo sei motivi di impugnazione.

3.1. Violazione della L.Fall., art. 52.

Si rileva che la Securpol Group s.r.l. in Amministrazione Straordinaria non era legittimata ad essere citata quale responsabile civile, in ragione della procedura con-corsuale, in cui la medesima versava e versa tutt'oggi.

3.2. Violazione dell'art. 52 c.p. e vizio di motivazione.

Si osserva che il fatto doveva ritenersi commesso in presenza di una causa di giustificazione ovvero, in ogni caso, risultava apprezzabile un dubbio sull'esistenza della stessa. Il 1. aveva reagito ad una situazione di pericolo attuale e concreta per necessità e proporzionatamente, temendo fondatamente di rischiare la vita. Non poteva escludersi che, subito dopo la rapina, si fosse lanciato fuori all'istituto bancario nell'esercizio della funzione di custode delle proprietà mobiliari. L'intera azione, infatti, si sviluppava nell'arco di pochi minuti, per cui il frazionamento della progressione degli eventi, operato dalla Corte di secondo grado, integrava un'operazione che non poteva pretendersi dal 1., più volte minacciato e aggredito in un lasso temporale estremamente ristretto.

3.3. Violazione degli artt. 52 e 59 c.p. e vizio di motivazione.

Si deduce che l'imputato versava in stato di incolpevole convinzione di trovarsi in uno stato di pericolo attuale e imminente, funzionale al riconoscimento dell'ipotesi scriminante di legittima difesa putativa. Il 1., infatti, si trovava in direzione di tiro e sapeva di essere in serio pericolo neutralizzabile solo con l'esplosione, a propria volta, di un colpo; versava in stato di grave timore per la propria incolumità e nella convinzione di dover agire a scopo difensivo.

3.4. Violazione dell'art. 55 c.p., comma 2 e vizio di motivazione.

Si rileva che nella fattispecie era applicabile l'ipotesi di cui all'art. 52 c.p., comma 2. Sulla guardia giurata gravavano obblighi di protezione e di controllo, in forza dell'attività lavorativa espletata e dell'assimilabilità della banca ad un luogo di privata dimora. Inoltre, quando il 1. si trovava sul marciapiede antistante alla banca, esercitava i propri compiti di tutela dell'istituto bancario e del patrimonio mobiliare in esso contenuto.

3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità della Securpol.

Si osserva che, anche a voler confutare la tesi difensiva sopra illustrata, sarebbe stato logico ritenere il 1. colto da un impeto ingiustificato e, in quanto tale, abnorme ed esorbitante dal segmento di attività lavorativa, allo stesso richiesta.

3.6. Vizio di motivazione in relazione all'entità eccessiva della provvisionale.

Si rileva che, nello stabilire che l'operazione di rideterminazione della provvisionale risultava giustificata dalla stessa ricostruzione del fatto delittuoso, la Corte territoriale non ha risposto alle doglianze difensive.

Motivi della decisione
1. Con riferimento alle doglianze difensive prospettate dalle difese dell'imputato 1.S. e della responsabile civile La Securpol Group s.r.l. in Amministrazione Straordinaria in tema di legittima difesa ex art. 52 c.p., comma 1, è opportuno ripercorrere il concetto di proporzione fra difesa e offesa, per come delineato dalla giurisprudenza.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale e dottrinale, il rapporto di proporzione tra offesa e difesa si risolve in un confronto valutativo, effettuato mediante un giudizio ex ante, fra l'offesa minacciata e quella arrecata, in cui si deve tener conto sia dei beni giuridici in conflitto, sia del grado di offesa dei beni in conflitto (Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884; Sez. 1, n. 6979 del 20/06/1997, Sergi, Rv. 208256). Il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato, con giudizio ex ante, ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonchè i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di contrasto tra beni eterogenei, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, Di Pietro, Rv. 279777, inerente a fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito al tentativo di sottrazione di un dispositivo elettronico dall'abitacolo della sua autovettura chiudendo più volte lo sportello sul petto, sulla spalla e sulla mano della vittima).

L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo, peraltro, deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo, e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sè considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sè o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401, relativa a fattispecie in cui la Corte ha confermato l'assoluzione di un appuntato dei carabinieri che aveva rilevato la presenza sul manto stradale di sassi volti a bloccare l'auto su cui viaggiava e, dopo aver visto una persona avvicinarsi con volto travisato e una pistola giocattolo, aveva reagito esplodendo colpi di arma da fuoco che attingevano il presunto aggressore al petto cagionandone la morte; Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, dep. 2014, Mariani, Rv. 258408; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268, che ha puntualizzato come nella ponderazione degli elementi a disposizione del Giudice non possano avere ingresso gli stati d'animo e i timori personali del soggetto che invoca la scriminante).

Per giudizio ex ante della proporzione fra offesa e difesa, cioè si intende che siffatta "proporzione" deve essere valutata riportandosi al momento dell'azione difensiva e tenendo conto di tutte le circostanze della vicenda.

In ipotesi di conflitto fra beni eterogenei (ad esempio, vita o incolumità contro patrimonio) occorre prima operare un bilanciamento tra il bene minacciato e quello offeso e poi considerare il rispettivo grado di offesa, vale a dire valutare se l'offesa inflitta all'aggredito abbia un'intensità superiore o inferiore a quella del danno minacciato (Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004, Podda, Rv. 230392). Il requisito della proporzione, quindi, viene meno, ove si tratti, appunto, di beni eterogenei, allorquando l'interesse leso (ad esempio, la vita o l'incolumità) dall'azione difensiva sia, in base alla gerarchia dei valori espressi dall'ordinamento giuridico ed in primis dalla Costituzione, marcatamente superiore rispetto a quello difeso (ad esempio, il patrimonio), e l'offesa arrecata all'aggressore abbia un'intensità di gran lunga superiore al male minacciato da quest'ultimo (Sez. 1, n. 47117 del 2009, Carta, cit.; Sez. 1, n. 6979 del 1997, Sergi, cit.). Proprio perchè il giudizio di proporzione relativo a beni eterogenei deve essere operato sia in riferimento ai beni in conflitto che al rispettivo grado di offese, ne deriva che se è comunque ingiustificato uccidere per salvaguardare un interesse patrimoniale, può apparire lecito infliggere una ferita facilmente curabile per mettere al sicuro un patrimonio di rilevante entità.

Qualora, invece, il conflitto riguardi beni omogenei (patrimonio contro patrimonio, vita contro vita), una volta constatata l'identità dei beni, occorre solamente raffrontare il diverso grado delle due offese, vale a dire di quella minacciata e di quella arrecata.

2. Il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata non consente di comprendere le ragioni per cui, nel caso di specie, la Corte di assise di appello ha escluso la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'esimente della legittima difesa, il cui vaglio avrebbe postulato una corretta e completa ricostruzione degli accadimenti criminosi, non incentrata esclusivamente sulle sole fasi finali che portavano all'uccisione del rapinatore 2.G..

L'esigenza di approfondimento deriva dalla necessità di valutare in modo unitario le distinte fasi della vicenda in esame, che si erano sviluppate in termini estremamente rapidi ed in stretta successione tra loro.

I Giudici di secondo grado, con una valutazione che ha trascurato e/o immotivatamente disatteso una parte consistente dei risultati probatori emersi in primo grado, hanno accreditato senza adeguata e coerente giustificazione una ricostruzione del fatto, che distingueva nettamente sotto i profili logico e cronologico le fasi del contesto criminoso di svolgimento degli eventi.

Appare pacifico, infatti, che, i malviventi avevano bloccato la guardia giurata 1.S. all'interno del proprio gabbiotto, minacciandola con una pistola; velocemente uno di loro, 3.S., entrava in banca e si impossessava del danaro; liberatosi dal gabbiotto il 1. si recava all'esterno ed iniziava a sparare con colpi impattatisi contro il muro.

In detto frangente, il rapinatore 2. tendeva il braccio destro leggermente verso il basso, con gesto che il 1. identificava nello "scarrellamento", tanto da indurlo a sparare, immaginando - in base a quanto esposto dallo stesso imputato di versare in una situazione di concreto pericolo per la propria vita o incolumità individuale.

Alla luce dei principi sopra esposti e della situazione verificatasi nel caso in esame, non appare essere stato svolto in modo adeguato l'accertamento della legittima difesa, anche putativa, che occorre valutare, con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non ex post - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente in questione (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473, relativa a fattispecie in tema di omicidio preterintenzionale, in cui la Corte ha censurato la decisione che aveva escluso l'esimente nei confronti dell'imputato, che aveva cagionato la morte della persona offesa colpendola con un pugno al volto e facendola cadere in terra, omettendo di considerare adeguatamente, e con giudizio ex ante, lo stato di estrema concitazione e di oggettiva paura nel quale egli versava a seguito delle plurime e precedenti aggressioni subite da parte della vittima che, seppure in evidente stato di ubriachezza, era risultata in grado di correre, senza mostrare difficoltà nell'incedere o perdita di equilibrio).

Era necessario valutare lo stato di estrema paura del 1., anche in ragione di quanto avvenuto poco prima all'interno della banca, della sparatoria immediatamente antecedente, dell'esatta distanza tra il rapinatore e il 1. nonchè della tipologia del gesto del rapinatore (genericamente definito nella sentenza impugnata come prodromico allo scarrellamento, senza ulteriori indicazioni idonee a connotarne il grado di pericolosità). Tali dati, tutti decisivi per stabilire la sussistenza dei requisiti dell'esimente, non sono stati sufficientemente analizzati nella sentenza impugnata.

In questa cornice, tenuto conto delle modalità di sviluppo dell'intera vicenda, allo stato, non è possibile escludere la possibilità di giustificare ai sensi dell'art. 52 c.p. la condotta delittuosa posta in essere dal 1., sotto il profilo della legittima difesa reale o putativa, alla stregua dei parametri canonizzati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata sopra illustrati.

Nel giudizio di rinvio demandato alla Corte di appello, pertanto, occorrerà verificare ulteriormente se, alla luce della rinnovata ricostruzione degli accadimenti criminosi, sussistano i presupposti della legittima difesa, reale o putativa.

Restano assorbite nella doglianza oggetto di accoglimento le residue censure difensive.

3. Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma per nuovo giudizio.

Deve infatti rilevarsi che, in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza della Corte di assise di appello che si sia pronunciata su un reato originariamente contestato come omicidio volontario e poi riqualificato in omicidio colposo, il Giudice del rinvio va individuato nella Corte di assise, cioè un ufficio giudiziario equiordinato a quello che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 623 c.p.p. (Sez. 5, n. 7332 del 12/11/2018, dep. 2019, Migliorino, Rv. 275379).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere estensore e dal consigliere più anziano del collegio per impedimento del Presidente, ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 2.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2022

 

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