Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 19/11/2021) 03/02/2022, n. 3803 Sentenza

Giovedì, 03 Febbraio 2022 08:05

SENTENZA sul ricorso proposto da: D.A., nato a (OMISSIS); Con sentenza del 1/7/2019 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 22/9/2017 del giudice monocratico del Tribunale

in sede che aveva riconosciuto sussistente la contravvenzione di cui agli artt. 140 e 134 TULPS, contestata ad D.A., insieme ad altri imputati, perchè, quale legale rappresentante della Global Investigation Service Srl., aveva organizzato il servizio di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari (stand allestiti nel Villaggio Francese di Trieste) in assenza della necessaria licenza prefettizia per lo svolgimento di attività di "vigilanza privata"; in Trieste, il 28/11/2014.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente -

Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere -

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -

Dott. APRILE Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LIUNI TERESA;

letta la requisitoria del Procuratore generale, ZACCO FRANCA, tempestivamente inviata ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. DINA GHEZZI, tempestivamente trasmesse in forma digitale, in cui si chiede l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la declaratoria di prescrizione del reato.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 1/7/2019 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 22/9/2017 del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva riconosciuto sussistente la contravvenzione di cui agli artt. 140 e 134 TULPS, contestata ad D.A., insieme ad altri imputati, perchè, quale legale rappresentante della Global Investigation Service Srl., aveva organizzato il servizio di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari (stand allestiti nel Villaggio Francese di Trieste) in assenza della necessaria licenza prefettizia per lo svolgimento di attività di "vigilanza privata"; in Trieste, il 28/11/2014.

Gli imputati sono stati dichiarati non punibili ex art. 131 bis c.p., avendo i giudici ritenuto l'inoffensività del fatto accertato.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. Marco Recchi, deducendo a motivi di impugnazione la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 134 e 140 TULPS, in combinato disposto con l'Allegato D, punto 3b.1 del D.M. n. 269 del 2010, che testualmente prevede: "Ferme restando le definizioni sopra indicate nonchè le previsioni dell'art. 256 bis del Regolamento di esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico".

2.1. Il ricorrente ripropone l'interpretazione di tale clausola nel senso di ritenere l'obbligatorietà del ricorso alle guardie giurate soltanto per i cosiddetti "obiettivi sensibili" elencati dalla citata norma (prima della clausola riportata) e per quelli elencati dall'art. 256 bis Reg. es., dovendosi ritenere i residui casi - tra cui quello in esame - come rientranti nell'attività di portierato; si ripropone altresì la distinzione tra il concetto di "vigilanza passiva", che può essere espletata da personale diverso dalle guardie giurate, e di "vigilanza attiva", che può comportare l'uso delle armi e la prevenzione e repressione immediata dei reati in concorso con le forze dell'ordine, quest'ultima ricadente nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt. 133 e seguenti del TULPS. 2.2. Con altro motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 134 TULPS in relazione all'abrogato art. 62 TULPS, affermando il ricorrente che i giudici di merito abbiano errato nella definizione dell'attività svolta, rispettivamente, dalla guardia giurata e dal portiere di edificio (rilevando, peraltro, che non esiste una norma che definisca natura e compiti di tale seconda figura).

Si sostiene che dalla circolare del 2006 del Prefetto Orru emerge che al portiere di edificio compete una vigilanza meramente passiva, il cui intervento deve limitarsi alla segnalazione tempestiva all'amministratore, o, se del caso, alle Forze dell'ordine. Alla guardia giurata, invece, è riservato l'intervento in caso di aggressione ai beni tutelati, non solo respingendo o bloccando il malvivente, ma anche comunicando l'evento alle Forze dell'ordine mediante teleallarme e radio ricetrasmittente (non semplicemente via telefono), potendo redigere un verbale fidefaciente dell'accaduto.

Si censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto ambito riservato degli istituti di vigilanza autorizzati lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e custodia delle proprietà immobiliari e mobiliari. Infatti, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale monopolio non sussiste, anche a tenore dell'art. 133 TULPS che prevede che tali compiti "possono" essere affidati alle guardie particolari.

2.3. Nel terzo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto i fatti di causa non sono stati provati, ma soltanto presunti. In tale prospettiva, si denuncia che i giudici di merito abbiano stravolto i dati fattuali, trasformando i giubbotti catarifrangenti indossati dai dipendenti della società in divise da guardia giurata, così come il tesserino; l'attività imprenditoriale svolta dalla Global Service è stata senz'altro identificata in attività di vigilanza, ed il passeggio notturno dei due dipendenti tra gli stand del Villaggio Francese è stato considerato come una vigilanza non armata con finalità di prevenzione dei reati. Non si è invece considerato il contratto di appalto tra la Promec e la Global, prodotto dalla difesa, nè le obiezioni che censuravano l'affermazione di responsabilità in termini puramente presuntivi.

2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale, nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'art. 134 TULPS, come risultante dalla sentenza di questa Corte n. 30251 del 15/7/2016, il cui principio di diritto si ritiene travisato dai giudici di merito. Secondo la tesi difensiva, il focus non risiede nel carattere imprenditoriale del servizio, quanto nello svolgimento dell'attività di vigilanza, che si nega essere stata svolta nella specie, essendosi trattato di attività di diverso tipo, assimilabile al portierato.

Motivi della decisione
1. Il ricorso propone motivi non consentiti dalla legge, in quanto sono sostanzialmente reiterativi delle doglianze avanzate nel processo di appello, che hanno trovato corretta e logica risposta nell'impugnata sentenza, riproponendo ad oltranza le tesi giuridiche già ivi confutate. Ciò costituisce in sè un elemento di inammissibilità dell'impugnazione per genericità: "E' invero inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugnazione, "a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)" (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

2. Ciò premesso, in virtù della funzione nomofilattica di questa Corte, si procede alla ricapitolazione delle corrette argomentazioni con cui i giudici di appello hanno respinto le censure dell'odierno ricorrente, qui integralmente riproposte.

2.1. Si inizia l'analisi dall'individuazione dell'attività in concreto svolta dai dipendenti dell'imputato, onde inquadrarla nelle mansioni, rispettivamente, della guardia giurata o del portiere di edificio, trattandosi del primo elemento di discrimine rilevante nella fattispecie in esame. Infatti, il ricorrente ha riproposto la tesi che i dipendenti B. (coimputati non ricorrenti) svolgessero mansioni assimilabili a quelle dei portieri di edifici, essendo loro attribuiti compiti - come da contratto - di servizio antincendio, di monitoraggio delle aree e di assistenza tecnica dei gazebo in caso di maltempo.

Questa tesi non è stata accolta, avendo i giudici di ambo i gradi rilevato che, sotto il profilo fenomenico, i due B. si aggiravano nottetempo nella zona occupata dagli stand svolgendo un pattugliamento dell'area non in funzione di sentinelle meteorologiche, bensì di vigilanza non armata onde prevenire furti e/o danneggiamenti delle strutture, all'uopo indossando giubbotti catarifrangenti con esposizione del cartellino della ditta recante il logo "Global Security".

Da tali connotazioni specifiche i giudici hanno ricavato che le mansioni svolte dai due dipendenti non fossero di mera e statica custodia dei beni, bensì di vigilanza non armata, sia pure da intendersi in forma passiva, in quanto non finalizzata alla prevenzione e repressione immediata dei reati in concorso con le forze dell'ordine, non essendo i due B. dotati di strumenti ricetrasmittenti.

Sul punto della distinzione tra attività di vigilanza, per la quale è necessaria la licenza prefettizia, e quella di portierato, ormai liberalizzata a seguito dell'abrogazione dell'art. 62 T.U.L.P.S (che disciplinava la categoria di portieri e custodi non rivestenti la qualifica di guardie giurate), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato essere "coessenziale alla figura del portiere un diretto e stabile rapporto con l'amministrazione degli immobili cui lo stesso deve essere adibito" - rapporto mancante nel caso di specie - "e lo svolgimento della propria attività in un ben determinato e limitato ambito", normalmente circoscritto ad un bene immobile, che giustifica la diversa forma di controllo (Sez. 1, n. 191 del 12 gennaio 2000, Schinco, Rv. 215365). Si è osservato che le attività di portierato da una parte e quelle di vigilanza dall'altra sarebbero accomunate dal fatto che in entrambi i casi si svolgerebbe attività di vigilanza, ma ove quest'ultima sia affiancata da altre mansioni ed abbia natura di tutela esclusivamente statica, andrebbe configurata come portierato.

2.2. Quanto al requisito essenziale dello svolgimento dell'attività in forma imprenditoriale, ciò è indubbio alla luce della pacifica esistenza di un contratto di appalto del servizio intercorso tra la Promec e la Global Security (come ha indicato lo stesso ricorso), e della riconoscibilità dei dipendenti di quest'ultima, dotati di cartellino recante il logo aziendale.

Già in precedenti arresti di questa Corte si era evidenziato che ciò che caratterizza l'attività di vigilanza o custodia (di proprietà mobiliari od immobiliari) di cui tratta il R.D. n. 733 del 1931, art. 134, è che detta attività sia svolta, per conto terzi, in forma professionale. Pertanto, si è affermato il principio per cui "Ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata. Ne consegue che la mancanza di tale licenza per le attività di vigilanza e custodia di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134, (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ne comporta in ogni caso l'illiceità penale a norma dell'art. 140 stesso testo" (Sez. 1, n. 3032 del 28/04/1997, Montelli, Rv. 207684; Sez. 3, n. 42204 del 17/12/2002, Montelli, Rv 223600; Sez. 1, n. 48264 del 22/10/2014, Canella, n. m.).

Come affermato anche dal Consiglio di Stato, sia in sede consultiva (Sez. 1, n. 2596/95) sia in sede giurisdizionale (n. 1023/96), "la sottoposizione a controllo amministrativo dell'attività di vigilanza e custodia, svolta in forma imprenditoriale, è qualificata dal fatto che essa è suscettibile di interferire con la funzione di polizia, in quanto costituente attività integrativa di essa". La subordinazione dell'attività di vigilanza al rilascio dell'autorizzazione prefettizia dipende, quindi, "dal pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini, pericolo che può derivare anche dall'attività - integrativa diretta alla segnalazione dei reati contro il patrimonio mobiliare o immobiliare e non solo dall'esercizio di attività professionali svolte con l'impiego di armi".

Ciò postula, da un lato che l'attività sia svolta in forma professionale o imprenditoriale; dall'altro che sia rivolta alla protezione o al soddisfacimento di interessi di un numero indeterminabile a priori di "terzi", giacchè solo la potenziale diffusione dell'attività e il generico coinvolgimento di qualsivoglia terzo consente di ritenere configurabile quell'astratto pericolo per la pubblica sicurezza che integra l'oggettività giuridica della violazione sanzionata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (nello stesso senso, segnalando che deve comunque trattarsi di "attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto di terzi": Sez. 3, n. 1605 del 16/12/2009, Provvidenti, Rv. 245868).

Da ultimo, in tal senso si è espressa la pronuncia di Sez. 1, n. 30251 del 26/1/2016, Scaringi, Rv. 267408 (citata sia nell'impugnata sentenza che nel ricorso), affermando che integra il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 134 e 140, la mancanza della licenza prefettizia richiesta per l'esercizio di ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi, indipendentemente dalle modalità operative con le quali detta attività viene espletata. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto sussistente il requisito del fumus, in relazione all'attività di vigilanza non armata avente ad oggetto molteplici esercizi commerciali di tipo diverso, con l'impiego di personale in uniforme che praticavano pattugliamenti anche notturni, con l'utilizzo di autovetture).

Nel caso in esame, in aderenza a quanto ritenuto dai giudici di merito, si rimarca che i dipendenti della Global Investigation Service hanno operato con funzioni di vigilanza e custodia dinamica, involgendo anche profili di tutela dell'ordine pubblico per il cui legittimo esercizio è necessario il rilascio della licenza: invero la società dell'imputato assicurava una tutela passiva degli stand e di quanto in essi contenuto, offrendo un servizio di vigilanza senza essere sottoposta al vincolo della licenza prefettizia, cui sono invece soggetti gli ordinari istituti di vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S.. E a tale configurazione non osta il rilievo che i due B. fossero privi di armi e di strumenti ricetrasmittenti, essendo ormai principio acquisito che ogni tipo di modalità operativa - con o senza armi, con diretto contatto con le forze dell'ordine o con ricorso mediato alle stesse - integra un'attività di vigilanza che, se svolta in forma imprenditoriale, deve essere sottoposta al controllo amministrativo assicurato dalla licenza prefettizia.

3. Si deve poi affrontare la dedotta violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 134 e 140 TULPS, in combinato disposto con l'Allegato D, punto 3b.1 del D.M. n. 269 del 2010, che testualmente prevede: "Ferme restando le definizioni sopra indicate nonchè le previsioni dell'art. 256 bis del Regolamento di esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico".

3.1. L'interpretazione del ricorrente - asseritamente di ordine sistematico - postula l'obbligatorietà del ricorso alle guardie giurate soltanto per i cosiddetti "obiettivi sensibili" elencati dalla citata norma (prima della clausola riportata) e per quelli elencati dall'art. 256 bis Reg. es., dovendosi ritenere i residui casi - tra cui quello in esame - come rientranti nell'attività di portierato.

Tale impostazione è del tutto errata e sostanzialmente abrogativa della disposizione in esame, come hanno concordemente rilevato i giudici di merito.

Invero, assodato che in materia non si tratta di attività di portierato, la norma riportata, chiaramente di chiusura, è di palmare significato e risponde al brocardo per cui "in claris non fit interpretatio".

Dopo aver elencato, nell'art. 256 bis del Regolamento di esecuzione TULPS (D.P.R. n. 153 del 2008), i servizi di sicurezza complementare da svolgersi a mezzo di guardie giurate, e nell'All. D, punto 3b.1 del D.M. n. 269 del 2010 gli obiettivi sensibili e le speciali esigenze di sicurezza, pure riservati alle funzioni delle guardie giurate, la norma in esame conclude con la clausola generale sopra testualmente riportata, che affida alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico. Ciò significa, all'evidenza, che - anche se non si tratti degli obiettivi sensibili e dei servizi di sicurezza specificamente elencati - la custodia dei beni mobili ed immobili durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico deve essere apprestata dalle guardie giurate.

3.2. Come correttamente si rileva nell'impugnata sentenza, il punto 3b.1 dell'All. D è inserito nella "Sezione III - Dei singoli servizi di vigilanza privata", che concerne tutti i casi di attività di vigilanza affidata ad istituti con guardie giurate. Inoltre, è stato opportunamente richiamato il contenuto della Circolare del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2013, laddove interpreta la disposizione in discorso, nel senso che, ferma restando l'elencazione del D.M. n. 269 del 2010 degli ambiti in cui deve ritenersi necessario l'intervento delle guardie giurate, detta norma prevede la vigilanza delle guardie giurate in orario notturno e, comunque, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, quando cioè viene meno la fruizione dell'immobile. Ciò, peraltro, è in linea con la ratio della riserva delle funzioni di vigilanza in forma imprenditoriale a figure professionali soggette al controllo amministrativo, per le già richiamate possibili interferenze con le funzioni di pubblica sicurezza assicurate dalle forze dell'ordine, interferenze che assumono maggiore pregnanza in tempo di notte e di chiusura degli esercizi sottoposti a vigilanza. Ed è quanto è accaduto nella concreta vicenda in esame, verificatasi per l'appunto in orario notturno e durante la chiusura degli stand del Villaggio Francese.

Tali perspicue argomentazioni erano già state compiutamente sviluppate nelle sentenze di merito e, ciononostante, sono state nuovamente oggetto di ricorso, si ribadisce, meramente reiterativo.

4. Il ricorso è dunque manifestamente infondato (oltre che generico, come si è rilevato nell'incipit), non apprezzandosi alcuno dei denunciati vizi di legittimità: ne consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

Pubblicato in Sentenze Guardie