T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 03/11/2021) 11/01/2022, n. 197 poteri discrezionali in materia di valutazione circa la sussistenza dei requisiti di buona condotta

Mercoledì, 16 Febbraio 2022 21:59

L'Amministrazione di Pubblica Sicurezza è titolare di ampi poteri discrezionali in materia di valutazione circa la sussistenza dei requisiti di buona condotta necessari per ottenere la nomina a guardia particolare giurata

funzionali all'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, di talché essa è tenuta ad appurare che chi aspira a rivestire tale qualifica offra completa garanzia di affidabilità in ordine al corretto uso delle armi. Il giudizio prognostico di affidabilità all'uso delle armi svolto dall'Amministrazione in subiecta materia, naturalmente ancorato ad una logica precauzionale e preventiva, deve essere formulato all'esito di un'adeguata istruttoria della quale dar conto nella motivazione, al fine di evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi alla stregua di una valutazione non di singoli episodi bensì dalla complessiva personalità del soggetto sospettato.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Tartaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento:

- del decreto Fasc. 9456/16B Area 1 bis emesso dal Prefetto della Provincia di Caserta, in data 11/15 settembre 2020, notificato il 1 dicembre 2020, di rigetto dell'istanza presentata intesa ad ottenere il rilascio del decreto di approvazione della nomina di guarda particolare giurata

- tutti gli atti presupposti e conseguenziali al decreto de quo, tra i quali la nota dell'11/15 settembre 2020, Fasc. 9456-19/16B/AV/Area I Bis, avente ad oggetto la "Partecipazione al procedimento amministrativo diretto all'emissione del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del decreto di guardia particolare".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal titolare dell'Istituto di -OMISSIS-, volta ad ottenere il rilascio del decreto di approvazione della nomina di guarda particolare giurata in suo favore; diniego motivato con l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito della necessaria affidabilità per lo svolgimento dell'attività medesima.

1.1 A sostegno del gravame avverso l'epigrafato decreto il ricorrente ha dedotto, in un unico articolato motivo, vizi di violazione di legge (segnatamente degli artt. 11, 39, 40, 43 e 138 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931) ed eccesso di potere sotto plurimi profili (in particolare: per difetto di motivazione e d'istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché per arbitrarietà, perplessità e genericità).

In tesi di parte, il diniego avversato non sarebbe sorretto da un'adeguata motivazione e istruttoria, avendo l'amministrazione fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla circostanza della saltuaria frequentazione del ricorrente con due soggetti del luogo di residenza di esso ricorrente, gravati da pregiudizi, senza svolgere alcuna valutazione complessiva della sua personalità idonea a giustificare un giudizio prognostico di inaffidabilità, obliterando del tutto la circostanza che lo stesso è in possesso di tutti i requisiti necessari per l'esercizio della professione in oggetto e che il rilascio della licenza di P.S. è intrinsecamente strumentale all'esercizio di una lecita e stabile attività lavorativa (presso le sedi -OMISSIS- ovvero di Milano), fonte di sostentamento per esso istante e per il proprio nucleo familiare.

1.2 Si è costituita per resistere in giudizio con memoria di stile l'amministrazione resistente chiedendo la reiezione del gravame.

Accolta l'istanza cautelare con ordinanza del 17 febbraio 2021, con memoria difensiva da ultimo depositata l'11 ottobre 2021, l'avvocatura erariale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere asserendo che, in esito alla attività di riesame svolta, l'Amministrazione avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del decreto di guardia giurata particolare a favore del ricorrente.

Al contrario, il deducente ha instato per l'accoglimento del ricorso, asserendo di avervi tuttora interesse, in quanto il diniego impugnato resterebbe di ostacolo al completamento dell'iter autorizzatorio, essendo comunque preclusivo al rilascio del porto d'armi necessario per l'espletamento dell'attività lavorativa in questione.

2. All'udienza del 3 novembre 2021, sulle richiamate conclusioni di parte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

3. In limine va premesso che perdura l'interesse allo scrutinio della domanda di annullamento, non potendo dirsi che la pretesa azionata in questa sede abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale (in tal senso, cfr, da ultimo, T.R.G.A. Trento, 13 luglio 2021, n.118), tenuto conto del permanente pregiudizio per il ricorrente conseguente alla mancata rimozione del diniego impugnato.

Invero, dall'analisi della fattispecie è emerso che il ricorrente risulta impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa nonostante l'amministrazione, all'esito del riesame, abbia ritenuto di poter fondare il proprio convincimento in senso opposto rispetto a quanto affermato nel provvedimento oggetto del gravame.

3.1 Tanto preliminarmente chiarito, il ricorso è nel merito fondato.

Come noto, l'Amministrazione di P.S. è titolare di ampi poteri discrezionali in materia di valutazione circa la sussistenza dei requisiti di buona condotta necessari per ottenere la nomina a guardia particolare giurata, funzionali all'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, di talché essa è tenuta ad appurare che chi aspira a rivestire tale qualifica offra completa garanzia di affidabilità in ordine al corretto uso delle armi.

La giurisprudenza non ha mancato di rilevare che il giudizio prognostico di affidabilità all'uso delle armi svolto dall'Amministrazione in subiecta materia, naturalmente ancorato ad una logica precauzionale e preventiva, deve essere formulato all'esito di un'adeguata istruttoria della quale dar conto nella motivazione, al fine di evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi alla stregua di una valutazione non di singoli episodi bensì dalla complessiva personalità del soggetto sospettato, precisandosi che "l'Amministrazione procedente non può ... limitarsi ad addurre il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati ovvero che è legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità, senza in concreto valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi" (cfr.: T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 12 dicembre 2016, n. 347; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2015, n. 3391; T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 luglio 2014, n. 1318).

I superiori rilievi rivestono portata particolarmente pregnante allorquando l'interessato aspiri a divenire guardia particolare giurata, atteso che in tali casi l'autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, anche in conformità ad un canone di proporzionalità e ragionevolezza, deve in particolare tenere conto del fatto che l'eventuale provvedimento negativo finisce per incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia, di talché occorre che il provvedimento sia suffragato da una motivazione più rigorosa degli indici di sospetto rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di autorizzazioni di polizia, emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, sez. III, 10 gennaio 2013 n. 67).

Nel caso di specie, come evidenziato in sede di accoglimento dell'istanza cautelare, l'amministrazione non ha svolto una completa valutazione della personalità dell'interessato, non avendo tenuto adeguatamente conto, da un lato, della circostanza che il predetto risulta essere immune da pregiudizi di polizia e non sottoposto a procedimenti penali, e, dall'altro, che l'istanza di nomina è afferente allo svolgimento dell'attività di guardia giurata presso la sede di Milano o Roma della Italpol, dunque lontano dal contesto ambientale in cui si inseriscono le controindicate frequentazioni intercettate dall'Amministrazione (peraltro solamente in due circostanze) e ritenute sintomatiche di un possibile non corretto uso delle armi e, più in generale, di inaffidabilità del ricorrente.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è dunque accolto, con conseguente annullamento del diniego gravato.

La peculiarità in fatto della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il decreto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Di Vita, Presidente FF

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

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