Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sent., 09/12/2021, n. 2187 SENTENZA nella controversia di lavoro tra S.L. e CONSORZIO DELLE G.C.T.

Giovedì, 09 Dicembre 2021 07:39

SENTENZA nella controversia di lavoro tra S.L. e CONSORZIO DELLE G.C.T.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. ssa Ernesta Tarantino - Presidente

Dott. ssa Elvira Palma - Consigliere rel.

Dott. ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al numero sopra indicato

TRA

S.L. ((...) -T.), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Serena Mirra e Arcangelo Sannicandro;

-Appellante-

E

CONSORZIO DELLE G.C.T., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. to Vito Martire;

-Appellato-

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia, depositato in data 16.02.2007, S.L. esponeva:

che, in qualità di guardia giurata, aveva lavorato alle dipendenze del Consorzio delle G.C.T. (d'ora in avanti, Consorzio);

che era stato assunto in data 16 febbraio 1981 con qualifica di operaio qualificato e mansioni di guardia giurata, come previsto dal Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro di Foggia (d'ora in avanti, CIPL);

che aveva osservato un orario di lavoro di 8 ore giornaliere dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1999 (eccetto i mesi da maggio a dicembre 1993, in cui aveva lavorato per 7 ore giornaliere) e di 7 ore giornaliere dal 1 luglio 1999 sino al 12 gennaio 2004, data di cessazione del rapporto;

che, ai sensi del CCNL di categoria, l'orario di lavoro era di 39 ore settimanali, pari a 6,30 ore giornaliere;

che, pertanto, egli aveva svolto 1,30 ore di straordinario al giorno da gennaio 1990 a giugno 1999 e 0,30 ore di lavoro straordinario al giorno da luglio 1999 sino al 12 gennaio 2004;

che, su tali ore di straordinario, il Consorzio non aveva applicato la maggiorazione del 25% prevista dal CIPL;

che, a tal titolo, egli era creditore nei confronti del Consorzio, della somma di Euro.15.062,98.

Tanto esposto, chiedeva la condanna del Consorzio al pagamento, in proprio favore, della predetta somma, oltre accessori di legge.

Radicatosi il contraddittorio, il convenuto deduceva:

che il ricorrente aveva sempre lavorato per 7 ore al giorno;

che non era mai stato stipulato un contratto collettivo, nazionale o provinciale, che regolamentasse il rapporto delle guardie campestri, tant'è che lo stesso ricorrente aveva richiamato il contratto integrativo provinciale dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia;

che, significativamente, le parti contraenti di tale ultimo contratto, in data 14 luglio 2000, avevano convenuto sulla necessità di regolamentare diversamente alcune figure di operai, come le guardie campestri, tenuto conto "della specificità del rapporto lavorativo, certamente differente a quello riscontrabile nelle aziende agricole";

che, in assenza di una disciplina collettiva, il Consorzio aveva deciso di aderire alla Federazione Provinciale Consorzi di Vigilanza Campestri della provincia di Bari;

che il CIPL di Bari prevedeva che l'orario normale di lavoro era di sette 7 ore giornaliere e 42 ore settimanali;

che con Delib. del 15 luglio 1999 il C.d.A del Consorzio aveva fissato l'orario di lavoro che ciascuna guardia campestre avrebbe dovuto osservare, con la precisazione che l'eventuale orario supplementare doveva essere autorizzato e/o preventivamente richiesto;

che i crediti vantati dal ricorrente erano soggetti alla prescrizione quinquennale e decennale.

All'esito dell'istruttoria, l'adito Tribunale, con sentenza n. 7823/16 del 10 novembre 2016, rigettava la domanda.

Rilevava il primo giudice:

che era infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio, per non aver questo provato la ricorrenza dei presupposti per la tutela reale e, quindi, per il decorso della prescrizione durante il rapporto;

che, nel merito, la domanda era infondata, in quanto:

non era stata adeguatamente dimostrata "l'adesione e l'applicazione da parte della resistente al contratto integrativo per i lavoratori agricoli della Provincia di Foggia";

che, invero, il CIPL 2000-2003 aveva espressamente previsto l'opportunità di meglio specificare gli aspetti contrattuali per alcune figure professionali, "come ad esempio, le guardie campestri";

che, pertanto, quanto meno dalla data di tale contratto in poi, nella classificazione del personale agricolo non compariva più la figura della guardia campestre;

che, riguardo al periodo antecedente, il primo CIPL che aveva regolamentato specificamente la figura in questione era stato quello del 14 luglio 1993, decorrente dal settembre 1993, che l'aveva inserita tra i qualificati super, prevedendo un orario settimanale di 39 ore;

che era documentato il rifiuto opposto dal Consorzio, in merito all'orario di lavoro, ad adeguarsi a quanto stabilito dal CIPL;

che non sussistevano sufficienti elementi per affermare che il Consorzio, sebbene non iscritto ad alcuna associazione sindacale, avesse applicato e/o recepito integralmente i CIPL succedutisi nel tempo e, in particolare, la clausola sull'orario normale di lavoro;

che di nessun ausilio erano le espletate prove orali "rispetto alla natura controversa dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda".

Con ricorso depositato in data 8 novembre 2017 S.L. interponeva appello, per i motivi che di seguito si riepilogano e valutano.

Il Consorzio resisteva.

Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli dei giudizi di primo grado.

All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto, previo deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (ex art. 221 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 -recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19- convertito, con modificazioni, in L. 17 luglio 2020, n. 77) inviate telematicamente dalle parti.

Motivi della decisione
Va dato atto, in via preliminare, che nelle note di trattazione scritta inoltrate telematicamente dall'appellante in data 17.11.2021, è stata avanzata richiesta di ulteriore rinvio della decisione della presente controversie, in attesa della definizione di analogo giudizio (avente n. 8693/2016 R.g.) pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, senza tuttavia che sia stata fornita la data di eventuale fissazione dell'udienza di discussione dinanzi all'organo supremo.

Ritiene, quindi, questa Corte di Appello di disattendere la richiesta, per i rilievi che seguono, non ultimo la vetustà della controversia, iscritta al ruolo in data 08.11.2017, che determinerebbe, in ipotesi di ulteriore procrastinamento della decisione, alla violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 110 della Cost.

Invero, secondo il disposto di cui all'art. 337 c.p.c. "L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata".

Norma che trova applicazione nella ipotesi in cui il giudizio pregiudiziale penda in Cassazione; e, quindi, ancor più quando si tratta di attendere la decisione su questione soltanto analoga, al fine di decidere seguendo l'orientamento nomofilattico della Cassazione.

E' una ipotesi di sospensione facoltativa del processo che si verifica quando nello stesso venga invocata l'autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che sia in qualche modo pregiudicante l'esito del processo in cui viene invocata.

In questo caso si conferisce al giudice il potere discrezionale di tenere conto della sentenza pronunciata nell'altro processo (sebbene sia stata impugnata), ovvero di sospendere il processo in attesa di conoscere l'esito dell'impugnazione.

Peraltro, di recente la Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza n. 10027/2012, ha affermato che, definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base della norma in esame quando il giudice ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio.

Ai fini, pertanto, del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne é stata fatta.

Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. civ. n. 24046/2014).

Orientamento da ultimo ribadito con la recentissima statuizione della Suprema Corte del 29.07.2021, n. 21763:

"Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.".

Questa impostazione consente di coordinare la primazia del diritto costituzionalmente protetto alla celerità dei processi (in generale) con l'esigenza di assicurare un'equilibrata efficienza all'amministrazione della giustizia nel suo complesso.

Ragionamento che vale ancor più in ipotesi, come quella di specie, in cui è avanzata istanza di mero rinvio (e non di sospensione) in attesa della definizione di giudizio analogo deciso da questa Corte, ma in giudizio ormai risalente, con iscrizione a ruolo, presso questo Ufficio, nell'anno 2017.

Venendo al merito, con un unico motivo, l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dei contratti e accordi nazionali e del CIPL di Foggia.

Così l'appellante argomenta la censura:

diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Foggia, non è solo il CIPL 14 luglio 1993, scadente il 31 dicembre 1993, a prevedere la figura della guardia campestre, ma anche i CIPL 1.8.1998, 30.5.1996 e 14.7.2000;

il Consorzio non ha mai contestato, se non nel giudizio, alcuna delle clausole contenute nei CIPL, sicché l'adesione a tali contratti è avvenuta per facta concludentia;

nessuna delle clausole contenute nel CIPL di Bari è stata mai applicata dal Consorzio;

l'ente appellato, come previsto dall'art. 33 del CIPL di Foggia, ha sempre erogato, alla data del 30 aprile di ogni anno, la 14^ mensilità, istituto non contemplato dal CIPL di Bari;

dalle buste paga si evince che gli istituti contrattuali di fatto applicati ai propri dipendenti dal Consorzio (ad es., maggiorazione del 10% per lavoro notturno, rimborso chilometrico, 13^ e 14^, maggiorazioni per lavoro festivo e straordinario notturno e festivo) erano disciplinati dal CIPL di Foggia;

ciò comporta che anche l'orario contrattuale assunto a parametro della disciplina del singolo rapporto di lavoro deve considerarsi quello di 6,30 giornaliere e 39 settimanali previsto dal CIPL di Foggia;

nei contratti di assunzione di alcune guardie giurate (tali R.N., P.M. e L.F.), v'è l'impegno delle parti al rispetto di tutte le norme previste dal CCNL e del CIPL di categoria;

il CTU nominato nel corso di altri giudizi di primo grado, del tutto analoghi, incaricato di accertare se il Consorzio avesse nel corso degli anni applicato o meno il CIPL di Foggia ha evidenziato una costante applicazione nel corso degli anni, da parte del Consorzio, di istituti contrattuali propri del CIPL di Foggia.

L'appello è infondato.

È incontestato che il Consorzio non ha mai aderito alla O.S. che ha sottoscritto il CIPL di Foggia.

La espletata CTU ha dato atto: che nelle buste paga non vi è menzione, nel periodo oggetto di causa, del salario integrativo provinciale distinto dal minimo di retribuzione, ma vi è un'unica voce di retribuzione indicata come salario; che non vi è mai stata coincidenza tra valori minimi contrattuali del CIPL di Foggia e i dati esposti in busta paga.

Il fatto che il Consorzio abbia erogato compensi per 13^ e 14^ mensilità e applicato alcune maggiorazioni (per lavoro straordinario e notturno) coincidenti con quelli del CIPL di Foggia non è indice certo, dunque, dell'adesione integrale dell'ente a tutte le clausole del medesimo contratto integrativo.

Per il resto, la Corte non può che richiamare i propri precedenti in fattispecie analoghe (cfr. sentenza 17.3.2015, Consorzio - I.G., R.G.L. n. 9554 del 2013), nei quali ha affermato quanto segue:

"per risolvere il problema giuridico del recepimento, da parte del Consorzio appellante, della contrattazione provinciale relativa ai lavoratori agricoli (sia pure entro i limiti temporali sopra evidenziati, sanciti dai contratti che si sono specificamente riferiti alle guardie campestri) e, segnatamente, della clausola in punto di orario di lavoro delle guardie campestri, occorre rammentare l'orientamento della S.C. in materia.

In particolare secondo Cass. n. 11372/2008, nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito invece al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata (circostanza qui mai dedotta e comunque non ricorrente, in modo del tutto pacifico).

Ancora, secondo Cass. n. 24336/2013, i contratti collettivi non aventi efficacia "erga omnes" costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata.

È poi pacifico che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso (Cass. n. 4303 del 1986), né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto (come nella specie, almeno fino al 2001) ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre (Cass. n. 10632 del 2009; v. Cass. 16-1- 1996 n. 319, Cass. 16-3-2001 n. 3813, Cass. 14-4-2001 n. 5596; cfr. sul punto anche Cass. 6 novembre 1990 n. 10654 e Cass. 6 dicembre 1984 n. 6435 la quale ultima evidenzia come, nel caso in cui il datore di lavoro, non iscritto all'associazione sindacale dei datori di lavoro che ha stipulato il contratto collettivo, abbia prestato adesione, mediante la pratica applicazione delle stesse, soltanto ad alcune clausole di tale contratto contestandone esplicitamente altre, è da escludere che il contratto possa spiegare efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole da lui contestate, salvo che queste siano legate da un nesso di inscindibilità con le clausole fatte oggetto di accettazione implicita.).

In particolare, osserva Cass. n. 5596/2001 cit: "la parte che intende avvalersi del contratto collettivo, non assolve gli oneri allegatori e probatori dei quali è onerata, mediante l'invocazione di una clausola contrattuale, bensì ha l'onere di allegare e provare la recezione implicita, e cioè i fatti materiali, anteriori al processo, dai quali essa desume l'applicabilità altresì della decadenza contrattuale. A tale riguardo, è stato precisato che non è sufficiente a concretizzare una adesione implicita idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso" (Cass. 319/1996 nonché Cass. 27 giugno 1986 n. 4303 che ravvisa un'adesione implicita nella sistematica attuazione almeno delle clausole più rilevanti, dettate dal contratto collettivo) "o la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione soltanto di alcune clausole di tale contratto".

Si deve inoltre considerare (Cass. 6 novembre 1990 n. 10654; Cass. 6 dicembre 1984 n. 6435) che è ben possibile una adesione soltanto parziale alla contrattazione collettiva da parte dei contraenti non iscritti, ben essendo peraltro possibile che altre clausole siano esplicitamente contestate.

In siffatto contesto si inquadra significativamente la particolare fattispecie decisa da Cass. n. 10654/1990 in cui ha proposto appello il lavoratore eccependo che non poteva dubitarsi che, nel contratto individuale di lavoro dedotto in giudizio, erano state recepite implicitamente due disposizioni altamente qualificanti del CCNL (orari di lavoro e corresponsione della percentuale per cassa edile), per cui le parti non potevano sottrarsi alla integrale applicazione delle disposizioni del CCNL stesso.

Ha osservato la S.C., invece, che, nel caso specifico se la adesione a due clausole contrattuali non potrebbe in nessun caso implicare la adesione dell'intero contratto, per altro verso si deve sottolineare come la clausola (recepita) relativa all'orario fosse del tutto estranea alla materia in contestazione (pagamento di particolari emolumenti contrattuali).

Similmente, nel caso di specie, la clausola relativa all'orario normale di lavoro, che attiene alla parte prettamente normativa del contratto è cosa diversa dalle clausole salariali e relative ad altri particolari emolumenti o maggiorazioni (rispetto ai quali, peraltro, neppure emerge in modo univoco, un recepimento "pieno" o comunque evidente da parte del Consorzio).

Ne consegue che, alla luce anche degli altri dati sintomatici di cui al richiamato punto 5 che precede, non sussistono nella specie sufficienti elementi per poter affermare che il Consorzio appellante, sebbene non iscritto ad alcuna associazione sindacale, abbia applicato e/o recepito integralmente - durante il periodo oggetto di domanda - i Contratti Integrativi per i lavoratori agricoli della Provincia di Foggia succedutisi nel tempo, ivi compresa la clausola in punto di orario normale di lavoro sopra citata"

Quanto ai contratti sottoscritti da altri lavoratori, "in ogni caso (v. tra le altre Cass. n. 11424/2006) è da escludersi che dall'attribuzione ingiustificata di un beneficio contrattuale a determinati lavoratori possa derivare per i lavoratori pretermessi il diritto ad ottenere lo stesso beneficio o il risarcimento del danno, rimanendo inapplicabili in tal caso anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all'interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva, e non possono, invece, spiegare la loro efficacia in relazione a comportamenti esterni, adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi, senza che, oltretutto, possa riconoscersi carattere discriminatorio alla disparità di trattamento derivante dall'applicazione di norme collettive".

In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.

Le spese processuali di questo grado del giudizio -liquidate in favore del Consorzio, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata- seguono l'integrale soccombenza dell'appellante.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante S.L., dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da S.L. con ricorso depositato l'08.11.2017 avverso la sentenza n. 7823/16 resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 10.11.2016 nei confronti del Consorzio delle G.C.T. così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza; condanna l'appellante al pagamento, in favore del Consorzio appellato, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Conclusione
Così deciso in Bari, il 22 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2021.

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