Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, Sent., 02/11/2017, n. 831 cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative

Giovedì, 02 Novembre 2017 11:45

La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative,

perché la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del D.Lgs. su richiamato. ... Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Maria Gabriella MARIANI - Presidente Rel.

Dott. Michele MILANI - Consigliere

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 545/2017 R.G.L.

promossa da:

F.I. SPA, c.f. (...), elettivamente domiciliata in Via Mercantini, 5 Torino, presso lo studio degli Avv. Diego Dirutigliano e Luca Ropolo che la rappresentano e difendono per procura in atti

PARTE APPELLANTE

CONTRO

F.L.M.U. - Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Torino e Provincia - aderente alla C.U.B. - Confederazione Unitaria di Base - c.f. (...), elettivamente domiciliata in Via Luigi Cibrario, 12 Torino, presso lo studio dell'avv. Ruby Ellen Berolo, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso ex art. 28 L. n. 300 del 1970

PARTE APPELLATA

Oggetto: Art. 28 L. n. 300 del 1970.
Svolgimento del processo

Con decreto ex art. 28 L. n. 300 del 1970 pronunciato in data 20.8.2016, il Tribunale di Torino dichiarava l'antisindacalità del comportamento tenuto da F.I. S.p.A. consistito nel non aver dato adempimento alle cessioni di credito di cui alle comunicazioni del 18 settembre 2015, del 23 settembre 2015, del 2 dicembre 2015 e del 25 febbraio 2016; ordinava a F.I. S.p.A. di provvedere al versamento mensile degli importi oggetto delle cessioni di credito in favore della F.L.M.U. di Torino, fatta eccezione per i lavoratori S.M., A.A. e R.L.L., per avere cessato il loro rapporto di lavoro; condannava parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite.

Con ricorso al Tribunale di Torino depositato in data 31 agosto 2016, F.I. S.p.A. proponeva opposizione al decreto assumendo le seguenti conclusioni: "In via preliminare, dichiarare inammissibile per carenza di legittimazione della FLMU - Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Torino e Provincia - aderente alla C.U.B. - Confederazione Unitaria di Base a promuovere il procedimento ex art. 28 St. Lav. e per l'effetto revocare il decreto opposto. Nel merito: revocare il decreto opposto e, per l'effetto, in riforma delle statuizioni ivi contenute, respingere il ricorso introduttivo ex art. 28 St.Lav. e le domande tutte con esso esposte; In subordine: nella non creduta ipotesi che si ritenga legittimo operare cessioni parziali del credito retributivo come strumento al fine del versamento dei contributi sindacali, con obblighi ed oneri in capo al datore di lavoro, e quindi di replicare, per modalità, caratteristiche e risultato pratico, le norme di cui all'artt. 26, 2 e 3 comma, St. Lav., rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, per illegittimità dell'art. 1260 c.c. in riferimento agli artt. 75, 1, 2 comma, 39 e 41 Cost.; in via ulteriormente gradata: nella non creduta ipotesi che si ritenga legittimo operare cessioni parziali del credito retributivo come strumento al fine del versamento dei contributi sindacali, in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della Società di ottenere dalla F.L.M.U. il rimborso delle spese necessarie per dar corso, in modo reiterato (con cadenza mensile), alla contabilizzazione e al versamento della quota di credito ceduta, spese quantificate in un importo non inferiore a Euro 7,50 per ogni cessione in ragione di ciascun mese, ovvero in ragione dei diverso importo accertando in corso di causa od ancora liquidato in via equitativa da codesto Ill.mo Magistrato".

F.L.M.U. si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.

Con sentenza n. 57/2017 in data 17.3.2017 il Tribunale adito respingeva l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ex art. 28 S.L.; condannava parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite.

Con ricorso depositato in data 7.7.2017, F.I. S.p.A. proponeva appello chiedendo in riforma della sentenza l'accoglimento delle conclusioni assunte nel precedente grado di giudizio.

F.L.M.U. costituendosi resisteva all'appello.

All'udienza del 4 ottobre 2017 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione

Il Tribunale ha in primo luogo respinto l'eccezione di carenza di legittimazione del sindacato convenuto a promuovere l'azione ex art. 28 S.L., dovendosi ritenere sussistenti, da un complesso esame di tutta la documentazione in atti, sia la dimensione nazionale dell'organizzazione sindacale (atti costitutivi e statuti della Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana e delle federazioni regionali provinciali associate), sia l'effettività dello svolgimento dell'attività sindacale della FLMU nazionale e delle sue articolazioni locali, anche presso rilevanti aziende.

Giudizio che risulta corroborato dalla presenza di numerosi accertamenti giudiziari della legittimazione della FLMU-CUB tra cui quello più rilevante è compiuto dal Tribunale di Cassino con decreto n. 889/2010, reso nei confronti dell'odierna ricorrente e passato in giudicato, nel quale la questione relativa alla sussistenza del requisito della dimensione nazionale è stata oggetto di espresso e positivo accertamento. Seppure nei confronti di altri soggetti, il medesimo accertamento è stato compiuto recentemente dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21430/2015 e costituisce presupposto logico di quanto deciso nella sentenza n. 18543/2015.

Il Tribunale ha respinto l'opposizione nel merito ritenendo, sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità, illegittimo, sia dal punto di vista civilistico sia da quello della condotta antisindacale ex art. 28 st. lav., il rifiuto del datore di lavoro di effettuare le ritenute sindacali, pur in assenza di un contratto collettivo che lo preveda, essendo applicabile in questo senso, anche dopo l'abrogazione referendaria dei commi 2 e 3 dell'art. 26 st.lav., l'istituto della cessione del credito ex art. 1260 c.c..

Deve inoltre essere affermata la perdurante condivisibilità dell'assunto delle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia n. 28269/2005 anche a seguito della modifica introdotta dalle L. n. 311 del 2004 e L. n. 80 del 2005 al D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di incedibilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti.

Il Tribunale ha, infine, respinto la richiesta della società opponente di accertamento, ove ritenuta legittima la cessione dei crediti, del proprio diritto ad ottenere da FLMU il rimborso delle spese di contabilizzazione e versamento, quantificate in Euro 7,50 per ogni cessione in ciascun mese, ritenendo che l'onerosità aggiuntiva dell'adempimento del debitore ceduto indotta dalle cessioni non appaia eccessiva rispetto al normale obbligo di buona fede e correttezza.

Dalla reiezione dell'opposizione conseguivano la conferma del decreto ex art. 28 S.L. pronunciato il 20.8.2016.

Contro la sentenza ha proposto appello F.I. S.p.A. reiterando, con un primo motivo di impugnazione, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del sindacato F.L.M.U. di Torino e Provincia, avuto riguardo al preciso disposto dell'art. 28 St.Lav.

Lamenta l'appellante che la pronuncia difetta di una corretta analisi degli elementi documentali sui quali la difesa del Sindacato ha affidato la prova della propria legittimazione attiva, trascurando l'analisi delle specifiche censure formulate da F.I. rispetto alla rilevanza di tali dati documentali.

In particolare gli atti statutari (doc. 7 e 8) se pur esprimono una vocazione nazionale non sono idonei a comprovare la dimensione e l'estensione dell'attività; il doc. 7 risale al 1995 e addirittura ad anni anteriori e il doc. 8 dà atto che la costituzione della F.L.M.U. di Torino e Provincia coincide con il settembre 2015, evidentemente dopo che è venuta meno l'associazione provinciale costituita sempre a Torino nel 1992, quale soggetto diverso dall'Associazione sindacale anteriormente costituita nel medesimo ambito territoriale. Quanto alla effettività ed attualità dell'azione sindacale di FLMU e delle federazioni regionali provinciali associate, la documentazione prodotta non comprova la dimensione ed estensione dell'attività, la presenza sindacale riguardava poche imprese, in un contesto territoriale limitato, nel quale gli accordi risultano sottoscritti non dalla F.L.M.U. ma da talune RSU aderenti a detta O.S.. Non vi è di converso alcun serio indicatore dell'esistenza di RSA nominate nelle imprese per effetto di applicazione dell'art. 19 St. Lav., così potendosi escludere l'esistenza di un'attività sindacale orientata verso il perfezionamento di accordi cd. normativi, atti a disciplinare alcuni profili rilevanti nella regolamentazione dei contenuti dei rapporti di lavoro.

Il motivo di appello non è fondato e non merita accoglimento.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 3837/2016) ha avuto modo di precisare che, in tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali (Cass. n. 16787 del 2011). Resta quindi escluso che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale costituisca, nonostante l'indubbia rilevanza sintomatica della rappresentatività che ne discende, l'unico elemento a tal fine significativo, ovvero che lo svolgimento di effettiva attività sindacale possa essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all'intero ambito nazionale, trattandosi di affermazione che si pone in contrasto, nella sua assolutezza, con il suddetto principio, incentrato sull'effettività dello svolgimento dell'attività sindacale e sulla sua diffusione, a carattere contenutistico e non meramente formale, su gran parte del territorio nazionale (Cass. n. 16637 del 2014).

Nella fattispecie, quanto al carattere della nazionalità, intesa nell'accezione della giurisprudenza di legittimità come diffusione non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, il Tribunale ha analizzato la documentazione in atti per pervenire, condivisibilmente, all'affermazione che il sindacato ricorrente, aderente alla CUB, ha dimensione nazionale, risultando prodotti l'atto costitutivo della Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana (doc. 7 Statuto F.L.M.U.), nonché gli atti costitutivi e gli statuti delle federazioni regionali provinciali associate (docc. 8 e 9).

La circostanza che gli atti costitutivi e statutari siano risalenti è irrilevante ove risulti, come in seguito argomentato, la attualità dell'attività sindacale. Inoltre, quanto al documento sub (...) (Statuto della F.L.M.U. di Torino e provincia approvato dal Congresso Provinciale del 26.8.2015) l'appellata ha puntualizzato che trattasi di modifica statutaria, non di costituzione ex novo del sindacato, la Federazione costituita in data 16.6.1992 era infatti presente all'interno di stabilimenti del comparto produttivo industriale metalmeccanico piemontese anche negli anni immediatamente precedenti il 2015, come rilevabile dal doc. 23 che si riferisce a incontri sindacali avvenuti: nel 2012, 2013 e nel 2014 presso e in riferimento alla O.S.; negli anni tra il 2005 e il 2009 presso e in riferimento alla C. S.p.A. di V. e alla T.I.; nel periodo 2012-2014 presso e in riferimento alla M.I. S.p.A. di R..

Seppure le organizzazioni territoriali sono presenti solo su 48 delle 107 province italiane, deve evidenziarsi la presenza in tutte le regioni ad eccezione del Trentino Alto Adige, in tutti capoluoghi di regione e nelle province maggiormente estese e industrializzate.

Il Tribunale ha, quindi, compiuto una analitica disamina della documentazione prodotta ritenendo provata l'effettività ed attualità dello svolgimento dell'attività sindacale della F.L.M.U. e delle sue articolazioni locali in particolare modo nell'arco temporale tra gli anni '90 e la metà degli anni 2000 (verbali di accordo sindacale, convocazioni presso il Ministero del Lavoro o altre istituzioni, verbali di conciliazione in sede sindacale, in tema di scioperi, cassa integrazione o mobilità, risposte allo Spresal a richieste di verifica in materia di scurezza), anche presso grandi aziende (la stessa Fiat Auto, l'Alfa Romeo, la Dalmine, la Sodexo, la Marcegaglia, la Electrolux Zanussi).

Ha ritenuto che anche in epoca prossima, negli anni 2015 e 2016, risultasse comunque la prova che l'organizzazione sindacale appellata avesse mantenuto quella effettività di intervento sindacale sul territorio nazionale idonea a legittimarla al ricorso al procedimento ex art. 28 st. lav..

Ed in particolare, agli atti è le seguente documentazione prodotta: doc. 13 Interrogazione Parlamentare da cui emerge che presso L.I. S.p.A., azienda multiservizi che opera all'interno dello stabilimento di Cassino, era presente l'organizzazione sindacale FLMU-CUB che contava 1 RSU che aveva richiesto l'intervento del Ministero del Lavoro; doc. 14 richiesta di partecipazione a incontro in merito alla trattativa per il rinnovo del CCNL Settore Telecomunicazioni richiamando la propria Piattaforma di contratto inviata in data 28.4.2016 ed allegata; doc. 15 inerente comunicazioni di nomina di rappresentanti sindacali, convocazioni e richieste di intervento, proclamazione di scioperi presso la Tenaris Dalmine di Bergamo che pur indicati, come sottolineato da parte appellante, quali "Manifestazioni contro le guerre Per i diritti vitali" e "Contro la guerra, per i diritti sociali, per un reddito dignitoso e le libertà sindacali", contenevano espresse rivendicazioni inerenti il lavoro stabile e tutelato, il salario, i luoghi di lavoro, le libertà sindacali; doc. 16 attività sindacale analoga svolta dalla FLMU presso la Electrolux, tra cui assemblee pubbliche all'esterno dello stabilimento e manifestazioni, che avevano avuto rilievo anche da parte degli organi di stampa; attività sindacale svolta presso: Fincantieri Genova (doc. 17), la IScot (doc. 18), la Iselfa (richieste di incontro, costituzione di RSA) e la Whirlpool (doc. 19); la Ilva di Taranto: incontro relativo alla proroga del contratto di solidarietà (doc. 20); attività sindacale all'interno degli stabilimenti di F. di Cassino, Melfi, Pomigliano e Torino (doc. da 24 a 28).

L'effettività dello svolgimento dell'attività sindacale di FLMU deve pertanto ritenersi documentata in relazione alle maggiori industrie metalmeccaniche, tra cui la stessa F.I., e delle telecomunicazioni, dislocate in gran parte del territorio nazionale, come già affermato dalla giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la legittimazione della F.L.M.U. a proporre l'azione ex art. 28 st. lav..

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ribadisce l'incedibilità del credito retributivo, afferma, in sintesi, che la situazione normativa attuale, rappresentata dal nuovo tenore dell'art. 1 D.P.R. n. 180 del 1950, è quella che regola tanto per i dipendenti pubblici, quanto per quelli privati, uniformati per espressa volontà legislativa, l'incedibilità del credito per retribuzione salvo eccezioni espressamente stabilite, tra le quali non rientra il caso in oggetto. Diversa è la delegazione di pagamento che non incontra il divieto di legge fissato dal D.P.R. n. 180 del 1950 proprio perché si tratta di un distinto istituto anche nel regolamento di esso dato dal codice sostanziale, che lo qualifica espressamente "modalità di esecuzione del pagamento". Anche quest'ultimo strumento è espressamente richiamato in altra parte del DPR (Titolo IV) che, all'art. 58, facoltizza (e non vieta) tali deleghe, ponendo esclusivamente un limite economico al 50% dello stipendio.

Infine, il referendum abrogativo va ricompreso tra le fonti del diritto e ha dunque un'autorevolezza che non si limita all'elisione delle disposizioni abrogate, ma si estende alla volontà "normativa" di cui le norme elise erano espressione.

Il motivo di appello non è fondato.

Con orientamento costante la giurisprudenza di legittimità ha affrontato le questioni riproposte da parte appellante, affermando (Cass. 18548/2015) che:

"Con sentenza di questa Corte n. 21368 del 2008 si è affermato che: "il referendum del 1995, abrogativo del comma 2 dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicché i lavoratori, nell'esercizio dell'autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia della cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, mentre il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale".

Detti principi sono stati riconfermati dalle sentenze di questa Corte n. 9049 del 2011 e n. 2314 del 2012 e, in quest'ultima pronunzia, si è elaborata la seguente sintesi sulla posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass., S.U., 28269/2005; Cass., 21368/2008; Cass., 9049/2011 cit.) e sui principi di diritto affermati: "a) Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 st. lav., comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (S.U. 28269/2005). b) Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260 c.c. e segg.) (S.U. 28269/2005). c) In conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore (cfr. art. 1260 c.c.) (S.U. 28269/2005). d) Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri (S.U. 28269/2005, nonché Cass. 10 settembre 2009, n. 19501)".

Quanto ai profili che involgono le conseguenze dei successivi interventi legislativi sulla materia in esame, vale a dire la L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137, il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e la L. 23 dicembre 2005, n. 266, il Collegio aderisce ai principi affermati da Cass. 2314 del 2012, confermati da Cass. n. 20733 del 2013, n. 27430 del 2014 e da n. 11057 del 2015, ai quali intende dare ulteriore continuità.

Di seguito si riporta, in sintesi, l'ordine argomentativo della sentenza n. 2314/2012. Il "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), è stato modificato ed integrato dai tre interventi legislativi prima richiamati. L'art. 1 prevedeva, e prevede tuttora, la insequestrabilità, impignorabilità, e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche".

Con la legislazione successiva tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private. A sua volta, l'art. 5 pone dei limiti alla possibilità, per i dipendenti pubblici, di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare". Gli artt. 15 e 53, individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private.

L'art. 52 stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotta dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perché la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del D.Lgs. su richiamato.

Tale tesi non è condivisibile. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate all'erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del T.U.). Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate all'erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano, pertanto, cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative.

Il Collegio, nel confermare in questa sede la riferita soluzione interpretativa, intende ribadire il principio secondo cui, in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 52, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13-bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo D.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale."

Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante deduce, in subordine, la sussistenza del diritto della società, destinataria di atto di cessione parziale del credito retributivo da adempiere in unica soluzione, di ottenere il rimborso delle spese necessarie per dar corso in modo reiterato, con cadenza mensile, alle operazioni di contabilizzazione e al successivo versamento della quota di credito retributivo per come ceduta da ciascun lavoratore alla F.L.M.U. di Torino.

Afferma l'appellante che la maggiore onerosità non può essere a carico del debitore ed è irrilevante il fatto che gli oneri derivanti dal frazionamento del credito, sorto unitario, siano o meno significativi, non essendo oggetto della domanda subordinata l'invocazione della gravosità della cessione come motivo di ostacolo alla stesso adempimento, ma solo ed esclusivamente la richiesta che gli oneri conseguenti siano ripetuti al cedente ovvero al cessionario, perché si è al di fuori dell'art. 1196 c.c. trattandosi di norma che non è più utilizzabile a fronte di una pretesa di pagamento sdoppiata.

Il motivo di appello non è fondato.

Premesso che, come rilevato dal Tribunale, non vi è alcuna preclusione alla cessione anche solo parziale del credito, la stessa società non lamenta che trattasi di oneri gravosi ed insostenibili e, senza documentare i costi di contabilizzazione e versamento legati alle quote di credito cedute, indica apoditticamente un esborso di Euro 7,50 per ogni operazione, importo da ritenersi sicuramente non adeguato a fronte delle dimensioni di una grande azienda quale F.I. SpA, della relativa organizzazione e struttura amministrativa che può avvalersi di procedure informatizzate, tali da poter considerare minima l'incidenza data dagli adempimenti in oggetto.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in Euro 6.615,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Conclusione

Così deciso in Torino, il 4 ottobre 2017.

Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2017.

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