REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10595 del 2021, proposto dalla -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro e Alfredo Passaro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,
contro
l'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I ter, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS-del 28 agosto 2020, con il quale il Prefetto di Potenza ha disposto il diniego di estensione territoriale, ex art. 257 ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Tulps, dell'attività di vigilanza privata per presunte violazioni contestate nel periodo di accertamento dei requisiti organizzativi e strutturali da parte di alcune delle Questure interpellate.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dall'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza e dal Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Svolgimento del processo
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Basilicata -OMISSIS-ha impugnato il decreto prot. n. -OMISSIS-del 28 agosto 2020, con il quale il Prefetto di Potenza ha disposto il diniego di estensione territoriale nelle Province di Crotone e Catanzaro, ex art. 257 ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Tulps, dell'attività di vigilanza privata dalla stessa già svolta nelle Province di Potenza, Matera e Cosenza per presunte violazioni, contestate nel periodo di accertamento dei requisiti organizzativi e strutturali da parte di alcune delle Questure interpellate.
Il diniego è stato opposto per avere le Questure di Cosenza e Catanzaro rilevato che illegittimamente la società: a) ha svolto attività di vigilanza privata oltre i limiti di estensione territoriale autorizzati, in violazione degli artt. 139 e 140 del Tulps; b) non ha riportato nei servizi giornalieri redatti dalla società il nominativo di una guardia particolare giurata a far data dall'assunzione avvenuta nel luglio 2019 fino al mese di dicembre dello stesso anno; c) ha delegato, nell'ambito di un sopralluogo per la partecipazione ad una gara di appalto, un soggetto non facente parte della compagine societaria, coinvolto in un procedimento penale per concorso in rapina.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tar Basilicata ha declinato la competenza territoriale in favore del Tar Lazio, sul presupposto dell'efficacia ultraregionale del provvedimento impugnato (Basilicata e Calabria).
Con atto di motivi aggiunti la società ha impugnato il Provv. del 26 novembre 2020 (in relazione al quale ha preannunciato l'impugnativa dinanzi all'autorità giurisdizionale competente), che ha irrogato la sanzione di euro 30.000,00 per le stesse violazioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento impugnato con l'atto introduttivo del giudizio.
Afferma la società che l'art. 257 ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Tulps, consentirebbe il diniego della richiesta di estensione territoriale solo laddove la Prefettura si determini per la sospensione o per la revoca della licenza già posseduta; ora, essendosi determinata per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, non sussisterebbero i presupposti previsti dal citato comma 5 dell'art. 257 ter per negare la richiesta di estensione territoriale.
2. Con sentenza -OMISSIS- la sez. I ter del Tar del Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato legittimamente adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 257 ter e 257 quater del Regolamento di esecuzione del Tulps atteso che alla luce delle violazioni contestate alla società sussistevano i presupposti per procedere alla revoca o alla sospensione della licenza che, ai sensi dell'art. 257 ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Tulps, consentono di negare l'estensione territoriale dell'attività di vigilanza svolta. La conclusione, ad avviso del Tar, non è smentita dalla circostanza che la Prefettura ha inflitto alla società una sanzione pecuniaria invece di disporre la sospensione della licenza. Tale decisione è stata assunta non perché, all'esito dell'istruttoria, si fosse accertato che non sussistevano i presupposti per la sospensione bensì perché si trattava della prima violazione commessa dalla società istante, tale da giustificare un trattamento meno penalizzante. Dunque, sebbene sussistessero i presupposti per la sospensione della licenza in ragione delle gravi violazioni riscontrate, tuttavia l'Amministrazione resistente ha ritenuto di determinarsi in maniera meno penalizzante per l'attività della società ricorrente in quanto, pure attiva dal 2013, non erano state riscontrate fino a quel momento altre irregolarità gravi.
3. La sentenza è stata impugnata con appello notificato in data 16 dicembre 2021 e depositato il successivo 21 dicembre.
4. Si sono costituiti in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza e il Ministero dell'Interno, che hanno sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Come esposto in narrativa, è impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I ter, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto dalla La S. s.r.l. per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS-del 28 agosto 2020, con il quale il Prefetto di Potenza ha disposto il diniego di estensione territoriale, ex art. 257 ter, comma 5, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del Tulps), dell'attività di vigilanza privata per presunte violazioni contestate nel periodo di accertamento dei requisiti organizzativi e strutturali da parte di alcune delle Questure interpellate.
Il diniego è stato opposto per avere le Questure di Cosenza e Catanzaro rilevato che illegittimamente la società: a) ha svolto attività di vigilanza privata oltre i limiti di estensione territoriale autorizzati, in violazione degli artt. 139 e 140 del Tulps; b) non ha riportato nei servizi giornalieri redatti dalla società il nominativo di una guardia particolare giurata a far data dall'assunzione avvenuta nel luglio 2019 fino al mese di dicembre dello stesso anno; c) ha delegato, nell'ambito di un sopralluogo per la partecipazione ad una gara di appalto, un soggetto non facente parte della compagine societaria, coinvolto in un procedimento penale per concorso in rapina.
2. L'appello è fondato.
E' suscettibile di positiva valutazione il motivo con il quale si afferma che l'autorizzazione doveva dirsi assentita per essere maturato il silenzio per inutile decorso del termine di novanta giorni previsto dal comma 5 dell'art. 257 ter, R.D. n. 635 del 1940.
Giova ricordare che l'art. 103, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto -OMISSIS-) ha stabilito, per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e che detto termine è stato prorogato al 15 maggio 2020 dall'art. 37, D.L. 8 aprile 2020, n. 23. Tale disposizione è stata introdotta per ovviare agli inconvenienti generati sul fluido operare delle amministrazioni pubbliche dall'emergenza pandemica Covid-19, con la conseguenza che la stessa ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi salvo che non sia espressamente previsto in modo diverso.
Corollario obbligato di tale premessa è che anche il procedimento avviato dalla La S. con istanza del 6 aprile 2020 è stato sospeso (dal 23 febbraio 2020) sino al 15 maggio 2020; da tale ultima data decorrono i 90 giorni per chiudere il procedimento (che avrebbe dovuto quindi concludersi entro il 14 agosto 2020), termine ulteriormente sospeso (ma in realtà solo potenzialmente, avendo la società evaso lo stesso 3 agosto) dall'inoltro, in data 3 agosto 2020, del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, con il quale sono stati dati dieci giorni per presentare osservazioni. Le osservazioni sono state però trasmesse dalla società lo stesso 3 agosto, con la conseguenza che il procedimento, chiuso in data 28 agosto 2020, è tardivo.
Corollario obbligato di tale premessa è che la Prefettura non avrebbe potuto negare ex se il trasferimento ma agire con un provvedimento di secondo grado di annullamento in autotutela dell'autorizzazione concessa per silentium.
2. L'appello è dunque fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tar Lazio, sez. I ter, -OMISSIS-, va accolto il ricorso di primo grado.
La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tar Lazio, sez. I ter, -OMISSIS-, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
