Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 06/10/2022) 14/04/2023, n. 3813. Sul ricorso in appello proposto da I.S.S.V. S.p.A. ha impugnato il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa ha escluso l'odierna appellante

Venerdì, 14 Aprile 2023 06:35

Sul ricorso in appello numero di registro generale 2215 del 2022, proposto da I.S.S.V. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ...

1. Con ricorso innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, la I.S.S.V. S.p.A. ha impugnato il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa ha escluso l'odierna appellante - per l'effetto revocandone l'aggiudicazione - e, contestualmente, ha affidato alla E.P. S.r.l. il "servizio di vigilanza privata armata presso gli Uffici Giudiziari di Siracusa"

Pubblicato il 14/04/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                  N. 03813/2023REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  N. 02215/2022 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2215 del 2022, proposto da
International Security Service Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Siracusa, non costituita in giudizio;
nei confronti

Etna Police S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Assenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 04002/2021, resa tra le parti. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Etna Police S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Giorgio Manca e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, presentate dagli avvocati Fraccastoro e dello Stato Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, la International Security Service Vigilanza S.p.A. ha impugnato il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa ha escluso l’odierna appellante – per l’effetto revocandone l’aggiudicazione – e, contestualmente, ha affidato alla Etna Police S.r.l. il “servizio di vigilanza privata armata presso gli Uffici Giudiziari di Siracusa”. Con sentenza del 31 dicembre 2021, n. 4002, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.

2. Rimasta soccombente, la ISSV ha proposto appello sostanzialmente reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui ha chiesto la riforma.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e la Etna Police, concludendo per la reiezione del gravame.

4. Peraltro, parte appellante, con memoria depositata il 21 settembre 2022, sul presupposto che nelle more del giudizio la procedura di gara de qua, di durata pari a 12 mesi, ha avuto integrale esecuzione e che, tra l’altro, la Procura avrebbe indetto ed aggiudicato un nuovo contratto avente ad oggetto il medesimo servizio, ha dichiarato di rinunciare all’appello per il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

5. All’udienza del 6 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di rinuncia all’appello, per il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

7. Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti le spese giudiziali del presente grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO

Pubblicato in Sentenze C.D.S.