CDS: SENTENZA, sezione 5, numero provv.: 202302091. Securitas Metronotte S.r.l. contro Rai - Radiotelevisione Italiana Spa nei confronti Rti Gielle e International Security Service Vigilanza S.p.A.

Martedì, 28 Febbraio 2023 06:01

Visti gli atti di costituzione in giudizio di International Security Service Vigilanza S.p.A. in proprio e quale Capogruppo/Mandataria Rti

Pubblicato il 28/02/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                              N. 02091/2023REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                              N. 04226/2022 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4226 del 2022, proposto da
Securitas Metronotte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

contro

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

nei confronti

Rti Gielle di Galantucci Luigi Impresa Individuale, Rti Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, non costituiti in giudizio;
International Security Service Vigilanza S.p.A. in proprio e quale Capogruppo/Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04155/2022, resa tra le parti, per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. del 29 ottobre 2021 di esclusione di Securitas Metronotte s.r.l. dal lotto 3 della procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016, articolata in sette lotti, per l'affidamento del “Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali” – Gara n. 7094827 – CIG 75020084D8; della comunicazione di Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. di esclusione di Securitas Metronotte s.r.l. ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/2016 lotti 2 e 3 prot. A/TLS/6270/P del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del “Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali” – (Gara n. 7094827 CIG n. 7502000E3B Lotto 1; CIG n. 750200525F Lotto 2; CIG n. 75020084D8 Lotto 3; CIG n. 750201067E Lotto 4; CIG n. 7502011751 Lotto 5; CIG n. 7502015A9D Lotto 6; CIG n. 7502016B70 Lotto 7) – Comunicazione di esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/2016 lotti 2 e 3”; di tutti gli atti istruttori; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di International Security Service Vigilanza S.p.A. in proprio e quale Capogruppo/Mandataria Rti e di Rai - Radiotelevisione Italiana Spa;

Vista la nota del 28 gennaio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con atto notificato in data 9 maggio 2022 e depositato il successivo 23 maggio Securitas Metronotte S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio, sezione III, n. 4155 del 2022, di rigetto del ricorso e di declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti proposti dalla stessa società avverso il provvedimento della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. del 29 ottobre 2021, recante la sua esclusione dal lotto 3 della procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/2016, articolata in sette lotti, per l’affidamento del “Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali” – Gara n. 7094827 – CIG 750200525F.

2. Si sono costituiti in resistenza la Rai –Radio Televisione Italian s.p.a. e la controinteressata, aggiudicataria della procedura de qua, International Security Service Vigilanza S.p.A., instando per il rigetto dell’appello.

3. In vista dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2023 parte appellante ha depositato, in data 28 gennaio 2023, nota, non previamente notificata alle controparti, con cui ha dichiarato di rinunciare al presente appello, non avendovi più interesse per sopravvenute esigenze aziendali, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

4. La Rai Radio Televisione Italiana, con nota depositata in data 6 febbraio 2023, ha preso atto di tale dichiarazione, nulla opponendo al riguardo.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2023.

6. Ciò posto, non essendo stata la dichiarazione di rinuncia previamente notificata alle controparti nel termine di rito di dieci giorni prima dell’udienza di cui all’art. 84 comma 3 c.p.a., occorre considerare l’atto de quo, anche alla luce della sua motivazione, come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in applicazione del disposto dell’art. 84 comma 4 c.p.a. secondo cui “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa" (ex multis Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-11-2022, n. 9946).

Infatti per concorde giurisprudenza, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla richiesta decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (ex multis, in detti sensi, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 25519).

7. Sussistono eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla decisione in rito ed alla circostanza che parte appellante ha richiesto la compensazione delle spese di lite e le controparti nulla hanno opposto, per compensare le stesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diana Caminiti Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO

Pubblicato in Sentenze C.D.S.