CDS: SENTENZA sezione 3, numero provv.: 202300813 L’istituto di vigilanza privata -OMISSIS-, ha presentato alla Prefettura di Napoli una istanza volta alla nomina di Guardia Giurata - Diniego

Mercoledì, 25 Gennaio 2023 06:50

In data 6 maggio 2020, l’istituto di vigilanza privata -OMISSIS-, ha presentato alla Prefettura di Napoli una istanza volta alla nomina di Guardia Giurata - Diniego.

Pubblicato il 25/01/2023

                                                                                                                                                                                                                                                    N. 00813/2023REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                     N. 10727/2021 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10727 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Campolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO

In data 6 maggio 2020, l’istituto di vigilanza privata -OMISSIS-, ha presentato alla Prefettura di Napoli una istanza volta al rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata in favore dell’odierno appellante, al dichiarato scopo di assumerlo a tempo indeterminato alle proprie dipendenze.

Con nota del 15 luglio 2020, all’esito dell’istruttoria compiuta ai fini del rilascio del decreto di nomina a guardia giurata, la Prefettura ha informato la società richiedente circa l’assenza dei requisiti previsti dalla legge, in capo al soggetto interessato, per l’espletamento dell’attività di guardia giurata.

In data 7 agosto 2020, il privato ha formulato una richiesta di chiarimenti alla Prefettura per essere edotto circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Con preavviso di rigetto notificato il 19 settembre 2020, la Prefettura ha comunicato al richiedente i suddetti motivi, a norma dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.

Il 20 settembre 2020, l’odierno appellante ha depositato le proprie osservazioni, nei confronti della Prefettura.

Con provvedimento emesso il 9 ottobre 2020 e notificato il 12 ottobre 2020, la Prefettura ha negato il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata.

Il provvedimento di diniego ha tratto fondamento dai numerosi controlli nel corso dei quali l’appellante è stato trovato in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia, essendo le frequentazioni con soggetti censurati ostative alla formulazione di un giudizio favorevole in ordine al possesso dei requisiti soggettivi della buona condotta e dell’assoluta affidabilità, indispensabili per coloro che intendono svolgere le delicate mansioni affidate alle guardie giurate.

L’interessato ha proposto ricorso innanzi al Tar Campania, deducendo l’illegittimità del decreto impugnato, in quanto fondato unicamente sulle proprie frequentazioni, a suo dire risalenti e sporadiche, senza tuttavia considerare la condotta di vita irreprensibile dello stesso.

Il Tar ha rigettato il ricorso, considerando il provvedimento avversato immune dai prospettati vizi.

Il Giudice di prime cure ha, in primo luogo, dato risalto al fatto che i controlli subiti dal ricorrente in compagnia di soggetti inaffidabili sono spesso avvenuti a bordo di autovetture, desumendo da tale circostanza che non potesse trattarsi, come sostenuto dal ricorrente, di incontri occasionali.

Il Tar adito ha poi aggiunto che la valutazione che compie l’Amministrazione, in qualità di Autorità di pubblica sicurezza, è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile sotto i profili del travisamento dei fatti e di manifesta illogicità, e che, nel caso di specie, i provvedimenti gravati si riferiscono a fatti e circostanze precisi, da cui congruamente l’Amministrazione ha dedotto un giudizio di insussistenza del requisito soggettivo.

Il ricorrente ha impugnato la citata pronuncia, riproponendo essenzialmente le doglianze non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravata sentenza.

In particolare, secondo l’odierno appellante, la decisione del giudice di prime cure sarebbe erronea laddove non ha rilevato l’illegittimità del provvedimento di diniego, a suo dire, viziato da eccesso di potere per ingiustizia manifesta e motivazione apparente, nonché per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli, resistendo all’appello e depositando documentazione.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

In via preliminare, giova ricordare che il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede in via ordinaria anche il rilascio di porto d’armi, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Il loro rilascio, pertanto, è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento.

Analoga indicazione è contenuta all’art. 43, comma 2, in materia di porto d’armi, laddove egualmente si richiama il requisito della buona condotta, nonché l’«affidamento a non abusare delle armi».

Per tale ragione, nel caso di specie, trovano applicazione i consolidati principi regolatori in materia di rilascio del porto d’armi, che è quindi opportuno ribadire.

La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.

Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.

La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse». Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che «dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».

Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».

La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).

Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.

Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.

L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi.

È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).

Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove, nel prevedere che «il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne», considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.

Ricostruita in tal modo la ratio della disciplina vigente nella delicata materia del rilascio del porto d’armi, che, in ragione dell’attività espletata, è strettamente collegata al riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata, risulta ora possibile affrontare nel dettaglio le censure sollevate dall’appellante rispetto alla sentenza gravata.

Segnatamente, l’art. 138 del T.U.L.P.S., relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, al comma 1, nella stesura risultante dall’intervento della Corte Costituzionale n. 311/1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all’aggettivo “ottima”, ivi originariamente previsto.

Come evidenziato da questa Sezione, sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, a maggior ragione in un ambito di particolare delicatezza quale quello che implica comunque l’uso delle armi, l’irreprensibilità del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì, con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata. Si è, altresì, precisato che la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, T.U.L.P.S., aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d) della L. 1° marzo 2002, n. 39), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato (cfr. Cons. St. sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215).

È, infatti, noto che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare l’adozione di misure con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso. Tale valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121).

Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2016, nr. 922; Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987).

Sulla scorta dei suesposti principi, la giurisprudenza ritiene esigibile nei confronti delle guardie particolari giurate una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa.

Orbene, così ricostruita la cornice giuridica di riferimento, occorre indagare le implicazioni che dalla natura discrezionale della valutazione rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza derivano sul piano dell’intensità del sindacato giurisdizionale.

È noto che dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di sindacato sulla attività discrezionale, si è passati alla possibilità di riconoscere la piena cognizione dei fatti oggetto dell’indagine e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’Autorità amministrativa, con il solo limite dell’ottica del merito, preclusa al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, imposto dall’art. 113 Cost.

Consegue che la natura dei provvedimenti in esame non esclude né può legittimare un indebolimento del sindacato giurisdizionale. Al contrario, quanto più si estendono le maglie della discrezionalità dell’Autorità amministrativa, tanto più è necessario un sindacato penetrante da parte del giudice amministrativo volto ad evitare che sotto il mantello della discrezionalità possa celarsi un esercizio arbitrario della funzione amministrativa.

In questa logica, si pone del resto la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sia pur con riferimento alla discrezionalità tecnica delle Autorità amministrative indipendenti, ha affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall’oggettivo margine di opinabilità (ex multis, Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6050).

A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti.

Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e di affidabilità del richiedente, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame.

In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull’esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità.

È opportuno rilevare che il principio di proporzionalità – compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. – si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l’unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.

Il principio di ragionevolezza postula, invece, una coerenza tra la valutazione compiuta dall’Amministrazione e la decisione assunta.

Alla luce di quanto fin qui esposto e dei fatti valorizzati dal provvedimento gravato in primo grado, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione resista al vaglio di questo giudice.

Infatti, nel caso in esame, la valutazione negativa di affidabilità del soggetto riposa su plurimi e circostanziati elementi indiziari, compiutamente descritti nel provvedimento impugnato in primo grado.

Dall’istruttoria è infatti emerso che l’interessato è stato controllato sei volte unitamente a diversi soggetti aventi a carico pregiudizi e precedenti penali, in molte occasioni a bordo di autovetture.

In quattro occasioni, l’ultima delle quali nel 2013, l’appellante è stato identificato insieme a un soggetto con precedenti per sequestro di persona, atti persecutori e lesioni personali.

Ancora, dagli altri accertamenti, come si evince dal provvedimento di diniego impugnato in primo grado, è risultato che l’appellante è stato controllato, sempre a bordo di autovettura, in compagnia di:

- “persona segnalata per interferenze illecite nella vita privata”;

- “persona con precedenti per associazione a delinquere, truffa, ricettazione, furto, minacce, ecc.”;

- “quattro persone, di cui una già emersa nelle suddette circostanze, un’altra segnalata per i reati di rapina, estorsione, falso e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, una terza per furto aggravato e l’ultima per violazione dell’art. 6 L. 401/1989”.

Sul punto, deve evidenziarsi, anzitutto, come non abbiano pregio le deduzioni attoree volte ad affermare il carattere occasionale e risalente degli incontri con persone che frequentavano lo stesso quartiere per ragioni legate alla cosiddetta “movida”, né l’inconsapevolezza da parte dell’appellante rispetto ai pregiudizi di polizia a carico di detti soggetti.

Nella suddetta prospettiva non può essere revocata in dubbio la rilevanza degli accertamenti svolti, nel corso dei quali l’appellante è stato sempre identificato a bordo di autovetture, in orario notturno, unitamente a soggetti attinti da diversi precedenti di polizia, circostanza affatto neutra nella valutazione che involge lo svolgimento di un servizio così delicato cui si riconnette, in via ordinaria, la disponibilità di armi.

A carico di ciascuno dei soggetti con cui l’appellante è venuto in contatto sono stati rilevati comportamenti in rapporto di chiara distonia con il rispetto delle regole, siccome fatti oggetto di segnalazione.

A tal riguardo, trova recisa smentita la doglianza veicolata nel mezzo di gravame, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare l’epoca risalente dei controlli menzionati, compiendo dunque un’aggiornata valutazione, tale da integrare una motivazione più rigorosa.

L’Amministrazione, infatti, ha compiuto un’approfondita informativa, nella quale ha fatto riferimento agli accertamenti, avvenuti in luoghi diversi e a bordo di auto, dai quali la Prefettura ha ritenuto inverosimile che l’interessato non fosse a conoscenza dei trascorsi delle persone con le quali si accompagnava. Da tali circostanze l’Amministrazione ha ragionevolmente desunto l’assiduità della frequentazione dell’appellante con soggetti dediti ad attività delittuose, ostativa alla formulazione di un giudizio favorevole in ordine al possesso dei requisiti soggettivi della buona condotta e dell’assoluta affidabilità, indispensabili per coloro che intendono svolgere le delicate mansioni affidate alle guardie giurate.

Del resto, la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente al fine della nomina a guardia particolare giurata; gli organi del Ministero dell’interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi (cfr. Cons. St., sez. III, 27 marzo 2018, n.1905).

Quanto detto, a maggior ragione in relazione al riconoscimento di qualifiche cui accede un titolo agevolato di porto d’arma, la cui custodia impone un’attenzione al contesto comprensibilmente accentuata.

Al riguardo, peraltro, non vi è ragione di discostarsi dall’affermazione del Consiglio di Stato secondo la quale gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come certe frequentazioni «possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa» (v. Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242).

Tenuto conto quindi delle valutazioni compiute dall’Amministrazione, deve, in definitiva, escludersi, oltre al difetto di istruttoria, la presenza di vizi interni al processo di accertamento dell’affidabilità del soggetto interessato per come condizionata dalle descritte circostanze di contesto, esistenti al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.

In coerenza dell’approdo cui è giunto il Giudice di primo grado deve, infine, rilevarsi che la stessa motivazione, richiamando i dati e le circostanze di fatto che hanno fondato il giudizio di inaffidabilità sull’istante, risulta ragionevole e adeguata.

Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

L’insieme della vicenda e gli interessi fatti valere giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Pubblicato in Sentenze C.D.S.