vietandone contestualmente la detenzione. ... Il diverbio con la compagna non costituirebbe elemento idoneo a comprovare la possibilità di un abuso dell'arma da parte dell'appellante, il quale, da due decenni, lavorava come guardia giurata e mai era stato coinvolto in vicende penali. ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4004 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Zuppelli, domiciliato presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Brescia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 20 aprile 2016, notificato il successivo 7 maggio, la Prefettura di Brescia ha revocato la licenza di porto d'armi per difesa personale, rilasciata in data 3 giugno 2010 al signor -OMISSIS-per svolgere le mansioni di guardia giurata, vietandone contestualmente la detenzione. Il provvedimento ha tratto fondamento dalle note della Stazione Carabinieri di Brescia - -OMISSIS-, dalle quali era emersa l'inaffidabilità del soggetto ai sensi degli artt. 10, 11 e 43 R.D. n. 773 del 1931.
La prima ha dato conto del violento litigio con la compagna convivente, consumatosi nel gennaio 2016, durante il quale l'interessato aveva distrutto parte del mobilio dell'abitazione e la donna aveva riportato ferite da taglio. Tramite la seconda era stata invece segnalata la mancata diligenza nella custodia delle armi e delle relative munizioni, riscontrata dalle forze dell'ordine a seguito di un sopralluogo richiesto dalla predetta.
2. Con ricorso n. -OMISSIS-, maturato il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico proposto al Ministero dell'Interno, l'interessato ha impugnato il provvedimento, chiedendone l'annullamento e avanzando istanza cautelare collegiale e monocratica. Il ricorrente ha eccepito la scarsa gravità del diverbio occorso con la compagna, il fatto che si trattasse di un episodio isolato, il suo stato di incensurato e la corretta custodia dell'arma. In diritto, ha lamentato l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento, non avendo la Prefettura indagato la veridicità dei fatti descritti nelle note dei Carabinieri né indicato le ragioni che avrebbero comportato la necessità di privare il soggetto della licenza ottenuta nel 2010.
3. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Brescia si sono costituite in giudizio, ottemperando alle richieste istruttorie.
4. Con sentenza breve n. -OMISSIS-, il Tar Lombardia, sede di Brescia, sezione prima, ha respinto il ricorso, motivando il rigetto in virtù dell'incapacità di autocontrollo manifestata dal ricorrente e della mancata diligenza nella custodia dell'arma, circostanze idonee a giustificare la revoca della licenza anche in assenza di precedenti penali ed a prescindere dall'archiviazione della notizia di reato relativa all'episodio del litigio con la compagna consumatosi nel gennaio 2016. Il provvedimento sarebbe adeguatamente motivato, stante il richiamo alle due informative dei Carabinieri ed andrebbe esente dal lamentato vizio istruttorio, essendo fondato su circostanziate informazioni.
5. Con l'appello all'esame, notificato il 30 maggio 2017 e depositato il giorno successivo, l'interessato ha impugnato la citata sentenza del Tar Lombardia, chiedendone la riforma e la sospensione e deducendo, con due distinti motivi, la carenza di motivazione nonché l'eccesso di potere derivante dal difetto istruttorio e da travisamento dei fatti.
Il diverbio con la compagna non costituirebbe elemento idoneo a comprovare la possibilità di un abuso dell'arma da parte dell'appellante, il quale, da due decenni, lavorava come guardia giurata e mai era stato coinvolto in vicende penali. Gli avvenimenti descritti nella prima nota dei Carabinieri sarebbero controversi e comunque l'indagine sarebbe stata archiviata, mentre, con riguardo all'omessa custodia dell'arma, la stessa compagna aveva riferito che la pistola era normalmente custodita con cura e con munizioni separate. Sicché, considerate tali circostanze oltre che l'attività lavorativa esercitata dall'appellante, l'amministrazione avrebbe dovuto meglio motivare il proprio convincimento, non limitandosi ad un mero richiamo delle informative dei Carabinieri. Inoltre, l'istruttoria compiuta, censurata con il secondo motivo di doglianza, sarebbe stata incompleta, con conseguente illegittimità del provvedimento prefettizio per eccesso di potere.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata respinta l'istanza cautelare per carenza di fumus.
8. All'udienza pubblica del 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. L'appello è infondato.
2. La materia del rilascio del porto d'armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il legislatore nella materia de qua affida all'Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, L. n. 110 del 1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l'autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse". Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che "dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti".
Proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che "deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi".
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l'Amministrazione compie nell'adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l'assenza di un diritto assoluto al porto d'armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.
L'apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d'armi. A tal fine, l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi.
È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove, nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne", considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Delineata in questi termini la natura latamente discrezionale dei provvedimenti de quibus, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell'intensità del sindacato giurisdizionale.
È noto che dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di sindacato sulla attività discrezionale, si è passati alla possibilità di riconoscere la piena cognizione dei fatti oggetto dell'indagine e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'Autorità amministrativa, con il solo limite dell'ottica del merito, preclusa al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, imposto dall'art. 113 Cost.
Consegue che la natura dei provvedimenti in esame non esclude né può legittimare un indebolimento del sindacato giurisdizionale. Al contrario, quanto più si estendono le maglie della discrezionalità dell'Autorità amministrativa, tanto più è necessario un sindacato penetrante da parte del giudice amministrativo volto ad evitare che sotto il mantello della discrezionalità possa celarsi un esercizio arbitrario della funzione amministrativa.
In questa logica, si pone del resto la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sia pur con riferimento alla discrezionalità tecnica delle Autorità amministrative indipendenti, ha affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull'attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall'Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall'oggettivo margine di opinabilità (ex multis, Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6050).
A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un'attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell'analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all'Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti.
Il giudice amministrativo è dunque chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell'Autorità prefettizia in ordine all'esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull'esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l'esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva - e non sanzionatoria - della misura in esame.
In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull'esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità.
È opportuno rilevare che il principio di proporzionalità - compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. - si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l'unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.
Il principio di ragionevolezza postula, invece, una coerenza tra la valutazione compiuta dall'Amministrazione e la decisione assunta.
3. Alla luce di quanto fin qui esposto e dei fatti valorizzati dal provvedimento gravato, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dall'Amministrazione resista al vaglio di questo giudice. Infatti, nel caso in esame, la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l'uso corretto delle armi è stata legittimamente ancorata a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell'arma.
Il violento litigio, descritto nella nota dei Carabinieri di Brescia datata 8 febbraio 2016, rappresenta un evento allarmante e ragionevolmente ritenuto dalla competente Prefettura indicativo della scarsa capacità di autocontrollo dell'odierno appellante. Infatti, a prescindere dagli elementi di discordanza emergenti dalle due versioni della vicenda fornite dai soggetti coinvolti, ciò che rileva è il contegno aggressivo dell'interessato che lo aveva indotto a distruggere diversi mobili presenti nell'appartamento ed aveva spinto la compagna, che aveva anche riportato ferite da taglio, a rifugiarsi in una stanza in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Siffatto evento, più dettagliatamente descritto nel verbale redatto dai Carabinieri, non può vedersi riconosciuto il carattere della modesta gravità che l'appellante pretende di assegnarli. Al contrario, tenuto conto dell'irrilevanza delle conseguenze penali della vicenda e dunque dell'archiviazione disposta dal pubblico ministero e menzionata dagli scritti difensivi, la valutazione di inaffidabilità appare condivisibile, non rispondendo il comportamento tenuto dal soggetto al parametro della buona condotta necessario ai fini dell'autorizzazione alla detenzione di armi ai sensi degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773 del 1931.
D'altra parte, non rileva l'asserito carattere episodico dei fatti all'esame, in quanto ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione a detenere armi possono essere valorizzati anche fatti isolati, purché connotati - come nel caso di specie - di significatività (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, n. 5136 del 2021).
Altrettanto ragionevole appare il secondo profilo di inaffidabilità del soggetto che la Prefettura ha valorizzato nella sua determinazione, riferito alle modalità di custodia dell'arma posseduta.
Dalla nota dei Carabinieri del 19 aprile 2016 era emerso che l'appellante custodisse la propria pistola nell'armadio della stanza da letto, malgrado nell'abitazione fosse presente una cassaforte.
L'arma - ritirata dai Carabinieri su espressa richiesta della convivente e proprietaria dell'immobile in un periodo di assenza dell'interessato - era stata rinvenuta montata e con caricatore inserito di quindici cartucce, sebbene fosse in sicura e priva di colpo in canna, risultando liberamente accessibile alla compagna o a terzi eventualmente presenti in casa.
4. Il provvedimento, richiamandosi alle note dei Carabinieri sopra menzionate, risulta congruamente motivato.
Il carattere puntuale delle informazioni ivi contenute consente di accedere al percorso logico seguito dall'autorità amministrativa nella formazione del proprio convincimento.
Invero, deve ritenersi legittimo un provvedimento nel quale le ragioni sottese alle scelte amministrative, anche se non formalmente e compiutamente esplicitate, possono essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, comunque noti o conoscibili dal privato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6783; Sez. VI, 11 agosto 2021, n. 5847; Sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 5150). Nel caso di specie, peraltro, l'appellante era ben a conoscenza degli eventi ai quali era riconducibile la revoca della licenza, atteso che in relazione ai medesimi era stato sentito a sommarie informazioni, come risulta dalla documentazione in atti.
5. In ordine alla completezza dell'istruttoria, censurata tramite il secondo motivo di appello, vale quanto affermato circa la congruità delle informazioni riportate nelle informative dei Carabinieri.
I profili di inaffidabilità addebitati all'appellante emergono dall'ampia descrizione dei fatti verbalizzata dai Carabinieri ed acquisita in atti. In particolare, ulteriori indagini volte ad approfondire le modalità di effettivo svolgimento del litigio occorso in data 1 gennaio 2016 non sarebbero state dirimenti per la decisione amministrativa, poiché questa risponde ad un'esigenza marcatamente preventiva. Nell'ipotesi in discussione, la necessità di tutela della sicurezza pubblica sarebbe rimasta invariata, a causa della grave perdita di autocontrollo del titolare del porto d'armi, potendosi prescindere dal confronto tra le versioni della vicenda rese dai soggetti coinvolti. Inoltre, per quanto attiene all'omessa custodia dell'arma, non vi è nessun ulteriore profilo conoscitivo meritevole di apprezzamento.
L'appello deve dunque essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere respinta, essendo già stata scrutinata con esito negativo dalla competente commissione con decreto n. 138 del 20 luglio 2017.
6. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
