Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 14/07/2022) 07/09/2022, n. 7773 coercitiva degli arresti domiciliari (successivamente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) per il reato di bancarotta fraudolenta ...

Mercoledì, 07 Settembre 2022 06:37

Nell'occasione, il Questore ha sottolineato che l'interessato è stato indagato per aver commesso il reato in qualità di titolare di un Istituto di Vigilanza Privata, accentuando tale circostanza il disvalore del fatto, giacché inerente allo svolgimento di un pubblico servizio.

                                                                                                                                                                                                                                             N. 07773/2022REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                             N. 10640/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10640 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Di Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Veglie, piazza Umberto I;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Lecce, Questura di Lecce, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con decreto notificato il 4 luglio 2018 il Questore della Provincia di Lecce ha revocato la licenza e il libretto di porto di fucile per uso caccia intestati al signor -OMISSIS-, ai sensi degli articoli 11 e 43, R.D. n. 773 del 1931 (cd. TULPS).

Il provvedimento trae fondamento dalla segnalazione operata dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lecce, il 5 aprile 2018, con la quale si è dato atto che il titolare della licenza è stato sottoposto alla misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari (successivamente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata.

Nell'occasione, il Questore ha sottolineato che l'interessato è stato indagato per aver commesso il reato in qualità di titolare di un Istituto di Vigilanza Privata, accentuando tale circostanza il disvalore del fatto, giacché inerente allo svolgimento di un pubblico servizio.

2. Avverso il sopra menzionato provvedimento il destinatario ha proposto ricorso gerarchico avanti alla Prefettura di Lecce.

Successivamente, esperito negativamente tale rimedio, ha proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR Puglia per l'annullamento del provvedimento di revoca del porto di fucile, del successivo silenzio-rigetto della Prefettura, nonché per la revoca del ritiro cautelare di armi e munizioni di cui al verbale della Guardia di Finanza del 3 aprile 2018.

3. Il ricorrente ha impugnato l'indicata sentenza con appello notificato il 12 dicembre 2019 e depositato il successivo 23 dicembre.

4. Con il primo e unico motivo di impugnazione si deduce il vizio di carenza e illogicità della motivazione del provvedimento amministrativo.

Si censura in particolare la ritenuta insussistenza del requisito della "buona condotta" dell'appellante e la ravvisata pericolosità dello stesso, evidenziando di contro come il reato per il quale egli è stato condannato (bancarotta fraudolenta) non abbia alcuna attinenza con l'uso delle armi, né denoti un'indole violenta o aggressiva del predetto tale da far presumere un pericolo di abuso della licenza.

La difesa sottolinea inoltre che, per effetto del mancato annullamento del provvedimento di revoca in questa sede impugnato, l'appellante sta subendo conseguenze pregiudizievoli anche con riferimento alla propria attività lavorativa di Guardia Giurata, considerato che il Prefetto ha avviato nei suoi confronti un nuovo procedimento amministrativo diretto all'applicazione del divieto di detenzione armi e munizioni ex art. 39 TULPS.

Da ultimo, si sostiene l'inapplicabilità al caso di specie degli articoli 11 e 43 TULPS., dal momento che il reato per cui vi è stata condanna non rientrerebbe tra quelli per i quali le legge prevede un automatismo revocatorio (art. 43, comma 1), né sarebbe possibile inferire dallo stesso l'inaffidabilità del titolare della licenza all'utilizzo delle armi (art. 43, comma 2).

A tal riguardo, il difensore rappresenta che all'appellante, vista la scarsa gravità del fatto, sono state concesse le attenuanti generiche, e che tutte le misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria ab origine sono state poi revocate.

5. Con atto depositato il 20 gennaio 2020 il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio.

La Prefettura e la Questura di Lecce non si sono costituite.

6. All'udienza pubblica del 14 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Con nota depositata in data 17 giugno 2022, il sig. -OMISSIS- ha dichiarato di rinunciare all'appello, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84, comma 1, c.p.a., chiedendo contestualmente la compensazione delle spese del giudizio, considerato che la rinuncia è intervenuta prima dell'udienza di discussione.

8. La rinuncia appare irrituale non essendo stata notificata alla parte appellata. Da essa, tuttavia, si può desumere la sopravvenuta carenza di interesse di parte appellante con conseguente improcedibilità del ricorso.

9. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese tra le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.

Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Pubblicato in Sentenze C.D.S.