Pubblicato il 15/07/2022
N. 03363/2022 REG.PROV.CAU.
N. 04886/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4886 del 2022, proposto da
Cosmopol Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Puzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Securpool S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vis S.p.A. in proprio e quale capogruppo mandataria del Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00252/2022, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, di Securpool S.r.l. e di Vis S.p.A. in proprio e quale capogruppo mandataria del R.t.i.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Nilo e Fraccastoro;
Rilevato che la parte appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese processuali;
rilevato che, all’odierna camera di consiglio, su quest’ultimo punto, le parti appellate non si sono opposte;
ritenute pertanto l’improcedibilità dell’appello cautelare e la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dichiara improcedibile l'appello cautelare (Ricorso numero: 4886/2022) per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppina Luciana Barreca Luciano Barra Caracciolo
IL SEGRETARIO
