Pubblicato il 15/11/2021
N. 07598/2021REG.PROV.COLL.
N. 09265/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9265 del 2020, proposto da Sicuritalia – Ivri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Ambruosi in Roma, via Quintino Sella, 41;
nei confronti
Cosmopol S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1076/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Cosmopol S.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Gianluca Rovelli e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate in atti da parte degli Avv. Grimaldi, Pellegrino e Testa;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in appello indicato in epigrafe Sicuritalia – Ivri s.p.a ha chiesto la riforma della sentenza n. 1076 del 7 agosto 2020 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. III, ha respinto il ricorso principale accogliendo invece il ricorso incidentale di Cosmopol SpA.
2. Si sono costituite la Regione Puglia e Cosmopol S.p.a chiedendo il rigetto dell’appello.
3. Con memoria depositata il 20 ottobre 2021 Sicuritalia – Ivri s.p.a ha comunicato il sopravvenuto difetto d’interesse ad ottenere una pronuncia di merito.
4. Il Collegio ricorda che nel caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
5. Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del secondo grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Federico Di Matteo, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Rovelli Francesco Caringella
IL SEGRETARIO
