PRATO: Guardia giurata perde il lavoro dopo essere stato trovato con uno spinello, ma Tar e Consiglio di Stato gli danno ragione

Lunedì, 21 Dicembre 2020 20:34

Guardia giurata perde il lavoro dopo essere stato trovato con uno spinello, ma Tar e Consiglio di Stato gli danno ragione

Dopo essere stato sorpreso a fumare lo spinello, all'uomo furono tolte le armi e il porto di pistola con la conseguente perdita della fonte di reddito per sé e per la famiglia Fonte Notizie di Prato >>>

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

Pubblicato il 12/11/2020                                                                                                                                                                                N. 06511/2020 REG.PROV.CAU.

                                                                                                                                                                                                                       N. 07769/2020 REG.RIC.           

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7769 del 2020, proposto dal Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

il signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24;

per la riforma

della sentenza del Tar Toscana, sez. II,-OMISSIS-, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto avverso il divieto di detenere armi, nonché avverso il decreto di reiezione dell'istanza finalizzata ad ottenere il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola, con contestuale revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata rilasciato in data 12 maggio 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Considerato che è impugnata la sentenza del Tar Toscana, sez. II,-OMISSIS-, che ha accolto il ricorso, proposto dall’appellato, guardia giurata, avverso il decreto del Prefetto di Prato che vietava al ricorrente la detenzione, a qualsiasi titolo, di armi, munizioni e materie esplodenti di ogni genere, con l'obbligo di consegnare immediatamente alla Questura tutte le armi detenute;

Considerato che tale provvedimento ha prodotto l’effetto di inibire all’appellato lo svolgimento dell’attività lavorativa di guardia giurata;

Considerato che la decisione del Prefetto scaturisce dalla circostanza che l’appellato è stato destinatario di una contestazione amministrativa ex art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990 (essendo stato rinvenuto, in data-OMISSIS-, mentre era “intento a consumare uno spinello contenete stupefacente”), poi definita, ai sensi del comma 14 della medesima disposizione, con un semplice invito a non far più uso di sostanze stupefacenti;

Ritenuto che dall’impugnato diniego deriva all’appellato un danno irreparabile connesso alla perdita della fonte di sostentamento per sé e per la propria famiglia mentre l’episodio che ha dato luogo al decreto prefettizio non è recente, con la conseguenza che in sede di comparazione della situazione rappresentata dall’appellante e di quella dell’appellato può darsi prevalenza, nelle more della defezione del merito, a quest’ultima;

Ritenuto, stante l’oggetto della controversia e le ragioni sottese alla reiezione della presente fase cautelare, di poter compensare le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

respinge l’appello cautelare proposto avverso la sentenza del Tar Toscana, sez. II,-OMISSIS-.

Compensa tra le parti costituite le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere


                                       L'ESTENSORE                                                                                        IL PRESIDENTE
                                       Giulia Ferrari                                                                                               Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

Vedi sentenza Consiglio di Stato del 21.11.2022 >>>

Pubblicato in Sentenze C.D.S.