La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 347/2017, pubblicata il 18.8.2017, ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di S.S., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 223/2016, resa in data 23.6.2016, con la quale - in accoglimento della domanda dello S., impiegato con mansioni di tecnico esterno (on field), impegnato in attività di manutenzione straordinaria degli apparati in tutta la provincia di Ancona - era stata dichiarata la nullità dell'Accordo collettivo aziendale del 27.2.2013, nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, con condanna della società datrice a corrispondere al ricorrente le differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, oltre accessori, come per legge.

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di aver lavorato dapprima alle dipendenze della società cedente C.L.S.T.V. s.r.l. e, successivamente, senza soluzione di continuità, ex art. 2112 c.c., per la cessionaria C. srl, in qualità di guardia giurata, con inquadramento, da ultimo, nel III livello CCNL Istituti di Vigilanza Privata,

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Interpellanza: ll Gruppo Sicuritalia, che si occupa di vigilanza privata, conta 15 mila dipendenti in tutta Italia

Vaccinazione sul luogo di lavoro: le indicazioni del garante della privacy

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Lettera ai ministri dell'Interno e del Lavoro e alla Prefettura di Taranto

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