L'art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 prevede che l'Amministrazione competente al rilascio o rinnovo del porto d'armi "può", e non più "deve", rifiutarlo ai soggetti condannati per i delitti di cui al primo comma per i quali sia intervenuto il beneficio della riabilitazione, così configurando come discrezionale (e non più vincolata) la valutazione rimessa all'Autorità di pubblica sicurezza.
Accoltellamento tra colleghi ieri sera all’ombra del Duomo. Una guardia giurata, che presta servizio di vigilanza in Duomo,
Guardia Giurata presso la società Italpol Group s.p.a. in considerazione del mancato espletamento della procedura conciliativa prevista dalla ... 3. La società Italpol Group s.p.a. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. ...