Tribunale Milano, Sez. lavoro, Sent., 02/12/2021, n. 2625 SENTENZA nella causa n. 1445/2021 R.G. promossa da M.G., contro G.I. S.R.L. e contro E.B. S.R.L.

Giovedì, 02 Dicembre 2021 07:25

SENTENZA nella causa n. 1445/2021 R.G. promossa da M.G., contro G.I. S.R.L. e contro E.B. S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1445/2021 R.G. promossa da

M.G.,

con l'avv. Giuseppe Bersani presso il cui studio in Melegnano, via Oberdan n. 4, ha eletto domicilio,

RICORRENTE

contro

G.I. S.R.L.,

con l'avv. Mario Dusi presso il cui studio in Milano, corso di Porta Vigentina n. 35, ha eletto domicilio,

RESISTENTE

e contro

E.B. S.R.L.,

con gli avv.ti Sara Dameri, Ulrich Eller e Lorena Possagno, domicilio eletto in Milano, via Agnello n. 12,

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, M.G. ha convenuto in giudizio G.I. s.r.l. (infra, G.) ed E.B. s.r.l. chiedendo che venissero accolte le seguenti domande: "CAPO PRIMO

A) Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato dipendente della G.I. S.r.l. dall'1.2.2015 al 30.11.2020;

B) Accertare e dichiarare che in relazione a detto rapporto il sig. G.M. è sempre stato preposto presso l'azienda della E.B. S.r.l. di P.D. in qualità di addetto al controllo e alla sicurezza dello stabilimento, ove la G.I. S.r.l. ed in precedenza la G.G.S. S.r.l. avevano in corso un contratto di appalto per le attività alle quali era preposto il ricorrente;

CAPO SECONDO

C) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a veder applicato per la parte del trattamento economico anche ex art. 36 Cost. il Ccnl Istituti e Imprese di Vigilanza Privata parte prima ed in ogni caso dichiarare applicabili al rapporto di lavoro per cui è causa i parametri retributivi previsti da detta contrattazione collettiva o di altra contrattazione collettiva accertata in corso di causa;

D) Conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a percepire dalla G.I. S.r.l., a titolo di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro per cui è causa e per tutte le ragioni di cui in premessa, la somma di Euro 22.442,21, ovvero quell'altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa;

CAPO TERZO

E) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 7 del D.Lgs. n. 532 del 1999 e/o ex art. 2108 c.c., ad essere retribuito con una maggiorazione per le ore di lavoro prestate in orario notturno (dalle 22 alle 6);

F) Conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a percepire dalla G.I. S.r.l., a titolo di differenze retributive, la somma di Euro 10.019,81, ovvero quell'altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa;

CAPO QUARTO

G) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dalla G.I. S.r.l., a titolo di differenze retributive in relazione alle ore effettivamente prestate e non retribuite dalla società, la somma di Euro 1.155,78, nonché l'ulteriore somma di Euro 827,82 a titolo di incidenza di dette differenze retributive e di quelle per maggiorazione per lavoro notturno sul TFR, ovvero quelle altre maggiori o minori somme accertate in corso di causa;

CAPO QUINTO

H) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dalla G.I. S.r.l., a titolo di scatti di anzianità, la somma di Euro 596,11, nonché l'ulteriore somma di Euro 214,81 a titolo di incidenza sulla 13^ mensilità, le ferie ed il TFR della copertura economica di cui all'art. 24 Ccnl Sezione Servizi Fiduciari, ovvero quelle altre maggiori o minori somme accertate in corso di causa;

CAPO SESTO

I) Conseguentemente condannare G.I. S.r.l. ed E.B. S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in via tra di loro solidale anche ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, anche pro quota, a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di Euro 35.256,54, ovvero quell'altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

J) Con vittoria di spese del giudizio".

Entrambe le società resistenti si sono costituite nel termine di legge, contrastando in fatto e in diritto le pretese avversarie di cui hanno chiesto l'integrale rigetto.

Nelle more dell'udienza di discussione, il giudice originariamente assegnatario veniva sostituito dall'odierna decidente.

Ciò posto, il ricorrente ha rappresentato in atti di essere stato assunto dalla G.G.S. S.r.l. in data 2.8.2013 con la qualifica di impiegato di 6 livello CCNL Terziario, mansioni di addetto alla custodia.

A far tempo dall'1.10.2013 la G.G.S. S.r.l. (socio di maggioranza Parlavecchia Anita) decideva di applicare al rapporto di lavoro, in sostituzione del CCNL Terziario, il CCNL Servizi Fiduciari, inquadrando il ricorrente come impiegato di livello D.

Posto che in base al nuovo contratto la retribuzione base risultava inferiore a quella del contratto precedente, in ossequio al divieto di reformatio in peius, veniva mantenuta al lavoratore la paga già in essere (Euro 1.192,55) attraverso il riconoscimento di un superminimo di Euro 322,55.

Detto rapporto di lavoro cessava in data 31.1.2015 e il ricorrente, al pari di tutti gli altri dipendenti della G.G.S. S.r.l., veniva assunto dall'odierna resistente G.I. S.r.l. (Amministratore Delegato Parlavecchia Anita), in qualità di impiegato di livello D, CCNL Servizi Fiduciari, con il riconoscimento della sola retribuzione base prevista da detta contrattazione collettiva (Euro 930,00 mensili).

Il rapporto con G.I. S.r.l. cessava definitivamente in data 30.11.2020.

Nel corso dei due predetti rapporti di lavoro, il ricorrente ha sempre espletato la sua attività lavorativa presso l'azienda della E.B. S.r.l. di P.D. in qualità di addetto al controllo e alla sicurezza dello stabilimento, in forza di contratti di appalto stipulato tra le società datrice e la committente, qui evocata in giudizio a titolo di responsabile solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003.

Il ricorrente rappresenta che per l'intera durata del rapporto intercorso con G. è stato retribuito con applicazione del CCNL "Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari" per la Sezione relativa ai "Servizi Fiduciari".

Per i lavoratori inquadrati in detta Sezione al livello D, è prevista una retribuzione oraria lorda di Euro 5,38, pari ad una retribuzione mensile lorda per 40 ore settimanali di Euro 930,00.

Invece, la Sezione del predetto CCNL relativa a "Istituti e Imprese di Vigilanza Privata" prevede per i lavoratori di 5 livello (ritenuto assimilabile alle effettive mansioni espletate dal ricorrente) una retribuzione oraria di Euro 6,91, pari ad una retribuzione mensile lorda per 40 ore settimanali di Euro 1.195,87.

Pertanto, la retribuzione corrisposta al ricorrente nel corso del rapporto è risultata inferiore di circa il 30% rispetto a quella di cui al CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nel nostro Paese ma relativo alla Sezione "Istituti e Imprese di Vigilanza Privata". Ne conseguirebbe che il trattamento economico riconosciuto al ricorrente, benchè in applicazione del CCNL "Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari", per la Sezione relativa ai "Servizi Fiduciari", risulta in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità di lavoro espletata e non può essere considerato idoneo ad assicurare al ricorrente e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Ai fini della quantificazione delle differenze retributive maturate, in ricorso, sono stati confrontati gli emolumenti di fatto percepiti dal ricorrente ed emarginati nei listini paga prodotti, con il trattamento economico spettante ai lavoratori in virtù del CCNL applicato ma con riferimento alla Sezione relativa a "Istituti e Imprese di Vigilanza Privata", nonché del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2070, 2099 comma 2, c.c., e alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U., n. 2665/1997).

Così delineata la fattispecie, si rammenta che con recente pronuncia, la Corte d'Appello Lavoro del Trib. di Milano ha affrontato la questione qui in esame, nei condivisi termini che si riportano anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; "Osserva il collegio, in linea generale, come non esista nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non anche nei rapporti interprivati. (cfr.: Cass. 17 luglio 2007 n. 16015).

Con riferimento al rapporto tra contrattazione collettiva e l'art. 36 Cost., la Suprema Corte ha poi affermato "il legislatore tende a considerare, in linea generale, la retribuzione prevista dalla norma collettiva come il parametro più idoneo a specificare (nei confronti dei non iscritti) la retribuzione prevista dall'art. 36 Cost., attraverso l'adeguamento di questo principio alle contingenze reali, non solo temporali (con una norma che man mano si rinnova), bensì spaziali (con il rilievo dato anche ai contratti provinciali: D.L. 3 luglio 1986, n. 328 in L. 31 luglio 1986, n. 440). Fondamento di questo rilievo è la concreta vicinanza alla materia e l'adeguata garanzia di tutela degli opposti interessi, che rendono le strutture decentrate (per materia lavorativa o per territorio insediativo) idonee ad interpretare la volontà e le esigenze ed a costruire la norma del settore, conferendo minore approssimazione alla norma giuridica, quale interpretazione della volontà e delle necessità dei singoli. In base a questo rilievo legislativo, la retribuzione prevista dalla norma collettiva acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e di sufficienza. E poiché questo aspetto di adeguatezza investe le disposizioni economiche del contratto collettivo anche negli interni rapporti fra le singole retribuzioni, la singola disposizione del contratto è inidonea, di per sè sola, a costituire un interno parametro che consenta di accertare l'inadeguatezza (ex art. 36 Cost.) di altra disposizione dello stesso contratto. Quest'inadeguatezza può essere pertanto ricercata solo attraverso l'esterno parametro dell'art. 36 Cost.; ed esige tuttavia adeguata prova" (Cassazione civile sez. lav., 08/01/2002, n.132; in tal senso anche Cassazione civile sez. lav., 17/05/2003, n.7752; Cassazione civile sez. lav., 28/10/2008, n.25889).

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale presunzione è, tuttavia, relativa e può essere superata qualora venga fornita in giudizio adeguata prova contraria.

Il Collegio condivide, infatti, l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività (e pertanto rispettosa dell'art. 7 comma 4 D.L. n. 248 del 2007, ove applicabile) possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità e/o di sufficienza. In base all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL grava unicamente su colui che fa valere in giudizio tale diritto.

Alla luce di tali principi, dunque, lo scrutinio della legittimità del c.c.n.l. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, pacificamente applicato dal datore di lavoro, in relazione all'art.36 Cost. deve essere compiuto non comparando quello in concreto goduto dall'interessato con l'eventuale miglior trattamento economico previsto per altre mansioni dallo stesso contratto o da altri contratti collettivi di settore, bensì nei limiti di una allegata e dimostrata violazione dei principi di proporzionalità della retribuzione e, soprattutto, di sufficienza della stessa a condurre una esistenza libera e dignitosa per far fronte alle esigenze di vita proprie e della famiglia.

Nella fattispecie, alcuna allegazione in tal senso, come si è visto, è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che si limita sostenere la violazione della soglia di povertà secondo l'indice ISTAT, senza dedurre altri profili che denotino l'insufficienza dei minimi tabellari retributivi.

Sul sito internet dell'istituto l'indice in esame è così definito: "La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario." Questo tasso, che non può considerarsi di per sé quale parametro "assoluto" di valutazione della sufficienza della retribuzione secondo il principio costituzionale, trattandosi di indice variabile a seconda di indici esterni al rapporto di lavoro, quali il territorio di residenza del lavoratore e la composizione del suo nucleo familiare, può comunque essere utilizzato, insieme ad altri elementi, come dato utile a superare la presunzione relativa di adeguatezza delle retribuzioni stabilite dai CCNL.

(omissis) tuttavia, non ha fornito in primo grado alcun elemento ulteriore, né ha documentato le proprie condizioni familiari. Solo nella presente fase processuale l'appellante ha allegato che la retribuzione corrisposta dalla datrice di lavoro deve ritenersi insufficiente tenuto conto del "costo medio degli affitti in periferia è pari a Euro 15,30/mq, dunque per una soluzione abitativa minimale, di 40 mq, occorrono Euro612,00 mensili...il costo dell'abbonamento per il trasporto metropolitano a Milano città è pari ad Euro 39,00 mensili (doc. D); il costo per nutrirsi adeguatamente mangiando a casa tutti i giorni non è inferiore a Euro 5/die - 150/mensili; il costo medio della bolletta della luce nella città di Milano nel 2019 è stata pari ad Euro 33,2 mensili...per una superficie pari a 50 mq; quella del gas è pari mediamente ad Euro 40,74 mens". L'appellante, inoltre, riguardo ai parametri sulla base dei quali determinare la nuova retribuzione, solo in sede di impugnazione, oltre alla disposizione del medesimo ccnl relativa al livello 6 della parte relativa al personale tecnico e operativo, condivisibilmente ritenuta dal primo giudice non pertinente in quanto relativa a mansioni pacificamente diverse da quelle proprie del ricorrente, ha poi indicato "tre contratti collettivi di analogo settore, i quali tutti contenevano mansioni di portierato, ovvero il CCNL terziario, il CCNL pulizie multiservizi ed il CCNL proprietari di fabbricati."

Ritiene tuttavia il Collegio, che, sia gli elementi relativi ai costi medi sostenuti nell'area della città metropolitana di Milano, sia la indicazione delle retribuzioni stabilite da altri CCNL, costituiscano deduzioni del tutto nuove, in quanto mai svolte in primo grado, e - come tali - inammissibili ex art. 437 cod. proc. civ., in quanto introducono un nuovo tema di indagine. Si tratta, infatti, di nuove circostanze sulle quali parte convenuta non ha potuto in alcun modo difendersi e sulle quali il primo giudice non si è pronunciato. Con riguardo alla indicazione degli altri CCNL da utilizzare come parametro, deve anche rilevarsi che nulla, in ogni caso, il ricorrente ha dedotto sui livelli retributivi considerati e sulla comparabilità degli stessi con le mansioni svolte dal ricorrente.

Per le ragioni esposte l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata" (sent. n. 140/2021 est. cons. R.).

Ancora più di recente, con sentenza n. 7320/2020 R.G. est. pres. G., questa Sezione, in fattispecie del tutto analoga, ha così osservato: "...Al fine di valutare se la retribuzione applicata nel caso in esame sia coerente con il precetto costituzionale, occorre in primo luogo scindere i due profili, che operano su piani diversi e sono logicamente distinti, quello della retribuzione proporzionata, che opera sul piano del sinallagma contrattuale e risponde al principio di corrispettività, e quello della retribuzione sufficiente, che risponde alla funzione sociale del lavoro. 12. Sotto il primo profilo, della proporzionatezza, è evidente che la contrattazione collettiva non potrebbe più assumere il ruolo, che tradizionalmente le è attribuito, di individuare il "valore del lavoro" nell'incontro tra domanda e offerta in un determinato momento storico se vi fosse un notevole scarto tra i contratti collettivi applicabili al medesimo settore, il che potrebbe consentire una rideterminazione giudiziale e la scelta del contratto collettivo ritenuto allo scopo più idoneo.

Al fine di compiere tale valutazione con riferimento alla fattispecie in esame è stato disposto il deposito di conteggi che mettessero a confronto i diversi CCNL astrattamente applicabili al settore in esame, che sono: il CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari concretamente applicato nel caso in esame, in cui risultano tra i sottoscrittori associazioni sindacati comparativamente più rappresentative quali la F.C. e la F.C.; il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (in cui risultano tra i sottoscrittori associazioni sindacati comparativamente più rappresentative quali la F.C., la F.C. e la U.T.) e il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, stipulato da Confedilizia con UGL TERZIARIO, richiamati da parte ricorrente, nonché il CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle Imprese pubbliche e Privata, sottoscritto dalla UILTUCS UIL (CCNL SAFI) e il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e gli Istituti Investigativi e di Sicurezza sottoscritto dalla UGL (CCNL AISS), richiamati da parte convenuta.

A fronte dell'estrema variabilità della composizione della busta paga in applicazione dei diversi contratti, si è tenuto conto nell'operare tale confronto delle sole voci che sono state definite dalla giurisprudenza come rilevanti ai fini della c.d. retribuzione costituzionale (con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità, v. da ultimo Cass. n. 944 del 20/01/2021), e dunque considerandosi solo la retribuzione base, la contingenza e la tredicesima mensilità. Si è poi tenuto conto dell'orario normale di lavoro previsto dai diversi contratti per mansioni analoghe a quelle svolte dalle ricorrenti (addette ai servizi di portierato e accoglienza) - come individuato nella memoria del 15.6.2021 di parte convenuta, sulla base di un raffronto delle declaratorie contrattuali che appare corretto - e quindi si è divisa la retribuzione mensile per il diverso coefficiente orario.

In tal modo si è evidenziato che la retribuzione oraria non registra tra i diversi contratti collettivi significative differenze.

E difatti, prendendo a campione la mensilità di gennaio 2019, come risulta nei conteggi depositati dalla difesa di parte ricorrente in data 26.5.2021, risulta quanto segue:

CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato nel caso in esame: paga base 930: coefficiente orario 173= 5,37;

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi: paga base 1173,17: coefficiente orario 196= 5,98

CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, stipulato da Confedilizia con UGL Terziario, paga base 1218,21: coefficiente orario 196= 6,21;

CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle Imprese pubbliche e Privata, sottoscritto dalla Uiltucs Uil (CCNL SAFI): paga base 1070: coefficiente orario 182= 5,87;

CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e gli Istituti Investigativi e di Sicurezza sottoscritto dalla UGL (CCNL AISS): paga base 1054: coefficiente orario 196= 5,37.

Emergono quindi tra un CCNL e l'altro, valutati secondo parametri omogenei, scostamenti di retribuzione limitati, che non risultano tali da poter superare la presunzione di corrispondenza degli importi previsti della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro al valore del lavoro nello specifico momento storico, così da consentire di applicare un diverso contratto.

13. Passando poi ad esaminare la retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un' esistenza libera e dignitosa , occorre premettere che in tale valutazione non rientra più solo il c.d. minimo costituzionale tradizionalmente assunto dalla giurisprudenza al fine di estendere l'applicazione di un contratto collettivo diverso al singolo rapporto di lavoro, ma occorre avere riguardo all'intera retribuzione corrispettivo (cioè all'intero trattamento economico di fatto percepito dal lavoratore).

La Corte Costituzionale (sent. n. 470/2002, n. 227 del 1982) ha infatti affermato che "al fine di accertare la legittimità della retribuzione dei lavoratori dipendenti in relazione al disposto dell'art. 36 Cost., occorre fare riferimento non già alle singole componenti, ma al complesso della retribuzione". E' al trattamento globale difatti che il lavoratore fa ricorso per provvedere al mantenimento di se stesso e della famiglia, attingendo anche ai trattamenti integrativi della paga base previsti dai diversi contratti collettivi (quali in primo luogo scatti di anzianità, tredicesima, quattordicesima, maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario, premi di produzione, di rendimento ecc. ), tutti comunque dotati di natura alimentare, nonché anche le somme che il datore di lavoro è tenuto ad erogare per le esigenze di studio dei figli dei dipendenti, in quanto tese ad adeguare il corrispettivo alle concrete esigenze familiari (Cass. 5.4.1990, n. 2835; Cass., 20.5.1986, n. 3369).

Nel caso, non risulta documentato il reddito annuale complessivo da lavoro. Sono state prodotte le buste paga che registrano importi effettivi variabili, in dipendenza anche delle ore di lavoro effettivamente lavorate, potendosi comunque rilevare a titolo orientativo dalle buste paga prodotte che nell'anno 2019 (l'ultimo per il quale sono state prodotte tutte le buste paga) la signora C. ha percepito un importo netto complessivo che ha oscillato da un minimo di Euro 917 per il mese di febbraio (in cui risultano lavorate 165 ore, e dunque un orario inferiore a quello mensile ordinario di 173) ad Euro 1.282 del mese di luglio (in cui risultano 145 ore di lavoro) mentre la signora L. da Euro 949 di agosto (9 ore lavorate) a Euro 1145 di aprile (158 ore lavorate).

14. Dall'altro lato del confronto - a fronte di possibili criteri di riferimento presenti nell'ordinamento per individuare in termini astratti la retribuzione minima necessaria per garantire una vita "a misura d'uomo", quali potrebbero essere rinvenuti nell'ammontare della pensione integrata al minimo, o nel reddito annuo integrabile con il reddito di cittadinanza, nel reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - la parte ricorrente ha invocato il mancato raggiungimento ad opera della retribuzione del valore individuato dal c.d. "paniere" ISTAT "per un cittadino con un familiare convivente di età compresa tra i 18 e 59 anni che vive in un'area metropolitana del Nord", riportata in ricorso per il 2019 nel valore di Euro 1.161,95.

15. La soglia di povertà assoluta sul sito internet dell'ISTAT è definita come "il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario."

La variabilità in concreto, anche in ragione di elementi quali la zona territoriale di riferimento, impedisce tuttavia di considerarlo un criterio generale di commisurazione della giusta retribuzione. Qualora comunque lo si voglia utilizzare come elemento di valutazione ai fini che ci occupano, dovrebbero essere posti a raffronto valori omogenei, dovendosi avere riguardo all'intero reddito del nucleo familiare utilizzato per garantire quello specifico consumo essenziale globalmente individuato dall'ISTAT. E ciò proprio in quanto se la valutazione ha riguardo alla situazione concreta, di essa devono considerarsi tutte le effettive caratteristiche.

16. Nel caso, tuttavia, il richiamo al valore del c.d. paniere ISTAT contenuto in ricorso non è accompagnato dalla descrizione della situazione personale e reddituale del nucleo familiare delle ricorrenti: si dice solo che la signora C. convive con la figlia di (...) anni, mentre la signora L. neppure risulta avere familiari conviventi nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia che è stata prodotta. Non è quindi possibile capire se ed in quale misura la retribuzione in concreto percepita incida ai fini del raggiungimento della soglia determinata dal c.d. paniere ISTAT, che peraltro in concreto in alcuni mesi del 2019 è stata superata dallo stipendio netto indicato in busta.

17. Né nel caso, a differenza di altre fattispecie esaminate dalla giurisprudenza di merito, vi è stato un significativo mutamento della retribuzione in esito al cambio appalto, considerato che C. s.p.a. ha mantenuto l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati presso Sicuritalia s.c. ed ha applicato ai nuovi assunti lo stesso c.c.n.l. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - sezione Servizi Fiduciari, escludendo tuttavia il trattamento c.d. Conto Futuro Aumento previsto dal regolamento della cooperativa, ma con introduzione dell'importo mensile di Euro 20,00 mensili a titolo di AFAC (acconto sui futuri aumenti contrattuali) e maggiorazione per lavoro straordinario pari al 25% della retribuzione oraria, (mediamente pari ad Euro 1,38), a fronte della maggiorazione di soli Euro 0.80 all'ora applicata da Sicuritalia (v. doc.ti 1 e 2 di cui al ricorso).

18. Per tali motivi, analogamente alla soluzione adottata dalla Corte d'appello di Milano nella sentenza 06/05/2021 resa in fattispecie analoga (RG n. 140/2021) deve concludersi che le ricorrenti non hanno assolto all' onere, che su di loro incombeva, di provare la violazione da parte delle previsioni della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro del precetto costituzionale sancito dall'art. 36 I comma della Costituzione, sia sotto il profilo della retribuzione proporzionata, sia sotto il profilo della retribuzione sufficiente, nel confronto tra l'intero reddito da lavoro annualmente percepito e valori allo scopo positivamente individuati dall'ordinamento.

19. Il ricorso deve quindi essere rigettato".

Applicando i principi di diritto che precedono al caso concreto, si osserva che il ricorso si limita ad affermare che una retribuzione mensile lorda di Euro 930,0 "...è considerata inferiore al tasso-soglia di povertà assoluta che l'Istat indica in 996,89 euro netti (con moglie a carico come per il ricorrente)". Al riguardo, deve osservarsi che parte ricorrente non ha allegato lo stato di famiglia né la dichiarazione dei redditi o altri documenti atti a comprovare quanto dedotto.

Anche ipotizzando - ma si tratta di soluzione non condivisa da chi scrive - che per valutare l'adeguatezza e proporzionalità della retribuzione sia sufficiente il mero criterio statistico offerto da ISTAT, la prospettazione attorea non potrebbe essere accolta, in assenza di qualsiasi allegazione e prova sui parametri di riferimento.

Invero, il ricorrente ha omesso qualsivoglia chiarimento sul proprio nucleo famigliare e circa la situazione reddituale dei singoli membri che lo costituiscono, così impedendo, di fatto, la verifica sulla determinazione del criterio di riferimento da lui stesso individuato.

Infatti, il tasso-soglia di povertà assoluta non integra un fatto notorio ex art. 115 cod. proc. civ., costituendo invece un dato che può variare sia in funzione dell'area geografica di riferimento che nel corso del tempo.

Secondo la tesi attorea, il tasso-soglia si porrebbe come fatto costitutivo della fattispecie legale dedotta in giudizio, rispetto alla quale il ricorrente ha, tuttavia, l'onere della prova.

Si aggiunge a tali considerazioni la piana constatazione che il ricorrente - sin dalla costituzione del proprio rapporto di lavoro con G. - ha sempre svolto la propria attività in regime di tempo parziale (32 ore settimanali), allontanandosi (per scelta personale) dal raggiungimento del tasso-soglia dell'ISTAT. Ciò a riprova del fatto che il criterio del reddito familiare complessivo, che non fa riferimento alle concrete condizioni del rapporto di lavoro e della famiglia di appartenenza, non costituisce un parametro utile e valido per suffragare le rivendicazioni individuali all'interno del rapporto stesso.

La domanda sul punto va dunque respinta.

Il ricorrente reclama poi istituti contrattuali e legislativi non applicati nel corso del rapporto di lavoro.

In particolare, afferma di avere prestato attività lavorativa prevalentemente in orario notturno tra le ore 22 e le 6 del mattino, non compreso "in regolari turni periodici" e in assenza di maggiorazione rispetto al lavoro diurno ex art. 2108 c.c.

A fronte dell'omessa previsione da parte del CCNL applicato al rapporto della maggiorazione dovuta per lavoro notturno, il ricorrente richiama "la contrattazione collettiva di settore ove è prevista una maggiorazione del 25% dal Ccnl autotrasporti e del 30% dal Ccnl Metalmeccanici", rivendicando dunque, a tale titolo, complessivi Euro 10.019,81.

Al riguardo, si osserva che il CCNL applicato al rapporto non prevede - né nella Sezione Servizi Fiduciari né in quella della Vigilanza Privata - maggiorazioni per il lavoro notturno salve le ipotesi di lavoro straordinario notturno, domenicale/festivo notturno, straordinario domenicale/festivo notturno e di sei giorni di lavoro notturno.

Inoltre, la Sezione Vigilanza Privata non prevede "regolari turni periodici" ma "regolari turni di servizio".

Del tutto immotivata si palesa poi la richiesta di applicazione, al rapporto oggetto di causa, del CCNL Metalmeccanici o Autotrasporti.

La pretesa in esame va dunque respinta.

Il ricorrente richiede poi il pagamento di ore lavorate - come risultanti "nelle registrazioni effettuate giornalmente nonché quelle risultanti dai relativi riepiloghi mensili" (pag. 6 punto 29).

La domanda si palesa del tutto generica, anche tenuto conto delle contestazioni avversarie.

Tale lacuna non sarebbe stata superata dall'espletamento di prove orali sul punto che, quindi, non sono state ammesse in quanto - a tali condizioni - irrilevanti.

Il rigetto della domanda determina l'analogo esito della correlata pretesa di riconoscimento dell'incidenza sul TFR.

Parimenti da respingere è la pretesa circa un asserito credito "per l'incidenza sulla 13ma mensilità, le ferie e il TFR della copertura economica di cui all'art. 24 CCNL Sezione Servizi Fiduciari e pari ad Euro 214,81" (rif, punto 35, pag. 7 ricorso), domanda di tenore criptico che non ne consente l'apprezzamento.

G. ha invece riconosciuto la fondatezza della censura avversaria in punto di omessa corresponsione degli scatti di anzianità previsti dall'art. 25 del CCNL.

Non è stato contestato in sede di discussione l'avvenuto pagamento, da parte della società datrice, del credito attoreo da ciò derivante, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.

Tenuto conto di soccombenze reciproche nonché della variegata giurisprudenza rinvenibile in materia, si valutano sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:

1) dichiara cessata la materia del contendere quanto al riconoscimento, in favore del ricorrente, degli scatti di anzianità;

2) rigetta ogni residua domanda;

3) compensa le spese di lite tra le parti;

4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Conclusione
Così deciso in Milano, il 2 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.

Pubblicato in Sentenze Guardie