Cassazione Penale, Sezioni Unite, 26 marzo 2025 (ud. 28 novembre 2024), n. 11969 Presidente Cassano, Relatore De Amicis
La Società odierna ricorrente non risulta in regola né con gli obblighi contributivi né con gli adempimenti tributari, e ciò rende legittimo - e (addirittura) doveroso - ai sensi dell’art. 136 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931) e dell’art. 257 quater del R.D. n. 635 del 1940, l’impugnato provvedimento di revoca della licenza di pubblica sicurezza rilasciata nel 2016, per carenza della capacità economica e finanziaria necessaria a fra fronte agli impegni connessi all’esercizio dell’attività di Istituto di Vigilanza privata.
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