In sostanza, non sarebbero state chiare le ragioni per cui il predetto accertamento penale non è stato ritenuto impeditivo alla prosecuzione dell'attività di guardia giurata e all'utilizzo delle armi, mentre è stato ritenuto ostativo al rinnovo del decreto di approvazione di guardia particolare giurata con licenza d'armi.
In sostanza, non sarebbero state chiare le ragioni per cui il predetto accertamento penale non è stato ritenuto impeditivo alla prosecuzione dell'attività di guardia giurata e all'utilizzo delle armi, mentre è stato ritenuto ostativo al rinnovo del decreto di approvazione di guardia particolare giurata con licenza d'armi.
OMISSIS- s.r.l. contro Consip e nei confronti Ministero della Giustizia e la Società Europolice s.r.l., per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19131/2024 >>>
DISPOSITIVO DI SENTENZA Urbe Vigilanza S.p.A. contro Invitalia – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. nei confronti Acea S.p.A., International Security Service Vigilanza S.p.A., Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., Sicuritalia Ivri S.p.A., Sicurezza Globale 1972 S.r.l., Corpo Vigili Giurati S.p.A., non costituiti in giudizio.