Pubblicato il 30/09/2026
N. 15467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11673 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ksm S.p.A. in proprio e nella qualità di designata mandataria del raggruppamento temporaneo con le imprese mandanti ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. (C.F. 04995770585) e FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B16AACC03C, B16AACD10F, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe De Vergottini, Marco Petitto, Rocco Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Urbe Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Poliziotto Notturno S.r.l., Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, Rangers S.r.l., non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:
- del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l'affidamento dei “servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a.-, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, con nota dell'otto agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P;
- della nota dell’8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati;
- dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell'esclusione del costituendo RTI con mandataria la KSM Spa nonché degli atti istruttori ivi comprese le note del 12.03.2025, 9.05.2025, 25.05.2025 e 22.05.2025;
- dell'eventuale e non comunicato provvedimento di aggiudicazione del lotto 1;
- di ogni atto prodromico, connesso o comunque consequenziale;
nonché
- per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per il subentro;
e
- per il risarcimento danni per equivalente, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento in forma specifica.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da URBE VIGILANZA S.P.A. il 30\10\2025:
domanda di annullamento:
- del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicato dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023, con nota trasmessa in data 8 agosto 2025, prot. A/OEM/4556/P, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato;
- della nota trasmessa in data 8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato;
- dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione del costituendo RTI con mandataria KSM S.p.A. nonché degli atti istruttori, ivi comprese le note del 12 marzo 2025, 9 maggio 2025, 25 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 17\11\2025:
domanda di annullamento:
- del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicato dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023, con nota trasmessa in data 8 agosto 2025, prot. A/OEM/4556/P, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato;
- della nota trasmessa in data 8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato;
- dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione del costituendo RTI con mandataria KSM S.p.A. nonché degli atti istruttori, ivi comprese le note del 12 marzo 2025, 9 maggio 2025, 25 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 23\12\2025:
domanda di annullamento:
- del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicato dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023, con nota trasmessa in data 8 agosto 2025, prot. A/OEM/4556/P, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato;
- della nota trasmessa in data 8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato;
- dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione del costituendo RTI con mandataria KSM S.p.A. nonché degli atti istruttori, ivi comprese le note del 12 marzo 2025, 9 maggio 2025, 25 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da KSM S.P.A. il 16\1\2026:
per l’annullamento
oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo, del provvedimento di aggiudicazione adottato dal Consiglio di amministrazione della RAI con la Determinazione del 17 dicembre 2025, gli atti ivi richiamati nonché la nota del 22 dicembre 2025 prot. A/FEM/6820P e gli atti prodromici, connessi e consequenziali, inficiati in via derivata dall’illegittimità dell’esclusione del RTI KSM (risultato primo in graduatoria) per i motivi già dedotti con il ricorso e che si ripropongono in questa sede.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Urbe Vigilanza S.p.A. e di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2026 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- in esito all’udienza pubblica del 22 aprile 2026, è stata emessa l’ordinanza n. 8760/2026, con cui – ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. – il Collegio ha sottoposto alle parti la questione della possibile incompetenza territoriale del Tar Lazio a favore del Tar Piemonte, assegnando termine per il deposito di memorie;
- parte ricorrente e l’amministrazione resistente hanno depositato memorie sostenendo la competenza di questo Tribunale, mentre la controinteressata Urbe Vigilanza S.p.A. nelle proprie memorie ha insistito per la tesi opposta;
- all’udienza pubblica del 23 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che:
(i) la procedura in oggetto indetta da Rai ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 è suddivisa i due lotti: Lotto 1, avente ad oggetto l’esecuzione dei Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei Centri di Produzione TV di Torino e in tutto il territorio della regione Piemonte; Lotto 2, avente ad oggetto l’esecuzione dei Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei Centri di Produzione TV di Napoli e in tutto il territorio della regione Campania;
(ii) la procedura di gara in questione non è una procedura unica ma plurima, secondo il principio che la procedura suddivisa in più lotti si articola in una pluralità di procedure di gara ciascuna avente a oggetto l’affidamento del singolo lotto. Come osservato da costante indirizzo della giurisprudenza, infatti, “costituisce ius receptum che un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (v., ex multis, Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; Cons. St., sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52; Cons. St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241)” (così Cons. di Stato, sez. III, 23 febbraio 2022, n. 1281);
(iii) KSM S.p.A. si è posizionata prima in graduatoria con riferimento al Lotto 1; per il Lotto 2 si è collocata in sesta posizione (come si rileva dalla Comunicazione di aggiudicazione del 2 agosto 2025 depositata in giudizio da Rai, doc. 3);
(iv) il successivo provvedimento dell’8 agosto 2025 con il quale parte ricorrente è stata esclusa dalla procedura, pur essendo formalmente unico, da un punto di vista sostanziale corrisponde a due distinti provvedimenti, relativi al lotto 1 e al lotto 2 (cfr. in argomento Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2026, n. 2722) e KSM con il ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato la propria esclusione in relazione al lotto 1 per il quale è risultata prima in graduatoria, agendo, come si legge nell’oggetto stesso del ricorso, per l’annullamento “della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione” e “dell’eventuale e non comunicato provvedimento di aggiudicazione del lotto 1” nonché “per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per il subentro”;
Considerato che gli effetti degli atti impugnati in questo giudizio sono territorialmente circoscritti nel Piemonte, avendo il lotto 1 ad oggetto l’affidamento di servizi da eseguirsi presso gli insediamenti del Centro di Produzione TV Rai di Torino nonché insediamenti non aziendali, location e siti esterni sempre ubicati nel territorio della regione Piemonte;
Ritenuto pertanto che la competenza territoriale spetta inderogabilmente al T.a.r. per il Piemonte, ai sensi dell’art. 13, primo comma, c.p.a., che stabilisce che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede, ma che il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede;
Ritenuto, in considerazione della natura dell’odierna decisione, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso in epigrafe, per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, davanti al quale il processo potrà essere riassunto nei sensi e termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Arcuri Pierina Biancofiore
IL SEGRETARIO
