Pubblicato il 26/10/2026
N. 05950/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Longano, Raffaele Seccia, Giovanni Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della nota prot. -OMISSIS- del 28/1/2025, con la quale la Prefettura di Napoli ha comunicato al ricorrente e all’Istituto di Vigilanza “Best Security Service” il decreto n. -OMISSIS-, recante diniego di rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata in favore del sig. -OMISSIS-, del decreto n. 36956/2025 del 28/1/2025, di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente ivi compresa la nota prot. 272066 del 17/7/2024 – comunicazione avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2026 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 gennaio 2025 con il quale il Prefetto di Napoli ha respinto l’istanza presentata dall’Istituto di Vigilanza “Best Security Service S.r.l.”, finalizzata a ottenere il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata.
Il provvedimento è stato preceduto dal preavviso di rigetto del 17 luglio 2024 nel quale si legge che: “con istanza pervenuta in data 5/6/2024, l’Istituto di Vigilanza privata “Best Security Service S.r.l." ha chiesto la voltura del decreto di nomina della S.V., rilasciato a suo tempo, che risulta, allo stato, scaduto. A seguito dell’istruttoria espletata, è emerso che la S.V. in data 24/12/2021 risulta essere stata deferita dalla Questura di Mantova per il reato di furto aggravato in concorso. Per tali fatti è stato instaurato nei confronti della S.V. presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Mantova il procedimento penale n. -OMISSIS- per le violazioni di cui agli artt. 624, 625, 56, 110 c.p. con udienza fissata per il 23/10/2024. Da ultimo, si soggiunge che la sopramenzionata vicenda penale non era stata riferita dalle Forze di Polizia in occasione del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata in data 8/6/2022, nonché dalla successiva voltura del predetto titolo di polizia in data 11/4/2024 in favore dell’Istituto di Vigilanza “Cosmopol S.p.a.” Le suesposte circostanze, pertanto, inducono, fondamentalmente a ritenere che la S.V. non offra le necessarie garanzie di sicurezza ed affidabilità previste dalla vigente normativa per l’espletamento dei citati compiti di guardia particolare giurata, che richiedono, come è noto, una condotta particolarmente irreprensibile”.
Premette il ricorrente che:
- in data 16 aprile 2012 otteneva dalla Provincia di Napoli il riconoscimento della nomina di Guardia particolare giurata volontaria, addetto alla vigilanza ittica dell’Associazione CSA Corpi Speciali Ambientali, ai sensi dell’art. 163, comma 3 lett. a) e b) D.Lgs. 112/1998, con validità di anni due;
- allo scadere di tale attestato partecipava al corso di Guardia particolare giurata bandito dalla FISICURFOM – Divisione Sicurezza, ottenendolo l’attestato in data 22 giugno 2015;
- avendo partecipato anche ad altri corsi, in data 8 giugno 2022 otteneva la qualifica di Guardia Particolare Giurata con scadenza del decreto fissata per l’8 giugno 2024;
- dopo aver lavorato in vari istituti di vigilanza da ultimo, in data 4 giugno 2024 veniva assunto dalla Best Security Service S.r.l. con la qualifica di guardia giurata a tempo indeterminato;
- in data 5 giugno 2024, la Best Security Service S.r.l., in forza di tale assunzione, presentava alla Prefettura di Napoli, istanza di voltura del titolo;
- ciò, nondimeno, l’istanza veniva rigettata sulla base di una vicenda penale frutto in realtà di un malinteso;
- in particolare, in data 23 dicembre 2021 veniva accusato di tentato furto in un supermercato di Mantova: in vista delle festività natalizie, insieme ad altri amici, in un market Esselunga caricava merce in un carrello per la spesa per l’importo di €. 646,88; la lettura alla cassa di tale merce risultava pari ad €. 81,99 ed in quel momento pur essendo rimasto nel supermercato per pagare, veniva accusato di tentato furto, a nulla valendo le spiegazioni fornite circa il fatto che egli stava ancora nel supermercato e non aveva portato via la merce (in pratica, addebitando l’accaduto a un guasto delle apparecchiature automatiche presenti nel supermercato);
- ciò, nonostante, veniva denunciato e la querela sporta determinava l’avvio di un processo penale innanzi al Tribunale di Mantova RG. -OMISSIS-, con udienza fissata per il 23 ottobre 2024;
- nelle more, in data 8 maggio 2024, definiva la spiacevole vicenda con un pagamento in favore della Esselunga S.p.a. di €. 750,00;
- conseguentemente, all’udienza del 23 ottobre 2024, la Procura chiedeva una pronuncia di non luogo a procedere;
- la vicenda veniva definita con la sentenza n. -OMISSIS- con il seguente dispositivo: “visto l’art. 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Lanzuise Gianluca in ordine al reato ascritto perché estinto per intervenuta condotta riparatoria”.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza -OMISSIS- del 6 giugno 2025 sulla scorta della seguente motivazione: <<Ritenuto il ricorso non assistito da consistenti elementi di fumus, in ragione della non manifesta irragionevolezza della valutazione dell’Autorità amministrativa nell’esercizio del potere a fronte delle comprovate evidenti deviazioni dalla condotta esigibile dal soggetto cui dovrebbero essere attribuiti compiti di vigilanza e che dovrebbe, appunto, essere contraddistinta dalla più rigorosa osservanza delle regole>>.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4215 del 2018), il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede anche il rilascio di porto d’armi, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Il loro rilascio, pertanto, è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento.
L’art. 11, comma 2, del TULPS individua, tra le cause che legittimano il diniego di rilascio dell’autorizzazione di polizia, oltre all’avvenuta condanna per specifiche tipologie di reati, nominativamente indicati, la mancanza di “buona condotta”. Essa impone o consente anche la revoca dell’autorizzazione, in quanto la norma la prevede, rispettivamente, per i casi in cui “nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate”, ovvero “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione” (comma 3).
Analoga indicazione è contenuta all’art. 43, comma 2, in materia di porto d’armi, laddove egualmente si richiama il requisito della “buona condotta”, nonché l’”affidamento a non abusare delle armi”.
L’art. 138, infine, relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, al comma 1, nella stesura risultante dall’intervento della Corte Costituzionale n. 311/1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all’aggettivo “ottima” ivi originariamente previsto.
La rilevante permanenza del requisito della “buona condotta” si desume, d’altro canto, anche dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale che ha invece inciso sulle due norme sopra citate (artt. 11 e 43), ritenendo illegittimo che l’onere della prova dello stesso gravi, come previsto dal legislatore del 1931, sul richiedente (cfr. Corte Cost., 16 dicembre 1993, n. 440).
Da tale quadro normativo emerge chiaramente che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo e terzo comma, e art. 43, secondo comma, nonché, con le precisazioni effettuate, 138, comma 1, n. 5).
Pur in assenza, quindi, dei precedenti penali specifici cui le disposizioni menzionate fanno riferimento, residua in capo all’amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, a maggior ragione in un ambito di particolare delicatezza quale quello che implica comunque l’uso delle armi, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata.
La peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, TULPS), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; nonché id., 12 giugno 2014, n. 2987 e 27 febbraio 2018, n. 1210).
Nel caso di specie, il ricorrente è stato deferito all’A.G. per il reato di furto aggravato in concorso; la sentenza di non doversi procedere è stata pronunciata in considerazione della condotta riparatoria ma nella parte motiva il giudice ha osservato che <<allo stato degli atti, le risultanze disponibili non rendono palese l’obiettiva esistenza di un quadro probatorio tale da condurre ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2 dell’art. 129 c.p.p., tenuto conto in proposito che, per addivenire ad una sentenza di proscioglimento nel emerito, vale una regola di giudizio rigorosa, per la quale deve “positivamente” emergere dagli atti processuali l’innocenza dell’imputato, senza necessità di ulteriori indagini e accertamenti (cfr. ex plurimis Cass. n. 22205 del 26 marzo 2007). Nel caso di specie non è applicabile il secondo comma dell’art. 129 c.p.p., in quanto allo stato, sulla base della piattaforma probatoria cristallizzatasi sino a ora, non risulta evidente la prova né dell’insussistenza del reato né dell’estraneità allo stesso dell’imputato, né del difetto di colpevolezza di quest’ultimo, cosicché non ricorrono i presupposti per fondare una pronuncia liberatoria>>.
L’amministrazione ha, dunque, valutato nell’esercizio del proprio potere discrezionale la vicenda in sé a prescindere dall’esito del procedimento penale <<in quanto espressione di una condotta di vita non improntata all’osservanza delle norme giuridiche e di relazione e tale da non poter escludere il pericolo di abuso del titolo e, ancor di più dell’arma, ove fosse autorizzata, tenuto conto anche della rilevanza del reato contestato (furto aggravato in concorso)>> (cfr. provvedimento impugnato).
Quanto al fatto, rappresentato in ricorso, che nel 2022 il ricorrente ha ottenuto il titolo l’amministrazione ha evidenziato in motivazione che all’epoca la vicenda in cui l’interessato era incorso non era stata riferita dalle Forze dell’Ordine.
L’amministrazione non si è, quindi, contraddetta rispetto alle determinazioni assunte in passato in quanto al momento dell’adozione delle stesse non aveva avuto contezza del procedimento penale (circostanza questa incontestata dal momento che lo stesso ricorrente ha affermato di non averne mai fatto cenno nelle richieste di rilascio del titolo).
Va poi rammentato che, in materia di licenze di pubblica sicurezza, l'amministrazione - nell'esercizio dell'ampia discrezionalità a essa spettante in subiecta materia - mantiene il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’esito del procedimento penale (ivi incluse la remissione della querela da parte della persona offesa, formale estinzione del reato, archiviazione del procedimento penale), con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2151/2025; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1062/2024); ed invero, mentre il processo penale è orientato principalmente e in via immediata verso obiettivi di repressione, diverse sono le finalità dell'attività di controllo esercitata dall'amministrazione, ad esempio, sulla disponibilità delle armi da parte dei singoli, in quanto essa è tesa a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso (T.A.R. Valle d'Aosta, 13 aprile 2017, n. 19).
Nella fattispecie va ribadito, in coerenza con la giurisprudenza di questa Sezione, che la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l'integrità del patrimonio altrui ed alla quale il legislatore annette il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, TULPS), impone un'attenzione particolare nell'esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente, un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell'interessato. E’ quindi legittimo il provvedimento impugnato poiché la valutazione di inaffidabilità si fonda sulla gravità del reato contestato all’interessato e sulla autonoma valutazione del fatto che ha dato origine alla vicenda penale di cui l’amministrazione ha dato conto nella motivazione dell’atto.
In questa prospettiva, va ribadito che la valutazione amministrativa non risulta limitata né subordinata all’esistenza di una condanna penale, poiché la finalità preventiva propria dei poteri di polizia consente — e talora impone — di prescindere dall’accertamento di responsabilità penalmente rilevanti, al fine di prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
È dunque coerente e non manifestamente illogica la valutazione discrezionale compiuta dall’amministrazione, la quale, nell’esercizio dei propri poteri preventivi e nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico, ha legittimamente ritenuto che tale quadro fattuale fosse sufficiente a escludere l’affidabilità del ricorrente. Ne deriva che il provvedimento adottato non si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, risultando anzi adeguatamente motivato e sorretto da elementi obiettivi idonei a giustificarne l’adozione.
Conclusivamente il Collegio ritiene le motivazioni del provvedimento impugnato idonee a supportare il giudizio ampiamente discrezionale di possibile rischio di abuso del titolo che la legge affida all’autorità prefettizia nell’attività di rilascio di un’autorizzazione di polizia, a maggior ragione ove connessa anche all’uso di armi.
In considerazione della particolarità in fatto della controversia le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmarini Gabriele Nunziata
IL SEGRETARIO
