Pubblicato il 26/10/2026
N. 05974/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04063/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4063 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B656494D62 da Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Regionale per la Sanità S.p.A. - So.Re.Sa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Amendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1. della Determinazione del Direttore Generale di SO.RE.SA. S.p.A. n. 129 del 25 maggio 2026 (pubblicata il 25 maggio 2026), con la quale è stata disposta l’esclusione di Cosmopol S.p.A. dalla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Vigilanza armata, portierato e reception dei locali della SO.RE.SA. S.p.A.”;
2. ove occorra e per quanto di interesse, del verbale conclusivo del Responsabile della fase di affidamento del 18 maggio 2026 recante la proposta di esclusione della ricorrente, posto a fondamento della determinazione impugnata;
3. ove occorra, della nota del Responsabile della fase di affidamento prot. SoReSa-0007491-2026 del 13 maggio 2026, nonché dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 24 febbraio 2026, n. 2 del 27 febbraio 2026, n. 3 del 2 marzo 2026, n. 4 del 15 aprile 2026, n. 5 del 27 aprile 2026 e 6 del 13 maggio 2026, resi nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, per quanto di interesse e ove lesivi;
4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove ed in quanto lesivo, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla procedura e a vederne proseguito il relativo iter, con ogni conseguente statuizione, anche ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere c) ed e), C.p.a., in ordine all’effetto conformativo derivante dall’accoglimento del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente Cosmopol S.p.A. ha impugnato il provvedimento con cui la So.Re.Sa. S.p.A. ne ha disposto l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Vigilanza armata, portierato e reception dei locali della So.Re.Sa. S.p.A.” (D.D.G. So.Re.Sa. S.p.A. n. 129 del 25 maggio 2026).
2. – Il provvedimento espulsivo è motivato con la ritenuta incongruità dell’offerta della ricorrente per come accertata, all’esito del sub-procedimento di verifica di anomalia, da parte del Responsabile della fase di affidamento (R.F.A.), il quale, procedendo a tale verifica sul presupposto della “assenza di qualsiasi agevolazione contributiva per i soggetti di nuova assunzione”, ha ritenuto l’offerta della società ricorrente insostenibile (in “perdita complessiva pari a € 12.864,32”).
2.1. – Di contro, secondo la diversa prospettazione contenuta in ricorso, la società sarebbe invece in grado di conseguire dall’esecuzione della commessa un utile, ancorché assai esiguo, dalla medesima quantificato in euro 2.393,08, ovvero, a tutto concedere, in euro 1.228,68 (cfr. motivo sub II e le ricostruzioni contabili del perito di parte a cui fa rinvio).
3. – Nel ricorso, il provvedimento impugnato è censurato – in estrema sintesi – sulla scorta dei motivi di cui appresso:
- il R.F.A. si sarebbe discostato dal duplice e conforme giudizio di congruità reso dalla Commissione giudicatrice senza la rigorosa, specifica e convincente motivazione che un tale dissenso imponeva, sovrapponendo alla valutazione tecnica di tale collegio una propria autonoma rivalutazione (motivo sub I);
- la verifica di anomalia sarebbe stata condotta dal Responsabile in modo parcellizzato, e segnatamente mediante l’espunzione di una sola e singola voce di costo (lo sgravio contributivo), in contrasto, quindi, con la natura globale e sintetica del relativo giudizio, diretto ad accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta (motivo sub II);
- l’esclusione si fonderebbe su un radicale travisamento dei presupposti di fatto e di diritto in ordine agli sgravi contributivi, non solo vigenti e riconoscibili, ma oltretutto già fruiti da nove dipendenti e suscettibili di applicazione anche nella misura minima del 70%, oltre che integrabili da agevolazioni alternative (motivo sub III);
- l’esclusione sarebbe stata illegittimamente adottata in violazione del contraddittorio procedimentale, ossia sulla base di uno scenario (azzeramento integrale degli sgravi) mai sottoposto preventivamente all’operatore economico, e altresì in spregio al principio di buona fede, avendo la stazione appaltante strumentalizzato il decorso del tempo (motivo sub IV);
- sarebbe infine erroneo, in diritto, il presupposto secondo cui i permessi retribuiti sarebbero diritti indisponibili non monetizzabili ex ante, in quanto tale monetizzazione sarebbe espressamente prevista e disciplinata dal CCNL di settore (motivo sub V).
4. – Si è costituita in giudizio la So.Re.Sa. S.p.A. svolgendo analitiche controdeduzioni a confutazione delle doglianze sollevate in ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione per infondatezza.
5. – All’udienza pubblica del 23 settembre 2026, in vista della quale le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso è infondato.
7. – Il motivo sub I è smentito per tabulas, risultando ben esternate, ad avviso del Collegio, le ragioni poste dal R.F.A. a fondamento del suo diverso convincimento maturato, rispetto alla commissione di gara, in punto di (in)sostenibilità dell’offerta della ricorrente.
7.1. – Dalla lettura combinata del verbale conclusivo del R.F.A. del 18 maggio 2026, espressamente richiamato nel provvedimento di esclusione, e della richiesta di chiarimenti del 13/05/2026 in precedenza inviata dal R.F.A. alla commissione, e parimenti richiamata nel verbale, si evincono in modo analitico e chiaro le ragioni del dissenso del R.F.A. rispetto alle conclusioni raggiunte dall’organo valutativo.
7.2. – Nel cit. verbale del 18/5/2026 la decisione del R.F.A. di procedere alla verifica della sostenibilità dell’offerta della ricorrente escludendo – diversamente da quanto ritenuto dalla commissione di gara – “qualsiasi agevolazione contributiva per i soggetti di nuova assunzione” è stata motivata per relationem, con il richiamo a “quanto indicato nella sua nota di chiarimenti” del 13.5.2026, rivolta proprio alla commissione.
7.2.1. – In quest’ultima figurano mossi plurimi e circostanziati rilievi critici alle conclusioni raggiunte dall’organo valutativo sulla centrale questione della credibilità dello scostamento da alcune voci di costo delle tabelle ministeriali praticato dalla ricorrente sul presupposto della fruibilità degli sgravi contributivi per l’assunzione di personale under 35 (ma anche, ad es., sulla pretesa computabilità, ex ante, ai fini della determinazione della quantità di ore lavorate, dei permessi retribuiti non goduti).
7.2.2. – Il R.F.A. osserva in senso critico sul punto, in particolare, che “l’incremento occupazionale netto costituisce, per sua natura, una condizione futura, verificabile esclusivamente ex post e non nella piena disponibilità dell’operatore economico, in quanto dipendente da una pluralità di fattori non programmabili (cessazioni, turnover, variazioni dell’organico complessivo). Pertanto, la possibilità di fruire dello sgravio contributivo nella misura massima non può essere ritenuta certa né garantita al momento della presentazione dell’offerta, ma si configura come mera aspettativa subordinata al verificarsi di un evento futuro e aleatorio”. Sicché, prosegue il R.F.A., l’offerta che “risulta sostenibile solo al ricorrere di condizioni aleatorie non soddisfa il requisito della affidabilità economica richiesto dalla normativa di settore. Anche un presunto trend di crescita occupazionale e su dati ULA complessivi riferiti a periodi pregressi, non sono idonee a superare tate criticità, in quanto non dimostrano la sussistenza certa dell'incremento occupazionale netto per il periodo rilevante”.
7.2.3. – Nel verbale, del resto, il R.F.A. rileva analogamente che “l'incremento Occupazionale netto, cui sono legati gli sgravi contributivi del 100% richiamati dalla normativa del dl 60/2024 dal milleproroghe e dalle circolari INPS […] sussiste solo quando nei dodici mesi successivi alla assunzione agevolata ci sia stata una effettiva incremento occupazionale medio”. Osserva, in aggiunta, che “i diritti indisponibili dei lavoratori […] escludono la monetizzazione dei permessi retribuiti ex ante ma solo dopo, eventualmente, il mancato godimento”.
Il lamentato deficit motivazionale, pertanto, non sussiste.
8. – Il Collegio deve disattendere anche la censura con cui è dedotta (sub II) la violazione dell’art. 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dei principi in tema di natura globale e sintetica del giudizio di verifica dell’anomalia.
La doglianza è argomentata sul presupposto che il R.F.A. avrebbe illegittimamente “isolato un’unica componente dell’offerta - lo sgravio contributivo - e poi l’avrebbe “integralmente espunta”, così pervenendo a riproporre un calcolo del costo del lavoro commisurato ai valori tabellari pieni, dal quale sarebbe derivata una perdita di € 12.864,32.
8.1. – Siffatta critica, nella sua astrattezza, non coglie nel segno, obliterando il punto che nella fattispecie viene in evidenza una voce di costo, quella legata alla manodopera, che riveste, nella specie, carattere evidentemente essenziale, risultando decisiva ai fini della sostenibilità complessiva dell’offerta in una gara per l’affidamento di un appalto ad alta intensità di manodopera. In tal contesto, lo sgravio contributivo ipotizzato dalla ricorrente, come da essa stessa riconosciuto, si rivela “elemento centrale della proposta economica”, ergo potenzialmente idoneo a incidere, ove inapplicabile, sulla sua complessiva attendibilità, compromettendola.
8.2. – Sempre nell’ambito del motivo sub II la ricorrente offre una diversa ricostruzione ‘contabile’ del calcolo della manodopera, supportata dalle perizie di parte depositate in giudizio, le quali tuttavia, ad avviso del Collegio, non risultano idonee a superare il giudizio di inattendibilità espresso dall'Amministrazione.
8.2.1. – Sul punto, infatti, è sufficiente osservare che, per ammissione della stessa ricorrente, le due proiezioni di utile prospettate nelle cit. elaborazioni contabili (euro 2.393,08 e euro 1.228,68) “effettivamente, incorporano lo sgravio (nella misura ridotta al 70% e/o il ricorso all'apprendistato) e la monetizzazione dei permessi”, e pertanto, con inammissibile inversione logica, assumono come certamente esistenti proprio quei presupposti che, di contro, costituiscono il nucleo della contestazione – rimasta dunque inconfutata – svolta dal R.A.F.
Da qui l’inconsistenza della censura.
9. – Nemmeno è dato riscontrare i presupposti del vizio procedimentale denunciato nel motivo sub IV, nel quale si assume, come accennato, che l’esclusione sarebbe stata disposta in violazione del contraddittorio procedimentale, in quanto argomentata sulla base di uno scenario, quello costituito dall'azzeramento integrale degli sgravi, mai sottoposto in precedenza all’operatore economico, il quale non sarebbe stato quindi posto in condizione di interloquire su tale specifica e diversa prospettazione, né sulle eccezioni mosse alla monetizzazione dei permessi e alle agevolazioni alternative.
9.1. – Questa doglianza sconta, ad avviso del Collegio, una lettura eccessivamente formalistica, e oltremodo rigida, del principio di partecipazione procedimentale.
9.1.1. – Occorre invero sottolineare che il giudizio conclusivo del R.F.A. non si fonda, infatti, su elementi fattuali nuovi o estranei al perimetro delle giustificazioni rese dall’operatore, ma si limita a una diversa rivalutazione di elementi informativi e documentali – quelli sull’effettiva fruibilità degli sgravi contributivi – i quali erano già stati sottoposti al contraddittorio.
9.1.2. – In altri termini, sulle specifiche e decisive questioni riguardanti la possibilità di avvalersi degli sgravi contributivi, di ricorrere alla monetizzazione dei permessi e fruire delle agevolazioni alternative, e, quindi, sulla sostenibilità del costo del lavoro, la ricorrente ha avuto modo, ripetutamente interloquendo con la commissione, di svolgere ampi e puntuali rilievi a propria difesa, depositando articolate giustificazioni e documentazione di supporto, con la conseguenza che la società è stata posta ampiamente in condizione di giustificare la propria offerta anche con riferimento a tali profili di criticità.
9.1.3. – Da qui l’obiettiva ridondanza di un’ulteriore ipotetica reiterazione del confronto procedimentale avente ad oggetto la determinazione del R.A.F., in quanto la società ricorrente ha già fornito il suo contributo informativo su tutti i profili di criticità posti poi a fondamento del provvedimento di esclusione, che del resto scaturisce da una ragionata rivalutazione del medesimo materiale istruttorio già acquisito al procedimento.
Il motivo sub IV va dunque disatteso.
10. – I motivi III e V riguardano poi più da vicino la motivazione del provvedimento di esclusione, e segnatamente le questioni di merito della fruibilità o meno, da parte della società ricorrente, delle agevolazioni contributive, come pure della monetizzazione dei permessi retribuiti.
11. – Relativamente alla doglianza sub V, ad avviso del Collegio, correttamente il R.F.A. ha ritenuto inutilizzabile la monetizzazione dei permessi retribuiti quale voce di ‘riequilibrio’ del costo della manodopera.
11.1. – L'operatore ricorrente per entrambi i servizi in rilievo (portierato e vigilanza) ha aumentato le ore mediamente lavorate da ciascun F.T.E. (Full Time Equivalent) rispetto alle tabelle ministeriali, in particolare, da 1578 per il servizio di vigilanza armata a 1612, e da 1.604 a 1639 per il servizio di portierato, giustificando tali incrementi mediante la previsione di lavoro straordinario e la monetizzazione dei permessi retribuiti.
La società ha sostenuto, a giustificazione della legittimità del suddetto incremento orario, che la monetizzazione dei permessi, da essa contabilizzata ex ante nelle giustificazioni, a ben vedere non farebbe altro che anticipare un effetto ‘economico’ (assenza ovvero monetizzazione) destinato comunque a prodursi in ogni caso al termine di ciascun anno di maturazione (“sia nell’ipotesi in cui il permesso venga goduto ovvero monetizzato, produce il medesimo risultato economico”).
Ha richiamato, a sostegno della prevista monetizzazione, gli artt. 76 e 84 (sezione relativa alla vigilanza armata) e l’art. 16 (sezione relativa ai servizi di sicurezza) del Contratto collettivo, che in effetti statuiscono “che i permessi retribuiti maturati e non goduti nell’anno decadano e debbano essere obbligatoriamente monetizzati, con pagamento entro la retribuzione del mese di gennaio dell’anno successivo”. Da qui la sua tesi che la monetizzazione, quindi, “lungi dal tradursi in una mera eventualità futura, è un effetto automatico e vincolante per il datore di lavoro, previsto dalla stessa contrattazione collettiva e che, sia nell’ipotesi in cui il permesso venga goduto ovvero monetizzato, produce il medesimo risultato economico”.
11.2. – Siffatta prospettazione, incentrata sulle sole previsioni dei C.C.N.L., non si rivela tuttavia convincente.
11.2.1. – La monetizzazione dei permessi retribuiti non può costituire, invero, un parametro utilizzabile già ex ante ai fini della determinazione del monte ore lavorabile: e questo neppure laddove, come nella specie, il relativo C.C.N.L. ne consenta poi la liquidazione in caso di mancato godimento.
11.2.2. – L’affermazione, pur suggestiva, secondo cui “sia nell’ipotesi in cui il permesso venga goduto ovvero monetizzato, [si] produce il medesimo risultato economico”, non riveste, a ben guardare, alcuna reale valenza argomentativa, esprimendo essa semplicemente la regola secondo cui il tasso orario di retribuzione non cambia; ciò che nella specie si rivela dirimente, piuttosto, è l’artificioso incremento delle ore mediamente lavorate ottenuto dalla ricorrente con la predetta monetizzazione preventiva, operazione ancorata a presupposti fattuali del tutto eventuali e destinati a essere verificati solo successivamente.
11.2.3. – L’ipotizzata monetizzazione, in altri termini, non può essere validamente assunta quale componente economica certa, strutturale e programmabile dell'offerta, come invece pretende la ricorrente, dipendendo il suo concreto verificarsi, in realtà, da eventi (maturazione dei permessi, mancata fruizione degli stessi) accertabili solo nella fase esecutiva del rapporto di lavoro. Come condivisibilmente rilevato dal R.F.A. nella cit. richiesta di chiarimenti alla commissione, “l'aumento delle ore mediamente lavorate non risulta più fondato su un dato statistico aziendale stabile e verificabile, ma su un meccanismo eventuale ed eccezionale, che può operare solo ex post e in presenza di specifiche condizioni individuali, e che non è programmabile ex ante” (p. 6).
11.3. – Né, d’altro canto, la società ricorrente ha offerto, nemmeno in giudizio, allegazioni – ad esempio, ‘serie storiche’ aziendali – che possano rendere statisticamente sostenibile la monetizzazione dei permessi retribuiti nella misura da essa ipotizzata, secondo cui, nell’ultima simulazione prodotta in risposta alle richieste di chiarimenti della commissione, la monetizzazione, ridimensionata, avrebbe riguardato (ben) il 50% dei permessi.
Da qui la infondatezza anche del motivo sub V.
12. – Con il motivo sub III, infine, viene contestato il giudizio di non sostenibilità del R.F.A. nella parte in cui poggia sull’assunto che gli sgravi contributivi invocati dalla società ricorrente nelle sue giustificazioni non possano essere valorizzati.
12.1. – La doglianza della ricorrente, incentrata su un preteso travisamento delle “risultanze istruttorie” da parte del R.F.A., si rivela priva di fondamento.
12.2. – La fruibilità degli sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35, tanto nella misura del 100%, quanto nella misura del 70%, previsti dal c.d. Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) e poi prorogati dal c.d. Decreto Milleproroghe 2026 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del D.L. 200/2025), è stata esclusa dal R.F.A. contrariamente a quanto dedotto in ricorso, sulla scorta di una motivazione puntuale e immune da vizi logici, che ben resiste alle censure sollevate dalla società.
12.3. – Quanto alla invocata fruibilità al 100% degli sgravi – prevista nel Decreto Milleproroghe per le assunzioni o trasformazioni del rapporto di lavoro effettuate dal 10 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 –, dalla ricorrente non risulta superato l’ostacolo, peraltro già rilevato dalla commissione di gara, costituito dalla necessità di una comprova del raggiungimento dell’incremento occupazionale netto a cui è subordinato il riconoscimento del beneficio, incremento da calcolarsi raffrontando il numero medio di Unità di Lavoro Annuo (ULA) dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione.
La ricorrente ha assunto, infatti, in sede di giustificazioni, di poter beneficiare dello sgravio nella misura massima, per 24 mesi, per il 0,59 FTE portiere e per 1,10 FTE guardia giurata di nuova assunzione, senza tuttavia considerare che il suindicato incremento occupazionale netto costituisce, per sua natura, solo una condizione futura, come tale verificabile esclusivamente ex post, e perciò non nella piena disponibilità dell'operatore economico, in quanto dipendente da una pluralità di fattori non programmabili (cessazioni, turn-over, variazioni dell'organico complessivo).
12.4. – Quanto allo sgravio contributivo nella misura del 70%, successivamente invocato dalla ricorrente, il medesimo è stato ritenuto dal R.A.F. “inattuale e non più valutabile ai fini delta verifica di sostenibilità dell'offerta, essendo scaduto il termine del 30 aprile 2026” (si v. la richiesta di chiarimenti alla commissione, p. 7).
13. – L’attendibilità delle suesposte conclusioni del R.A.F., espressione di discrezionalità tecnica, non è neppure inficiata dalle pur articolate deduzioni di segno contrario svolte dalla difesa della società ricorrente.
13.1. – Le seconde si focalizzano sulla rivendicazione della vigenza dei predetti regimi agevolativi al momento di presentazione delle giustificazioni (maggio 2025, marzo e aprile 2026); sulla crescita documentata dell’organico aziendale; sulla sostenibilità dell’offerta nello scenario dello sgravio ridotto alla misura minima del 70% ; e, infine, sulla presenza, in organico, di nove lavoratori (quattro operatori fiduciari e cinque guardie particolari giurate), assunti anteriormente al 31 dicembre 2025, che già fruivano dello sgravio.
13.2. – Quelle appena ricordate sono, però, argomentazioni che, ad avviso del Collegio, non consentono di ravvisare nel ragionamento del R.A.F. gli invocati profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto istruttorio.
Non si rivela convincente, in particolare, l’obiezione con la quale la ricorrente valorizza l’andamento crescente dell’organico aziendale (ULA da 1.600,70 nell’annualità aprile 2025 - marzo 2026 a 1.621,55 a marzo 2026, con incremento di 20,85 unità) allo scopo di dimostrare la plausibilità del proprio assunto del raggiungimento dell’incremento occupazionale netto, e quindi la fruibilità della agevolazione nella misura del 100%.
In senso contrario va rimarcato, difatti, che il trend di crescita occupazionale non dimostra la sussistenza certa dell'incremento occupazionale netto per il periodo rilevante, né consente di ritenere che una simile condizione possa considerarsi strutturalmente assicurata: laddove, di contro, il giudizio di anomalia deve fondarsi su dati oggettivamente verificabili, e non può quindi essere costruito su mere ipotesi, semplici aspettative o eventi futuri e incerti, essendo destinato ad accertare se l’offerta sia, nel suo complesso, affidabile (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1166).
13.3. – Quanto al personale beneficiario dello sgravio già in forza all’azienda (nove lavoratori, quattro operatori fiduciari e cinque guardie particolari giurate), la prospettata fruizione dello sgravio stesso per ulteriori 24 mesi non sembra in concreto percorribile nella misura indicata dalla ricorrente, bensì, a tutto concedere, solo per ulteriori per 12 mesi, giacché, come si ricava dalla documentazione prodotta, la risalenza dell’assunzione dei dipendenti interessati – come del resto già rilevato dalla commissione (cfr. la cit. richiesta di chiarimenti del R.A.F., p. 4) – va collocata a ottobre/novembre 2024 e gennaio 2025, con la conseguenza che per tale personale è decorso già un anno di godimento dello sgravio contributivo (al 100%).
13.4. – Su un piano più generale, poi, non sembra possa prescindersi, nel caso di specie, come correttamente posto in risalto dalla difesa di So.Re.Sa. S.p.A., dai risvolti applicativi della clausola sociale, richiamata nella documentazione di gara in conformità a quanto stabilito dall’art. 57, d.lgs. n. 36/2023. Sul punto deve rilevarsi che la società ricorrente non ha comprovato la compatibilità della asserita utilizzabilità degli sgravi contributivi con l’operatività della clausola sociale, essendosi limitata alla generica affermazione della fruibilità degli sgravi senza, però, alcun riferimento alle implicazioni derivanti dal prioritario assorbimento del personale già impiegato nella esecuzione del servizio imposto dalla clausola sociale, con la conseguenza che risulta del tutto sfornita di prova la presunta compatibilità delle nuove assunzioni ‘incentivate’ con il necessario riassorbimento del personale uscente.
13.4.1. – Né, d’altro canto, può convenirsi con l’assunto della società ricorrente secondo la quale il richiamo alla operatività della clausola sociale costituirebbe una motivazione postuma del provvedimento, essendo per converso evidente che l’operatività di quest’ultima assume rilievo quale elemento fattuale già previsto dalla lex specialis, invero decisivo ai fini della verifica della compiuta dimostrazione che grava sull'operatore economico in ordine alla concreta ‘trasferibilità’ degli sgravi alla commessa di che trattasi.
14. – Sicché, in definiva, pare di poter dire che la sostenibilità dell’offerta della società ricorrente, per come prospettata in sede di giustificazioni, risulta strettamente dipendente dalla contestuale verificazione di una pluralità di condizioni ipotetiche – l’effettiva e stabile fruibilità degli sgravi contributivi invocati, il massiccio ricorso alla monetizzazione dei permessi retribuiti, il sistematico ricorso agli straordinari – laddove, di contro, la Stazione Appaltante è chiamata a decretare la sostenibilità dell'offerta, nell’esplicazione della propria discrezionalità tecnica, sulla base di elementi certi, attuali, verificabili e concretamente dimostrati, dovendo quindi fondarsi su dati oggettivamente accertabili, in difetto dei quali essa non è abilitata a considerare risparmi di spesa prospettati in via meramente congetturale.
14.1. – La subordinazione della sostenibilità dell’offerta della Cosmopol alla contemporanea ricorrenza di una pluralità di favorevoli condizioni future tutt’altro che scontate trova sostanziale riscontro, del resto, anche nell’impostazione delle perizie prodotte in giudizio dalla stessa società, le quali, nel tentativo di confutare la tesi del R.A.F. in base alla quale l’offerta sarebbe in “perdita complessiva pari a € 12.864,32”, assumono arbitrariamente anch’esse, come base di calcolo, scenari che postulano la contestuale ricorrenza di entrambi i presupposti, in realtà solo puramente congetturali, della fruibilità degli sgravi contributivi per i neo assunti (al 70%) e della monetizzazione dei permessi retribuiti.
15. – Conclusivamente, dunque, deve ritenersi scevra da profili di illogicità la decisione della S.A. di escludere l’applicazione di “qualsiasi agevolazione contributiva per i soggetti di nuova assunzione”, non essendo stata comprovata in modo specifico e documentato, da parte dall’impresa ricorrente, la concreta ed effettiva utilizzabilità dei regimi agevolativi da questa indicati nelle sue giustificazioni: regimi oltretutto ormai scaduti alla data del 30 aprile 2026.
Ne deriva l’infondatezza anche del motivo sub IV.
16. – Il ricorso è di conseguenza integralmente infondato e va pertanto respinto.
17. – La complessità delle questioni esaminate e le peculiarità della fattispecie concreta inducono il Collegio a ritenere sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierangelo Sorrentino Nicola Gaviano
IL SEGRETARIO
