TAR UMBRIA: Ordinanza Issv Spa-Verux Security Srl le recenti pronunce della Giustizia amministrativa.

Mercoledì, 04 Dicembre 2024 18:32

Ordinanza Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.a. contro Puntozero S.C.A R.L. nei confronti I.s.s.v. – International Security Service Vigilanza S.p.A., Verux Security S.r.l..Regione Umbria lotti 1 e 3

Pubblicato il 04/12/2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              N. 00082/2024 REG.PROV.CAU.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              N. 00548/2024 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 548 del 2024, proposto da 

Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A038B28CB8, A038B70824, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei n. 4; 

contro

Puntozero S.C.A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

I.s.s.v. – International Security Service Vigilanza S.p.A., Verux Security S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Formichetti e Antonio Barbera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Formichetti in Roma, via Monte delle Gioie 13;
Punto Pulizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) della determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero s.c.ar.l. datata 10.10.2024, nella parte in cui veniva disposta l'esclusione, con riferimento ai lotti 1 e 3, delle offerte della ricorrente dalla “procedura aperta suddivisa in 3 lotti finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e guardiania per le amministrazioni del territorio della Regione Umbria Codice ANAC 9478100” e conseguentemente aggiudicato il lotto 1 (CIG A038B28CB8) ad International Security Service Vigilanza s.p.a. e il lotto 3 (CIG A038B70824) a Punto Pulizia s.r.l.;

2) dell'art. 1.1 del disciplinare di gara e dell'art. 7 comma 3 del “disciplinare telematico e timing di gara” ove da leggersi nel senso di determinare l'esclusione delle offerte in caso di mancata conferma dell'offerta economica;

3) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale e segnatamente del verbale n. 12 del 31.07.2024 con il quale la Commissione Giudicatrice escludeva il RTI ricorrente non ammettendolo alle successive fasi di gara per l'aggiudicazione dei lotti n. 1 e 3; del documento istruttorio allegato al provvedimento di cui al punto 1 che precede; del provvedimento datato 17.10.24 trasmesso con PEC in pari data con il quale la Stazione Appaltante rigettava l'istanza di autotutela della ricorrente; 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Puntozero S.C.AR.L., di I.s.s.v. S.p.A e Verux S.p.A. e di Punto Pulizia S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto che, impregiudicato il necessario approfondimento da riservarsi alla opportuna sede di merito, il ricorso non appaia assistito dal prescritto requisito del periculum in mora, poiché la procedura nella quale, per i lotti 1 e 3, è intervenuta l’esclusione (non ammissione) della ricorrente, ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro per la prestazione di servizi di vigilanza della durata di 24 mesi, e pertanto non si ravvisano ostacoli a che, in caso di esito favorevole del giudizio, la ricorrente eventualmente subentri all’attuale aggiudicataria;

Considerato che pende avanti a questo Tribunale il ricorso n. 543/2024, proposto da altro concorrente avverso l’aggiudicazione del medesimo lotto 1, e che l’esame della relativa domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025;

Ritenuto che per la discussione del merito del ricorso in epigrafe debba essere fissata l’udienza pubblica del 28 gennaio 2025;

Ravvisata l’opportunità di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 gennaio 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Elena Daniele, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elena Daniele Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO

 

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