REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Limatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, Questura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto/provvedimento amministrativo Cat. 23/2020 del 17/1/2020 con cui il Questore della Provincia di Avellino dispone la sospensione dal servizio del ricorrente, guardia particolare giurata dipendente dell'-OMISSIS- per la durata di giorni 15 (quindici) notificato, in data 2/2/2020 e di ogni altro atto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 22 giugno 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente - dipendente dell'Istituto di vigilanza Privata -OMISSIS-- ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati in data 19.5.2020 e 27.5.2020, il provvedimento Cat. 23/2020 del 17/1/2020, con cui il Questore della Provincia di Avellino ha disposto la sospensione dal servizio per gg. 15.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell'art. 24 Cost; 2) difetto di motivazione; errore; falsa rappresentazione della realtà.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il ministero resistente si è costituito con atto depositato in data 19.5.2023.
Nella camera di consiglio del 9.6.2020 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All'udienza di smaltimento del 22.6.2023, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87 co. 4-bis c.p.a, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato, sostanzialmente per non essere egli adibito all'area omogenea "C", presso la quale sarebbe stata accertata la sua assenza dal servizio, assenza che dunque non avrebbe potuto costituire violazione di disposizioni impartite nel contesto del servizio da lui svolto.
Le censure sono infondate.
2.1. Vi sono in atti relazioni di servizio attestanti l'obbligo del ricorrente di stazionare, in data 25.10.2018, presso l'area omogenea "C", del Gate 1 del Porto di Salerno.
Senonché, in occasione di un controllo effettuato da Ispettori del Nucleo Vigilanza e Controllo, il ricorrente è risultato assente dal proprio posto di controllo, consentendo agli ispettori di aggirare i controlli di sicurezza e di raggiungere una nave ro-ro-pax, riuscendo a salire a bordo della stessa.
2.2. Orbene, tali relazioni, in quanto redatte da pubblici funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni, sono fidefacenti sino a querela di falso in ordine alla verità dei fatti e delle dichiarazioni ivi contenute, che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza (art. 2700 c.c.).
Ne discende, in assenza di querela di falso, giammai proposta dal ricorrente, il raggiungimento della prova relativa alla sussistenza del fatto materiale - assenza del ricorrente dal proprio posto di controllo in data 25.10.2018 - posto a base dell'impugnato provvedimento sanzionatorio.
2.3. Per tali ragioni, l'operato dell'Amministrazione deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere esercitato sulla base di corretti presupposti fattuali.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione resistente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Conclusione
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 - tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87 co. 4-bis c.p.a. - con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
