Pubblicato il 28/05/2022
N. 00252/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00591/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2022, proposto da
Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Puzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Securpool S.r.l., non costituito in giudizio;
Vis Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Nilo, Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Securpool S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Valeria Sammartino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determina dirigenziale n. 425 del 30.03.2022, comunicata il successivo 31.03.22, con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore del RTI Vis S.p.a. – Securpool s.r.l. della gara “per l'appalto del servizio di vigilanza armata sui beni immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia per la durata di anni tre. CIG 8939273970”;
- del verbale di gara 27.01.2022 di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica della controinteressata;
- del verbale del 03.03.2022 con cui sono state ritenute congrue le giustifiche formulate dalla controinteressata, in uno ai provvedimenti a mezzo dei quali non è stata esclusa l'offerta presentata dal RTI Vis S.p.a. – Securpool s.r.l.;
- del disciplinare di gara laddove all'art. 21 ha previsto (o in tal senso fosse inteso) che anche per l'attribuzione dei punteggi tabellari predeterminati per le certificazioni indicate, sia previsto un giudizio discrezionale della Commissione;
- di tutti i verbali di gara nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- della nota Comune di Foggia prot. n. 48383 del 26.04.2022 con cui si comunica l'efficacia dell'aggiudicazione
nonché per la declaratoria
- di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto;
- in subordine, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della p.A. resistente;
nonché, altresì, per la condanna
- del Comune di Foggia all'esibizione ex art. 116 c.p.a. della documentazione chiesta dal ricorrente, ma ad oggi non ancora resa disponibile, vale a dire l'offerta tecnica del RTI avversario e le giustifiche prodotte, trasmessi in forma pressocché integralmente oscurati;
- con istanza istruttoria, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., affinché alla stazione appaltante sia ordinata la produzione in giudizio della documentazione indicata al punto che precede essendo indispensabile ai fini della presente tutela giudiziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foggia e di Vis Spa e di Securpool S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che allo stato non emergono sicuri e sufficienti profili di condivisibilità della censure dedotte ed impregiudicata ogni valutazione dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, da trattarsi in separata sede;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare;
Spese compensate;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO
