REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia - Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi - Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino - Consigliere
all'udienza del 25.2.2026 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3206/2024 R.G. vertente
TRA
U.V. S.P.A. (già C.S. S.p.A.), in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza del Popolo n. 18
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
C.P., rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dell'Avv. Carlo de Marchis e dall'avv. Flaminia Agostinelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma al Viale Angelico n. 38
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3829/2024 pubblicata il 20 maggio 2024
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, C.P. conveniva in giudizio la società C.S. S.p.A. (ora U.V. S.p.A.) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito: "Accertare e dichiarare per i motivi dicui al ricorso, l'illegittimità e/o l'invalidità e/o inefficacia dello spostamento e/o trasferimento e comunque dello spostamento senza rotazione dalla sede di lavoro comunicato al Sig. P.C. per i motivi di cui al ricorso e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace lo stesso e ordinare pertanto alla C.S.
spa di assegnare il ricorrente presso l'originaria sede di lavoro presso la sede del Ministero degli Affari Esteri.
In via subordinata
Ritenuta la violazione dell'impegno alla rotazione e comunque ritenuta la rotazione tra i lavoratori della società addetti all'appalto del Ministero degli Affari Esteri un accomodamento ragionevole ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 216 del 2003 ordinare, se del caso, alla società convenuta di provvedere alla rotazione del ricorrente con gli altri lavoratori, con una modalità compatibile con le esigenze di cura e assistenza al padre e comunque con permanenza nell'appalto di originaria assegnazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari con maggiorazione del 30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2018, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, oltre al rimborso del contributo unificato del presente giudizio.
In ogni caso
Imporre alla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'emanando provvedimento una astreinte adeguata ex art. 614 bis c.p.c. nella misura di Euro 200,00 o altra maggiore o minore di giustizia".
A sostegno delle domande deduceva che: - la C.S. S.p.A. (già C.S. S.r.l.) è una società con sede legale in Roma, che svolge servizi di vigilanza armata sull'intero territorio nazionale per conto di società, enti o privati, assicurando la custodia diurna e notturna di siti sensibili a rischio di reati contro il patrimonio o la persona; - dal mese di settembre 2021 la società era subentrata all'I.V.U. S.p.A. nell'affidamento dell'appalto relativo ai servizi di vigilanza armata della sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito anche MAECI); - durante la procedura di cambio appalto la C. S.p.A. aveva assicurato alle parti sociali che i dipendenti dell'I.V.U. già impiegati presso la sede del Ministero degli Affari Esteri avrebbero mantenuto la loro sede di assegnazione; - tra tali dipendenti era compreso il ricorrente, il quale - già dipendente dell'I.V.U. dal 1991 - in data 1 ottobre 2021 era stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla C. come guardia particolare giurata, inquadrata al IV livello del CCNL Istituti di Vigilanza Privata; - il ricorrente era un rappresentante sindacale della F.C., assegnato "storicamente", anche dalla precedente datrice di lavoro affidataria dell'appalto, allo svolgimento del servizio di vigilanza armata presso la sede del M.A.E., senza soluzione di continuità ed in via esclusiva, a decorrere dal 1996; - il ricorrente fruiva altresì dei benefici della L. n. 104 del 1992 per assistere il padre disabile di grado grave, affetto da significativi problemi di deambulazione e necessitante di un'assistenza costante; - la sede di lavoro, sita nel Piazzale della F. n. 1, distava solo 13,2 km dalla residenza del ricorrente, facilmente raggiungibile con i propri mezzi in un arco temporale di 15 minuti; - il ricorrente, inoltre, poteva fruire del parcheggio interno riservato alla Farnesina, al quale accedeva tramite il tesserino identificativo che consentiva un immediato accesso al lavoro senza necessità di ricercare un parcheggio.
Aggiungeva che, in seguito al subentro della C. nell'affidamento dell'appalto, alcuni dipendenti, tutti iscritti alla F.C., unitamente al rappresentante del medesimo sindacato - tutti da sempre impiegati in via esclusiva dalla precedente datrice di lavoro presso la sede della Farnesina - avevano iniziato ad essere assegnati a giorni alterni ai servizi di vigilanza presso altri siti (banche, musei, siti archeologici, ecc.) con orari penalizzanti; - il 29 novembre 2021 il ricorrente, in qualità di rappresentante sindacale aziendale, aveva preso parte alla riunione con il responsabile del personale
della C. (P.D.B.) per discutere delle problematiche concernenti gli orari lavorativi e gli spostamenti dei dipendenti impiegati presso la Farnesina; - durante tale riunione il capo del personale gli aveva rivolto dette parole: "C. lo sa che Lei non è mai uscito dal MAECI? A questo punto toccherà anche a Lei uscire"; - all'esito della riunione le parti avevano concordato che tutti i lavoratori addetti all'appalto MAECI avrebbero effettuato a rotazione almeno un giorno di vigilanza presso siti diversi, così da conservare l'assegnazione alla sede della Farnesina; - senonché, a decorrere dal mese di gennaio 2022, il ricorrente era stato l'unico dipendente ad essere allontanato dal presidio del Ministero per 15 giorni; - dal mese di febbraio 2022 era stato, poi, definitivamente rimosso dalla sede della Farnesina senza ricevere alcun formale provvedimento di trasferimento né di assegnazione ad altra sede fissa; - era stato, così, assegnato, senza ricevere alcuna spiegazione, a rotazione presso sedi di lavoro molto distanti
dalla propria residenza ed in particolare: B.P.M., agenzia di Viale E. n. 115, distante 26,2 km; B.P.M., Agenzia di Viale delle P. n. 148, distante 32,5 km; B.P.M., Agenzia di Piazza A. L. n. 33, distante 22,1 km; C., distante 33,7 km; D. A., distante 32,7 km; - i tempi di percorrenza casa-lavoro si erano, così, triplicati rispetto a quelli necessari per recarsi alla originaria sede di lavoro. Aggiungeva che: - i dipendenti addetti all'appalto di vigilanza del sito del Ministero degli affari esteri osservavano un orario a turni, a rotazione, che consentiva di avere maggior disponibilità per esigenze personali e familiari; - al momento del proprio trasferimento, presso la sede del Ministero degli Affari Esteri erano occupati altri 13 dipendenti, tutti adibiti allo svolgimento delle medesime mansioni di vigilanza armata e per un numero di anni di servizio di gran lunga inferiore ai suoi.
Deduceva, inoltre, il lavoratore che: - era stato sostituito presso il MAECI da un altro dipendente, fatto pervenire il 18.3.2022 da altro appalto; - aveva impugnato il trasferimento e richiesto l'immediato reintegro nella postazione di lavoro presso la sede del Ministero degli Affari Esteri, senza ricevere riscontro; - le organizzazioni sindacali avevano richiesto un incontro presso l'Ispettorato del Lavoro di Roma, a cui la società (a differenza del Ministero) non aveva partecipato; - l'attuale sede di lavoro era presso la B.P.M., sita in Piazza L. n. 35, e implicava un percorso di oltre 40 minuti, variabile a seconda del traffico e delle condizioni meteo; - era tenuto ad osservare un orario fisso fortemente penalizzante per l'alternanza lavoro e cura familiare, in quanto addetto al piantonamento dalle 8,00 alle ore 16,50, con pausa di 50 minuti; - effettuava il servizio antirapina alla banca da solo, il che non consentiva l'allontanamento immediato in caso di esigenze di assistenza al padre disabile, in quanto doveva attendere la sostituzione, previo contatto alla sala operativa;
- la società applicava il C.C.N.L. vigilanza privata ed impiega più di quindici dipendenti e l'art. 99 del C.C.N.L. impone tra l'altro di impiegare il personale "in località prossima ai luoghi di abituale dimora".
Si costituiva in giudizio, con memoria del 2.5.2023, la società convenuta, evidenziando in particolare che la sede di lavoro del ricorrente, come indicato nel contratto di lavoro del 29.9.2021, era "indifferentemente presso una delle postazioni dei committenti richiedenti il servizio di vigilanza nell'ambito territoriale della regione Lazio afferente la sede di Roma", non configurando un trasferimento l'assegnazione ad una diversa postazione, in quanto le postazioni stesse, anche se richiedenti l'impiego di più guardie giurate ovvero servizi articolati o complessi, non costituiscono unità produttive. Sosteneva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso avversario, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio - in cui veniva espletata attività istruttoria - il Tribunale, all'udienza del 29.3.2024, decideva la causa nei seguenti termini: "dichiara l'illegittimità del trasferimento impugnato e ordina alla società convenuta di assegnare il ricorrente presso la sede del Ministero degli Affari Esteri. Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 4500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge".
Avverso tale decisione proponeva appello la società U.V., lamentando che il Tribunale:
1) aveva errato nel dichiarare la tardività della costituzione in giudizio della società;
2) erroneamente non aveva ammesso la prova testimoniale richiesta;
3) erroneamente aveva disatteso il principio di non contestazione sulle circostanze dedotte dalla società stessa nella memoria di costituzione;
4) aveva omesso di dare rilievo al fatto che il tempo di percorrenza per raggiungere la nuova postazione assegnata all'appellato, presso la B.B., era identico a quello per relativo al tragitto sino alla Ministero degli Affari Esteri;
5) aveva errato nel ritenere applicabile al caso di specie il divieto di trasferimento di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 1992.
Reiterata la richiesta di ammissione dei mezzi di prova, la società chiedeva la riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande formulate nell'originario ricorso e la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio C.P., contestando le censure svolte dalla società nei confronti della sentenza impugnata, e spiegava appello incidentale in ordine al mancato riconoscimento di una astreinte ex art. 614 bis c.p.c.; sosteneva la irragionevolezza della disparità di trattamento (art. 3 Cost.) della tutela prevista dall'art. 614 bis c.p.c., "che impedisce una misura generalizzata di rafforzamento dell'ordine giudiziale di condanna ad un facere (a fortiori se infungibile) che attribuisca effettività ed efficacia concreta al provvedimento, nel rendere inadeguata nelle controversie di lavoro la tutela giudiziaria (artt. 24, 103 e 111 Cost.) di principi solidaristici e fondamentali sui quali si fonda la Repubblica, oggetto di uno specifico obbligo di tutela (art. 4 Cost. e 35 e 41 Cost.) anche in contrasto con le previsioni dell'Unione Europea e delle norme interposte (art. 10 e art. 117 Cost. e 6 CEDU)".
Chiedeva, quindi, previo stralcio dal fascicolo d'ufficio della documentazione prodotta da parte appellante, per la prima volta nel grado, in quanto decaduta ex art. 416 c.p.c., l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Nel merito: Rigettare l'appello principale perché infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva.
In via incidentale: In parziale riforma della sentenza impugnata, imporre alla U.V. s.p.a. per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 20 maggio 2024 n. 3829/2024 ovvero dalla diversa data di giustizia, una astrainte adeguata ex art. 614 bis c.p.c. nella misura di Euro 200,00 giornaliere o altra maggiore o minore di giustizia.
Se del caso: Previa sospensione del giudizio, visto l'art. 23 della L. n. 87 del 1953, rimettere il fascicolo alla cancelleria della Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 614 bis c.p.c. laddove, in forma irragionevole, determina una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) della tutela prevista che impedisce una misura generalizzata di rafforzamento
dell'ordine giudiziale di condanna ad un facere (a fortiori se infungibile) rendendo inadeguata nelle controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.la tutela giudiziaria (artt. 24, 103 e 111 Cost.) di principi solidaristici e fondamentali sui quali si fonda la Repubblica, oggetto di uno specifico obbligo di tutela (art. 4 Cost. e 35 e 41 Cost.), anche in contrasto con le previsioni dell'Unione Europea e delle norme interposte (art. 10 e art. 117 Cost. e 6 CEDU).
Nonché ovvero in alternativa:
Ai sensi dell'art. 267 TFUE, rimettere il fascicolo del giudizio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di sottoporre alla stessa il seguente quesito: "se osta con gli articoli da 20 a 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione e con gli artt. 9 e 19 del Trattato sull'Unione Europea e con Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, la normativa di uno Stato membro che esclude l'applicazione di misure di coercizione indiretta efficaci ed effettive alle condanne di adempimento di facere che costituiscono accorgimenti ragionevoli a tutela della disabilità e dei caregiver nel posto di lavoro".
All'udienza del 18.2.2026 il Collegio rinviava la causa, onde acquisire la prova della notifica dell'appello incidentale proposto da C.P. alla controparte.
All'odierna udienza del 25.2.2026 la società appellante ha dato atto di aver ricevuto la notifica dell'appello incidentale; quindi, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello proposto dalla U.V. S.p.A. è infondato.
2.1. I primi due motivi di gravame vanno trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione: la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la U.V. si era costituita tardivamente, con conseguente decadenza ex art. 416 c.p.c. dai mezzi di prova: pertanto, era stata ammessa solo la prova orale richiesta dal lavoratore.
Secondo l'appellante, considerato che il procedimento di primo grado era stato incardinato con unico ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 414 c.p.c., la memoria di costituzione della società nella fase cautelare era da intendersi produttiva di effetti anche per la fase di merito; pertanto, la costituzione della società era da ritenersi tempestiva, sicché il Tribunale avrebbe dovuto valutare ed ammettere le prove testimoniali richieste.
La censura è infondata.
Risulta dagli atti che, a seguito del deposito del ricorso di C.P., proposto "ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700. e 669 duodecies c.p.c.", il Tribunale ha fissato, con distinti decreti, un'udienza per la fase cautelare (relativa all'istanza ex artt. 700 e 669-duodecies c.p.c.) e un'udienza per la fase di merito. Tali decreti, unitamente al ricorso, sono stati notificati separatamente alla società.
È pacifico che, nel corso del giudizio di primo grado - a fronte di una prima udienza fissata al 13.1.2023 e poi celebrata, a seguito di rinvio d'ufficio, in data 29.3.2023 - la U.V. (all'epoca C.S.) S.p.A. si è costituita in data 2.5.2023.
Non è, pertanto, dubitabile che tale costituzione sia tardiva ai sensi dell'art. 416, comma 1, c.p.c. Né può ritenersi che la costituzione sia tempestiva avuto riguardo alla data del deposito della comparsa nel giudizio cautelare. A ciò osta, innanzi tutto e in modo dirimente, il fatto che il giudizio cautelare e quello di merito (anche se azionati con un unico ricorso) sono del tutto autonomi; inoltre, la società non ha dedotto, né tantomeno provato, che la comparsa di costituzione depositata in sede cautelare - che non è stata prodotta nel presente giudizio - fosse stata redatta anche con riferimento al (successivo) giudizio di merito. Il che, peraltro, è da escludersi posto che la società non ha affatto sostenuto, nel proprio atto di gravame, che la costituzione in sede cautelare, avuto riguardo ai suoi contenuti e alle conclusioni rassegnate, riguardasse anche il merito, ma solo che "la memoria di costituzione della società nella fase cautelare era da intendersi produttiva di effetti anche per la fase di merito". Si tratta di una efficacia che detta costituzione, di per sé, non può avere e non ha.
D'altro lato, è pacifico che laddove la società si fosse costituita tempestivamente nel giudizio di merito innanzi al Tribunale, nessuno avrebbe dubitato che la comparsa effettuata in tale sede, e non già quella depositata nel giudizio ex art. 700 c.p.c., fosse l'unica da considerare ai fini della valutazione delle difese articolate, delle prove richieste e dei documenti prodotti.
Ebbene, anche in caso di costituzione tardiva nel giudizio di merito è solo la comparsa depositata in tale sede a rilevare.
Ne segue che correttamente il primo giudice ha ritenuto la società decaduta dalla prova articolata in una memoria intempestiva.
Ferma, pertanto, la correttezza della decisione del Tribunale, solo per completezza, in ordine alle prove richieste, giova evidenziare quanto segue.
Nella comparsa depositata in data 2.5.2023, presentata innanzi al Tribunale, l'odierna parte appellante ha chiesto di essere ammessa "a provare con testi le circostanze di fatto di cui alla presente memoria difensiva ai capi dal n. 3 al n. 8"; nell'atto di gravame, invece, la società ha chiesto "di essere ammessi a provare con testi le seguenti circostanze di fatto di cui alla presente memoria difensiva", ovvero cinque capitoli, numerati con i numeri 2), 3), 5), 6) e 8) che, tuttavia, comprendono una circostanza, quella indicata al capitolo 2), estranea alle richieste di prova contenute nella memoria depositata innanzi al Tribunale, e pertanto certamente inammissibile.
Quanto alle ulteriori circostanze capitolate, il Collegio rileva quanto segue: quelle di cui ai capitoli 3) e 8) sono irrilevanti, avuto riguardo alla particolare condizione del C., dedito all'assistenza di un familiare ex L. n. 104 del 1902, ed alla peculiare tutela che la legge gli assicura (su cui cfr. infra); quella di cui al n. 5) è generica, in quanto non indica né la data in cui vi sarebbe stato l'accordo tra il lavoratore e il "tenente Mascaro", né le modalità attraverso le quali l'accordo e, in particolare, il consenso del C. si sarebbe espresso; la circostanza di cui al capitolo 6) è generica, in quanto non specifica né i tempi né le persone cui il C. avrebbe dichiarato "di essere gradito al Direttore della filiale della Banca", nonché irrilevante, in quanto il gradimento eventualmente espresso dal direttore della filiale della Banca in ordine alla persona del lavoratore, anche ove provato, non dimostrerebbe il consenso di quest'ultimo alla nuova assegnazione di sede.
2.2. Il terzo motivo di gravame - secondo cui il Tribunale avrebbe errato a non applicare il principio di cui all'art. 115 c.p.c., nonostante il C. non avesse contestato le circostanze dedotte nella memoria di costituzione, come riportate nei capitoli di prova non ammessi - è infondato.
E invero, nella prima udienza successiva alla costituzione di U.V. il procuratore del lavoratore ne ha eccepito la tardività, contestando espressamente tutto quanto ex adverso dedotto e riportandosi al ricorso, di cui ha confermato il contenuto. Ebbene,
le allegazioni e la linea difensiva di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. - come detto ribadite nel corso dell'udienza del 10.5.2023, ovvero nella prima
difesa utile successiva alla costituzione della società - sono evidentemente incompatibili con "l'ammissione" dei fatti dedotti dalla società, anche, e in particolare, in ordine ad un presunto consenso del lavoratore alle modifiche apportate alla sua prestazione lavorativa.
Peraltro, il principio di "non contestazione" opera solo ove siano specificamente dedotti alcuni fatti, mentre, nella specie, le circostanze asseritamente non contestate dal C. - e sostanzialmente coincidenti con i capitoli di prova non ammessi - sono caratterizzate da genericità o da irrilevanza, come innanzi chiarito.
Inoltre, la documentazione versata in atti, in allegato all'originario ricorso, consente di escludere che il C. abbia mai prestato un consenso all'assegnazione ad una nuova sede ed allo spostamento dalla "sede di lavoro del Ministero degli Affari esteri" (cfr. lettera del 17.1.2022, diretta alla C.S. S.r.l., nonché "istanza di accesso agli atti" datata 10.3.2022). Ed è pacifico che persino laddove una parte non abbia contestato determinati fatti, il Tribunale può escluderne la sussistenza ove dalle prove comunque acquisite, e dunque anche dalla documentazione in atti, emerga la smentita di quel fatto (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023).
2.3. Il quarto motivo di impugnazione - con cui si lamenta che il Tribunale avrebbe "erroneamente omesso di dare rilievo alla vicinanza della nuova postazione di lavoro" - si fonda sull'assunto che "il tempo di percorrenza per raggiungere la nuova postazione assegnata all'appellato, presso la B.B." sia "coincidente con quello per relativo al tragitto sino allaMinistero degli Affari Esteri", sicchè non vi sarebbe stato alcun aggravio per il dipendente (così alla pagina 11 dell'atto di gravame).
La censura è destituita di fondamento.
È pacifico tra le parti che la distanza tra la residenza del C. (sita in R., alla via M. n. 28) e il nuovo luogo di lavoro (presso la B. di Piazza L. n. 35) è superiore, in chilometri, rispetto a quella tra detta abitazione e il Piazzale della F. n. 1, ove in precedenza l'appellante lavorava.
Ciò posto, e fermo quanto si dirà in seguito in ordine agli ulteriori motivi di gravame, giova evidenziare che non è affatto provato - così come assume, invece, la società - che, indipendentemente dal numero di chilometri da percorrere, il tempo necessario per raggiungere la B.B. coincide con quello per arrivare sino alla Ministero degli Affari Esteri.
E invero, tale circostanza innanzi tutto non può considerarsi pacifica, posto che le contrarie allegazioni del C. sono state confermate dal teste L.A., dipendente della U.V. in servizio presso il Ministero degli Esteri, presso il piazzale della Farnesina, il quale ha dichiarato: "l'attuale sede di lavoro del ricorrente, in piazza L., comporta un percorso di oltre 40 minuti a seconda delle condizioni meteo e del traffico".
Essa, inoltre, non è affatto documentata - così come, invece, sostiene la U.V. - dagli allegati n. 1 e n. 2 della produzione della società.
Tali documenti rappresentano la stampa, estratta da un sito web, dei percorsi tra la residenza del C. e i due diversi luoghi di lavoro. Senonché, i tempi di percorrenza ivi indicati, così come risulta dagli stessi documenti in esame (ove si legge: "percorso più rapido in questo momento, in base alle condizioni del traffico"), sono suscettibili di variazione a seconda dell'orario, il quale, notoriamente, incide sul traffico.
Ebbene, nessuna prova è stata fornita in ordine all'orario in cui "il sito web" è stato interrogato; pertanto, non è dimostrato: 1) che i tempi di percorrenza, per i due diversi tragitti, siano stati calcolati nello stesso orario, sì da essere effettivamente comparabili; 2) che dette stampe si riferiscano agli orari in cui il C. effettua gli spostamenti necessari per raggiungere il luogo di lavoro e ritornare presso la propria residenza.
Pertanto, non è sostenibile che all'aumento della distanza da percorrere per recarsi a lavoro non sia conseguito un aggravio per il dipendente.
2.4. Il quinto e il sesto motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
I fatti di causa sono pacifici: C.P., dipendente dall'1.10.2021 della società C.S. S.p.A., oggi U.V., è stato trasferito, nell'ambito del Comune di Roma, dall'appalto presso il Ministero degli Esteri a quello presso la B.P.M., sita alla Piazza L. (dopo un periodo di rotazione presso vari siti). Nonostante assista il padre portatore di disabilità ex art. 3, L. n. 104 del 1992 (cfr. doc. 5 allegato all'originario ricorso), è stato spostato, in via definitiva, presso la B.P.M. per unilaterale scelta datoriale, cui non ha espresso consenso.
Il sito cui è stato trasferito dista dalla sua residenza un numero di chilometri superiore a quelli intercorrenti tra detta residenza ed il precedente luogo di lavoro (22,1 km, a fronte di 13,2 km secondo il lavoratore; 20,4 km, a fronte di 14,4 km secondo la parte datoriale).
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, ha ritenuto illegittimo il provvedimento della società, in quanto assunto in violazione dell'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992. Ha in proposito evidenziato: "la norma pone un divieto di trasferimento dalla sede di lavoro che individua un concetto più limitato della unità produttiva in quanto individua qualunque luogo nel quale il lavoratore presti la propria attività e secondo
il quale le esigenze di ordinaria natura organizzativa o produttiva che ai sensi dell'art. 2103 c.c. giustificano il potere del datore di lavoro di trasferire il proprio dipendente incontrano un limite nell'esigenza di garantire assistenza delle persone disabili in conformità ai valori costituzionali della dignità umana, dell'utilità sociale e dell'eguaglianza sostanziale (artt. 2, 3 e 41 Cost.)".
La società lamenta che il Tribunale ha errato nel qualificare "l'assegnazione ad una postazione di lavoro in luogo di altra" come trasferimento, con conseguente applicabilità della tutela ex art. 33 della L. n. 104 del 1992, posto che "per le società di vigilanza privata, l'assegnazione ad un servizio piuttosto che ad un altro nel medesimo territorio afferente all'unità produttiva non costituisce trasferimento" e nel contratto di lavoro del 29.9.2021, all'art. 3, si legge: "3.1.
La sede di lavoro sarà indifferentemente presso una delle postazioni dei committenti richiedenti il servizio di vigilanza nell'ambito territoriale della regione Lazio afferente la sede di Roma. 3.2 L'assegnazione ad una postazione non comporterà la cristallizzazione della posizione stessa. 3.3 L'assegnazione ad una diversa postazione non configurerà un trasferimento in quanto le postazioni stesse, anche se richiedenti l'impiego di più guardie giurate ovvero servizi articolati o complessi, non costituiscono unità produttive".
Quindi, la società ha richiamato una serie di pronunce della S.C. in relazione alla nozione di unità produttiva, sull'interpretazione dell'art. 57 del C.C.N.L. per le guardie giurate in materia di rimborso spese e in ordine alla nozione di "sede" rilevante ai fini della competenza territoriale, nonché plurime sentenze dei giudici di merito in materia di trasferimento di lavoratore dedito all'assistenza di persona (pagine 14-29 del ricorso in appello). E ciò al fine di concludere che sussisterebbe "la facoltà della Società di assegnare l'appellato a qualsiasi altra postazione del comprensorio di Roma, senza necessità di motivazione alcuna né formalità di sorta".
Le doglianze sono infondate.
Innanzi tutto, giova evidenziare che le pronunce di legittimità richiamate nell'atto di gravame non riguardano la specifica tematica in questione, ma altre fattispecie irrilevanti nel caso concreto; al tempo stesso, le decisioni di merito riportate nel ricorso in appello, peraltro orientate dalle diverse fattispecie concrete al vaglio dei singoli giudici, non consentono di superare il pacifico, e condivisibile orientamento della S.C., cui si è adeguato il giudice di prime cure e che il Collegio condivide.
La S.C., nell'esaminare specificamente l'art. 33, comma 5 della L. n. 104 del 1992, secondo cui: "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede", ha ripetutamente affermato che:
- l'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla L. n. 53 del 2000 e dalla L. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia
dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con L. n. 18 del 2009 ((Sez. L, ordinanze n. 21627/2023, n. 33429/2022 e n. 6150/2019);
- egualmente, la disposizione dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati, alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., e della Carta di Nizza che, al capo 3 "Uguaglianza") riconosce e rispetta i diritti dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità (art. 26) e al capo 4 ("Solidarietà") tratta della protezione della salute, per la quale si afferma che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un alto livello di protezione della salute umana (cfr. Sez. L, ordinanza n. 2969/2021, che richiama sul punto Cass. 17/6/2012 n. 9201, Cass. 3/11/2015 n. 22421, Cass. 12/12/2016 n. 25379);
- il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere, così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso non è assoluto e illimitato e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto, come evidenziato dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma; tuttavia, il giudice di merito è tenuto a valorizzare e a riconoscere prevalenza alle esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta in cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate dal datore di lavoro risultino non effettive o comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte (Sez. L, Ordinanza n. 32676 del 2025; Ordinanza n. 47/2024);
- l'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle immutate condizioni di assistenza (Sez. L, Ordinanza n. 2624 del 2025, che richiama anche Sez. L, Sentenza n. 24015 del 2017).
In tale quadro, condivisibilmente, i giudici di legittimità hanno chiarito che "il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della L. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento
alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 cod. civ." (Sez. L, Sentenza n. 24015 del 2017; Sez. L, Ordinanza n. 21670 del 2019; Sez. L, Ordinanza n. 2969 del 2021).
Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide e fa propri, e con i quali la parte appellante non si è alcun modo confrontata, reiterando le argomentazioni svolte al momento della costituzione, non è possibile affermare che, nella specie, non si sia in presenza di un vero e proprio trasferimento, essendo pacificamente mutato il luogo geografico in cui C.P. svolge la sua prestazione lavorativa.
E, alla luce dei richiamati principi, che devono guidare nell'interpretazione delle fattispecie concrete, è evidente che non rileva il fatto che il trasferimento di C.P. sia avvenuto nell'ambito della "sede" lavorativa individuata nel contratto di lavoro, che comprende una pluralità di luoghi geografici, ovvero tutte le "postazioni dei committenti richiedenti il servizio di vigilanza nell'ambito territoriale della regione
Lazio afferente la sede di Roma".
E invero, secondo il costante insegnamento dei giudici di legittimità, ciò che conta, perché assumano rilievo le garanzie ex art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992, è che il lavoratore che assiste un familiare disabile subisca, in ragione di una decisione datoriale, un mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione. Il che è quanto, nella specie, accaduto a C.P. in assenza del suo consenso.
Sotto altro profilo, giova evidenziare che il Tribunale ha osservato: "Nel caso di specie, oltre a non sussistere il consenso espresso o tacito del ricorrente, la società convenuta non ha addotto né provato alcuna ragione tecnica, produttiva od organizzativa
che abbia giustificato il trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., limitandosi ad affermare che per "sede di lavoro" devono intendersi tutte le postazioni in appalto all'interno del Comune di Roma; ed anzi l'istruttoria espletata ha confermato che il ricorrente è stato l'unico, insieme ad altri due dipendenti iscritti al sindacato, ad essere stato definitivamente allontanato dalla sede di lavoro del Ministero degli Affari Esteri dove è stato sostituito con personale proveniente da altri appalti; inoltre, il trasferimento è stato disposto dall'azienda in violazione del precedente accordo con le OO.SS. del 29/11/21 con il quale è stato concordato che tutti i dipendenti addetti all'appalto del Ministero degli Esteri avrebbero effettuato a rotazione almeno un giorno di vigilanza presso siti diversi così da conservare l'assegnazione presso la sede del Ministero. Quindi, se l'inamovibilità del lavoratore è giustificata dalle cure e dall'assistenza che deve prestare al familiare disabile e se la necessità di interpretare in termini costituzionalmente orientati il disposto di cui all'art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 impone di ritenere valido il divieto di trasferimento anche quando lo spostamento non comporti lo spostamento ad una nuova unità produttiva o quando si realizzi nell'ambito di uffici dislocati nel medesimo Comune (cfr. Cass. n. 21670/19 - n. 2969/21), il trasferimento impugnato deve ritenersi illegittimo".
Si tratta di osservazioni e valutazioni del tutto condivisibili, coerenti con le allegazioni delle parti e le risultanze delle prove testimoniali, che la società non ha in alcun modo contrastato in sede di impugnazione (limitandosi l'atto di gravame a sostenere che, nella specie, non si verserebbe in ipotesi di trasferimento).
In definitiva, in assenza di qualsivoglia ragione oggettiva atta a giustificare la scelta datoriale (dovendosi evidenziare come il posto in precedenza occupato da C.P. non solo non è stato soppresso, ma è stato successivamente occupato da altro personale, trasferito da altri siti), è senz'altro prevalente l'esigenza di tutela del lavoratore che assiste il familiare disabile.
L'appello della società, pertanto, va respinto.
3. L'appello incidentale proposto da C.P. - della cui regolare notifica ha dato atto la società U.V. S.p.A. all'udienza del 25.2.2026 - è infondato.
3.1. Il lavoratore censura la decisione del Tribunale laddove ha rigettato la domanda avente ad oggetto la condanna della società al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. In proposito si legge nella sentenza impugnata: "Non risulta, invece, applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 614 bis c.p.c. atteso che l'ultimo comma di tale articolo esclude espressamente la sua applicabilità alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato".
Il C. ha lamentato che il primo giudice ha respinto detta domanda sulla base di una lettura testuale della norma, "omettendo tuttavia di verificarne la compatibilità con i principi costituzionali,eurounitari e delle norme interposte che rendono tale esclusione irragionevolmente illegittima". Ha, quindi, sostenuto che la rilevanza costituzionale e sovranazionale della protezione del caregiver e della disabilità (Carta Onu disabilità del 13 dicembre 2006, art. 14 della direttiva 2019/1158/UE del 20 giugno 2019) impone di riconoscere misure adeguate, effettive, efficaci e
con carattere deterrente alle violazioni anche in materia lavoro che ostano ad una piena integrazione del lavoratore e del lavoratore caregiver in particolare.
Pertanto, ha prospettato le questioni, di legittimità costituzionale e pregiudiziale comunitaria, innanzi riportate.
3.2. Rileva il Collegio che l'art. 614-bis c.c. (come novellato nel 2015 e ancor più recentemente nel 2022, rubricato "Misure di coercizione indiretta" e con ambito applicativo che ricomprende, oltre agli obblighi di fare infungibile, anche gli obblighi di fare, non fare e di dare, diversi dal pagamento di somme di denaro) non si pone in contrasto con le norme della Carta Costituzionale richiamate dall'appellante incidentale.
E invero, l'art. 614-bis, salvo casi di manifesta iniquità, impone al giudice, a fronte della domanda della parte interessata, di addossare al soggetto condannato all'adempimento di un'obbligazione il pagamento di una somma di danaro "per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento". Ebbene, se la decorrenza della misura, la sua entità e durata, sono rimesse alla discrezionalità del giudice, l'adozione della misura, ove richiesta, s'impone - salvo casi di manifesta iniquità - come obbligata.
Ed è bene evidenziare come la norma non distingua a seconda della "natura" del soggetto condannato, posto che, solitamente, nei rapporti obbligatori, per l'ordinamento, è indifferente chi sia il creditore e chi il debitore.
In particolare, l'art. 614-bis c.c., così come scritto, non distingue tra "soggetto forte" e "soggetto debole".
Pertanto, non deve sfuggire che la deroga in esame certamente tutela, in alcune ipotesi, la posizione del lavoratore, "mettendolo al riparo", quale debitore di una prestazione di natura personale, caratterizzata da obblighi infungibili, da qualsivoglia misura di coercizione indiretta.
D'altro canto, tale norma, che prevede una disciplina generale, e non già residuale, mal si concilia con l'esistenza, nell'ambito del diritto del lavoro, di discipline specifiche, che già attuano forme, lato sensu o in senso proprio, di "coercizione indiretta" (ad esempio: in materia di licenziamento illegittimo, laddove è prevista - a certe condizioni ed entro certi limiti - una tutela risarcitoria dal licenziamento alla effettiva reintegra; l'art. 18, ult. comma, L. n. 300 del 1970, che dispone, per l'ipotesi di illegittimo licenziamento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, la condanna del datore di lavoro inottemperante all'ordine di reintegrazione del lavoratore "al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore"; l'art. 28, comma 4, L. n. 300 del 1970, che stabilisce che "Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale"). Ebbene, in tali ipotesi la previsione di una ulteriore astreinte, quale quella di cui all'art. 614-bis c.p.c., sarebbe, o potrebbe risultare, irragionevole.
Del resto, non può sottacersi come la previsione di una misura quale quella di cui all'art. 18, ult. comma, Stat. Lav. - stabilita solo in favore di una particolare categoria di lavoratori, assistiti da specifiche garanzie, e non di tutti - rende evidente l'intento del legislatore di bilanciare con grande attenzione gli interessi in gioco, tenuto anche conto delle tutele assicurate dall'art. 41 Cost. alla parte datoriale.
Tanto premesso, rileva il Collegio che non può essere assicurata a C.P., in assenza di una espressa previsione, la tutela richiesta: l'astreinte - in quanto istituto di carattere eccezionale - deve avere fondamento in una espressa disposizione di legge.
Essa invece, nel caso in esame, manca di una fonte legale, non potendo la stessa rinvenirsi (coì come sembra ipotizzare il Berretta, con il richiamo all'art. 111 Cost.), in un generale principio di effettività della tutela, richiedendo, invece, una previsione espressa in ragione del carattere derogatorio dell'aggravamento della responsabilità per inadempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18354 del 2014).
Con riferimento alla questione pregiudiziale prospettata, da vagliarsi nei limiti in cui rilevante nel presente giudizio, osserva il Collegio che l'ordinamento italiano tutela adeguatamente il "caregiver familiare" nell'ipotesi di trasferimento, sia attraverso le previsioni della L. n. 104 del 1992 (ed in particolare dell'art. 33, comma 5, citato) che attraverso la pacifica interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Come ampiamento esposto, i giudici di legittimità hanno accolto, nel caso del lavoratore che assiste un familiare affetto da disabilità, una nozione di trasferimento di indubbio favore rispetto a quella di cui all'art. 2103 c.c., in un'ottica costituzionalmente orientata.
Inoltre, non deve sfuggire che l'adempimento dell'ordine giudiziale di assegnazione di un lavoratore ad un determinato luogo di lavoro comporta, inevitabilmente, da parte del datore di lavoro, un facere di per sé incoercibile; pertanto, neanche una misura quale quella di cui all'art. 614-bis c.c., avente carattere meramente economico, potrebbe assicurarne l'attuazione. Ciò posto, deve rilevarsi che lo Stato italiano, in caso di inadempimento datoriale, attribuisce tutela al "caregiver familiare" non solo attraverso le azioni risarcitorie ordinarie, ma anche attraverso il risarcimento danni per condotte antidiscriminatorie. In proposito giova evidenziare che la tutela assicurata al disabile dalla direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita dall'Italia attraverso il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, è ormai estesa anche al "caregiver familiare" a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 11 settembre 2025, causa C-38/24.
4. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti nel presente grado, le spese del giudizio di appello possono essere compensate.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente grado proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Egualmente, sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto dalla U.V. S.p.A. e sull'appello incidentale
spiegato da C.P., così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della U.V. S.p.A., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte di C.P., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026.
