Corte d'Appello Napoli, Sez. lavoro, Sent., 15/09/2026, n. 3414. Di non aver ricevuto l'importo dovuto a titolo di t.f.r. né gli emolumenti per ferie e permessi non goduti

Domenica, 25 Ottobre 2026 19:42

Corte d'Appello Napoli, Sez. lavoro, Sent., 15/09/2026, n. 3414.... di non aver ricevuto l'importo dovuto a titolo di t.f.r. né gli emolumenti per ferie e permessi non goduti - chiedevano che fosse: ... un periodo di mesi 12, ai sensi dell'art. 71 lett. B del CCNL per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli - Consigliere
3.dr.ssa Laura Laureti - Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/09/2026, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in
grado di appello la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2037/2025

TRA

G.P., nato a M. (N.) il (...), residente in via D. T., 35, M. (N.), e L.D.S., nato a C. (N.) il (...), residente in via M., 20, S. V. (N.), rappresentati e difesi dall'avv.
Raffaele Menichini, con il quale elett.te domiciliano in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, 115, presso studio avv. Benito Aleni;

Appellanti

E

C. S.P.A., in persona dell'allora amministratore delegato dott. C.L., rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rizzo, con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Isola G8; 

Appellato

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con separati ricorsi poi riuniti depositati presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, gli odierni appellanti - premesso di aver lavorato alle dipendenze di C. dal 1.8.2017 al 1.1.2023 con la qualifica di guardia particolare giurata presso l'Azienda O.A.C. svolgendo un orario di lavoro pari a 12 ore al giorno in maniera continuativa per l'intera durata del rapporto di lavoro; di essere stati costretti a lunghi ed estenuanti turni di servizio (6:00-18:00 e 18:00-6:00), eccedenti il limite massimo di lavoro straordinario consentito, che sono stati causa di gravi danni per i dipendenti;
di non aver ricevuto l'importo dovuto a titolo di t.f.r. né gli emolumenti per ferie e permessi non goduti - chiedevano che fosse:
-accertato e dichiarato che il TFR dovuto ai sig.ri P.G. e D.S.L., calcolato in base a tutte le voci della retribuzione, per il rapporto di lavoro alle dipendenze della
C. S.p.A. dal 01 agosto 2017 al 01 gennaio 2023, fosse pari rispettivamente ad Euro 12.927,42, e ad Euro 13.911,86, come specificate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-accertato e dichiarato che i sig.ri P. e D.S. hanno diritto rispettivamente all'importo di Euro 3.463,94 e di 2.594,37 per ferie non godute ed entrambi ad Euro 6.654,68 per permessi non goduti come specificato in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-infine, che fosse accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno subito per aver prestato lavoro straordinario in misura abnorme ed illegittima, danno determinato nella misura di Euro 16.346,99 in favore del sig. P. ed Euro 15.349,60 in favore del sig. D.S., come da conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-condannare per l'effetto la società resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, dei predetti importi ovvero, in caso di contestazione, alla maggiore o minore somma determinata in corso di causa anche mediante CTU e ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; con condanna in ogni caso della convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'avvocato antistatario.
Si costituiva in giudizio C. S.p.A., contestando le richieste avanzate dai ricorrenti ma riconoscendo l'inottemperanza in ordine al mancato versamento del TFR e degli importi dovuti a titolo di ferie non godute per un ammontare inferiore a quello richiesto
dai dipendenti.
Con la sentenza n. 2256/2025 del 20.03.2025, pubblicata in pari data, il Giudice adito accoglieva parzialmente le domande dei ricorrenti. In particolare, respingeva la domanda relativa all'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti, trattandosi di istituto di natura convenzionale ed essendo del tutto omessa in ricorso ogni allegazione circa la loro disciplina e gli elementi costitutivi posti a fondamento del diritto.
Sull'indennità sostitutiva delle ferie, osservava che parte ricorrente aveva allegato unicamente il numero di giorni complessivi di ferie non godute per l'intero periodo di lavoro e che dall'inammissibilità della prova discendeva il rigetto anche di tale ulteriore capo di domanda, per la misura superiore rispetto a quella che la convenuta stessa aveva riconosciuto come dovuta.
Riconosceva poi il t.f.r. nell'importo indicato dalla società.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno per usura psico fisica per il lavoro straordinario prestato in misura abnorme e illegittima, osservava, in punto di fatto, che l'orario di lavoro e, quindi, le ore di straordinario svolte erano circostanza sostanzialmente non contestata dalla parte convenuta e, in ogni caso, documentata dalle buste paga; che il diritto alla durata massima di lavoro si colloca nell'ambito dei diritti fondamentali del lavoratore ed ha la finalità di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore; che la contrattazione collettiva di settore fissa il limite orario in 40 ore settimanali, mentre il limite di lavoro straordinario annuo massimo risulta fissato in 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12; che era stato provato ed era comunque pacifico il superamento costante del limite massimo di lavoro straordinario previsto dal CCNL per tutto il periodo di lavoro dal 2017 al 2023; che è consolidato l'insegnamento di legittimità per il quale la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (richiamava Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540; Cass. 29.09.2021, n. 26450); che, pertanto, il lavoratore è sollevato dall'onere della prova della lesione patita in occasione dello svolgimento dello straordinario eccedente i limiti legali, essendo questa presunta allorquando il numero di ore di lavoro svolto, come nel caso di specie, sia stato sensibilmente superiore al massimo consentito; che appurata la spettanza nell'an del risarcimento del danno da usura psicofisica, sul quantum la contrattazione collettiva di settore nulla prevede per l'ipotesi squisitamente risarcitoria ma unicamente una maggiorazione del 30% nel caso di superamento dell'orario ordinario diurno; che tali maggiorazioni effettivamente percepite dai lavoratori non assolvono ai fini risarcitori, sebbene di esse deve tenersi conto per il giudizio equitativo, per il quale, tenuto conto di tale parametro base, concorre la valutazione della gravosità delle prestazioni rese.
Ciò premesso, il primo Giudice rimarcava nella specie detta gravosità particolarmente rilevante in ragione di plurimi aspetti concorrenti: la protrazione continuativa per circa sei anni dello svolgimento di lavoro straordinario e la cadenza sistematica mensile; ma, soprattutto, il superamento del tetto contrattuale sempre nella misura quanto meno doppia del suddetto limite, a ciò aggiungendosi la sempre crescente attitudine lesiva del lavoro straordinario. Il Tribunale concludeva quindi che, secondo un criterio puramente equitativo, il risarcimento poteva quantificarsi nella misura della maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva per lo straordinario diurno, ovvero nel riconoscimento della ulteriore maggiorazione del 30% della retribuzione oraria giornaliera.
Precisava poi che dai conteggi di parte ricorrente il ricalcolo era stato effettuato includendo anche le ore entro il tetto massimo di straordinario, dovendosi, invece, tenere conto solo delle ore che avevano superato il predetto tetto, per le quali andava riconosciuta la sola ulteriore percentuale del 30%. Ne conseguiva la condanna della società convenuta al risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno per usura psicofisica per lavoro straordinario nella misura di Euro 7.005,85 per P.G. (a fronte della domanda risarcitoria di Euro 16.346,99) e di Euro 6.578,40 per D.S.L. (a fronte della domanda risarcitoria di Euro 15.349,60).
Il giudice, quindi, così decideva: "1) condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, comprensive delle somme già liquidate ex art. 423 c.p.c.: Euro 18.635,91 in favore di P.G.; Euro 18.013,06 in favore di D.S.L.; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. come indicato in motivazione.
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in Euro 2600,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario".
Avverso detta statuizione hanno proposto appello i lavoratori contestando, con il primo motivo, il rigetto della richiesta di rimborso dei permessi non fruiti, con
il secondo motivo la quantificazione del risarcimento del danno per usura psicofisica recepita dal primo giudice e, con il terzo motivo, la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei minimi tabellari del D.M. n. 147 del 2022 anche facendo riferimento ad un solo giudizio.
Gli appellanti hanno quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di: "1) accertare e dichiarare, che i sig.ri P. e D.S. hanno diritto entrambi all'importo cadauno di Euro 6.654,68, per permessi non goduti come specificati in ricorso, così come analiticamente calcolati nei conteggi allegati al ricorso in primo grado e che dello stesso costituiscono parte integrante, con conseguente condanna della società appellata al pagamento in favore dei ricorrenti del predetto importo ovvero, della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa anche mediante CTU, e che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) accertare e dichiarare che i sig.ri P. e D.S. hanno diritto all'integrale risarcimento del danno subito per aver prestato lavoro straordinario in misura abnorme ed illegittima;
danno determinato nella misura di Euro 16.346,99 in favore del sig. P. ed Euro 15.349,60 in favore del sig. D.S.; condannare per l'effetto la società appellata al pagamento in favore del ricorrente P. dell'importo di Euro 9.341,14, avendo il datore di lavoro già corrisposto la somma di Euro 7.005,85 ed in favore del sig. D.S. dell'importo di Euro 8.771,20, avendo il datore di lavoro già corrisposto la somma di Euro 6.578,40 in virtù della sentenza di primo grado, ovvero, alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa anche mediante CTU e che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, tenendo conto della maggiorazione dovuta per la riunione dei due giudizi operata dal Giudice di prime cure, con attribuzione all'avvocato antistatario".
Ricostituito il contradittorio, C. s.p.a. ha con plurime argomentazioni resistito e chiesto la reiezione del gravame, con vittoria delle spese di lite.
La Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento; pertanto, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
1.Preliminarmente si osserva che i motivi di gravame riguardano le statuizioni della sentenza di primo grado inerenti al rimborso dei permessi non goduti e alla misura del risarcimento del danno da usura psicofisica per il lavoro straordinario. Le restanti questioni relative alla misura del t.f.r. e della indennità sostitutiva per ferie non fruite, nonché all'an del danno sofferto per il lavoro straordinario prestato in misura abnorme, non sono state oggetto di specifica censura nell'atto di appello, né la società appellata ha proposto appello incidentale, di modo che, così come decise dal primo giudice, devono ritenersi ormai coperte da giudicato.
2.Con il primo motivo, l'appellante sostiene l'erroneità della decisione per avere il Giudice di prime cure respinto la domanda diretta al pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti sull'erroneo presupposto della carente allegazione dell'atto introduttivo del giudizio.
La censura va disattesa.
La Corte condivide appieno la motivazione del Tribunale che ha negato il diritto alla indennità sostitutiva per l'assenza di precisazioni circa le previsioni della normativa contrattuale richiamata. Invero i ricorrenti-odierni appellanti, come risulta dal ricorso di prime cure, hanno allegato unicamente il numero di giorni complessivi di permessi non goduti, pari a 96, per l'intero periodo di lavoro. E’ stata del tutto omessa ogni allegazione circa la loro disciplina, necessaria poiché si tratta di istituto di natura convenzionale, e sugli elementi costitutivi posti a fondamento del diritto.
Le deduzioni attoree, del tutto generiche, non possono costituire oggetto di istruttoria, altrimenti demandando al teste non già di riferire in ordine a circostanze di fatto ma di valutare il numero di giorni spettanti, secondo la disciplina contrattuale, rispetto a quelli fruiti (cfr. in termini analoghi, sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 107/2026 del 16.1.2026 in atti).
E’ principio consolidato della S.C. che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass. Ord. 7696 del 2020, che richiama Cass. n. 8521 del 27.04.2015 e Cass. n. 9599 del 19.04.2013 ove in motivazione si legge "... Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi (ex plurimis, Cass. n. 26985/2009; Cass. 22751/2004; Cass. 12311/2003). ...").
Nella specie la genericità delle asserzioni attoree ha impedito (ed impedisce) l'istruttoria orale, così risultando disatteso il descritto onere probatorio a carico dei lavoratori.
3.E’ invece fondato il secondo motivo di appello relativo alla liquidazione equitativa del danno per usura psicofisica per il lavoro straordinario abnorme e illegittimo.
Gli appellanti contestano la quantificazione del risarcimento proposta dalla società ed accolta dal primo giudice, che ha riconosciuto l'ulteriore maggiorazione del 30% - prevista dalla contrattazione collettiva per lo straordinario diurno - della retribuzione oraria giornaliera e ha invece ritenuto eccessiva la maggiorazione - proposta dai lavoratori - del 100 per cento della paga oraria, da cui poi detrarre quanto già corrisposto dalla società per le stesse ore, in tal modo arrivando ad una ulteriore maggiorazione della retribuzione ordinaria pari al 70 per cento.
Lamentano inoltre l'errato esame dei conteggi allegati dove, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gli importi rivendicati erano stati calcolati solo sulle ore eccedenti lo straordinario previsto e consentito dal CCNL.
La Corte condivide queste doglianze.
Nel caso di specie, con riguardo all'entità dell'eccedenza oraria, come osservato dal Tribunale e non contestato dalla società appellata, gli odierni appellanti hanno prodotto le buste paga del datore di lavoro, dal cui esame si evince che nel periodo dal 2017 al 2023 hanno eseguito un numero di ore di lavoro straordinario che esorbitano di gran lunga il limite massimo consentito dal contratto collettivo (48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, ai sensi dell'art. 71 lett. B del CCNL per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari).
Il protrarsi di tale stato di cose per diversi anni consecutivi rende evidente che non si trattava di un ricorso allo straordinario dettato da esigenze temporanee, bensì di un problema di carenza di personale che imponeva ai dipendenti, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale.
Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, incidendo negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare tempo allo svolgimento di attività diverse dal lavoro. Si è determinato un danno da usura psico-fisica, nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (v. Cass., sez. lav., 21.07.2023, n. 21934).
La società datrice, sin dal primo grado, si è lamentata del criterio adottato dai lavoratori che moltiplicano le ore di straordinario per l'intera paga oraria, ritenendolo eccessivo ed irragionevole e proponendo, in alternativa, la liquidazione nella misura della maggiorazione del 30% sulla retribuzione base oraria prevista dal CCNL del settore in caso di lavoro straordinario diurno.
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile la decisione del Tribunale - che ha avvallato il criterio proposta da C. - non appare adeguata al principio ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui a tal fine "occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de quo da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale" (cfr. Cass. n. 14710/2015).
Nella fattispecie, infatti, per quanto sopra esposto e ben sottolineato anche nella sentenza gravata (ove, a supporto della particolare gravosità delle prestazioni rese, sono menzionati "la protrazione continuativa per circa sei anni dello svolgimento di lavoro straordinario e la cadenza sistematica mensile"; "il superamento del tetto contrattuale sempre nella misura quanto meno doppia del suddetto limite", "la sempre crescente attitudine lesiva del lavoro straordinario"), per le modalità ed i tempi con cui i ricorrenti hanno prestato la propria attività lavorativa per la C., la condotta della datrice di lavoro ha determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
La Corte di Cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21 ha stabilito che lamaggiorazione retributiva, presente per gli straordinari, non può essere considerata come unrisarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore; "tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative" (Cass. Sent. n. 17154/2015).
A fronte della gravosità e del prolungamento della prestazione straordinaria resa dai lavoratori, non risultano convincenti i conteggi alternativi prodotti dalla difesa di C. che applicano solo le previste maggiorazioni sulla retribuzione base oraria dei ricorrenti in luogo della retribuzione oraria nella sua interezza, con un risultato del tutto inadeguato e quindi non inidoneo a ristorare il danno non patrimoniale subito dagli odierni appellanti (in senso conforme, in tema di liquidazione del danno da usura psicofisica per straordinario abnorme, cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4577/2024, ma anche sentt. n. 4588/2024, n. 3714/2025 pubbl. il 20/11/2025 e n. 3936/2025, pubbl. il 28/11/2025).
Al contrario, proprio tenuto conto del lungo periodo in cui l'eccesso di straordinario è stato reso e della consistenza delle ore in eccesso eseguite nei singoli anni, il Collegio reputa adeguato il criterio prospettato dai lavoratori in primo grado e fondato sull'intera paga oraria poiché maggiormente aderente alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte (cfr. pronunce sopra citate) che ha reputato non satisfattiva la sola maggiorazione prevista per lo straordinario.
4. Il Tribunale ha poi affermato che il ricalcolo è stato effettuato dai lavoratori includendo anche le ore entro il tetto massimo di straordinario, dovendosi, invece, tenere conto solo delle ore che superano il predetto tetto. Di tanto si dolgono gli appellanti i quali sostengono che il calcolo del quantum debeatur è stato operato solo sulle ore eccedenti il limite contrattuale.
Gli stessi, invero, hanno chiarito in questa sede del gravame, richiamando il prospetto dei conteggi riportato in calce al ricorso di primo grado, che nella prima colonna dei conteggi formulati erano state riportate tutte le ore di straordinario svolte mese per mese ed anno per anno, mentre nella terza colonna le ore eccedenti il limite di straordinario consentito, sulle quali solo era stata calcolata la maggiorazione al 100 per cento della retribuzione oraria e poi detratto quanto già corrisposto dalla società a titolo di straordinario.
Alla luce di tale chiave di lettura dei conteggi risulta che effettivamente il calcolo era stato effettuato solo sulle ore eccedenti e non su tutte le ore di straordinario svolte, includendovi, cioè, anche quelle consentite, come invece erroneamente affermato dal Tribunale, sicché risulta fondata l'obiezione e la censura degli appellanti sul punto.
Appare dunque corretta la misura del risarcimento del danno richiesta dai lavoratori, pari a complessivi Euro 16.346,99 in favore di P. ed Euro 15.349,60 in favore del D.S., per cui gli stessi hanno diritto, rispettivamente, ad ulteriori Euro 9.341,14 (P.) ed Euro 8.771,20 (D.S.) rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale.
La sentenza di primo andrà pertanto riformata limitatamente all'importo riconosciuto ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno subito per aver prestato lavoro straordinario in misura abnorme e illegittima, con condanna di C. al pagamento delle ulteriori somme suindicate.
5. Parimenti va accolto il terzo motivo di appello relativo alle spese del primo grado effettivamente liquidate dal Tribunale, per i due giudizi riuniti, in violazione del parametro minimo, anche tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute.
Nella fattispecie, trova applicazione ratione temporis la tariffa professionale approvata con D.M. n. 55 del 2014 e successivo D.M. n. 147 del 2022.
Applicando lo scaglione tariffario da Euro 5.201 a 26.000, i valori minimi previsti per le "cause di lavoro" in relazione alle fasi di giudizio svolte in primo grado sono: Euro 911,00 per fase studio, Euro 389,00 per fase introduttiva, Euro 586,00 per fase istruttoria/trattazione ed Euro 809,00 per fase decisionale, per un totale di Euro 2695,00). Va poi aggiunta la maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014), per cui il totale da liquidare risulta pari ad Euro 3503,50.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata anche con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi Euro 3.503,50; ne consegue la condanna di C. al pagamento della somma di Euro 903,5 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese di lite del presente grado di giudizio si compensano in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello nonché del contrasto esistente, allo stato, all'interno di questa Sezione lavoro in tema di liquidazione del danno da usura psicofisica per straordinario abnorme.

P.Q.M.

La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna C. s.p.a. al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 9.341,14 in favore di P. e dell'ulteriore importo di Euro 8.771,20 in favore del D.S. a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
-liquida altresì le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi Euro 3503,50 e, per l'effetto, condanna C. s.p.a. al pagamento della somma di Euro 903.5,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario; 
-compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 10 settembre 2026.

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