In sostanza, non sarebbero state chiare le ragioni per cui il predetto accertamento penale non è stato ritenuto impeditivo alla prosecuzione dell'attività di guardia giurata e all'utilizzo delle armi, mentre è stato ritenuto ostativo al rinnovo del decreto di approvazione di guardia particolare giurata con licenza d'armi.
In sostanza, non sarebbero state chiare le ragioni per cui il predetto accertamento penale non è stato ritenuto impeditivo alla prosecuzione dell'attività di guardia giurata e all'utilizzo delle armi, mentre è stato ritenuto ostativo al rinnovo del decreto di approvazione di guardia particolare giurata con licenza d'armi.
Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 28/04/2011) 09/08/2011, n. 31618 MISURE CAUTELARI PERSONALI RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO