Axitea S.p.A., già Sicurglobal S.p.A., già Sicurglobal Vigilanza S.r.l. con sentenza depositata il 7.4.2012 la Corte di appello di Ancona, confermando la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno, ha respinto l'opposizione della società Axitea s.p.a. proposta nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avverso l'ordinanza ingiunzione n. 291 del 2008 della Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno per violazioni, commesse nell'anno (OMISSIS), al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 7 concernente i riposi giornalieri dei dipendenti, guardie giurate, della società svolgente attività nel settore della vigilanza.
La Corte distrettuale, in sintesi, ha ritenuto sussistente la violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 7 (concernente i riposi giornalieri) a fronte delle seguenti argomentazioni: il tenore lessicale dell'art. 2, comma 2 D.Lgs. n. 66 (vigente ratione temporis) non consente di comprendere le attività di vigilanza privata nel novero di quelle escluse dal campo di applicazione della suddetta disciplina;