Visualizza articoli per tag: ar abruzzo l'aquila

Attenendo la presente controversia al diverso lotto n. 3, rispetto al quale non vi è stato l'avvio del sub-procedimento di congruità, la censura in commento non avrebbe dovuto trovare ingresso nel presente giudizio, risultando, per l'effetto, inammissibile come eccepito da Italpol con la memoria del 26.2.2024.

Pubblicato in Sentenze TAR