alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea"
Art. 45
(Disposizioni transitorie e finali)
co 18 Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all’articolo 2 della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla polizia municipale e dalle altre forze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera diservizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale. Nel caso in cui per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 della l.r. 30/1998 e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.
CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICOFERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE LAZIO E TRENITALIA S.p.A. ANNI 2018-2032
