Corte d'Appello Roma, Sez. III, Sent., 25/03/2022, n. 1302 notorio che l'IVU (come tutti gli istituti di vigilanza) applichi invece il ccnl vigilanza privata essendo a ciò tenute dai decreti prefettizi"

Venerdì, 25 Marzo 2022 07:00

notorio che l'IVU (come tutti gli istituti di vigilanza) applichi invece il ccnl vigilanza privata essendo a ciò tenute dai decreti prefettizi" ... di vigilanza (presso il campo nomadi) e di servizio informazioni presso l'ufficio anagrafe sarebbe attività complementare e accessoria ...

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

AREA LAVORO E PREVIDENZA

III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

1) dott. Vito Francesco Nettis - Presidente rel.

2) dott. Enrico Sigfrido Dedola - Consigliere

3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2462 dell'anno 2021

TRA

T.A. e D.G.M.

assistiti e difesi dagli avv. Benedetto Spinosa e Mara Ticconi

- appellanti -

E

R.P.R. s.p.a.

assistita e difesa dagli avv. Pietro Pozzaglia e Gabriele Franza

- appellata -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 1 luglio 2020, T.A. e D.G.M., diplomati in ragioneria, esponevano:

che, prima di essere assunti dalla R.P.R. s.p.a. (d'ora in avanti, R.), erano guardie particolari giurate;

che, a seguito di licenziamento collettivo, erano stati posti nelle liste di mobilità;

che erano, poi, stati assunti dalla R. con inquadramento nel contratto collettivo nazionale M. secondo livello a far data dal 15 febbraio 2012;

che con il contratto di assunzione oltre agli emolumenti del citato CCNL, erano stati riconosciuti un "superminimo assorbibile" di €.130,00 e l'importo di €.73,57 per "Accordo integrativo";

che dal 28 maggio 2013, l'assunzione, inizialmente a tempo determinato, era stata trasformata in contratto a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità;

che la R. applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo del terziario distribuzione e servizi, nonché un contratto integrativo convenuto con le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni territoriali delle organizzazioni comparativamente maggiormente rappresentative del settore;

che gli emolumenti aggiuntivi ad essi riconosciuti erano previsti dal contratto integrativo aziendale;

che, unilateralmente, la R. aveva, invece, applicato ad essi, al momento dell'assunzione, il CCNL M.;

che, nell'ambito del CCNL M., la R. non aveva mai sottoscritto un contratto integrativo aziendale, né concordato superminimi o retribuzione integrativa;

che dopo la loro assunzione, l'azienda aveva assunto altri dipendenti applicando il CCNL terziario;

che, all'inizio del rapporto avevano lavorato fino al 30 giugno 2014 nei campi nomadi, c.d. villaggi della solidarietà, autorizzati da Roma capitale;

che da luglio 2014 a febbraio 2015, erano stati retribuiti senza che fosse loro consentito di svolgere alcuna mansione ed erano stati posti in cassa integrazione guadagni in deroga;

che nel giugno 2015 erano stati riammessi in servizio, presso i municipi di Roma capitale, affiancando due commessi che avevano trasmesso loro le competenze;

che i loro compiti consistevano nel fornire informazioni su tutto ciò che riguarda il servizio anagrafico;

che la società non esercita distinte attività di impresa;

che, applicando il CCNL terziario agli altri lavoratori assunti prima e stipulando con le organizzazioni sindacali firmatarie di quel contratto, la R. aveva stabilito quale contratto collettivo dovesse applicarsi ai propri dipendenti;

in caso di attività plurime svolte dallo stesso datore di lavoro, a norma dell'art. 2070 c.c., comma 2, per le attività complementari ed accessorie sussiste la possibilità di fare riferimento al contratto collettivo disciplinante l'attività principale;

tanto esposto, rassegnavano le seguenti conclusioni:

" - accertare il diritto di parte ricorrente all'inquadramento definitivo nel livello terzo CCNL il contratto collettivo del terziario distribuzione e servizi applicato in azienda a far data dal 15 febbraio 2012 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;

- ordinare a parte resistente di inquadrare i ricorrenti nel livello nel livello terzo CCNL il contratto collettivo del terziario distribuzione e servizi applicato in azienda a far data dal 15 febbraio 2012 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;

- condannare per l'effetto parte resistente a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti al diverso inquadramento, da quantificarsi in separato giudizio".

Radicatosi il contraddittorio, la R. deduceva:

che era azienda in house di Roma Capitale;

che nell'ambito del proprio, ampio, oggetto sociale, aveva sottoscritto più contratti di servizi con la committente (e proprietaria al 100%) Roma Capitale;

che i ricorrenti avevano prestato la loro attività nell'ambito delle commesse di Roma Capitale "Villaggi della Solidarietà" e "servizio presidi aree e siti di Roma Capitale", che avevano interessato un complessivo numero di 83 lavoratori, tutti assunti con applicazione del contratto M.;

che in data 19.06.2014, con nota Prot. Comune di Roma (...) del 19/06/2014, era stato soppresso l'affidamento in favore di R. del servizio di Guardiania per i Villaggi della Solidarietà;

che il posto di lavoro dei ricorrenti (e dei colleghi assunti in pari data) era stato tuttavia salvaguardato dall'impegno assunto dalla R. in sede di procedura di mobilità di salvaguardare i livelli occupazionali previa fruizione di un periodo di cassa integrazione guadagni;

che con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 163 del 19.05.2015 avente per oggetto: "Nuovo Contratto di Affidamento Servizi alla Società R.P.R. S.p.A., per l'assistenza e supporto delle attività tecnico-amministrative del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Ragioneria Generale, Dipartimento Patrimonio - Sviluppo, Valorizzazione e Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica degli Acquisti", Roma Capitale aveva approvato lo schema del Nuovo Contratto di affidamento di Servizi a R., il cui ultimo rinnovo era scaduto in data 30.04.2015, a far data dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2015, integrando l'oggetto dei precedenti affidamenti con nuove attività di supporto, in quanto era nel frattempo "…sorta la necessità di affidare alla Società R.P.R. oltre le attività di supporto al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica e del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione anche l'attività di presidio e prima accoglienza per alcune sedi di strutture capitoline, così come definite ed indicate dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica degli Acquisti, competente in materia di affidamenti centralizzati per tale tipologia di servizio…";

che all'approvazione del secondo contratto di servizi avevano fatto seguito la comunicazione di interruzione della CIG in deroga e la ripresa dell'attivitàlavorativa dei ricorrenti alle medesime condizioni contrattuali e normative;

che non era tenuta a rispettare alcuna corrispondenza tra categoria professionale e contrattazione applicabile;

che, peraltro, R. è un'azienda che offre servizi (soprattutto nel settore dell'urbanistica) in favore del Comune di Roma e non ha alcuna vocazione commerciale, sicché a ben considerare, ove anche rilevasse la categoria merceologica del datore di lavoro, nella specie resterebbe comunque confermata l'applicazione del contratto M.;

che, d'altra parte, l'applicabilità del contratto M. aveva trovato persino l'implicito avallo delle OO.SS. e della Regione Lazio in occasione della procedura di CIG cui l'azienda aveva fatto ricorso proprio per salvaguardare l'occupazione dei ricorrenti e dei loro colleghi allorché venne disdetto da Roma Capitale il primo contratto di servizi;

che era infondata la domanda di superiore inquadramento.

Con sentenza n. 923/2021 del 1 febbraio 2021 l'adito Tribunale rigettava la domanda.

Rilevava il primo giudice:

"è pacifico che R. applica ai propri dipendenti due distinti contratti collettivi: il CCNL terziario e il CCNL M.";

"secondo i ricorrenti, essendo la commessa villaggi di solidarietà e il servizio di presidio e prima accoglienza attività sussidiaria e complementare a quelle principali di R., è applicabile nei loro confronti il contratto collettivo disciplinante l'attività principale: quindi il CCNL Terziario";

"l'assunto non è condivisibile, dovendosi evidenziare che la giurisprudenza di Cassazione richiamata ha affermato che per le attività complementari ed accessorie sussiste la possibilità di fare riferimento al contratto collettivo disciplinante l'attività principale, ma non l'obbligo di applicare un unico contratto";

"peraltro gli istanti nulla hanno dedotto a sostegno dell'asserita accessorietà delle attività svolte dai medesimi e dagli altri 80 impiegati nei villaggi della solidarietà";

"il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes" e "sia in base al principio di libertà sindacale (art. 39, co. 1, Cost.), sia in base ai principi del diritto comune (artt. 1321 e 1372 cod. civ.), non può vincolare i datori di lavoro ed i lavoratori in mancanza di un loro atto di volontà", sicché, da un lato, "il giudice può statuire sull'applicabilità della contrattazione collettiva di settore solo in via parametrica ai sensi dell'art. 36 Cost." e, dall'altro lato, "è la parte datoriale a scegliere il CCNL applicabile alla sua azienda";

"non avendo la parte ricorrente nulla dedotto in ordine ad un profilo di insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., deve conseguentemente escludersi l'applicazione parametrica delle tariffe retributive di cui al CCNL T.D.S.";

"quanto alla presunta adesione al CCNL Terziario, per avere la resistente applicato ai ricorrenti il contratto integrativo del Commercio, la resistente ha smentito l'assunto, chiarendo di applicare agli istanti l'integrativo provinciale per le aziende che applicano il contratto nazionale M.";

i ricorrenti non hanno assolto l'onere di provare "l'avvenuta applicazione nei loro confronti del Cia terziario".

Con ricorso del 29 luglio 2021 T.A. e D.G.M. interponevano appello.

La R. resisteva.

Con un unico, articolato, motivo, gli appellanti - premesso che "in assenza di contratto collettivo efficace erga omnes, il contratto collettivo è conseguente all'affiliazione ad una organizzazione stipulante il contratto collettivo ovvero alla volontà delle parti, salvo il limite della retribuzione adeguata ex art. 36 della costituzione" e che "l'applicazione di due contratti collettivi in azienda è possibile quando siano esercitate due distinte attività di impresa" - in primo luogo addebitano all'impugnata sentenza i seguenti errori:

a) "una nuova commessa è normalmente distinta ed autonoma rispetto ad altre commesse";

"per le imprese che rendono servizi (come quelle del settore terziario o del settore multiservizi), ogni commessa è distinta ed autonoma dalle altre commesse, poiché ogni commessa è stipulato ad uno specifico contratto di appalto";

"anche volendo ritenere che l'appellata abbia chiarito la specificità della commessa, la circostanza non è indicativa di diversità della attività di impresa che è appunto rendere servizi su commessa";

b) l'affermazione del Tribunale secondo cui la R. aveva applicato, all'atto dell'assunzione dei ricorrenti, il CCNL M., a suo tempo applicato dall'I.V.U., cui la R. era succeduta nella commessa "Villaggi della Solidarietà", non era stata neanche allegata dalla convenuta, essendo, di contro, "fatto notorio che l'IVU (come tutti gli istituti di vigilanza) applichi invece il ccnl vigilanza privata essendo a ciò tenute dai decreti prefettizi";

riguardo alla seconda commessa del giugno 2015 il Tribunale ha contraddittoriamente ritenuto "non sia la distinta commessa o l'attività di impresa a determinare l'applicazione del distinto contratto collettivo ma la volontà contrattuale dei ricorrenti e dell'appellata".

Indi gli appellanti deducono:

"quando l'imprenditore eserciti distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Il principio non è applicabile però quando l'ulteriore attività abbia carattere meramente subalterno o accessorio, pur se distinta dall'attività principale; per le attività complementari ed accessorie è applicabile il contratto collettivo disciplinante l'attività principale";

"come è fatto palese dallo Statuto della società versato in atti, la convenuta non esercita distinte attività di impresa. Dallo statuto si evince che per il 20% della sua attività la convenuta potrebbe esercitare l'impresa per il mercato, ma gli appalti cui i ricorrenti sono stati addetti sono stati tutti commessi dal Comune di Roma", sicché "applicando il CCNL terziario agli altri lavoratori assunti prima e stipulando con le organizzazioni sindacali firmatarie di quel contratto (diverse da quelle stipulanti il CCNL Multisiervizi), la convenuta ha stabilito quale contratto collettivo dovesse applicarsi ai propri dipendenti";

"la adesione al CCNL terziario dell'appellata non è presunta, perché confermata dall'appellata e dedotta sin dal principio dalla parte ricorrente";

"nel contratto di assunzione oltre agli emolumenti del citato CCNL, venivano riconosciuti un "superminimo assorbibile" di €.130,00 e l'importo di €.73,57 per "Accordo integrativo";

"gli emolumenti aggiuntivi riconosciuti ai ricorrenti sono previsti nell'integrativo aziendale. Al rapporto di lavoro dei ricorrenti è dunque applicabile il CCNL Terziario".

L'appello è infondato.

L'art. 4 dello Statuto dispone:

"Oggetto sociale

4.1 La società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati da Roma Capitale e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività nell'interesse e/o in favore di Roma Capitale;

- assistenza e supporto all'Amministrazione Capitolina nelle seguenti materie:

a) recupero, valorizzazione, trasformazione, alienazione, gestione e presidio di aree e di beni patrimoniali;

b) recupero, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti della città di Roma;

c) redazione di studi di fattibilità, progetti per la gestione, valorizzazione e compravendita di beni immobiliari e per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive;

d) progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità tecnici, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, cessione e trasferimento di tecnologie;

e) predisposizione di studi e progetti urbanistici e di pianificazione urbana e territoriale;

f) promozione e sostegno allo sviluppo urbano territoriale ed economico locale, anche mediante la predisposizione di studi, ricerche, progetti di fattibilità, partecipazione a programmi comunitari, e quant'altro occorrente alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La Società potrà altresì svolgere ogni attività tecnico-amministrativa complementare, accessoria o strumentale necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali di Roma Capitale.

4.2 In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta.

4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d' investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

Dunque, l'oggetto sociale prevede, come attività principale di R., la prestazione di servivi vari in favore di Roma capitale e, solo "in via strumentale" operazioni, tra l'altro, commerciali, di guisa che non si comprende, sulla base delle norme statutarie, perché mai, secondo gli appellanti, l'attività principale dell'ente sarebbe inquadrabile nel "terziario" e quella di servizio di vigilanza (presso il campo nomadi) e di servizio informazioni presso l'ufficio anagrafe sarebbe attività complementare e accessoria.

Ancor più incomprensibile appare la tesi attorea se si confrontano le sfere di applicazione del CCNL M. e del CCNL terziario.

Il primo così dispone:

"nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);

- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio,

barellaggio, movimentazione interna, etc.);

- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte,

fatturazioni, etc.);

- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;

- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e

la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;

- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;

- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.)".

I servizi oggetto delle commesse presso il campo nomadi e il Comune rientrano, pertanto, tra quelli cui si applica il CCNL M. (custodia locali, aree, controllo accessi, custodia e archiviazione documenti e attività informativa).

Lo stesso non può dirsi per il CCNL terziario, che si rivolge alle "aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi - che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico", appartenenti ai settori merceologici, commercio e servizi.

In ogni caso, non è possibile in alcun modo affermare che, in virtù delle norme statutarie, l'attività svolta dalla R. presso il campo nomadi e gli uffici anagrafe sia accessoria e servente rispetto ad altra attività inquadrabile nel terziario.

Ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c. l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

Dunque, al di là delle previsioni statutarie, gli appellanti avrebbe dovuto allegare e provare che l'attività principale effettivamente esercitata dalla R. rientrava nella sfera di applicazione del CCNL terziario.

Ma una prova siffatta non è stata minimamente offerta.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 2070 c.c. dispone che se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quindi, gli appellanti avrebbe dovuto anche provare che le attività di vigilanza e di informazione amministrativa oggetto delle commesse "Villaggi della Solidarietà" e "servizio presidi aree e siti di Roma Capitale" e "attività di supporto al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica e del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione" non erano distinte e autonome ma accessorie a quella, in tesi, prevalente del settore terziario e per quale ragione.

Ma anche sotto tale aspetto la domanda attorea è rimasta priva di riscontro probatorio.

Né può dirsi che R. abbia di fatto applicato anche ai ricorrenti e agli altri addetti ai medesimi servizi il CCNL terziario.

Nel contratto di assunzione di afferma espressamente che il rapporto sarebbe stato disciplinato dal C.M. e si stabilisce l'erogazione di un "superminimo assorbibile" di €.130,00 e di un importo di €.73,57 per "Accordo integrativo", che, alla luce della documentazione agli atti, sono da riferirsi agli accordi di cui al contratto aziendale del 2007.

L'aver riconosciuto tali emolumenti non vale certo come applicazione del CCNL terziario, sia perché escluso espressamente dal contratto di assunzione - che fa riferimento ad altro CCNL per la regolamentazione del rapporto - sia perché il contratto aziendale ne prevedeva l'erogazione a tutti i dipendenti, senza distinzione in base alle appartenenze sindacali.

Il contratto integrativo del 19 ottobre 2015 è, invece, applicabile ai soli dipendenti con CCNL terziario, ma è successivo sia alla data di assunzione degli appellanti sia alla data di riammissione in servizio dopo il periodo di CIG in deroga e non consta che sia stato esteso anche ai ricorrenti.

D'altra parte, la pretesa attorea tendeva proprio ad accertare il diritto all'inquadramento nel CCNL del terziario in luogo di quello M., concretamente applicato.

In conclusione - assorbita ogni alta questione - l'appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 29 luglio 2021, da T.A. e D.G.M. nei confronti di R.P.R. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 1 febbraio 2021.

Condanna gli appellanti al pagamento, in favore della società appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Conclusione

Così deciso in Roma il 23 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2022.

Pubblicato in ANCR IVU