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01

ott

2002

Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, negli articoli che vanno dal 133 al 141

Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, negli articoli che vanno dal 133 al 141 compreso

 

Articolo 133 Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

 

Articolo 134 Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

 

Articolo 135 I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto (1). (1) Vedi art. 17-bis precedente.

 

Articolo 136 La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

 

Articolo 137 Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

 

Articolo 138 Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano; 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto; 5) essere persona di ottima condotta politica e morale (1); 6) essere munito della carta di identità; 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta “politica” dell'aspirante; b) richiede una condotta morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

 

Articolo 139 Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Articolo

 

140 I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (1). (1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

 

Articolo 141 I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

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